Dott. ssa Mariasofia Houben IL POSSESSO
IL POSSESSO (der Besitz) Situazione di fatto che si estrinseca attraverso un’attività corrispondente all’esercizio di diritti reali (art c.c.), a prescindere dal fatto che a essa corrisponda o meno una correlativa situazione di diritto. Ratio: -Proteggendo il fatto esteriore e facilmente accertabile della situazione possessoria, la legge assicura anche al proprietario (che di solito è colui che esercita, di fatto, i poteri connessi al diritto di proprietà) una rapida ed efficace tutela. -Impedendo che si arrechi molestia o violenza al possessore, si conserva la pace tra i consociati.
POSSESSO Non è un diritto, ma una situazione di fatto produttiva di effetti giuridici. Oggetto del possesso sono le cose, cioè i beni materiali.
SITUAZIONI POSSESSORIE Possesso pieno (art c.c.), caratterizzato dal concorso di due elementi: -Elemento oggettivo (corpus): avere la disponibilità di fatto della cosa -Elemento soggettivo (animus possidendi): volontà del soggetto di comportarsi come, con riferimento al bene, come proprietario Es. colui che, ritenendosi proprietario di un determinato bene ne gode e ne dispone, disconoscendo qualsiasi diritto di terzi sul bene stesso
SITUAZIONI POSSESSORIE Detenzione (art. 1140, co. 2, c.c.) caratterizzato dal concorso di due elementi: -Elemento oggettivo (corpus): avere la disponibilità di fatto della cosa -Elemento soggettivo (animus detinendi): volontà del soggetto di godere e disporre della cosa, ma nel rispetto dei diritti che, sul medesimo bene, riconosce spettare ad altri Es. L’inquilino, che gode dell’appartamento concessogli in locazione, ma riconosce che l’appartamento è del proprietario e rispetta il diritto di quest’ultimo, pagando il canone, non apportando all’appartamento innovazioni non consentite ecc.
SITUAZIONI POSSESSORIE Possesso mediato (art. 1140, co. 2, c.c.) Caratterizzato solo dall’elemento soggettivo (animus possidendi) La disponibilità materiale del bene spetta al detentore (es. colui che, ritenendosi proprietario di un’unità immobiliare concessa in locazione ad un inquilino, si comporta come suo proprietario, sebbene la materiale disponibilità della stessa sia dell’inquilino).
POSSESSO E DETENZIONE L’elemento oggettivo del possesso e della detenzione è il medesimo: la materiale disponibilità del bene (corpus) Gli elementi soggettivi sono invece diversi: -Animus detinendi nella detenzione -Animus possidendi nel possesso Lo stato psicologico che rileva è quello che il soggetto manifesta all’esterno Nel dubbio, l’esercizio del potere di fatto su un bene si presume integrare la fattispecie del possesso (art. 1141, co. 1, c.c.).
QUALIFICAZIONE DEL POSSESSO Il possesso può essere: -Legittimo: il potere di godere e disporre del bene è esercitato dall’effettivo titolare del diritto di proprietà la situazione di fatto coincide con la situazione di diritto -Illegittimo: il potere di godere e disporre del bene è esercitato da persona diversa dal titolare del diritto di proprietà la situazione di fatto non coincide con la situazione di diritto, e può essere
POSSESSO ILLEGITTIMO Il possesso illegittimo può essere: di buona fede (art. 1147, co. 1, c.c.): il possessore ha acquisito la materiale disponibilità del bene, ignorando di ledere l’altrui diritto; detta ignoranza non deve dipendere da sua colpa grave (art. 1147, co. 2, c.c.). Es. porto a casa un quadro, acquistato presso una nota casa d’asta, senza avere ragione per sospettarne la provenienza furtiva.
