“Semplificazione della P.A.C.” Roma, 23 marzo 2007 Settore: ortofrutta SALA MARCORA III PIANO Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

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Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Transcript della presentazione:

“Semplificazione della P.A.C.” Roma, 23 marzo 2007 Settore: ortofrutta SALA MARCORA III PIANO Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Proposta COM(2006)822(OCM unica) Articolo 1 Campo di applicazione Al paragrafo 1, primo comma di questo articolo, si istituiscono una serie di organizzazioni comuni di mercato, tra le quali figurano la OCM dei prodotti ortofrutticoli (lettera i) e la OCM dei trasformati a base di ortofrutticoli (lettera j). Al paragrafo 2 si afferma che solo certe disposizioni del presente regolamento si applicano ai settori dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati, sottointendendo con ciò che il resto rimane disciplinato dalle rispettive OCM già istituite. È evidente la contraddizione tra i due paragrafi, in quanto con il presente regolamento non possono essere istituite le OCM dei predetti settori, essendo le stesse già esistenti.

Proposta COM(2006)822(OCM unica) Articolo 3 campagne di commercializzazione Paragrafo2: diversamente dagli altri prodotti, prevede la competenza della Commissione per la determinazione delle campagne di commercializzazione. Nulla cambia rispetto alla situazione attuale.

Proposta COM(2006)822(OCM unica) Art. 109 norme di commercializzazione Paragrafo 1: riporta l’elenco dei prodotti per i quali possono essere stabilite delle norme di commercializzazione e le disposizioni generali per la loro determinazione e applicazione. Non si richiama il settore ortofrutticolo, ma il testo del paragrafo corrisponde esattamente all’articolo 2 della proposta di riforma dell’OCM ortofrutticoli freschi. In pratica significa che tutte le competenze in materia attualmente in capo al Consiglio e riportate negli articoli da 2 a 10 del regolamento (CE) n. 2200/96 verrano trasferite alla Commissione. La disposizione è stata fortemente contrastata nelle discussioni sulla riforma dell’OCM ortofrutta, dove ben 21 S.M. hanno chiesto che il Consiglio non sia spogliato delle attuali competenze in materia.

Proposta COM(2006)822(OCM unica) Articoli da 122 a 167 Regimi di scambi con i paesi terzi Non è prevista l’applicazione di questa parte al settore ortofrutticolo. Si rileva che nella proposta di riforma delle OCM ortofrutticole, questo argomento è trattato utilizzando, per le parti di competenza, lo stesso testo di questo regolamento. L’Italia ha sollevato un unico problema riguardo la sospensione del regime di perfezionamento attivo -TPA – (articolo 154 di questo testo) dove si prevede che questo regime può essere parzialmente o totalmente vietato dalla Commissione. Al riguardo, è stato proposto un emendamento che prevede che la Commissione adotti il provvedimento su richiesta dello Stato membro, come attualmente previsto dal regolamento (CE) n. 2201/96.

Proposta COM(2006)822(OCM unica) parte IV norme sulla concorrenza Articoli da 168 a 175 Sulla base dell’articolo 1, paragrafo 2, questa parte dovrebbe applicarsi anche al settore ortofrutticolo. La disposizione non crea problemi.

Proposta COM(2006)822(OCM unica) Articolo disposizioni finanziarie Articolo emergenza Articolo 185 – scambio di informazioni tra gli SA.MM e la Comm. L’articolo 153 stabilisce che il regolamento finanziario n. 1290/05, relativo al finanziamento della politica agricola comune, si applica al presente regolamento e, quindi, sulla base del paragrafo 2 dell’articolo 1, anche al settore ortofrutticolo. Nessun problema, in quanto così già è. L’articolo 184 stabilisce che la Commissione può derogare, per certe misure in casi eccezionali a questo regolamento. Sulla base del paragrafo 2 dell’articolo 1, anche al settore ortofrutticolo. Sarà importante l’attenzione affinché la Commissione non faccia abuso di questa norma. L’articolo 185 regola lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri. Il testo di questo articolo si ritrova nel progetto di riforma dell’OCM ortofrutta, suddiviso negli articoli (modificati) n. 44 e 48 del reg. CE n. 2200/96 e 26 e 27 del reg. CE n. 2201/96.

