Diritto internazionale privato e dei contratti -prof. Sara Tonolo – -Gorizia 14 dicembre
DISCIPLINA DEI DIRITTI REALI: ARTT L. 218/95 2 Analiticità della l. 218/95: art. 22 disp. Prel./artt. 51 – 55 l. 218/95 Operatività del rinvio (art. 13 l. 218/95)
DISCIPLINA GENERALE DEI DIRITTI REALI: ARTT Lex rei sitae Deroga in casi di acquisto e perdita per: – Materia successoria; – Diritto derivante da rapporto di famiglia; – Contratto – è un’indicazione esemplificativa – possibile deroga in altri casi, ad es. donazione
ARTT. 51 E OPERATIVITA’ DELLA LEX REI SITAE 4 Fondamento: motivazioni collegate alla sovranità degli Stati e a ragioni di opportunità pratica. Qualificazione dapprima secondo la lex fori e poi secondo la lex rei sitae. Ambito di applicazione: possesso e aspetti connessi (es. usucapione, animus possidendi), proprietà e “altri diritti reali” (di godimento e di garanzia).
DEROGA ALL’OPERATIVITA’ DELLA LEX REI SITAE 5 Deroga relativa solo alla legge regolatrice di acquisto e perdita per: – Materia successoria; Deroga relativa solo ad acquisto per: – Diritto derivante da rapporto di famiglia; – Contratto; – è un’indicazione esemplificativa – possibile deroga in altri casi, ad es. donazione o usufrutto legale dell’adottante sui beni dell’adottando
SCISSIONE LEX CONTRACTUS/LEX REI SITAE 6 VENDITA CON RISERVA DELLA PROPRIETA’ LEX CONTRACTUS: aspetti obbligatori: risoluzione, rischio LEX REI SITAE: effetti reali. Ad es. art c.c. se il bene si trova in Italia
DIRITTI REALI SUI BENI IN TRANSITO: ART. 52 L. 218/95 7 Deroga a lex rei sitae: Legge del luogo di destinazione – per prevedibilità e vicinanza della fattispecie a quell’ordinamento Non vale per navi e aeromobili: art. 6 cod. nav.: l. bandiera; no per oggetti lanciati nello spazio; no per vagoni ferroviari/Convenzioni internazionali Limiti: vincoli di indisponibilità per beni storici artistici/ Convenzioni internazionali
USUCAPIONE DI BENI MOBILI: ART. 53 L. 218/95 Legge dello Stato in cui il bene si trova al compimento del termine prescritto. Ratio: – facilitare l’acquisto del bene tramite il trasferimento dello stesso; – prevedere la possibilità di tenere conto del possesso già esercitato sul bene trasferito.
CONSIDERAZIONE DEL POSSESSO ESERCITATO ANTERIORMENTE AL TRASFERIMENTO DEL BENE MOBILE 4 anni in Stato A – U (5 anni) non compiuta 10 anni in Stato B Ne mancano 6 Legge dello Stato in cui il bene si trova al compimento del termine prescritto
CONSIDERAZIONE DEL POSSESSO ESERCITATO ANTERIORMENTE AL TRASFERIMENTO DEL BENE MOBILE 10 anni in Stato A – U non compiuta (sono passati solo 5 A) 5 anni in Stato B Usucapione avverata Legge dello Stato in cui il bene si trova al compimento del termine prescritto
CONSIDERAZIONE DEL POSSESSO ESERCITATO ANTERIORMENTE AL TRASFERIMENTO DEL BENE MOBILE 11 5 anni in Stato A – U compiuta 10 anni in Stato B Usucapione compiuta Legge dello Stato in cui il bene si trova al compimento del termine prescritto
LIMITI ALLA DISCIPLINA DELL’ART Norme di applicazione necessaria poste a tutela di beni storici o artistici nel paese di provenienza del bene che non potrà essere usucapito in Italia (difficoltà di riconoscimento di usucapione nel paese d’origine del bene).
DIRITTI SUI BENI IMMATERIALI: ART. 54 L. 218/95 13 Disposizione fortemente innovativa della l. 218/95; Legge dello Stato di utilizzazione: scelta criticabile per la presenza di norme di applicazione necessaria interpretazione negativa: applicabilità della legge italiana. Coordinamento con Convenzioni internazionali e Regolamenti UE.
