IL PATTO DI STABILITA’ INTERNO Aspetti giuridico-finanziari.

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IL PATTO DI STABILITA’ INTERNO Aspetti giuridico-finanziari

LE SANZIONI TIPIZZATE DI RESPONABILITA’ AMMINISTRATIVA-CONTABILE

Parametri di Maastricht La situazione della finanza pubblica. Il trattato stabilisce che: "La sostenibilità della situazione della finanza pubblica [...] risulterà dal conseguimento di una situazione di bilancio pubblico non caratterizzata da un disavanzo eccessivo [...]".finanza pubblica  disavanzo pubblico o deficit o indebitamento netto annuale: il rapporto tra il disavanzo pubblico annuale e il PIL non deve superare il 3 % alla fine dell'ultimo esercizio finanziario concluso. In caso contrario, tale rapporto deve essere diminuito in modo sostanziale e costante e aver raggiunto un livello prossimo al 3% (interpretazione tendenziale a norma dell'articolo 104, paragrafo 2) o, in alternativa, il superamento del valore di riferimento deve essere solo eccezionale e temporaneo e il rapporto deve restare vicino al valore di riferimento; disavanzo pubblicoPILesercizio finanziario  il debito pubblico: il rapporto tra il debito pubblico lordo e il PIL non deve superare il 60 % alla fine dell'ultimo esercizio di bilancio concluso. In caso contrario, tale rapporto deve essersi ridotto in misura sufficiente e deve avvicinarsi al valore di riferimento con ritmo adeguatodebito pubblico

Definizione PIL In macroeconomia il prodotto interno lordo [ (PIL) è il valore totale dei beni e servizi prodotti in un Paese da parte di operatori economici residenti e non residenti nel corso di un anno, e destinati al consumo dell'acquirente finale, agli investimenti privati e pubblici, alle esportazioni nette (esportazioni totali meno importazioni totali). Non viene quindi conteggiata la produzione destinata ai consumi intermedi di beni e servizi consumati e trasformati nel processo produttivo per ottenere nuovi beni e servizi.macroeconomiavalorebeniserviziPaeseconsumoinvestimentiesportazioniconsumi intermedi

Indebitamento netto : definizione L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (P.A.) costituisce, quindi, il parametro principale da controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione dello stock di debito. L'indebitamento netto è definito come il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni), desunte dal conto economico della P.A., preparato dall'ISTAT. Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Patto di stabilità interno è proprio il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali (regioni e enti locali).

Obiettivi e finalità operative del patto - risanamento del bilancio degli enti in deficit - concorso degli enti territoriali alla realizzazione delle manovre di finanza pubblica - contenimento della pressione fiscale

Enti soggetti al patto 1. Nell'anno 2014 e successivi sono soggetti al patto di stabilità interno (art. 31, c. 1, legge 12 novembre n. 183; art. 16, c. 31, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148):legge 12 novembre , c. 31D.L. 13 agosto 2011, n. 138legge 14 settembre 2011, n le province; - i comuni con popolazione superiore a abitanti. A decorrere dall'anno 2014, le unioni di comuni con popolazione fino a abitanti sono anch'esse soggette alla disciplina del patto di stabilità interno prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione. Le unioni di comuni con popolazione superiore a abitanti soggette al patto di stabilità interno a decorrere dall'anno 2014 sono esclusivamente quelle costituite per l'esercizio di tutte le funzioni e di tutti i servizi pubblici spettanti ai comuni dell'unione, a termini dell'art. 16 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e non sono, quindi, soggette tutte le altre unioni costituite per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali disciplinate dall'art. 32 del D.Lgs. 267/2000. (lett. A2, circolare ragioneria generale dello Stato, 18 febbraio 2014, n. 6).16D.L. 13 agosto 2011, n. 138legge 14 settembre 2011, n D.Lgs. 267/2000 No società in house (legge stabilità per il 2014)

Come si calcola il saldo finanziario Lo specifico obiettivo che province e comuni soggetti al patto di stabilità interno devono raggiungere è determinato in termini di saldo finanziario tra entrate finali e spese finali di competenza mista, costituito, sulla base dei dati certificati nel rendiconto, come segue (art. 31, c. 3, legge 12 novembre 2011, n. 183):31, c. 3legge 12 novembre 2011, n accertamenti entrate correnti; - impegni spesa corrente; + riscossioni entrate in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti; - pagamenti spese in conto capitale, al netto delle spese derivanti dalla concessione di crediti; = saldo finanziario.