POSSESSO ILLEGITTIMO Di mala fede: il possessore ha acquistato la materiale disponibilità del bene, conoscendo il difetto del proprio titolo di acquisto, oppure dovendolo conoscere con l’ordinaria diligenza vizioso: il possessore ha acquisito la materiale disponibilità del bene non solo in mala fede ma con violenza (mediante rapina) o clandestinità (furto)
PRESUNZIONE DI BUONA FEDE La buona fede, in materia di possesso, si presume (art. 1147, co. 3, c.c.). Per qualificare il possesso come “di buona fede” non occorre che la buona fede perduri per tutta la durata del possesso, è sufficiente che vi sia stata al momento del suo acquisto
DETENZIONE La detenzione può essere: -Qualificata: il detentore ha acquisito la materiale disponibilità del bene nell’interesse proprio (detenzione autonoma), o nell’interesse del possessore (detenzione non autonoma) -Non qualificata: il detentore ha acquisito la materiale disponibilità del bene per ragioni di ospitalità (il mio amico che accolgo nel mio appartamento), di servizio (l’autista che guida la mia autovettura), o di lavoro (meccanico cui consegno la mia autovettura per farla riparare).
ACQUISTO DEL POSSESSO L’acquisto del possesso può avvenire -in modo originario, con l’apprensione della cosa contro o senza la volontà di un eventuale precedente possessore (impossessamento) ed il conseguente esercizio sulla cosa stessa di poteri di fatto corrispondenti a quelli spettanti al titolare di un diritto reale. Es. mi approprio di un autovettura incustodita.
ACQUISTO DEL POSSESSO Non si ha acquisto del possesso se l’apprensione del bene ed il relativo esercizio di fatto del diritto reale si verificano per mera tolleranza del possessore (art c.c.) un mio amico si trattiene nella mia ville mentre io non ci sono, con la mia condiscendenza
ACQUISTO DEL POSSESSO In modo derivativo: -Con la consegna materiale (consegna di un vaso al destinatario) o simbolica del bene (consegna di un appartamento mediante consegna delle chiavi). Non è necessaria, perché si abbia consegna, la materiale apprensione del bene da parte dell’accipiens, essendo sufficiente che quest’ultimo consegua la possibilità, attuale ed esclusiva, di agire liberamente su di esso (es. consegna di merci mediante consegna delle chiavi del locale in cui le stesse sono depositate)
PERDITA DEL POSSESSO Si verifica per il venir meno di uno o di entrambi gli elementi del possesso. Per la perdita del corpus non è sufficiente una semplice dimenticanza momentanea del bene (es. scordo l’ombrello a casa di amici), né un occasionale distacco fisico dalla cosa (lascio la macchina parcheggiata lungo la strada). Le situazioni descritte difatti non precludono al soggetto di ripristinare il rapporto materiale con la cosa.
SUCCESSIONE NEL POSSESSO Il possesso, alla morte del possessore, continua in capo al suo successore a titolo universale ipso iure, cioè anche in mancanza di materiale apprensione del bene da parte dell’erede e anche qualora questi ignori l’esistenza del bene e con i medesimi caratteri che aveva rispetto al defunto (la buona o mala fede del defunto “passa” all’erede) successione nel possesso (art. 1146, co. 1, c.c.)
ACCESSIONE NEL POSSESSO Chi acquista il possesso a titolo particolare e sempre che acquisti egli stesso il possesso. L’acquirente a titolo particolare acquista un possesso nuovo, diverso da quello del suo dante causa: può essere in buona fede anche se il suo dante causa era in mala fede. Il successore a titolo particolare può sommare al periodo in cui ha posseduto, anche il periodo durante il quale hanno posseduto i suoi danti causa: la sommatoria potrebbe essere utile per l’usucapione. Questa sommatoria si chiama accessione nel possesso (art. 1146, co. 2, c.c.)