PUBBLICITA’ DEGLI ATTI RELATIVI AI DIRITTI REALI: ART. 55 L. 218/95 14 Legge dello Stato in cui il bene si trova al momento dell’atto regola la pubblicità degli atti di costituzione, trasferimento ed estinzione dei diritti reali. Distinzione rispetto alla forma (es.: art. 48 l. 218/95) opportuna per tutela dei terzi. Esclusione di operatività della disciplina con riguardo agli atti aventi ad oggetto diritti reali su navi ed aeromobili: art. 6 c. nav. e conv. Internazionali.
DONAZIONI: ART. 56 L. 218/95 15 Disciplina simile alle successioni Cittadinanza del donante - rinvio Scelta della legge del luogo di residenza – non rinvio
AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ ART. 56 L. 218/95 16 Qualificazione della donazione: lex fori - contratto con intento di liberalità e arricchimento di una parte/lex causae – diversa qualificazione: possibile conflitto di qualificazioni e rinvio. Coordinamento con il Regolamento Roma I e applicabilità solo alle donazioni dallo stesso non regolate (≠ donazioni indirette, d. modale, negotium mixtum cum donatione) Coordinamento con altre disposizioni speciali della l. 218/95 (ad es.d. mortis causa).
AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ ART. 56 L. 218/95 17 QUALIFICAZIONE DELLA FATTISPECIE SE CONTRATTUALE PREVALENZA DEL REGOLAMENTO ROMA I SALVO SPECIFICITA’ DI ALTRE NORME: AD ES. ART. 46 l. 218/95
LEGGE APPLICABILE ALLE DONAZIONI 18 ART. 56 Scelta del donante limitata alla residenza In assenza di scelta: L. nazionale Reg. Roma I Scelta delle parti In assenza: residenza abituale del donante salvo il collegamento più stretto
LEGGE APPLICABILE ALLA FORMA DELLE DONAZIONI 19 Art. 56, 3° co., l. 218/95 Concorso alternativo di criteri di collegamento ispirato dal favor validitatis.
OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI: ART. 57 L. 218/95 20 Richiamo “in ogni caso” della Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali che completa la Conv. di Bruxelles del Sostituzione della Convenzione ad opera del Reg. c.d. Roma I (analogia con Bruxelles I) – Reg. n. 593/2008 del , in vigore dal /comunitarizzazione del diritto internazionale privato/per tutti gli Stati UE tranne la Danimarca.
RICHIAMO ALLA CONVENZIONE DI ROMA/RICHIAMO AL REGOLAMENTO ROMA I 21 Richiamo “in ogni caso” della Convenzione di Roma. Rinvio formale? No – art. 2 Rinvio materiale? No Rinvio mobile sostituzione della Convenzione ad opera del Regolamento Roma I Possibile estensione dell’ambito d’applicazione materiale del Reg. Roma I per effetto dell’”in ogni caso” che già valeva per la Convenzione
RICHIAMO ALLA CONVENZIONE DI ROMA/RICHIAMO AL REGOLAMENTO ROMA I 22 Coordinamento del Regolamento Roma I con le disposizioni della l. 218/95; Regolamento prevale ma va coordinato in base alla qualificazione della fattispecie come contrattuale e alle materie sottoposte al Reg. In alcuni casi vi è la prevalenza di disposizioni speciali: ad es. art. 25 per contratto di società (escluso dall’art. 1.2.lett.f del Reg. Roma I, ma ricompreso per effetto di “in ogni caso”.
RICHIAMO ALLA CONVENZIONE DI ROMA/RICHIAMO AL REGOLAMENTO ROMA I 23 Coordinamento del Regolamento Roma I con le Convenzioni internazionali: art. 25 ≈ art. 21 Conv. Roma: Regolamento non ostacola l’applicazione delle Convenzioni in vigore negli Stati UE: ad es. Conv. L’Aja 1955 su vendita internazionale; Conv. Vienna 1980 su v. internazionale di merci; Conv. In materia di trasporto internazionale.
