Università degli studi di Roma Tor Vergata Prof. Raffaele Lener
Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative on-line.
Che cos’è il crowdfunding: Via alternativa di finanziamento: piu persone (crowd) conferiscono somme di denaro (funding), anche di modestà entita, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando siti internet e ricevendo talvolta in cambio una ricompensa.
Reward based crowdfunding - partecipazione al progetto in cambio di un premio o di una specifica ricompensa; Donation based crowdfunding - sostenere un’iniziativa senza ricevere alcun ritorno economico; Equity based crowdfunding - si acquisisce un titolo di partecipazione in una società; Social lending - pagamento di interessi.
Non è quotata su mercati regolamentati (o su sistemi di negoziazione); È costituita e svolge attività di impresa da non più di 48 mesi; Ha sede principale in Italia; È di piccole dimensioni (totale del valore della produzione annua che non supera i 5 milioni di euro); Non distribuisce utili; È impegnata in via esclusiva o comunque prevalentemente nello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, ovvero, opera in via esclusiva nei settori di riferimento della disciplina dell’impresa sociale.
Investire in ricerca e sviluppo (almeno il 15% del maggior valore tra costo e valore della produzione); Avere fra i dipendenti più di un terzo di dottori di ricerca o laureati comunque impegnati nella ricercaq (ovvero più di due terzi in possesso di una laurea magistrale); Essere titolari di sfruttamento (almeno uno) di invenzioni industriali, elettroniche, biotecnologiche o di nuove varietà di vegetali ovvero di diritti relativi a un programma per elaboratore originario.
Dispone di strutture idonee; Dispone di attrezzature adeguate; Avere amministratori e dirigenti di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione; Avere rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e istituti finanziari; Avere una comprovata esperienza nell’attività di sostegno delle Start-up innovative, valutata attraverso la concreta attività prestata.
Decreto legge 18 Ottobre 2012 n. 179 Art 50 quinquies Gestione di portali per la raccolta di capitali per le Start-up innovative. Art 100 ter Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali.
Soggetti autorizzati dalla Consob e iscritti in un apposito registro tenuto dalla medesima Autorità; Banche ed imprese di investimento (SIM) già autorizzate alla prestazione di servizi di investimento perche considerate gestori di diritto e quindi annotate semplicemente in una sezione speciale del registro tenuto dalla Consob
Sezione ordinaria Gestori di portali Sezione speciale Gestori di diritto
La forma giuridica di società di capitali; Il possesso, da parte dei soci di controllo, dei previsti requisiti di onorabilità, Il possesso, da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei previsti requisiti di onorabilità (gli stessi dei soci di controllo e di professionalità; La presentazione di una relazione sull’attività di impresa e sulla organizzazione (da presentare secondo le indicazioni allegare al regolamento Consob).
Le banche; Le imprese di investimento autorizzate alla presentazione dei relativi servizi di investimento; Le imprese che hanno comunicato alla Consob le svolgimento della gestione di portali di equity crowdfunding.
L’investitore decide di investire in una Start-up innovativa e lo comunica al gestore; Il gestore del portale deve trasmettere l’ordine di adesione ad una banca o a una impresa di investimento; La banca o l’impresa provvedono a perfezionare la sottoscrizione degli strumenti finanziari (e a raccogliere le somme corrispondenti in un conto indisponibile a favore dell’emittente).
Il regolamento prevede una esenzione dall’applicazione della disciplina sui servizi di investimento che siano complessivamente al di sotto: Di 500 euro per singolo ordine e di euro per ordini complessivi annuali, per gli investimenti delle persone fisiche. Di euro per singolo ordine e di euro per ordini complessivi annuali, per gli investimenti delle persone giuridiche.
Di tale esenzioni non possono usufruirne le banche e/o le SIM, in quanto gestiscono integralmente il processo della raccolta dei captali delle start-up innovative.
L’investitore deve essere messo in grado di acquisire una adeguata conoscenza in merito ai tre principali aspetti dell’equity crowdfunding: Il portale; L’investimento in capitali di rischio emesso da una Start-up innovativa; Le singole offerte.
Chi gestisce il portale ( chi controlla tale soggetto e chi svolge funzioni amministrative, di direzione e di controllo); Le attività svolte dal portale; Come sono gestiti gli ordini per la sottoscrizione degli strumenti finanziari offerti; I costi a carico dell’investitore; Le misure che il portale ha predisposto per gestire i rischi di frode, i conflitti di interesse, i reclami e il corretto trattamento dei dati personali; I dati aggregati sulle offerte svolte dal portale e i risultati raggiunti; La normativa di riferimento, i link al registro tenuto dalla Consob, alla sezione in investor education predisposta dalla Consob e alla sezione speciale del registro delle imprese dedicate alle start-up innovative e agli incubatori; I provvedimenti sanzionatori o cautelari che la Consob ha adottao nei riguardi del gestore del portale; Le iniziative assunte nei confronti delle start-up innovative nei casi di inosservanza delle regole di funzionamento del portale.
