Voghera 10 giugno 2010 Il coinvolgimento dell ’ utente minore sulla strada. Una proposta di modello di comportamento da tenere nell ’ attivit à di accertamento e contestazione di illeciti.
RESPONSABILITA’ CIVILE DA ILLECITO AMMINISTRATIVO PENALE
RESPONSABILITA’ CIVILE Art CODICE CIVILE Danno cagionato dall'incapace. In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.
RESPONSABILITA’ CIVILE Art Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte. Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. …. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.
RESPONSABILITA’ DA ILLECITO AMMINISTRATIVO Art. 2 legge n.689/1981 Capacità di intendere e di volere Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base al criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
RESPONSABILITA’ DA ILLECITO AMMINISTRATIVO Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
RESPONSABILITA’ DA ILLECITO AMMINISTRATIVO TRATTASI DI RESPONSABILITA’ DIRETTA PER FATTO PROPRIO E NON RESPONSABILITA’ SOLIDALE SI AGGIUNGE LA RESPONSABILITA’ SOLIDALE EX ART.6 LEGGE 689/1981 E ART. 196 CODICE DELLA STRADA
RESPONSABILITA’ DA ILLECITO AMMINISTRATIVO PROVA LIBERATORIA:NON AVER POTUTO IMPEDIRE IL FATTO PER LA CASSAZIONE: si concreta, per i genitori, nella dimostrazione di avere impartito al minore un'educazione conforme alle sue condizioni familiari e sociali, nonch é di avere esercitato una vigilanza adeguata all'et à, al carattere ed all'indole del medesimo.
RESPONSABILITA’ DA ILLECITO AMMINISTRATIVO PER LA CASSAZIONE: si concreta, per i genitori, nella dimostrazione di aver impartito al minore un'educazione conforme alle sue condizioni familiari e sociali e di avere esercitato una vigilanza adeguata all'et à, al carattere ed all'indole del medesimo, trattandosi di obblighi strettamente correlati.
RESPONSABILITA’ DA ILLECITO AMMINISTRATIVO La vigilanza deve essere intesa in senso non assoluto ma relativo, cosicch é non occorre dimostrare l'ininterrotta presenza fisica del genitore accanto al figlio minore qualora, avuto riguardo all'et à in rapporto al grado di educazione impartita ed al livello di maturit à raggiunto, nonch é alle caratteristiche dell'ambiente in cui viene lasciato libero di muoversi, risultino correttamente impostati i rapporti del minore stesso con la vita extrafamiliare, facendo ragionevolmente presumere che non possano costituire fonte di pericolo per s é e per i terzi.
RESPONSABILITA’ DA ILLECITO AMMINISTRATIVO IL VDC DEVE ESSERE REDATTO NEI CONFRONTI DEL GENITORE O TUTORE O CHI IN QUEL MOMENTO VIGILAVA SUL MINORE COME FOSSE L’EFFITTIVO TRASGRESSORE
RESPONSABILITA’ DA ILLECITO AMMINISTRATIVO VA EVIDENZIATA LA QUALITA’ DI SOGGETTO TENUTO ALLA SORVEGLIANZA DEL MINORE: in qualità di… non impediva al minore, identificato in… commettesse l’indicata violazione come conducente del veicoli sopra indicato. A TALE RESPONSABILITA’ SI AGGIUNGE QUELLA IN SOLIDO EX ART.196 DEL CODICE DELLA STRADA
RESPONSABILITA’ DA ILLECITO AMMINISTRATIVO IL GENITORE O TUTORE NON E’ SOGGETTO ALLA DECURTAZIONE DEI PUNTI PATENTI EX ART.126 BIS NE APPLICAZIONE DI SANZIONI ACCESSORIE RELATIVE AL TITOLO DI GUIDA IN QUANTO SANZIONI STRETTAMENTE PERSONALI L’ART172 PER OMESSO USO CINTURE PREVEDE DEROGA A TALE DISCIPLINA
RESPONSABILITA’ DA ILLECITO AMMINISTRATIVO SECONDO IL MINISTERO LE SANZIONI ACCESSORIE RELATIVE AI TITOLI DI GIUDA NON SI APPLICANO AL MINORENNE ( CIR. N.557 DEL 7 AGSOSTO 2009)
RESPONSABILITA’ PENALE
IMPUTABILITA’ Art. 97 codice penale Minore degli anni quattordici. Non è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.
IMPUTABILITA’ Art. 98. Codice penale Minore degli anni diciotto. E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita.
NORME PROCEDURALI DPR 22 SETTEMBRE 1988, N.448 D.LGS 28 LUGLIO 1989, N.272 PER QUANTO NON PREVISTO SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE
Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni; b) il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni; c) il tribunale per i minorenni; d) il procuratore generale presso la corte di appello; e) la sezione di corte di appello per i minorenni; f) il magistrato di sorveglianza per i minorenni.
