Espropriazione presso terzi art. 543 ss. c.p.c. Oggetto dell’espropriazione 1. Beni mobili di proprietà del debitore e nella disponibilità del terzo. Ipotesi.

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Espropriazione presso terzi art. 543 ss. c.p.c. Oggetto dell’espropriazione 1. Beni mobili di proprietà del debitore e nella disponibilità del terzo. Ipotesi in cui i beni presso il terzo sono nella diretta disponibilità dell’esecutato: esecuzione presso il debitore (art. 513, commi 3° e 4°). 2. Crediti del debitore verso terzi (non ancora esigibili, in quanto sottoposti a termine o condizione  art. 553; crediti illiquidi; crediti futuri derivanti da rapporto giuridico già esistente, ad es. retribuzione)

Beni impignorabili Beni mobili art. 514 ss. Crediti (leggi speciali e art. 545 c.p.c.): -assolutamente impignorabili; -relativamente impignorabili, quali crediti alimentari o relativi a stipendi e salari, pignorabili nella misura autorizzata dal presidente del tribunale ovvero nei limiti di un quinto, ed entro la misura della metà del credito in caso di concorrenza di più crediti. La diversità della disciplina delle retribuzioni dei pubblici dipendenti è pressoché integralmente venuta meno con alcuni interventi della Corte cost. (sentt. 31 marzo 1987, n. 89; 26 luglio 1988, n. 878, 4 dicembre 2002, n. 506).

 In passato gli enti pubblici opponevano all’esecuzione di un credito contro la p.a. la circostanza che fossero soggetti ad un vincolo di destinazione.  La Cassazione, tuttavia, ha ormai ridotto tale limitazione  Le somme di denaro della p.a. possono essere considerate impignorabili soltanto per effetto di una disposizione di legge o di un provvedimento amministrativo che nella legge trovi fondamento, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera iscrizione nel bilancio, in quanto, al di là dei caratteri di neutralità e fungibilità propri del denaro, al quale non può ritenersi connaturata una specifica destinazione, la funzione amministrativa non può svolgersi in contrasto col principio, sancito dall’art. 2740, 2º comma, c.c., secondo cui le limitazioni della responsabilità patrimoniale del debitore sono di stretta competenza del legislatore (nel caso di specie, era stato escluso che fossero impignorabili i fondi accantonati da un ente pubblico per il tfr dei propri dipendenti). Cass. civ., sez. III, , n

Atto di pignoramento art. 543 c.p.c. Atto scritto complesso. Complessità: 1) soggettiva: - da un punto di vista attivo è effettuato da ufficiale giudiziario e creditore; - da un punto di vista passivo è destinato al debitore ed al terzo. 2) oggettiva, consta di: -ingiunzione; -(citazione ora) invito al terzo Fattispecie a formazione progressiva, l’atto in sé è inidoneo ad essere qualificato pignoramento, in quanto quest’ultimo si perfeziona a seguito dell’accertamento dell’obbligo del terzo: -con la sola dichiarazione del terzo; -con la risoluzione delle contestazioni sulla dichiarazione.

Redazione dell’atto di pignoramento Attività del creditore Art. 543 c.p.c. novellato: Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 ha disposto che le modifiche si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo Redazione dell’atto (sottoscritto dal creditore) che deve contenere: 1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto; 2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;  Conseguenze  Indisponibilità nei limiti di cui all’art. 546 c.p.c.  custode 3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente (introdotta dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, applicabile ai procedimenti di espropriazione presso terzi iniziati successivamente all’entrata in vigore della legge, 1° gennaio 2013)

4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.

 Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501.  Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie é attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore. [  Art. 164-ter disp. Att. c.p.c. Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo. Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge.]

 Quando procede a norma dell'articolo 492-bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.

Attività dell’ufficiale giudiziario Attività dell’ufficiale giudiziario  Ingiunzione di cui all’art. 492 c.p.c.  Provvede, su richiesta del creditore, alla notificazione dell’atto al terzo ed al debitore  In passato, doveva anche depositare l’originale dell’atto in cancelleria al fine della formazione del fascicolo d’ufficio e della designazione del g.e., mentre al deposito del t.e. e precetto provvede sempre il creditore.  Con la riforma del 2014, come visto, spetta sempre al creditore depositare l’originale dell’atto di pignoramento dopo averne ottenuto la restituzione dall’ufficiale giudiziario.

La dichiarazione del terzo Disciplina previgente  C.p.c n. 4 art. 543 c.p.c. contemplava esclusivamente la citazione del terzo a comparire in udienza con invito a rendere la dichiarazione a)Dichiarazione positiva  perfezionamento del pignoramento  vendita o assegnazione b)Dichiarazione totalmente o parzialmente negativa  mancata istanza del creditore  estinzione del processo esecutivo per mancanza di oggetto c)Dichiarazione totalmente o parzialmente negativa  istanza del creditore  istruzione della causa sull’obbligo del terzo. Medio tempore sospensione del processo esecutivo

 Riforma con l. 24 febbraio 2006, n. 52 Il n. 4 dell’art. 543 c.p.c. diviene: “la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori,  con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto,  e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata.  Tuttavia, per il resto le norme rimangono invariate, sicché in ogni caso si ritiene che il terzo debba presentarsi in udienza e che in caso di contestazioni debba instaurarsi un giudizio a cognizione piena.