Il rischio di perdere l’intero capitale investito; Il rischio di non poter “liquidare” in tempi brevi l’investimento (e il rischio di illiquidità); Il fatto che non percepirà i dividendi sugli utili finché la società sarà una start-up innovativa; I benefici fiscali introdotti dal decreto crescita bis (durata e decadenza); Le deroghe al diritto societario e al diritto fallimentare; I contenuti tipici di un business plan; Il diritto di recesso che il regolamento Consob attribuisce agli investitori retail esercitabile entro sette giorni dalla data dell’adesione on-line all’offerta.
Una “scheda” con tutte le informazioni che la Consob ha elencato nell’allegato 3 del regolamento e i relativi aggiornamenti; Le banche e le imprese di investimento cui saranno trasmessi gli ordini per la loro esecuzione; Il conto corrente(vincolato) delle start-up innovative presso cui saranno depositate le somme raccolte; Le informazioni e le modalità per l’esercitare il diritto de revoca dell’adesione all’offerta che il regolamento Consob attribuisce agli investitori retail definiti “diversi agli investitori professionali”, nei casi in cui sopraggiungano dei fatti in grado di influire sulle decisioni degli investitori.
Data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; Sede sociale ed eventuali sedi periferiche; Oggetto sociale; Breve descrizione dell’attività svolta, comprese le attività e le spese in ricerca e sviluppo; Elenco dei soci, con evidenza delle fiduciarie e holding con autocertificazione di veridicità; Elenco delle società partecipanti; Indicazione di titoli di studio e delle esperienza professionali dei soci e del personale delle start-up; Indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali; Ultimo bilancio depositato; Elenco dei diritti di privacy su proprietà industriale e intellettuale.
Seguono un iter specifico: Non più di euro; I gestori di portali iscritti o annotati nel registro Consob; Oggetto azioni o “quote”; Sottoscrizione necessaria del 5%; Diritto di revoca per gli investitori. In più lo statuto delle start-up deve prevedere i diritti dell’Art 24
Offerta del “tutto o niente” va raggiunto il 100% delle adesioni; Offerte “scindibili” buon fine previsto a prescindere dalle somme raccolte però il 5% va sottoscritto da investitori professionali.
7 giorni dall’adesione comunicando al portale; 7 giorni dall’acquisizione di nuove informazioni rispetto quelle sul portale. Tutela attivabile dal sottoscrittore Per fatto nuovo Diritto di pentimento art 13 Per errore materiale Diritto di revoca Diritto di recesso Effetti art 25 comma 3
Per ammettere le offerte sul portale il gestore verifica che nello statuto o all’atto costitutivo siano previste: Dopo l’offerta qualora i soci di controllo trasferiscano a terzi a favore di investitori diversi da : Investitori professionali Fondazioni bancarie Incubatori Tempi di riconoscimento condizionati. La comunicazione alla società e la pubblicazione dei patti parasociali nel sito dell’emittente. Per un fatto nuovo Per rilevato errore materiale sulle informazioni sul portale. Per il perfezionamento dell’offerta il gestore verifica che sia stata sottoscritto il 5% degli strumenti offerti
Clausole co-vendita Diritto convenzionale di recesso Limitano il diritto di controllo di disporre delle proprie partecipazioni per tempi limitati al massimo di 4 anni o di 3 anni dall’offerta (art 24 comma 1 lett.a). Forma alternativa alle clausole di co-vendota, volte a condizionare le decisioni dei sosi. Le clausole sottostanno alla valutazione da parte del gestore al fine dell’ammissione dell’operazione di crowdunding in aggiunta al controllo di legittimità del notaio.
Art 22 provvedimenti cautelati in casi di necessità ed urgenza comportano la sospensione per un tempo non superiore a 90 giorni. Quando vi siano gravi violazioni di legge o di disposizioni generali che comportano la radiazione dal registro.
Sospensione attività per violazione di regole di condotta; Radiazione dal registro: Facilitazione nella raccolta di capitale di rischio senza condizioni; Acquisizione di somme di denaro o detenzione di strumenti finanziari; Diritto di recesso o di revoca non comunicati; Violazione regole di condotta di particolare gravità; Reiterazione dei comportamenti che hanno dato luogo alla sospensione dell’attività per violazione delle regole di condotta.
Nullità del contratto di investimento. Relativa per la può azionare solo il consumatore. Sono previste sanzioni amministrative : per chi ostacoli l’esercizio del recesso; Per chi non rimborsi le somme pagate.
In un contesto in cui gli intermediari tradizionali sono spesso portati a ridurre le disponibilità di fondi per imprese ad elevato rischio come le start-up innovative, il crowdfunding costituisce indubbiamente un canale alternativo di promozione delle proprie iniziative. Riduzione costi di intermediazione. “Decreto crescita bis” favorisce la creazione di un di investimento per le imprese start- up innovative.
