1. 2 Società di capitali: a. i soci. Nelle società di capitali vige la regola della limitazione di responsabilità. I soci, però, sono tenuti a effettuare.

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2 Società di capitali: a. i soci. Nelle società di capitali vige la regola della limitazione di responsabilità. I soci, però, sono tenuti a effettuare i versamenti ancora dovuti, anche se il termine non sia scaduto. Il giudice delegato, su proposta del curatore, emette decreto ingiuntivo, ai sensi dell’Art. 150 L.F., avverso al quale può essere proposta l’ordinaria opposizione a ingiunzione di pagamento. Falliscono unicamente i soci illimitatamente responsabili delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e in accomandita per azioni (Art. 147, primo comma, L.F.). Non fallisce il socio che risponde illimitatamente dei debiti sociali in modo occasionale, come nelle ipotesi di cui agli Artt. 2325, secondo comma e 2462, secondo comma, cod. civ.. In questa ipotesi l’azione non spetta al curatore, ma ai singoli creditori. Falliscono, altresì, le società di capitali, quando queste assumono la veste di soci illimitatamente responsabili in società di persone.

3 Società di capitali: b. gli organi di amministrazione e controllo. Nelle società di capitali, agli amministratori sono assegnati degli specifici doveri (ad esempio, quello di provvedere alla pubblicità del provvedimento di accertamento dell’intervenuta causa di scioglimento o della deliberazione assembleare, che l’abbia decisa, così da gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale – Art. 2486, primo comma, cod. civ.). Alla violazione di questi obblighi consegue la responsabilità solidale degli amministratori e dei componenti gli organi di controllo per i danni provocati alla società, ai soci, ai creditori sociali e ai terzi: responsabilità per danni.  società per azioni: azione sociale di responsabilità (che può essere esercitata da un’aliquota qualificata di azionisti) e azione di responsabilità dei creditori sociali (che può essere esercitata quando, per la violazione degli obblighi inerenti la conservazione del patrimonio, questo sia insufficiente per il soddisfacimento dei crediti)  società a responsabilità limitata: azione sociale di responsabilità (che può essere esercitata dai singoli soci, non anche l’azione dei creditori sociali per l’azione )

4 Società di capitali: b. gli organi di amministrazione e controllo. Art. 146 (Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di società a responsabilità limitata) Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'articolo 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito. Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori: a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori; b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile.

5 Società di capitali: b. gli organi di amministrazione e controllo. In ambito di azione di responsabilità valgono le regole stabilite dal diritto societario:  per andare esenti da ciò è necessario far constare il dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio dandone notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale (Art. 2393, terzo comma, cod. civ.)  se l’atto è compiuto da un organo delegato, possono risponderne in solido i componenti dell’organo delegante  oltre che i componenti del consiglio di sorveglianza (Art terdecies, terzo comma, cod. civ.), i sindaci (Art cod. civ.) e il soggetto incaricato della revisione contabile  nelle società a responsabilità limitata è prevista la responsabilità solidale dei soci che intenzionalmente abbiano deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi (Art. 2476, settimo comma, cod. civ.)  con il d.lgs. 6/2003 è stata introdotta una responsabilità delle società o degli enti (Art cod. civ.), che esercitano attività di direzione e coordinamento di società, ove abbiano agito nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime: (i) nei riguardi delle società cui si riferisce l’attività di direzione e coordinamento per il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione, (ii) nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata al patrimonio sociale

6 Società di capitali: b. gli organi di amministrazione e controllo Responsabilità. Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei princìpi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette. Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio. Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento. Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.

