24 Gennaio 2011 Studio Luppi Codice della proprietà industriale e Regolamento di attuazione Parte pratica Seminario per Unioncamere Emilia-Romagna.

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24 Gennaio 2011 Studio Luppi Codice della proprietà industriale e Regolamento di attuazione Parte pratica Seminario per Unioncamere Emilia-Romagna

24 Gennaio 2011Studio Luppi Deposito delle domande in formato cartaceo Salvo ove diversamente previsto dal regolamento, le domande, le istanze, gli atti, i documenti ed i ricorsi notificati, di cui al Codice della proprietà industriale, nonché le traduzioni in lingua italiana delle rivendicazioni delle domande di brevetto europeo e dei testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti in forma modificata, sono depositati presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

24 Gennaio 2011Studio Luppi Deposito delle domande per via telematica Il deposito delle domande, istanze, atti e documenti di cui al Codice della proprietà industriale può essere effettuato anche per via telematica secondo le modalità previste da decreti ministeriali relativi alla digitalizzazione della pubblica amministrazione.

24 Gennaio 2011Studio Luppi Deposito delle domande - formalità - Le domande, le istanze e le traduzioni sono redatte in conformità ad appositi moduli e devono essere firmate dal richiedente o dal suo mandatario; - l’addetto alla ricezione, nella parte del modulo riservata all’ufficio ricevente, appone la data, il numero progressivo di deposito, la propria firma ed il timbro dell’ufficio; - le istanze connesse a domande già depositate o i ricorsi notificati devono essere accompagnate dal verbale di deposito riportante dati e documenti allegati, redatto in due originali e due copie, firmato dal depositante e sottoscritto dal funzionario ricevente; - l’Ufficio ricevente rilascia attestazione dell’avvenuto deposito.

24 Gennaio 2011Studio Luppi Trasmissione della documentazione Le domande, le istanze, gli atti, i documenti, i ricorsi notificati, e le traduzioni devono essere trasmessi dagli uffici riceventi, dopo aver svolto le formalità, all’Ufficio italiano brevetti e marchi entro i dieci giorni successivi al deposito con un servizio postale espresso che ne attesti la tempestiva ricezione.

24 Gennaio 2011Studio Luppi Deposito diretto presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi Le domande, le istanze, gli atti, i documenti, i ricorsi notificati, e le traduzioni possono essere depositati anche presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi mediante servizio postale ed in tal caso si considera data di deposito la data di ricezione da parte dell’Ufficio. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, dopo aver accertata la ricevibilità delle domande depositate mediante servizio postale appone la data ed invia la documentazione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma per la verbalizzazione.

24 Gennaio 2011Studio Luppi Deposito delle domande di brevetto europeo Il deposito delle domande di brevetto europeo avviene direttamente o tramite un servizio postale, che attesti la ricezione della documentazione, presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma, delegata allo svolgimento di tale funzione, che provvede a trasmettere entro i dieci giorni successivi al deposito la documentazione all’Ufficio italiano brevetti e marchi. La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma determina la data di ricezione ed il numero della domanda secondo quanto disposto dalla Convenzione sul brevetto europeo e dal relativo regolamento di esecuzione. Il deposito delle domande di brevetto europeo può essere effettuato anche per via telematica.

24 Gennaio 2011Studio Luppi Deposito della domanda internazionale per invenzione industriale Le persone fisiche e giuridiche italiane e quelle che abbiano il domicilio o la sede in Italia possono depositare le domande internazionali presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi direttamente o tramite un servizio postale che attesti la ricezione da parte dell’Ufficio. L’Ufficio determina la data di deposito ed il numero internazionale secondo quanto disposto dal Trattato di cooperazione in materia di brevetti e dal relativo regolamento di esecuzione. Il deposito delle domande internazionali può essere effettuato anche per via telematica.