RICHIAMO ALLA CONVENZIONE DI ROMA/RICHIAMO AL REGOLAMENTO ROMA I 24 Coordinamento del Regolamento Roma I con altri atti UE (art. 23): ad es. direttive in materia di tutela dei consumatori;
RICHIAMO ALLA CONVENZIONE DI ROMA/RICHIAMO AL REGOLAMENTO ROMA I 25 Coordinamento con le disposizioni generali della l. 218/95: ove presenti prevalgono quelle del Reg. (art. 9, art. 21, art. 22); altrimenti valgono artt. 14 – 15 l. 218/95. Per effetto della sostituzione della Convenzione ad opera del Reg. Roma I, cade la riserva apposta alla Conv. di Roma che sottraeva la nullità del contratto alla Conv. Essendo la stessa qualificata in maniera non contrattuale nell’ordinamento italiano; ora ciò non vale più e il Reg. Roma I si applica anche alla nullità del contratto.
CRITERI DI COLLEGAMENTO SECONDO IL REGOLAMENTO ROMA I 26 Scelta delle parti contraenti (art. 3 e considerando 11): – Scelta parziale: dépeçage; – Scelta modificabile, salva validità formale e diritti dei terzi; – Forma espressa o tacita (deve però risultare chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso); – Limite: disposizioni imperative esistenti nell’ordinamento in cui siano localizzati tutti gli elementi del contratto o disposizioni imperative comunitarie (art. 3, par. 4).
CRITERI DI COLLEGAMENTO SECONDO IL REGOLAMENTO ROMA I 27 In assenza di scelta delle parti contraenti: – PRESUNZIONI previste dall’art.4: Residenza abituale del venditore per la vendita; Residenza abituale del prestatore per il contratto di prestazione di servizi; Luogo di situazione dell’immobile per il contratto avente ad oggetto un diritto reale immobiliare o locazione salvo locazione breve (non più di 6M) sottoposta alla residenza abituale del proprietario e del locatario; Residenza abituale dell’affiliato per il franchising; Residenza abituale del distributore per il c. di distribuzione; Luogo in cui avviene la vendita all’asta per tali contratti; Legge cui è sottoposto il contratto di vendita sui mercati finanziari. – RESIDENZA ABITUALE DEL DEBITORE DELLA PRESTAZIONE CARATTERISTICA – IN CASI ECCEZIONALI SI APPLICA IL COLLEGAMENTO PIU’ STRETTO (art. 4 par. 3 e par. 4 ).
CRITERI DI COLLEGAMENTO SECONDO IL REGOLAMENTO ROMA I 28 In assenza di scelta delle parti contraenti: – RESIDENZA ABITUALE DEL DEBITORE DELLA PRESTAZIONE CARATTERISTICA – IN CASI ECCEZIONALI SI APPLICA IL COLLEGAMENTO PIU’ STRETTO (art. 4 par. 3 e par. 4 ).
CRITERI DI COLLEGAMENTO SECONDO IL REGOLAMENTO ROMA I 29 Criteri di collegamento speciali per i contratti in cui è presente una parte debole: consumo, lavoro, assicurazione /coordinamento con il Regolamento Bruxelles I
OBBLIGAZIONI NON CONTRATTUALI: ARTT L. 218/95 30 Analiticità l. 218/95 Esclusione del rinvio, a eccezione dei titoli di credito: artt. 2 Conv. Ginevra Principio di prossimità Coordinamento con discipline di fonte internazionale o europea
PROMESSA UNILATERALE: ART Legge del luogo di manifestazione; Ambito di applicazione: promessa di pagamento, riconoscimento di debito, promessa al pubblico; Aspetti problematici: diversi luoghi di manifestazione (es. concorsi a premi gestiti da multinazionali): dépeçage (spezzettamento) dell’obbligazione e se non è possibile altro collegamento: domicilio o residenza dell’autore della promessa.