7 Società di capitali: c. i patrimoni destinati (Artt. 155 e 156 L.F.). Sono previsti dall’Art bis cod. civ.. L’elemento caratterizzante è costituito dall’autonomia patrimoniale che caratterizza i patrimoni destinati e si traduce, da un lato, nella destinazione esclusiva del patrimonio separato al pagamento dei debiti relativi all’affare e, dall’altro lato, nell’esclusione, salva diversa previsione nell’atto costitutivo del patrimonio separato, di una responsabilità della società per i debiti relativi all’affare: con la sola eccezione delle obbligazioni nascenti da fatto illecito. Può accadere che la società fallisca e il patrimonio destinato rimanga in grado di far fronte alle obbligazioni per le quali è sorto. Di talché:  il curatore è incaricato della sua amministrazione, cui deve provvedere, stante la sua autonomia, con gestione separata  deve, poi, provvedere alla sua liquidazione, cedendolo a terzi ovvero secondo le regole societarie, che sovraintendono alla liquidazione  speculare è il caso dell’insolvenza del patrimonio destinato: è stato previsto che nell’ipotesi in cui non siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni contratte per lo specifico affare cui era destinato il patrimonio, i creditori ne possono chiedere la liquidazione  è esclusa l’assoggettabilità del patrimonio separato a procedura concorsuale

8 Società di capitali: c. i patrimoni destinati (Artt. 155 e 156 L.F.). Art. 155 (Patrimoni destinati ad uno specifico affare) Se è dichiarato il fallimento della società, l'amministrazione del patrimonio destinato previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile è attribuita al curatore che vi provvede con gestione separata. Il curatore provvede a norma dell'articolo 107 alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non è possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili. Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell'attivo fallimentare, detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell'articolo 2447-ter, primo comma, lettera d), del codice civile. Art. 156 (Patrimonio destinato incapiente; violazione delle regole di separatezza) Se a seguito del fallimento della società o nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato è incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili. I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di insinuazione al passivo del fallimento della società nei casi di responsabilità sussidiaria o illimitata previsti dall'articolo 2447-quinquies, terzo e quarto comma, del codice civile. Se risultano violate le regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima, il curatore può agire in responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società ai sensi dell'articolo 146.

9 Società di persone: a. fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili. Quando ad esercitare un’attività imprenditoriale è una società di persone, in ipotesi di insolvenza a essere assoggettata a fallimento è innanzitutto la società. Secondo la giurisprudenza possono fallire non soltanto le società regolarmente costituite, ma anche le società di fatto e le società occulte. L’Art. 147, primo comma, cod. civ. statuisce che la sentenza che dichiara il fallimento della società produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili, quale conseguenza automatica del primo. Pertanto:  il fallimento del socio prescinde dalla sua qualità di imprenditore e del suo personale stato di insolvenza  l’estensione al socio del fallimento della società è legata esclusivamente all’esistenza del vincolo sociale e alla sua posizione di socio illimitatamente responsabile  questo, però, non può essere dichiarato dopo il decorso di un anno dallo scioglimento del rapporto sociale ovvero dalla cessazione della responsabilità illimitata (ad esempio: trasformazione della società)  ovvero, comunque, l’insolvenza deve attenere a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata (Art. 147, secondo comma, L.F.)  particolare è il caso del socio accomandante, poiché questi perde la responsabilità limitata ove si ingerisca nell’amministrazione della società (Art cod. civ.)  nessun rilievo, comunque, assume l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il fallimento della società, che sono già stati accertati in sede di originaria dichiarazione di fallimento

10 Società di persone: b. estensione del fallimento della società ai soci illimitatamente responsabili (Art. 147, commi da tre a sette, L.F.). Art. 147, commi da tre a sette, (Società con soci a responsabilità illimitata) Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve disporne la convocazione a norma dell'articolo 15. Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi. Allo stesso modo si procede, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile. Contro la sentenza del tribunale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 18. In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante può proporre reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 22.