Come si calcola l’obiettivo programmatico L'obiettivo del saldo programmatico 2014 e successivi L'obiettivo del saldo programmatico 2014 e successivi 1. Per le province e per i comuni soggetti al patto di stabilità interno, l'obiettivo è quello del conseguimento, per ciascuno degli anni 2014 e successivi, di un saldo finanziario, in termini di competenza mista, determinato come ai punti successivi : Per gli anni dal 2014 al 2017 ciascun Comune con popolazione superiore a abitanti deve conseguire un saldo finanziario di competenza mista non inferiore al 15,07% per gli anni e 15,62% per gli anni della media della spesa corrente registrata negli anni , così come desunta dai certificati di rendiconto, diminuito, per i comuni superiori a abitanti, dell'importo pari alla riduzione operata dall'anno 2012 sui trasferimenti statali quale concorso sui milioni di euro complessivi alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (art. 31, c. 2 e 4, nel testo modificato dall'art. 1, c. 532, lett. a, c, d, legge 27 dicembre 2013, n. 147; art. 31, c. 4 e 6; D.M. Mef 5 febbraio 2014, n ; lett. B2, circolare ragioneria generale dello Stato, 18 febbraio 2014, n. 6):legge 27 dicembre 2013, n A media spesa corrente x 15,07% (anni ) e 15,62% (anni ) = B obiettivo provvisorio - C riduzione sui trasferimenti statali dal 2012 (D.L. 78/2010) per i comuni con popolazione superiore a abitantiD.L. 78/2010 = E obiettivo programmatico 2014 e successivi (per gli anni l'obiettivo è provvisorio per i comuni che risulteranno nella classe virtuosa a seguito dell'applicazione dei parametri di virtuosità.

Previsioni escluse dal computo del saldo per il patto di stabilità Perché sia rispettata la condizione è necessario che le previsioni di entrata e di spesa del bilancio preventivo rispecchino l'obiettivo del patto di stabilità interno, tenuto conto che non vanno considerate le previsioni escluse dall'obiettivo del patto o che sono destinate a non tradursi in atti gestionali validi ai fini del patto e, cioè, in accertamenti e riscossioni e in impegni e pagamenti, le previsioni relative a: - avanzo o disavanzo di amministrazione; - fondo di cassa; - riscossioni e concessioni di crediti; - accensione e rimborsi di mutui e prestiti; - servizi conto terzi; - fondo di ammortamento, fondo svalutazione crediti e "fondo patto di stabilità interno". (circolari ragioneria generale dello Stato, 22 febbraio 2007, n. 12; 30 marzo 2010, n. 15; 6 aprile 2011, n. 11; 14 febbraio 2012, n. 5; 7 febbraio 2013, n. 5; 18 febbraio 2014, n. 6).

MECCANISMI PREMIALI Il meccanismo - introdotto a decorrere dall’anno prevede che gli obiettivi del patto di stabilità interno siano attribuiti ai singoli enti locali di ciascun comparto in base alla loro virtuosità, misurata operando una valutazione ponderata di alcuni specifici parametri, appositamente indicati dalla norma. L'articolo 20, comma 2, del D.L. n. 98/2011 indica i seguenti parametri di virtuosità: a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard; b) rispetto del patto di stabilità interno; c) incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; d) autonomia finanziaria; e) equilibrio di parte corrente; f) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali; g) rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni; h) effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale; i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate; j) operazioni di dismissioni di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.articolo 20, comma 2, del D.L. n. 98/2011

Meccanismi premiali (segue) L’onere connesso al minor contributo che viene richiesto agli enti virtuosi è, pertanto, sostenuto interamente dagli enti non virtuosi, i cui obiettivi saranno conseguentemente rideterminati. Di conseguenza, mentre gli enti virtuosi beneficeranno di un miglioramento dei propri obiettivi del patto di stabilità, per gli enti non virtuosi è invece prevista una penalizzazione, consistente nella rideterminazione in aumento del proprio obiettivo finanziario. Il meccanismo di redistribuzione della manovra fra gli enti locali sulla base del meccanismo di “virtuosità” è stato poi modificato dall’articolo 1, commi , legge n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013), il quale ha ridefinito, per gli anni 2013 e successivi, gli obiettivi finanziari del patto per gli enti virtuosi (regioni, province e comuni) appartenenti al singolo livello di governo, fermo restando l'obiettivo del comparto. legge n. 228/2012 In particolare, ai sensi del comma 3 dell’articolo 20 del D.L. n. 98/2011, come modificato dal comma 429 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2013, agli enti locali che risultano collocati nella classe dei virtuosi è attribuito, per l’anno 2013, un saldo obiettivo, espresso in termini di competenza mista, pari a zero.comma 3 dell’articolo 20 del D.L. n. 98/2011,

