ZONIZZAZIONE E PIANO DEI PARCHI NAZIONALI
Il Piano del Parco è uno strumento gestionale che contiene tutti gli indirizzi per le attività e gli interventi operativi sul territorio.
3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro sei mesi dalla sua istituzione in base ai criteri ed alle finalità di cui alla presente legge ed è adottato dalla regione entro i successivi quattro mesi, sentiti gli enti locali. 6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.
Il Piano si compone di a)una parte conoscitiva, b)di una parte interpretativa c)di una progettuale e programmatica, che prevede la classificazione del territorio in più zone a diverso regime di tutela, in coerenza con il dettato dell’art. 12 della L. n. 394/1991.
Il Regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 394/91, i criteri, le forme e i modi per l'esercizio delle attività e per l’esecuzione delle opere e degli interventi consentiti nel Piano per il Parco. Persegue : a)la tutela e promozione di uno sviluppo integrato e compatibile con la conservazione dei valori e delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali; B) il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali e l’integrazione delle stesse con quelle connesse e complementari, C) l’uso sostenibile delle risorse con la promozione di attività economiche, culturali, educative, sociali, ricreative e turistiche, coerenti con gli obiettivi primari di protezione della natura; D)la promozione del Parco quale elemento dell’identità.
2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'artico lo 1 e il rispetto delle caratteristiche proprie di ogni parco, il regola mento del parco disciplina in particolare: a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo- pastorali; c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto; d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative; e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria; f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo; h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.
Col termine "zonizzazione" (o "zonazione", dall'inglese zoning) si intende la suddivisione del territorio in aree omogenee,differenziate per attitudini e per destinazioni d'uso. In ognuna di tali aree vigono alcuni divieti, corrispondenti all'entita' quali-quantitativa delle presenze naturalistiche
due momenti pianificazione generale del territorio, (scelta delle aree da proteggere) pianificazione del territorio dell'area protetta (organizzazione spaziale del suo territorio all'interno di una data perimetrazione).
è stata proposta per la prima volta nel 1955 per il Parco nazionale del Gran Paradiso Soltanto nel 1968 e nel 1969, sono state realizzate due proposte di pianificazione dedicate ai Parchi nazionali d'Abruzzo e dello Stelvio
La zonazione per ripartire le risorse, per regolare le attività nelle aree più sensibili art. 12 L.394/91 limitare l'impatto dei visitatori, (comma 2) da essa dipende la correttezza delle analisi per le ipotesi di sviluppo è un momento di confronto con le realtà locali. In sintesi deve permettere: il controllo selettivo delle attività in differenti siti, nonché la pianificazione dei diversi livelli di uso; la conservazione in aree particolari (siti ad alta diversità biologica, habitat critici per alcune specie in pericolo di estinzione, aree di riproduzione o accrescimento, aree di ricerca, ecc.); la separazione delle attività ricreative compatibili ed incompatibili; il recupero di aree danneggiate. Criteri metodologici per la proposta di zonazione
La stesura finale dell'ipotesi di zonizzazione si articolerà come segue: 1) revisione dei confini dell'area protetta e suddivisione del territorio in zone (A, B, C e D) ed eventuali sottozone a diverso grado di protezione 2) proposta di delimitazione e di normativa per le aree contigue, come previsto ai sensi dell'art.32 della L.394/91; 3) normativa per settori tematici, includente almeno quelli indicati dalla legge quadro (accessibilità e percorsi veicolari e pedonali, attività ricettive, attività agroturistiche, interventi sulla flora, sulla fauna ecc.) 4) normativa per progetti (per aree speciali e aree campione). Le aree d'intervento potrebbero corrispondere con quelle utilizzate per la verifica progettuale L'ipotesi di zonizzazione, con relativa normativa, distinta per aree e per settori tematici, avrà la valenza di piano per il parco
Zona A di Riserva Integrale Zona B di Riserva Orientata Generale Zona C di Protezione Zona D di promozione economica e sociale la legge 394/91 sulle aree protette ripropone la scansione zonale, che realizza una pressione in senso crescente per aloni, in cui l'area centrale e' costituita dalle zone A, di massima tutela (core zones), mentre i livelli di vincolo vanno sfumando in intensita' verso l'esterno (zone B e C), fino ad una eventuale cintura-tampone (buffer zones) che rappresenta la fascia di contatto tra l'area protetta ed il territorio esterno a regime ordinario.