Regola “POSSESSO VALE TITOLO”… Se acquisto un bene da chi non ne è proprietario (acquisto a non domino es. dal ladro) non ne divento proprietario. Questa regola determina un grave ostacolo alla circolazione della ricchezza: ognuno dovrebbe infatti indagare in merito alla fondatezza della proprietà del proprio dante causa, e ai precedenti passaggi di proprietà. Per i beni immobili e peri beni mobili registrati si è ovviato a questo problema mediante la l’istituzione di pubblici registri. Per i beni mobili è stata dettata la regola possesso vale titolo (art c.c.).
…E ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ In forza della regola “possesso vale titolo” chi acquista un bene a non domino ne diventa, ciononostante proprietario se, concorrono congiuntamente i seguenti presupposti: -l’acquisto riguardi beni mobili (non registrati) suscettibili di possesso (art.1156 c.c.) -L’acquirente possa vantare un titolo idoneo al trasferimento della proprietà (art c.c.), cioè non solo astrattamente atto al trasferimento del diritto ma altresì esente da vizi diversi da quello di essere stato stipulato da chi non era in grado di disporre del bene (es. compravendita di droga) -L’acquirente abbia non solo stipulato l’atto di acquisto del bene mobile, ma ne abbia anche acquistato il possesso. -L’acquirente sia in buona fede al momento in cui il bene gli viene consegnato
POSSESSO VALE TITOLO Per la buona fede dell’acquirente non basta che egli ignori che l’alienante non aveva diritto di disporre della cosa, ma occorre altresì che tale ignoranza non dipenda da sua colpa grave (art. 1147, co. 2, c.c.) L’acquisto realizzato mediante la regola possesso vale titolo è a titolo originario ART. 1153, co. 2, c.c.: la proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa.
POSSESSO VALE TITOLO Art c.c. Problema: Tizio vende il medesimo bene a più persone, o costituisce lo stesso diritto a favore di più persone. Chi acquista la proprietà o il diritto? L’art c.c. stabilisce che, se taluno con successivi contratti aliena a più persone un bene mobile, tra esse quella che per prima ne acquista in buona fede il possesso è preferita alle altre, anche se il suo titolo è posteriore.
L’ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ IN FORZA DEL POSSESSO: L’USUCAPIONE Usucapione: modo di acquisto a titolo originario della proprietà e dei diritti reali minori. Il possesso protratto per un certo lasso di tempo fa acquisire al possessore la titolarità diritto reale corrispondente alla situazione di fatto esercitata (proprietà, usufrutto, enfiteusi, ecc.): art c.c. Ratio: favorire chi, nel tempo, utilizza e rende produttivo il bene, a fronte del proprietario che lo trascura.
USUCAPIONE: presupposti a)Possesso del bene (non rileva se sia di buona fede o di mala fede) b)Continuità nel possesso per un certo lasso di tempo (c’è la presunzione di possesso intermedio, art c.c. basta dimostrare che si possiede ora e che si è posseduto in un tempo più remoto: la legge presume che il possesso ci sia stato anche nel periodo intermedio) c)Non interruzione del possesso d)Decorso di un certo lasso di tempo, di regola venti anni (artt. 1158, 1160, co. 1, 1161, co. 2, c.c.), cd. usucapione ordinaria
INTERRUZIONE NEL POSSESSO Si ha interruzione nel possesso qualora intervenga: -una causa di interruzione naturale dell’usucapione naturale, che si verifica qualora il soggetto perda il possesso del bene -una causa di interruzione civile dell’usucapione, che si verifica allorquando contro il possessore (che conserva materialmente il possesso del bene) venga proposta una domanda giudiziale volta a privarlo di esso, o qualora il possessore abbia effettuato un riconoscimento del diritto del titolare