11 Società di persone: c. “trasformazione” del fallimento individuale in fallimento sociale (Art. 147, quinto comma, L.F.). Con la riforma è stato considerato il caso in cui, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore commerciale, risulti che l’impresa sia riferibile a una società, di cui il fallito rivestiva la qualità di socio illimitatamente responsabile, al fine di prevedere che si applichino le norme processuali che regolano l’estensione al socio del fallimento già dichiarato di una società. Ed esattamente:  si può ritenere che il tribunale non sia chiamato a estendere gli effetti della sentenza precedente, bensì a rettificarla: implica, cioè, l’identificazione quale imprenditore di un soggetto diverso da quello originariamente dichiarato fallito  si deve accertare lo stato di insolvenza in cui versava la società che deve essere dichiarata fallita  la sentenza produce effetti ex nunc, rimangono, però, fermi gli effetti del fallimento del socio dichiarato fallito come imprenditore individuale, per tale ragione i termini a ritroso decorrono dalla sua dichiarazione di fallimento e, per la revoca degli atti, rileva la conoscenza del suo stato di insolvenza e non di quello della società occulta  per l’impugnazione degli atti degli altri soci, i termini a ritroso decorrono dalla data della successiva dichiarazione di fallimento della società occulta e, presupposto della revoca, è la conoscenza dello stato di insolvenza della società e della loro veste di soci illimitatamente responsabili

12 Società di persone: d. pluralità di fallimenti riuniti in un unico processo (Art. 148 L.F.). In tale evenienza, v’è da considerare che l’autonomia patrimoniale, che caratterizza le società di persone, implica che il patrimonio della società è deputato al soddisfacimento dei creditori sociali, mentre quello di ciascun socio è destinato al soddisfacimento sia dei creditori sociali, che di quelli individuali del socio medesimo. Di talché, la disposizione dell’Art. 148, secondo comma, L.F. dispone che il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.

13 Società di persone: d. pluralità di fallimenti riuniti in un unico processo (Art. 148 L.F.). Si può affermare che vi sia una pluralità di fallimenti a tutto tondo. Il fallimento della società e quello dei soci sono strettamente connessi, essendo volti al soddisfacimento dei creditori dell’impresa, cioè dei creditori sociali, a cui tende la liquidazione del patrimonio della società, e di quelli di ciascun socio. I fallimenti, di regola, vengono dichiarati contestualmente; vi vengono preposti lo stesso curatore e lo stesso giudice delegato, la formazione delle masse passive va effettuata in modo coordinato. Il fallimento della società e il fallimento dei soci si configurano, quindi, come un processo cumulativo: si hanno, cioè, più fallimenti riuniti in uno stesso processo. Il che conduce a una distinzione fra le masse attive e le masse passive.

14 Società di persone: d. pluralità di fallimenti riuniti in un unico processo (Art. 148 L.F.). Art. 148 (Fallimento della società e dei soci) Nei casi previsti dall'articolo 147, il tribunale nomina, sia per il fallimento della società, sia per quello dei soci un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati più comitati dei creditori. Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti. Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva. I creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori. Ciascun creditore può contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.

15 Società di persone: d. pluralità di fallimenti riuniti in un unico processo (Art. 148 L.F.). La pluralità dei fallimenti e, nel contempo, la loro connessione non sono, poi, privi di rilievo per quanto attiene alla loro cessazione. La legge fallimentare, nel disciplinare il concordato fallimentare, dispone che: a. ciascun socio può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nel proprio fallimento (Art. 154 L.F.); ove accolto cessa il fallimento del singolo socio, mentre proseguono quelli della società e degli altri soci b. il concordato può essere proposto dalla società ed esso ha efficacia anche nei confronti dei soci, ne comporta, cioè, la liberazione da responsabilità per i debiti della società, ferma restando, ovviamente, la loro responsabilità verso i creditori particolari, e fa cessare il loro fallimento (Art. 153, primo comma, L.F.). Si consideri, poi, che in ipotesi di concordato della società è possibile che le procedure connesse non cessino contemporaneamente, può essere, cioè, proposta ai creditori sociali la corresponsione di una percentuale conveniente, rispetto a quella conseguibile nel fallimento della società, con la conservazione del diritto alle quote di riparto destinate ad essere attribuite dai fallimenti dei soci c. v’è, altresì, da mettere in evidenza come la chiusura del fallimento della società si ripercuota sui fallimenti dei soci “la chiusura della procedura di fallimento della società nei casi di cui ai numeri 1) e 2) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'articolo 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale” (Art. 118, ultimo comma, L.F.) d. se, dunque, nel corso del processo, alla pluralità dei fallimenti corrisponde la distinzione fra masse attive e passive, l’unitarietà del processo si manifesta nella fase di apertura dei fallimenti connessi e in quella di chiusura