nel processo metodologico descritto per la zonizzazione dei parchi nazionali, sarà necessario compiere le seguenti operazioni: - organizzare la raccolta dati evidenziando e valutando l'elemento in quanto tale e la relazione che costruisce con elementi di altri sistemi; - evidenziare e valutare le interferenze antropiche nei tre sistemi (fisico, biologico ed antropico), sovrapponendo l'insieme degli interventi realizzati e/o previsti dall'uomo con i caratteri fisici e biologici e con il patrimonio storico-culturale; - evidenziare e valutare le diverse unità di paesaggio costruendo una cartografia di sintesi - aggregare le singole unità di paesaggio sulla base di criteri funzionali, per delimitare le unità; - costruire proposte di zonizzazione dell'area, verificabili ed aggiornabili.
Art Aree contigue 1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse. 2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta. 3. All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge. 4. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia. 5. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta.
Zone di Riserva Integrale A: in generale di dimensioni abbastanza piccole, sufficienti comunque a garantire la funzionalità del sistema ecologico. E’ il luogo con i più alti valori ai fini conservativi, sensibile ai disturbi di origine antropica e non può tollerare alcun utilizzo da parte dell'uomo. Quest'area dovrebbe includere il maggior numero possibile di habitat e mantenere una popolazione di specie chiave, sia a fini conservazionistici, che per il recupero. Sono circondate per quanto possibile da zone B (buffer Zone). Oltre alle zone di interesse strettamente naturalistico (A1) esistono aree di prevalente interesse storico-culturale e simbolico (A2)
Zone di Riserva Generale B: è la zona limitrofa alla zona centrale e contiene luoghi di particolare valore per la conservazione in stretta relazione con le aree precedenti. Tale zona può tollerare usi umani, come la ricerca, alcune forme di attività ricreative, se pure in modo controllato. Infatti sono sedi di attività turistiche con una fruizione rispettosa dell'ambiente, di itinerari didattici, riserve generali orientate alla conservazione o miglioramento dei valori naturalistici e paesistici anche attraverso il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali. Si possono identificare: B1: aree a prevalente interesse naturalistico con funzione di protezione di aree di potenziale valore e di buffer-zone. In essa le attività hanno carattere naturalistico, con la fruizione per scopi naturalistici, scientifici e didattici, ricreativi per quelle attività che non richiedono uso di motori o mezzi meccanici o attrezzature fisse, e che non comportano comunque apprezzabili interferenze sulle biocenosi in atto B2:la fruizione ha carattere esclusivamente naturalistico, scientifico, didattico, gli interventi sono diretti alla conservazione e restituzione
Zone di Riserva Parziale C: tali zone circondano le precedenti e sono stabilite in modo da compiere un'azione di controllo delle attività che in qualche modo possano incidere negativamente sulle due zone precedenti. Sono finalizzate a regolamentare le presenze nelle aree a maggiore vocazione turistica con la creazione di zone cuscinetto tra quelle soggette a maggiori vincoli e l'area esterna al parco. Ricadono in essa prevalentemente i territori agricoli e le aree forestali con funzioni produttive. Il regime di tutela è finalizzato alla conservazione e valorizzazione degli usi agricoli tradizionali e una gestione forestale naturalistica. Si distinguono in C1, prossime ai centri abitati, di modeste dimensioni, interessate maggiormente da sviluppi infrastrutturali a fini agricoli, C2, che rappresentano la parte più cospicua del territorio agro- forestale.
Zone D, aree di promozione economica e sociale comprendenti le aree più o meno estesamente modificate dagli interventi antropici. In tali aree sono ammessi interventi trasformativi purché compatibili con le finalità del Parco. Gli interventi consentiti sono finalizzati anche al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del Parco da parte dei visitatori. Gli usi e le attività sono quelli generalmente urbani o specialistici, gli interventi sono volti alla riqualificazione delle aree urbanizzate e del patrimonio edificato, al recupero dei beni di interesse storico-culturale e alla trasformazione di aree edificate
Penisola del Sinis Isola di Ustica Dimensioni: totale superficie ha per m di linea di costa (zona A 60 ha per m di linea di costa, zona B ha per m di linea di costa, zona C ha totale superficie ha per m di linea di costa (zona A 529 ha per m di linea di costa, zona B ha per m di linea di costa, zona C ha
Cinque Terre Isola Capo Rizzuto Dimensioni: totale superficie ha per m di linea di costa (zona A 585 ha per m di linea di costa, zona B ha per m di linea di costa, zona C ha La Regione Liguria con deliberazione della Giunta Regionale n del , ha disposto la revoca del Piano del Parco Nazionale delle Cinque Terre adottato con deliberazione della Giunta Regionale n.488 del 22 maggio 2002.