24 Gennaio 2011Studio Luppi Deposito di domande internazionali di disegni e modelli Le persone fisiche e giuridiche italiane e quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni e modelli direttamente presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi. La domanda presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi può anche essere inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento. La data di deposito della domanda è quella di cui all’Accordo dell’Aja e successive revisioni.

24 Gennaio 2011Studio Luppi Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilità Secondo il Codice la domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilità deve contenere: -l’identificazione del richiedente e del mandatario, se vi sia; -l’indicazione dell’invenzione o del modello in forma di titolo, che ne esprima brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo; ed alla domanda devono essere uniti: -la descrizione e le rivendicazioni; -i disegni dell’invenzione, ove sia possibile; -la designazione dell’inventore; -quando vi sia mandatario, anche l’atto di nomina; -in caso di rivendicazione di priorità i documenti relativi. Le rivendicazioni devono essere presentate, ove non siano state accluse alla descrizione al momento del deposito, entro il termine di due mesi dalla data della domanda. In tale caso resta ferma la data di deposito già riconosciuta.

24 Gennaio 2011Studio Luppi Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilità Secondo il Regolamento la descrizione di cui al Codice deve: -specificare il campo della tecnica a cui l’invenzione fa riferimento; -indicare lo stato della tecnica preesistente, per quanto a conoscenza dell’inventore, che sia utile alla comprensione dell’invenzione ed all’effettuazione della ricerca, fornendo eventualmente i riferimenti a documenti specifici; -esporre l’invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi; -descrivere brevemente gli eventuali disegni; -descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell’invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti; -indicare esplicitamente, se ciò non risulti già ovvio dalla descrizione o dalla natura dell’invenzione, il modo in cui l’invenzione può essere utilizzata in ambito industriale; e le rivendicazioni di cui al Codice: definiscono le caratteristiche specifiche dell’invenzione per le quali si chiede protezione. Devono essere chiare, concise, trovare completo supporto nella descrizione ed essere redatte in un documento separato.

24 Gennaio 2011Studio Luppi Domanda di registrazione di marchio Secondo il Codice la domanda di registrazione di marchio deve contenere: -l’identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia; -l’eventuale rivendicazione della priorità ovvero della data da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di precedente domanda comunitaria o di registrazione internazionale; -la riproduzione del marchio; -l’elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l’atto di nomina.

24 Gennaio 2011Studio Luppi Domanda di registrazione di marchio Secondo il Regolamento la domanda di registrazione di marchio deve inoltre contenere: -l’indicazione del tipo di marchio; -l’indicazione del colore o dei colori; -l’indicazione del codice internazionale dei colori quando il marchio consiste esclusivamente nelle combinazioni o nelle tonalità cromatiche; -l’indicazione che si tratta di domanda di registrazione di un marchio collettivo; -la traduzione in lingua italiana del marchio se esso comprende parole di senso compiuto espresse in altra lingua; -un esemplare della riproduzione del marchio; -l’elenco dei prodotti o dei servizi, preceduto dall’indicazione del numero della classe ovvero il titolo della classe con il numero della stessa qualora in questo secondo caso si voglia rivendicare tutti i prodotti o servizi della classe.

24 Gennaio 2011Studio Luppi Domanda di registrazione di disegni e modelli La domanda di registrazione di disegni e modelli deve contenere: -l’identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia; -l’indicazione del disegno o modello, in forma di titolo ed eventualmente le caratteristiche dei prodotti che si intendono rivendicare; ed alla domanda devono essere uniti: -la riproduzione grafica del disegno o modello, o la riproduzione grafica dei prodotti industriali la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo, o un campione dei prodotti stessi quando trattasi di prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni; -la descrizione del disegno o modello, se necessaria per l’intelligenza del disegno o modello medesimo, che può concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto di registrazione; -quando vi sia mandatario, l’atto di nomina; -in caso di rivendicazione di priorità i documenti relativi.