TITOLI DI CREDITO: ART Richiamo in ogni caso della Convenzione di Ginevra del 1930 su cambiale e vaglia cambiario – applicabile erga omnes – autonomia di sottoscrizioni cambiarie Richiamo in ogni caso della Convenzione di Ginevra del 1931 su assegni – applicabile erga omnes – autonomia. Non si verifica estensione di ambito d’applicazione oggettivo: art. 59, 3° co: disciplina di altri titoli di credito in base alla legge del luogo in cui il titolo è stato emesso (creazione o sottoscrizione): ad es. titoli rappresentativi di merci – polizza di carico; né idoneità di titoli di credito a essere titolo esecutivo in Italia (art. 12).
RAPPRESENTANZA VOLONTARIA: ART Ambito di applicazione: no rapporto tra r.ante e r.ato (Reg. Roma I o art. 25), ma solo procura – per tutela dei terzi: costituzione, validità, limiti della procura, riferibilità degli atti compiuti alla sfera giuridica del rappresentato Disciplina: sede d’affari del rappresentante – criterio poco effettivo in caso di trasferimento di sede; luogo in cui il rappresentante esercita in via principale i suoi poteri – criterio sussidiario di cui si propone estensione Forma: lex loci actus o lex substantiae – concorso alternativo
OBBLIGAZIONI NASCENTI DALLA LEGGE: ART Ambito di applicazione: gestione di affari altrui, arricchimento senza causa, pagamento dell’indebito e altre obbligazioni legali. -Disciplina: legge del luogo in cui si è verificato il fatto da cui deriva l’obbligazione -Coordinamento con Reg. 864/2007 dell’11 luglio 2007 in vigore dall’ – c.d. Roma II – l. regolatrice della relazione che risulta collegata con tali fattispecie.
LEGGE APPLICABILE ALLA RESPONSABILITA’ PER FATTO ILLECITO: ART Lex loci delicti; -salvo richiesta del danneggiato di applicare la legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno (favor laesi) – dépeçage in caso di più soggetti coinvolti (es. concorrenza sleale); - legge dello Stato di cui sono cittadini e residenti tutti i soggetti coinvolti nell’illecito (infortunistica stradale).
LEGGE APPLICABILE ALLA RESPONSABILITA’ PER FATTO ILLECITO: ART Ambito di applicazione: elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito: condotta, dolo, colpa, danno, nesso di causalità, ecc. (no accertamento diritto leso – ad es. art. 24). -Coordinamento con Reg. 864/2007 dell’11 luglio 2007 in vigore dall’ – c.d. Roma II – Stati membri eccetto Danimarca.
LEGGE APPLICABILE ALLA RESPONSABILITA’ PER FATTO ILLECITO/REG. ROMA II 37 -Scelta di legge delle parti (art. 14): -Accordo posteriore al fatto che ha causato il danno; -Anche con un accordo anteriore se tutte le parti esercitano attività commerciale; -Scelta può essere espressa o risultare in modo univoco dalle circostanze e non pregiudicare diritti dei terzi. -In assenza di scelta di legge (art.4): -Luogo in cui si verifica il danno; -Residenza abituale comune di presunto responsabile e parte lesa; -Collegamento più stretto
RESPONSABILITA’ PER DANNO DA PRODOTTO: ART Disciplina a scelta del danneggiato: -Domicilio o amministrazione del produttore; -Luogo in cui il prodotto è stato acquistato; -A meno che il produttore provi che il prodotto è stato immesso in commercio senza il suo consenso -Ambito di applicazione: anche responsabilità del distributore e del fornitore: ogni caso di responsabilità da prodotto non solo quella del produttore -Coordinamento con Reg. 864/2007 dell’11 luglio 2007 in vigore dall’ – c.d. Roma II.
LEGGE APPLICABILE A RESPONSABILITA’ PER DANNO DA PRODOTTO/REG. ROMA II 39 -Art. 5: residenza abituale del danneggiato, luogo di acquisto del prodotto, luogo in cui si è verificato il danno se coincide con luogo di commercializzazione, salvo deroghe a favore della residenza abituale del danneggiante che dimostri mancato consenso alla commercializzazione, o deroghe per criteri generali: residenza comune danneggiante e danneggiato (art. 4.2.) collegamento più stretto (art. 5.2), e scelta delle parti (art. 14).