Patto di stabilità interno- Profili di responsabilità e danno erariale Le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità sono previste all’articolo 1, commi 119 e 120 della L. 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011). Il comma 119 reca misure di carattere sanzionatorio che prevedono, a carico dell’ente inadempiente, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza: a) la riduzione dei trasferimenti erariali dovuti agli enti locali in misura pari allo scostamento tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato. La riduzione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui. In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto già erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi. b) il divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio. c) il divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti. La Circolare n. 11 chiarisce che costituisce operazione di indebitamento il leasing finanziario quando l’ente non ha la facoltà, ma l’obbligo, di riscattare il bene al termine del contratto. d) il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, anche con riguardo ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della citata disposizione. e) la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza indicati nell’articolo 82 del TUEL (decreto legislativo n. 267 del 2000), che vengono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 (comma 120).

L’autoapplicazione delle sanzioni da parte dei Comuni L’autoapplicazione delle sanzioni opera anche nel corso dell’esercizio in cui vi sia chiara evidenza che, alla fine dell’esercizio stesso, il patto non sarà rispettato. Più precisamente, in tale circostanza, l’autoapplicazione della sanzione in corso di esercizio si configura come un intervento correttivo e di contenimento che l’ente, autonomamente, pone in essere per recuperare il prevedibile sforamento del patto di stabilità interno evidenziato dalla gestione finanziaria dell’anno. Peraltro, nei casi in cui la gestione finanziaria presenti un andamento non conforme al saldo programmato, l’ente deve adottare tutti i provvedimenti correttivi e contenitivi finalizzati a non aggravare la propria situazione finanziaria. Si rinvia alla deliberazione n. 118 del 2014 della Sez. controllo Lombardia allegata. Al riguardo, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia con il parere n. 427/2009, come ribadito con deliberazione n. 605/2009, ha affermato che l’osservanza dei vincoli di spesa o finanziari imposti dal patto di stabilità interno deve avvenire sin dalle previsioni contenute nel bilancio preventivo.

Il controllo della Corte dei conti La circolare n. 11 del 6 aprile 2011, emanata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato richiama l’attenzione sui commi 166 e successivi dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come integrati dall’articolo 11 della legge n. 15 del 2009, che affidano alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti: - l’accertamento del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno; - la vigilanza sull’adozione da parte dell’ente locale delle necessarie misure correttive; - la vigilanza sull’applicazione delle sanzioni e, cioè, che l’ente inadempiente rispetti il limite agli impegni di parte corrente, rispetti il divieto di indebitamento e il divieto di assunzione di personale e che deliberi la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori.

TIPOLOGIE DI FORME ELUSIVE DEL PATTO Appaiono riconducibili alle forme elusive del patto (lett. I.3, circolare ragioneria generale dello Stato, 18 febbraio 2014, n. 6): - imputazione di poste in sezioni di bilancio, in entrata e in uscita, non rilevanti ai fini del patto che, al contrario, avrebbero dovuto essere imputate altrove; - contabilizzazione tra i servizi per conto di terzi di pagamenti relativi alla realizzazione di opere pubbliche finanziate da contributi in conto capitale di altri soggetti pubblici; - imputazione ai servizi per conto di terzi di pagamenti anticipati per cassa a causa della ritardata erogazione della provvista economica da parte del soggetto finanziatore; - sovrastima delle entrate correnti o accertamenti effettuati in mancanza dei presupposti di legge; - imputazione di spese di competenza di un esercizio finanziario ai bilanci dell'esercizio o degli esercizi successivi; - l'utilizzo dello strumento societario per porre fuori del perimetro del bilancio dell'ente spese valide ai fini del patto; - la sottostima dei costi dei contratti di servizio tra l'ente e le sue diramazioni societarie e para-societarie; - l'illegittima traslazione di pagamenti dall'ente a società partecipate, realizzate, ad esempio, attraverso un utilizzo improprio delle concessioni e riscossioni di crediti. Vedi fattispecie sez. controlloVeneto allegata