24 Gennaio 2011Studio Luppi Modulo di domanda di brevetto per invenzione industriale

24 Gennaio 2011Studio Luppi Deposito telematico tramite Telemaco

24 Gennaio 2011Studio Luppi Verbale di deposito tramite Telemaco

24 Gennaio 2011Studio Luppi Altri titoli di proprietà industriale Topografie dei prodotti a semiconduttori E’ prodotto a semiconduttori ogni prodotto finito o intermedio: a) consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di materiale semiconduttore; b) che contiene uno o più strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito; c) destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una funzione elettronica. Nuove varietà vegetali Può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costitutore, può essere: a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi; b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all’espressione di almeno uno dei suddetti caratteri; c) considerato come un’entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme.

24 Gennaio 2011Studio Luppi Termini per il deposito Se i termini prescritti per il deposito della documentazione e per il versamento di tasse cadono di sabato, di domenica o in un giorno festivo nazionale, ovvero in un giorno nel quale gli uffici competenti a ricevere il deposito sono, per qualsiasi causa, chiusi, la scadenza è prorogata al primo giorno successivo nel quale gli uffici stessi sono aperti. Uguale proroga è concessa quando si tratti di chiusura determinata da festività locali o di eventi interruttivi del servizio, incluso quello telematico, che riguardino singoli uffici, a condizione che l’ufficio ricevente sia: a) per il deposito di domanda con rivendicazione di priorità, quello della residenza o della sede del richiedente o del suo mandatario; b) per gli adempimenti successivi al deposito di una domanda, per gli atti o per i ricorsi, quello in cui era stata depositata la domanda. I termini si considerano inoltre rispettati quando la loro mancata osservanza sia stata determinata da interruzione, anche all’estero, del servizio postale utilizzato, a condizione che il plico sia stato spedito, con un servizio di posta che attesti la ricezione della documentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine, sempre che non fosse già in atto l’interruzione.

24 Gennaio 2011Studio Luppi Tasse e diritti di deposito La prova del pagamento delle tasse ovvero dei diritti dovuti per la domanda e per la brevettazione o per la registrazione deve essere unita alla domanda.

24 Gennaio 2011Studio Luppi Obbligo dell’indicazione del codice fiscale Le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole, alimentari e forestali hanno l’obbligo di indicare nella domanda di deposito per invenzione industriale e per il modello di utilità il codice fiscale, come condizione di ottenimento dell’esenzione dal pagamento dei diritti.

24 Gennaio 2011Studio Luppi Procedure di segretazione militare Coloro che risiedono nel territorio dello Stato non possono, senza autorizzazione del Ministero delle attività produttive, depositare esclusivamente presso uffici di Stati esteri o l’Ufficio brevetti europeo o l’Ufficio internazionale dell’organizzazione mondiale della proprietà intellettuale in qualità di ufficio ricevente, le loro domande di concessione di brevetto per invenzione, modello di utilità o di topografia, qualora dette domande riguardino oggetti che potrebbero essere utili per la difesa del Paese, né depositarle presso tali uffici prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data del deposito in Italia, o da quella di presentazione dell’istanza di autorizzazione. Il ministero predetto provvede sulle istanze di autorizzazione, previo nulla osta del Ministero della difesa. Trascorso il termine di novanta giorni senza che sia intervenuto un provvedimento di rifiuto, l’autorizzazione deve intendersi concessa.

24 Gennaio 2011Studio Luppi Ricevibilità delle domande Le domande di brevetto e di registrazione e di rinnovazione non sono ricevibili se il richiedente non è identificabile o non è raggiungibile e, nel caso di marchi di primo deposito, anche quando la domanda non contiene la riproduzione del marchio o l’elenco dei prodotti ovvero dei servizi. L’irricevibilità è dichiarata dall’Ufficio italiano brevetti e marchi. Le domande, le istanze e i ricorsi non redatti in lingua italiana e non recanti la traduzione in lingua italiana sono irricevibili. Degli atti in lingua diversa dall’italiana deve essere fornita la traduzione in lingua italiana. La traduzione può essere dichiarata conforme al testo originale dal richiedente o da un mandatario abilitato. Se la descrizione è presentata in lingua diversa da quella italiana, la traduzione in lingua italiana deve essere depositata entro il termine fissato dall’Ufficio.