Metodologie per elaborare la proposta di zonazione in Italia non esistono dei criteri metodologici standard per effettuare la proposta di zonazione: sicuramente, però, si dovrà utilizzare un tipo di Analisi a Molti Obiettivi (MCA), poiché permette di combinare informazioni eterogenee (misure quantitative possono essere usate insieme ad informazioni semi-quantitative ).
Per elaborarle occorre identificare una serie di parametri per confrontare per le diverse aree i valori economico-ricreativi con quelli di conservazione I parametri per sintetizzare il valore economico-ricreativo possono essere: valore paesaggistico, (valori compresi tra 0= basso e 2= alto valore paesaggistico); sicurezza (valori compresi tra 0 = basso e 2 = alto fattore di sicurezza); accessibilità, definita dalla presenza o distanza di strutture turistiche, strade (valori compresi tra 0 = nulla e 3 = alta); attività di caccia o pesca, funzione del numero di professionisti locali operanti nell'area (0 = alta e 1 = bassa attività).
I criteri validi per sintetizzare il valore naturalistico, sono due aspetti principali: la presenza di popolamenti di grande interesse biologico e quella di specie rare o minacciate. In questo modo il valore di conservazione viene ad essere definito dai seguenti quattro parametri: Varietà di popolamenti, data dal numero di popolamenti di grande interesse biologico censiti nell'area. Unicità, valore di 1 = presenza e 0 = assenza assegnato all'area che ospita uno dei popolamenti sopra considerati assenti però nelle altre zone; Copertura, come stima del ricoprimento percentuale (R) dei popolamenti considerati in precedenza negli ambienti che normalmente li ospitano (0 per R 75%); Criticità, data dalla presenza nell'area di specie rare o minacciate;
VPAccSicCPVPUC A A A A
La MCA, però, non considera direttamente gli aspetti spaziali, la cui analisi viene di solito svolta attraverso GIS. Si può applicare uno specifico subset della MCA al contesto GIS,. Tale metodo può essere definito Spatial Multiple Criteria Analysis o SMCA. Questa tecnica può essere usata per individuare le zone idonee alla localizzazione o quelle di cui occorre limitare o evitare lo sviluppo (cartografia dei vincoli) o quelle che subiranno l’impatto ambientale maggiore o anche la valutazione comparata di localizzazioni alternative. Per applicare tale metodo sono necessarie le seguenti informazioni: misure quantitative o semi-quantitative di ogni variabile che si ritiene importante prendere in considerazione definizione quantitativa delle priorità per ogni scenario o livello di zonazione, sotto forma di un set di pesi numerici per ogni variabile presa in considerazione.
Per applicare tale metodo sono necessarie le seguenti informazioni: misure quantitative o semi-quantitative di ogni variabile che si ritiene importante prendere in considerazione. Queste prendono la forma di una carta della distribuzione dei valori che descrivono ciascuna variabile; definizione quantitativa delle priorità per ogni scenario o livello di zonazione. Il valore assoluto del peso esprime l’importanza relativa di ogni variabile ed il segno indica l’influenza (positiva o negativa), della variabile all’interno dello scenario specificato. L’analisi si svolge attraverso le seguenti tappe: definizione delle variabili dichiarazione degli obiettivi calcolo delle mappe di concordanza.
Seguendo questo procedimento si arriva ad ottenere le carte relative all’accordo tra le caratteristiche di una determinata area e la sua vocazione ad essere oggetto di uno specifico livello di salvaguardia. Mappa esprimente la concordanza delle caratteristiche delle acque dell’Isola dell’Asinara con lo scenario relativo al livello di zonazione A1. La concordanza è indicata su una scala di 256 livelli di colore, partendo da giallo (uguale a 1, min), passando per verde, azzurro, blu, viola, sino al valore max per il rosso (valore uguale a 256). Mappa esprimente la concordanza delle caratteristiche delle acque dell’Isola dell’Asinara con lo scenario relativo al livello di zonazione C.
Dalla individuazione dei valori del territorio derivano gli indirizzi di tutela e controllo, gli usi ammessi e quelli vietati. Quindi, dalla zonizzazione strutturale si passa alla zonizzazione funzionale