Abbattimento degli oneri per l'avvio d'impresa: esonero dal pagamento dell'imposta di bollo Agevolazioni in materia lavoristica: possibilità di assunzione con contratti a tempo determinato pari ad un min di 6 ed un max di 36 mesi, con possibilità di vari rinnovi. Credito d’imposta: canale preferenziale per agevolazioni. Incentivi fiscali: per investimenti in start-up provenienti da aziende e privati fino al
Introduzione del crowdfunding: la cui disciplina di dettaglio è affidata alla Consob. Accesso semplificato al Fondo Centrale di Garanzia: di natura fovernativa, che facilita l’accesso al credito. Sostegno all’internazionalizzazione: con assistenza in materia normativa, societaria, immobiliare, contrattuale, ecc.
Diritti dei possessori di quote di s.r.l.: è consentita la creazione di “categorie di quote” aventi diritti diversi rispetto alle quote ordinarie. Offerta al pubblico di quote di s.r.l.: le quote di partecipazione al capitale di start-up innovative che hanno la forma di s.r.l., possono essere offerte al pubblico, a differenza delle comuni s.r.l. cui ciò è vietato. Crisi d’impresa : mancato assoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali.
Regolamentazione troppo complessa: trovare un giusto equilibrio tra la tutela dell’investitore e gli oneri dei gestori delle piattaforme online, in operazioni con elevato rischio finanziario, è molto difficile. Elementi emozionali: La mancanza di elementi economici e razionali cui fare riferimento e l’approccio inevitabilmente emozionale con cui si valuta l’investimento, sono alla base dei principali rischi dell’investimento in start-up innovative.
Rischio di perdita del capitale : è consentito acquistare solo “titoli di capitale”, diventando così soci e partecipando per intero al rischio imprenditoriale. Rischio per il progetto imprenditoriale: il rischio che il progetto non vada a buon fine è alto, conseguentemente è auspicabile investire solo somme per le quali si è in grado di sostenere la totale perdita. Mancanza (iniziale) di dividendi: Il “Decreto crescita bis” ha posto il divieto di distribuzione di utili per tutto il periodo in cui la società emittente possiede i requisiti di start-up innovativa, e cioè per un massimo di 4 anni dalla iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.
Il rischio di illiquidità: Quando gli strumenti finanziari, come nel caso delle start up innovative, non sono negoziati in mercati organizzati, può risultare difficoltoso o impossibile liquidarli o comprenderne il valore effettivo: questi strumenti finanziari sono più difficili da vendere nel breve termine. Rischi connessi agli investimenti effettuati tramite portali on-line: Vi è da una parte, il rischio di comportamenti opportunistici e patologici (“frode”) e, dall’altra, il rischio legato alla carenza di informazioni, anche successive rispetto al periodo d’offerta
Italia: regolamento consob, disciplina specifica; USA: normativa equity crowdfunding del 23 settembre 2013 (job act). deregolamentare pratiche limitanti per il finanziamento di start-up. Agevolazioni per ricevere il denaro necessario allo sviluppo dei progetti.
Offerta di piccole quote di capitale sociale agli investitori; Limiti massimo di investimento rapportato al reddito del singolo investitore. Attenzione del legislatore nell’evidenziare i rischi dell’investimento. Documentazione visionata dall’autorità competente. Legislazione italiana: raccolta massimo 5 milioni di euro e non necessaria autorizzazione Consob per la documentazione.
Scarsa protezione per gli investitori; Possibili frodi e comportamenti poco trasparenti; Uso improprio da parte delle grandi imprese;
Idee e prototipi sviluppati in una collaborazione open dai parteciparti alla community. Soluzione alla mancanza di esperienza che spesso porta le start-up al fallimento.
Un paese più ospitale per le start-up innovative ( 2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND§ionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT= 1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBottonwww.mise.gov.it 2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND§ionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT= 1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton Equity crowdfunding ( D'Auria C., Crowdfunding: social lending e profili di regolamentazione prudenziale, 2014 ( regolamentazione-prudenziale Capelli I., Brevissime considerazioni sull’equity based crowdfunding, 2014 ( equity-based-crowdfunding Rusconi G.,Startup, dopo la norma sugli incentivi parte la seconda fase. Dal Mise il monito: "agevolazioni ancora poco sfruttate", 2014 ( incentivi-parte-seconda-fase-mise-monito-agevolazioni-ancora-poco-sfruttate shtml?uuid=ABALI32www.ilsole24ore.comhttp:// incentivi-parte-seconda-fase-mise-monito-agevolazioni-ancora-poco-sfruttate shtml?uuid=ABALI32 Mosca G., Sono le startup innovative. La Lombardia testa di serie, 2014 ( shtml?uuid=ABu3063 Equity crowdfunding in Italia: la situazione ( italia-la-situazione/ italia-la-situazione/