 Riforma con l. 24 dicembre 2012, n Art Mancata dichiarazione del terzo Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553. Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza e' notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma. Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, primo comma, l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.  Resta la difformità di disciplina in relazione alla natura del credito.  Si introduce il rilievo della non contestazione  Si individua come rimedio naturale avverso l’ordinanza di assegnazione l’opposizione agli atti esecutivi.

La dichiarazione del terzo La disciplina attuale  (art. 547) Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato. Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice  Viene meno la previsione per la quale a seconda della natura del credito la dichiarazione è fatta in udienza ovvero a mezzo raccomandata o pec  Già dall’art. 543 c.p.c. avevamo compreso che il terzo deve rendere la dichiarazione di norma comunicandola al creditore  In mancanza deve renderla in una udienza appositamente fissata  Se in tale udienza il terzo non compare o non effettua la dichiarazione la sua non contestazione conduce al perfezionamento del pignoramento

(art. 548 c.p.c.) Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza é notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.  Corollario della modifica dell’art. 547 circa le modalità con le quali il terzo rende la dichiarazione è che ove sia mancata la comunicazione il terzo dovrà rendere la dichiarazione in una udienza appositamente fissata.

Le contestazioni del terzo Disciplina invariabilmente in vigore dal 1° gennaio 2013 (art. 548, comma 3°) Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, primo comma, l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Il significato della norma appare oscuro, potrebbe implicare una limitazione della possibilità per il terzo di contestare l’ordinanza in parola. Viene, invece, prevalentemente interpretata nel senso che laddove il terzo non abbia avuto conoscenza dell’ordinanza, possa recuperare la tutela persa proponendo una opposizione tardiva.

Le contestazioni circa la dichiarazione Disciplina invariabilmente in vigore dal 1° gennaio Art Contestata dichiarazione del terzo. Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617.) In passato l’istanza del creditore dava luogo ad un giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo. Si era a lungo discusso circa l’oggetto di tale giudizio e l’efficacia dell’accertamento (se relativo all’esistenza dell’obbligo del terzo e con efficacia di giudicato, ovvero se relativo alla sola assoggettabilità del credito ad esecuzione senza idoneità a fare stato nei rapporti tra terzo ed esecutato).

In passato, comunque, si era affermato che il giudizio sull’accertamento del terzo dovesse seguire le regole di competenza, giurisdizione e rito che sarebbero state applicabili ove il giudizio fosse stato autonomamente instaurato tra debitore e terzo Attualmente  La decisione è assunta dal g.e. attraverso un incidente endoesecutivo  La relativa ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione  E’ impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. Prevalentemente se ne deduce l’efficacia meramente endoesecutiva e la sua inidoneità ad assumere efficacia extraprocessuale né tra debitore e terzo, né tra creditore e terzo.

Chiusura dell’espropriazione presso terzi Ordinanza di assegnazione (art. 552 e 553 c.p.c.)  Assegnazione e vendita delle cose mobili secondo il regime della vendita nell’espropriazione mobiliare;  Assegnazione dei crediti pro solvendo: -Esigibili immediatamente ovvero entro un termine < o = 90 gg assegnazione; -Esigibili entro un termine > 90 gg, o assegnazione con l’accordo dei creditori, o in mancanza vendita. L’ordinanza di assegnazione conclude l’espropriazione presso terzi e costituisce titolo esecutivo a favore del creditore assegnatario nei confronti del terzo.

Circa i rimedi esperibili, in passato:  Cass. civ. [ord.], sez. VI, , n In tema di espropriazione presso terzi, l’ordinanza di assegnazione al creditore, emessa ai sensi dell’art. 553 c.p.c., costituendo l’atto conclusivo del procedimento, va impugnata con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, senza che abbia rilievo che la contestazione degli importi assegnati riguardi il credito per cui si procede, ovvero gli accessori di questo o le spese del processo…  … rimanendo salva l’impugnazione con l’appello quando il provvedimento abbia un contenuto decisorio diverso da quello suo proprio ed assuma il carattere sostanziale di una sentenza, per aver inciso sulle posizioni di diritto soggettivo di debitore e creditore;  ne consegue che avverso detta ordinanza è inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, 7º comma, cost.

 Rimedi esperibili: -Opposizione agli atti esecutivi, attraverso la quale si deduce ogni contestazione (sia qualora sia proposta come rimedio successivo nei termini di cui all’art. 549 c.p.c., sia quando esso risulti l’unico strumento di contestazione utilizzato).  Il terzo può proporre opposizione facendo valere non soltanto la irregolarità formale degli atti ma anche ogni contestazione di sostanza, circa l’esistenza o l’inesistenza del debito.  Il terzo che non abbia proposto opposizione agli atti esecutivi nel termine di venti giorni dalla ordinanza di assegnazione successiva alla soluzione delle contestazioni, non potrà più proporre opposizione al precetto e all’esecuzione, per motivi afferenti alla formazione del titolo ed in particolare per dedurre l’inesistenza del suo debito nei riguardi del debitore principale, a ciò ostando il disposto dell’art. 549 c.p.c. -A meno che non possa dedurre di non aver avuto tempestiva conoscenza dell’ordinanza di assegnazione c.d. Opposizione agli atti esecutivi tardiva -Opposizione all’esecuzione contro di lui iniziata dall’originario creditore procedente – analogamente a quanto avviene per le opposizioni a precetto fondate su titoli giudiziali – per motivi successivi alla formazione del titolo.