24 Gennaio 2011Studio Luppi Integrazione delle domande L’Ufficio italiano brevetti e marchi invita il richiedente a fare le necessarie integrazioni, soggette ad un diritto di mora in caso di pagamento tardivo, entro il termine di due mesi dalla data della comunicazione se constata che: -alla domanda di invenzioni industriali e modelli di utilità non è allegato un documento che possa essere assimilato ad una descrizione ovvero manchi parte della descrizione o un disegno in essa richiamato ovvero la domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore di cui non sono forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui è avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente; -alla domanda di varietà vegetale non è allegato almeno un esemplare della descrizione con almeno un esemplare delle fotografie in essa richiamate; -alla domanda di modelli e disegni non è allegata la riproduzione grafica o fotografica; - alla domanda di topografie non è allegato un documento che ne consenta l’identificazione; -non sono consegnati i documenti comprovanti il pagamento dei diritti prescritti entro il termine fissato dal Ministro delle attività produttive; -non è indicato un domicilio in Italia ovvero un mandatario abilitato.

24 Gennaio 2011Studio Luppi Ricerca di anteriorità L’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) è l’autorità competente ad effettuare la ricerca di anteriorità relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale depositate presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi. Le modalità sono stabilite da un’apposita Convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico – Ufficio italiano brevetti e marchi e l’Organizzazione europea dei brevetti.

24 Gennaio 2011Studio Luppi Rilievi I rilievi ai quali dia luogo l’esame delle domande e delle istanze sono effettuati dall’Ufficio italiano brevetti e marchi, a parte le varietà vegetali il cui esame è compiuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I rilievi devono essere comunicati all’interessato con l’assegnazione di un termine per la risposta non inferiore a due mesi dalla data di ricezione della comunicazione. Quando il termine sia decorso senza che sia pervenuta risposta ai rilievi, la domanda o l’istanza è respinta con provvedimento, da notificare al titolare della domanda stessa o dell’istanza con raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia, se il rilievo concerne la rivendicazione di un diritto di priorità, la mancata risposta comporta esclusivamente la perdita di tale diritto.

24 Gennaio 2011Studio Luppi Concessione Qualora la domanda sia accolta, l’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede alla concessione del titolo.

24 Gennaio 2011Studio Luppi Osservazioni sui marchi di impresa e opposizioni alla registrazione dei marchi Le domande di marchio ritenute registrabili,, le registrazioni di marchio ed i marchi internazionali, designanti l’Italia, possono essere oggetto di osservazioni ed opposizioni.

24 Gennaio 2011Studio Luppi Durata dei titoli La registrazione di marchio dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda ed è rinnovabile indefinitamente per successivi periodi decennali. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata. Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda. La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione. Il diritto di costitutore della nuova varietà vegetale dura venti anni a decorrere dalla data della sua concessione. Per gli alberi e le viti tale diritto dura trent’anni dalla data della sua concessione. I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori si estinguono dieci anni dopo la prima, in ordine di tempo, delle seguenti date: a) la fine dell’anno civile in cui la topografia è stata per la prima volta sfruttata commercialmente in una qualsiasi parte del mondo; b) la fine dell’anno civile in cui è stata presentata nella debita forma la domanda di registrazione.