Proposta COM(2006)822(OCM unica) Articolo 188 Comitato Paragrafo 1: viene istituito un Comitato di gestione unico, in sostituzione di quelli attualmente esistenti per ogni singola OCM. Al di là dei problemi che l’istituzione di un unico Comitato creerà e delle misure correttive proposte, sulla base del paragrafo 2 dell’articolo 1, questo articolo dovrebbe applicarsi anche al settore ortofrutticolo e ciò è inaccettabile perché: 1. La complessità del settore richiede la presenza di esperti con specifiche professionalità; 2. I regolamenti CE n. 2200, 2201 e 2202 del ‘96 continueranno ad applicarsi per il tempo necessario, anche dopo il 1° gennaio 2008 e, pertanto, durante questo periodo è indispensabile l’attività del comitato attualmente istituito.

Questo articolo decreta la soppressione dei seguenti articoli del reg. (CE) n. 2200/96: -art. 43 (riferimento agli articoli del Trattato sugli aiuti di Stato) L’articolo viene abrogato da questo regolamento e contemporaneamente confermato dal testo di riforma dell’OCM ortofrutta! -art. 44 (scambio di informazioni e dati tra Stati membri e Commissione) Anche questo articolo viene abrogato da questo regolamento e contemporaneamente confermato, con modifiche che ne semplificano il contenuto, dal testo di riforma dell’OCM ortofrutta! -art. 46 (istituzione del comitato di gestione) idem come l’art. 44 -art. 47 (facoltà del comitato di esaminare altre questioni sollevate dal suo presidente o dagli Stati membri) L’articolo è stato soppresso anche nel progetto di riforma dell’OCM ortofrutta, ma la decisione viene contestata da molti Stati membri. - art. 48 (rinvio alle competenza del Comitato di gestione per l’applicazione del regolamento e delle sanzioni) idem come l’art art. 52 (riferimento al regolamento finanziario n. 1290/05) idem come l’art. 44 Proposta COM(2006)822(OCM unica) Articolo 192 modifiche del regolamento (CE) n. 2200/96

Questo articolo decreta la soppressione dei seguenti articoli del reg. (CE) n. 2201/96: -art. 23 (riferimento agli articoli del Trattato sugli aiuti di Stato) L’articolo viene abrogato da questo regolamento e contemporaneamente confermato dal testo di riforma dell’OCM ortofrutta! -art. 26 (richiamo al Comitato per le misure di transizione dal vecchio al nuovo regolamento) nessun problema per il contenuto, in quanto i regimi di aiuti del reg. CE n. 2201/96 sono abrogati dalla riforma OCM. Tuttavia lo stesso articolo è riconfermato dal testo di riforma dell‘OCM ortofrutta con diverso contenuto (rif. al Com. di gest.) -art. 27 (scambio di informazioni e dati tra Stati membri e Commissione) Anche questo articolo viene abrogato da questo regolamento e contemporaneamente confermato, con modifiche che ne semplificano il contenuto, dal testo di riforma dell’OCM ortofrutta! -art. 29 (istituzione del Comitato di gestione) nessun problema, il contenuto è ripreso all’articolo 26 - art. 30 ((facoltà del comitato di esaminare altre questioni sollevate dal suo presidente o dagli Stati membri) L’articolo è stato soppresso anche nel progetto di riforma dell’OCM ortofrutta, ma la decisione viene contestata da molti Stati membri Proposta COM(2006)822(OCM unica) Articolo 193 modifiche del regolamento (CE) n. 2201/96

Allegato IX: Ortofrutticoli freschi Riporta l’elenco dei prodotti così come attualmente conformato nell’articolo 1, paragrafo 2 del reg. (CE) n. 2200/96. L’elenco non tiene conto delle integrazioni apportate dal testo di riforma dell’OCM ortofrutta Allegato X: Ortofrutticoli trasformati Riposta l’elenco dei prodotti così come attualmente conformato nell’articolo 1, paragrafo 2 del reg. (CE) n. 2201/96. Proposta COM(2006)822(OCM unica) allegati