TRIBUNALE DEI MINORENNI Il T.M. è un organo collegiale, composto da quattro giudici due giudici professionali (c.d. togati) - cioè il presidente e un giudice a latere e due giudici onorari, un uomo e una donna, “ benemeriti dell’assistenza sociale, scelti tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia...” Il T.M. ha competenza territoriale su tutto il circondario della Corte di Appello o sezione di Corte d’Appello.
Sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni In ciascuna procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni è istituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria, alla quale è assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione.
Servizi minorili In ogni stato e grado del procedimento l ’ autorit à giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell ’ amministrazione della giustizia. Si avvale altres ì dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.
ETA’ DEL MINORE E’POSSIBILE ESEGUIRE ESAME AUXOLOGICO (RADIOLOGICO CARPALE) NON E’ NECESSARIA L’AUTORIZZAZIONE DEL MAGISTRATO DI TURNO EX ART. 349 CPP COMMA 2 LA PG PUO’ AVVALERSI DI CONSULENTI EX ART 349 CPP COMMA 4 CHE NON POSSONO RIFIUTARE LA LORO OPERA
ETA’ DEL MINORE L’ESAME NON E’ NECESSARIO SE IL MINORE VI E’ GIA STATO SOTTOPOSTO IN PRECEDENZA (CIRCOSTANZA VERIFICABILE DALLO SVILUPPO DELL’AFIS, IN QUANTO IL SE MINORE FOTOSEGNALATO E’ STATO SOTTOPOSTO ALL’ESAME RISULTA DALLE NOTE INFORMATIVE SDI) NON VA SOTTOPOSTA AD ESAME LA RAGAZZA IN STATO DI GRAVIDANZA O IN CASO DI DUBBIO
ETA’ DEL MINORE SE L’ESAME RIPORTA INDICAZIONI DEL TIPO “ETA’ PRESUNTA DI CIRCA 18 ANNI” DEVE ESSERE SEMPRE RITENUTA VALIDA L’ETA’ L’ESITO DELL’ESAME PREVALE SEMPRE SULLA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO L’ETA’ DEL MINORE S’INTENDE COMPIUTA ALLE ORE 24 DEL GIORNO DI NASCITA
IDENTIFICAZIONE DEL MINORE CHIEDERE SEMPRE AL MINORE SE E’ IN POSSESSO DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE O SE VI E’ UN ADULTO CHE PUO’ ESIBIRE I DOCUMENTI TRA IL MINORE E L’ADULTO DEVE NECESSARIAMENTE RISULTARE UN RAPPORTO DI PARENTELA: IN CASO CONTRARIO NON PUO’ESSERE CONSEGNATO E DEVE ESSERE CONSUDERATO ABBANDONATO E NON ACCOMPAGNATO
IDENTIFICAZIONE DEL MINORE IN MANCANZA DI DOCUMENTI IL MINORE VA SOTTOPOSTO A FOTOSEGNALAMENTO NON E’ NECESSARIA L’AUTORIZZAZIONE DEL PM DI TURNO SE RISULTA VECCHIO CARTELLINO VA RINNOVATA LA FOTO CHE HA PIU’ DI 5 ANNI O IN CASO DI EVIDENTI CAMBIAMENTI DI FISIONOMIA
ELEZIONE DI DOMICILIO E’ IRREGOLARE SE FATTA -PRESSO IL DIFENSORE D’UFFICIO CHE VERRA’ NOMINATO -PRESSO IL CONSOLATO DEL PAESE DI APPARTENENZA
Accompagnamento per identificazione Ex art. 349 CCP va informato il PM di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni Può essere trattenuto non oltre le 12 ore.