16 Società cooperative. Le società cooperative sono soggette ordinariamente a liquidazione coatta amministrativa, ma possono tuttavia essere dichiarate fallite se svolgono attività commerciale (Art terdecies, primo comma, cod. civ.). Vale, sul punto, il criterio della prevenzione: la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude il fallimento. Alle società cooperative si applicano le norme sulle società per azioni, salva la facoltà dell’atto costitutivo di prevedere l’applicabilità, in quanto compatibili, delle norme sulla società limitata quando il numero dei soci sia inferiore a venti o l’attivo dello stato patrimoniale non sia superiore a un milione di euro (Art cod. civ.). E’, in ogni caso, obbligatoria la nomina di un collegio sindacale, oltre che nei casi in cui è obbligatoria nelle società a responsabilità limitata, anche quando vengono emessi strumenti finanziari non partecipativi (Art. 2543, primo comma, cod. civ.). Pertanto, in ordine alla responsabilità degli organi di amministrazione e di controllo, si richiamano, rispettivamente, le considerazioni svolte in tema di società per azioni e di società a responsabilità limitata.

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18 Composizione stragiudiziale e dimensioni delle imprese. La composizione stragiudiziale costituisce uno strumento di regolazione della crisi di imprese di particolare rilievo, per le quali è maggiormente avvertita l’esigenza di conservazione dei complessi produttivi. Le modalità di composizione stragiudiziale delle crisi sono differenti in primo luogo in relazione alla finalità perseguita:  risanamento  liquidazione E’ comunque essenziale l’accertamento dell’opportunità di impiegare nuove risorse per tentare di salvare quanto ancora esiste di vitale e produttivo, evitando peraltro il rischio di sprecare tali risorse se l’azienda è oramai irrecuperabile o di impiegare risorse sproporzionate rispetto ai limitati risultati attendibili. Le cause della crisi, nella maggior parte dei casi, sono riconducibili a: a. errori strategici del gruppo di comando b. eccessivo indebitamento c. crisi di mercato d. crescita eccessiva

19 Centralità della convenzione bancaria. Questo poiché non appare essere ipotizzabile una composizione stragiudiziale della crisi, senza l’adesione al piano della totalità o quanto meno di una significativa parte delle banche, quando, soprattutto, non esiste un’effettiva e complessa debitoria commerciale. Gli strumenti sono: (i) la moratoria e (ii) il concordato stragiudiziale. La ristrutturazione del debito è uno strumento più sofisticato della semplice moratoria e comprende spesso: a. elementi di riduzione concordataria dei crediti, b. di conversione dei crediti in capitale e prevede, inoltre, c. la concessione di nuovi finanziamenti; d. i piani, poi, prevedono un pactun de non petendo, con postergazione dei crediti passati rispetto all’eventuale nuova finanza concessa e riduzione degli interessi. Altre volte, poi, (questo aspetto sfugge agli schemi della moratoria e della riduzione concordataria dei crediti) è prevista la conversione delle quote di crediti in capitale.

20 Iter della composizione stragiudiziale. I momenti essenziali possono così riassumersi: 1. individuazione delle cause della crisi, senza mascherarla con operazioni di maquillage dei bilanci 2. scelta di un advisor, chiamato in primo luogo a informare i soggetti, i cui interessi sono coinvolti nella crisi e la cui credibilità possa costituire per essi un’adeguata garanzia 3. predisposizione di un piano industriale e finanziario 4. predisposizione di una bozza di convenzione, atta a regolare il rapporto con le banche ed eventualmente con gli altri creditori, che deve essere negoziata ed eventualmente modificata al fine di assicurare adesioni non inferiori, almeno, al quorum considerato come condizione di fattibilità dell’operazione 5. dopo la sottoscrizione, attuazione del piano in conformità al programma, ponendo in essere gli accorgimenti necessari per evitare manovre di disturbo da parte degli altri creditori