24 Gennaio 2011Studio Luppi Tasse e diritti di mantenimento Il pagamento è annuale per i brevetti d’invenzione e quinquennale per i modelli di utilità e disegni e modelli. La tassa o il diritto di mantenimento in vita è dovuto entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda. Possono essere pagate anticipatamente più annualità se riferite allo stesso brevetto. Le tasse per il mantenimento in vita delle privative per varietà vegetali sono dovute a partire dalla concessione della privativa medesima. Il pagamento è annuale ed è dovuto anticipatamente entro il mese corrispondente a quello in cui la domanda è stata concessa. La proroga della durata del disegno o modello si ottiene con il pagamento del diritto prescritto. Alla concessione del brevetto o della registrazione, le tasse o i diritti eventualmente scaduti sono pagabili entro quattro mesi dalla fine del mese di rilascio dell’attestato di concessione o di registrazione. Uguale termine si applica per il pagamento della prima annualità delle tasse relative alle nuove varietà vegetali. Per i brevetti europei validi in Italia il diritto annuale è dovuto a partire dall’anno successivo a quello in cui la concessione del brevetto europeo è stata menzionata nel Bollettino europeo dei brevetti e deve essere pagato entro il mese corrispondente a quello di deposito della domanda di brevetto europeo. Scaduti i termini previsti per il pagamento delle tasse ovvero dei diritti di mantenimento, il pagamento è ammesso entro i sei mesi successivi.

24 Gennaio 2011Studio Luppi Comunione Se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, le facoltà relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili. In caso di diritto appartenente a più soggetti, la presentazione della domanda di brevetto o di registrazione, la prosecuzione del procedimento di brevettazione o registrazione, la presentazione della domanda di rinnovo, ove prevista, il pagamento dei diritti di mantenimento in vita, la presentazione della traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni di una domanda di brevetto europeo o del testo del brevetto europeo concesso o mantenuto in forma modificata o limitata e gli altri procedimenti di fronte all’Ufficio italiano brevetti e marchi possono essere effettuati da ciascuno di tali soggetti nell’interesse di tutti.

24 Gennaio 2011Studio Luppi Commissione dei ricorsi Contro i provvedimenti dell’Ufficio italiano brevetti e marchi che respingono totalmente o parzialmente una domanda o istanza, che rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il riconoscimento di un diritto e negli altri casi previsti dal presente codice, è ammesso ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento alla Commissione dei ricorsi.

24 Gennaio 2011Studio Luppi Scadenza dei termini I termini previsti nel presente codice sono prorogabili su istanza presentata prima della loro scadenza all’Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che il termine sia indicato come improrogabile.

24 Gennaio 2011Studio Luppi Continuazione della procedura Quando il richiedente di un diritto di proprietà industriale non abbia osservato un termine relativamente ad una procedura di fronte all’Ufficio italiano brevetti e marchi, la procedura è ripresa su richiesta del richiedente senza che la non osservanza del termine comporti la perdita del diritto di proprietà industriale o altra conseguenza.

24 Gennaio 2011Studio Luppi Reintegrazione Il richiedente o il titolare di un titolo di proprietà industriale che, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non ha potuto osservare un termine nei confronti dell’Ufficio italiano brevetti e marchi o della Commissione dei ricorsi, è reintegrato nei suoi diritti se l’inosservanza ha per conseguenza diretta il rigetto della domanda o di una istanza ad essa relativa, ovvero la decadenza del titolo di proprietà industriale o la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facoltà di ricorso.

24 Gennaio 2011Studio Luppi Particolarità per amministrazioni pubbliche e suoi dipendenti Diritto alla registrazione Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio, anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio; in quest’ultimo caso, i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini commerciali, compreso quello effettuato mediante la concessione di licenze e per attività di merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell’ente. Invenzioni dei dipendenti Gli eventuali compensi per l’attività inventiva cui fa riferimento il codice valgono sia per inventori dipendenti di aziende private che di amministrazioni pubbliche nel cui campo di attività l’invenzione rientra. Si considera fatta durante l’esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o di impiego l’invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l’inventore ha lasciato l’azienda privata o l’amministrazione pubblica nel cui campo di attività l’invenzione rientra.

24 Gennaio 2011Studio Luppi Il valore di un’azienda - USA

24 Gennaio 2011Studio Luppi Grazie per l’attenzione Studio Luppi