IL RITROVAMENTO DI UN MINORE CHE NON HA COMMESSO REATI
Minori Accompagnati Sono quelli che si trovano sul territorio italiano in compagnia di genitori o parenti fino al 4° grado Dovranno essere identificati e riaffidati alla famiglia, della quale seguiranno le sorti
Minori Accompagnati Se vittime di trascuratezza, maltrattamenti ovvero di abbandono morale e materiale va fatta segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori del distretto in cui il minore vive abitualmente, al fine di consentire gli interventi di protezione opportuni
Minori non Accompagnati Sono quelli che si trovano nel territorio italiano senza referenti adulti reperibili Attivare interventi di tutela presso la Procura della Repubblica se bambini presso il Giudice tutelare se adolescenti
Minori non Accompagnati Adempimenti -corretta identificazione del minore (fotosegnalamento-precedenti dattiloscopici AFIS- risultanze SDI) -Collocazione in una struttura protetta individuata tramite i servizi sociali
Minori non Accompagnati -Redigere verbale di affidamento -Nota informativa al PM Tribunale dei Minori o al Giudice Tutelare: circostanze in cui il minore è stato ritrovato; luogo in cui è stato collocato; le risultanze relative all’iodentità
Minori non Accompagnati Se straniero la segnalazione presenza minore va inviata -al Giudice Tutelare per eventuale apertura di tutela e luogo di provvisoria sistemazione -ai Servizi Sociali del luogo in cui è ubicata la struttura di accoglienza Se extracomuniario -Prefettura (raccolta dati minori stranieri)
IL MINORE CHE HA COMMESSO REATI
Indagato in stato di libertà Procedere all’identificazione Verbale di identificazione, nomina difensore ed elezione di domicilio CNR: allegare eventuali verbali relativi alla attività svolta Fornire notizie sulle condizioni di vita familiare e sociale, sulla personalità, sul grado di istruzione e sulla condotta dell’indagato
Indagato in stato di libertà Consegnare il minore ai genitori, ai parenti fino al 4° grado, al tutore o all’affidatario legale Queste persone vanno identificate e va accertato il legame con il minore In assenza di persone legittimate, questo deve essere accompagnato in una comunità di emergenza (tramite i servizi sociali)
Arresto art. 16 D.P.R. 448/88 E’ sempre facoltativo Flagranza del reato Imputabilità Gravità del fatto, età e personalità del minore
Arresto art. 16 D.P.R. 448/88 Reati per i quali si può procedere all’arresto - delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni. - Altri reati indicati all’art. 23 del DPR 448/88 ( delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 380, comma 2, lettere e), f), g), h) del codice di procedura penale nonch é, in ogni caso, per il delitto di violenza carnale)
Arresto art. 16 D.P.R. 448/88 Delitti di violenza sessuale Furto –ipotesi di arresto obbligatorio per adulti Rapina e estorsione Traffico armi ex art. 2 comma 3 legge n.110/7 Spaccio sostanze stupefacenti ex art. 73 DPR 309/90
Fermo art. 17 D.P.R. 448/88 Imputabilità Pericolo di fuga Reati sono gli stessi previsti per l’arresto
Adempimenti in caso di arresto o fermo art. 18 D.P.R. 448/88 Identificazione del minore Avviso al PM Avviso ai genitori, agli esercenti la potestà o eventuali affidatari Avviso al difensore di fiducia o d’ufficio che deve essere nominato
Adempimenti in caso di arresto o fermo art. 18 D.P.R. 448/88 Comunicazione all’ufficio dei servizi sociali del centro per la giustizia minorile USMM Trasmissione Verbale arresto/fermo entro 24 ore CNR con tutti i verbali delle attività compiute Biglietto di accompagnamento in struttura
Adempimenti in caso di arresto o fermo art. 18 D.P.R. 448/88 Quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo, il pubblico ministero dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunit à pubblica o autorizzata che provvede a indicare. Qualora, tenuto conto delle modalit à del fatto, dell'eta ’ e della situazione familiare del minorenne, lo ritenga opportuno, il pubblico ministero può disporre che il minorenne sia condotto presso l'abitazione familiare perch é vi rimanga a sua disposizione.
Accompagnamento a seguito di flagranza art. 18 bis D.P.R. 448/88 Flagranza di reato Imputabilità Gravità del fatto e personalità del soggetto Finalità:trattenere il minore per il tempo strettamente necessario alla sua consegna all'esercente la potestà dei genitori o all'affidatario o a persona da questi incaricata. In ogni caso il minorenne non può essere trattenuto oltre dodici ore.
Accompagnamento a seguito di flagranza art. 18 bis D.P.R. 448/88 Reati per i quali si può procedere all’accompagnamento a seguito di flagranza - Delitti non colposi per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni
Adempimenti Identificazione del minore Avviso al PM Avviso al difensore di fiducia o d’ufficio che deve essere nominato Comunicazione all’ufficio dei servizi sociali del centro per la giustizia minorile USMM
Adempimenti Invitare l'esercente la potestà dei genitori e l'eventuale affidatario a presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna il minorenne. Avvertire L'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e la persona da questi incaricata alla quale il minorenne è consegnato dell'obbligo di tenerlo a disposizione del pubblico ministero e di vigilare sul suo comportamento.
Adempimenti Quando non è possibile provvedere all'invito previsto o il destinatario di esso non vi ottempera ovvero la persona alla quale il minorenne deve essere consegnato appare manifestamente inidonea ad adempiere l'obbligo previsto, la polizia giudiziaria né dà immediata notizia al pubblico ministero, il quale dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza ovvero presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare.
Adempimenti Trasmissione Verbale accompagnamento entro 24 ore CNR con tutti i verbali delle attività compiute Verbale di affidamento del minore o Biglietto di accompagnamento in struttura