USUCAPIONE ABBREVIATA La legge prevedere, per alcune ipotesi, termini di usucapione più brevi (usucapione abbreviata): 1 ) Dieci anni per i beni immobili (art c.c.) e tre anni per i beni mobili registrati (art c.c.) qualora concorrano cumulativamente, oltre a quelli fin qui indicati, i seguenti presupposti: -Che il possessore possa vantare a proprio favore un titolo idoneo a trasferire la proprietà, non inficiato da altri vizi se non quello di essere stato stipulato da chi non è legittimato a disporre del bene -Che l’acquirente abbia acquistato il possesso in buona fede -Che sia stata effettuata la trascrizione del titolo (il termine utile per l’usucapione decorre proprio dalla data della trascrizione)
USUCAPIONE ABBREVIATA 2) Dieci anni per le universalità di mobili (art c.c.), allorquando, oltre a quelli generali sopra indicati, concorrono cumulativamente i seguenti presupposti: -Che il possessore possa vantare a proprio favore un titolo idoneo all’acquisto del diritto -Che l’acquirente abbia acquistato il possesso del bene in buona fede 3) Dieci anni per i beni mobili non registrati (art c.c.) allorquando: - l’acquirente abbia acquistato il possesso in buona fede
USUCAPIONE ABBREVIATA 4) Quindici anni per i fondi rustici. Se sono presenti un titolo idoneo, la buona fede e la trascrizione del titolo, il termine si riduce a cinque anni. L’acquisto del diritto in forza di usucapione avviene ex lege, nel momento stesso in cui matura il termine normativamente previsto.
TUTELA DELLE SITUAZIONI POSSESSORIE Un soggetto che sia stato privato o turbato nel possesso può esercitare un’azione possessoria. Tale azione è concessa a chi esercita una situazione possessoria a prescindere dal fatto che lo stesso sia altresì titolare del correlativo diritto. La categoria delle azioni possessorie si contrappone alla categoria delle azioni petitorie Le azioni petitorie possono essere fatte valere solo da chi si affermi titolare del diritto di proprietà o di un diritto reali di godimento, a prescindere dal fatto che abbia altresì il possesso del bene.
AZIONI POSSESSORIE Chi riveste contestualmente sia la qualità di possessore che la qualità di titolare del correlativo diritto reale, potrà esperire, quale possessore le azioni possessorie e quale titolare del diritto, le azioni petitorie. Le azioni possessorie assicurano una tutela di carattere provvisorio: chi soccombe nel giudizio possessorio può successivamente esperire un giudizio petitorio. Ma, il convenuto in un giudizio possessorio non può proporre il giudizio petitorio finché il primo non sia definito e la decisione non sia stata eseguita (art. 705, co. 1, c.c.).
DIVIETO DEL CUMULO GIUDIZIALE PETITORIO CON QUELLO POSSESSORIO Se vengo evocato in giudizio con un’azione possessoria da colui cui ho sottratto il possesso del bene, non posso, per giustificare la mia condotta (feci, sed iure feci), proporre, nell’ambito del medesimo giudizio, un’azione volta all’accertamento che il bene è, in realtà, di mia proprietà. Devo attendere la definizione del giudizio possessorio ed eseguire la sentenza che dovesse condannarmi alla restituzione del bene. Solo allora potrò avviare l’azione petitoria.
AZIONE DI REINTEGRAZIONE O SPOGLIO Risponde all’esigenza di garantire a chi possiede un bene una sollecita tutela giudiziaria, indipendentemente dalla prova che sullo stesso gli spetti un diritto E’ volta a reintegrare nel possesso del bene chi sia rimasto vittima di uno spoglio violento o clandestino (art c.c.) Per spoglio si intende qualsiasi azione che si risolva nella duratura privazione del possesso: totale (occupo il fondo del vicino) o parziale (occupo una parte del fondo del vicino).
AZIONE DI REINTEGRAZIONE O SPOGLIO Lo spoglio si dice violento o clandestino quando è posto in essere contro la volontà espressa o presunta del possessore o detentore. La legittimazione attiva ad esercitare l’azione spetta a qualsiasi possessore (art. 1168, c.c.), sia esso legittimo o illegittimo, di buona o di mala fede. Spetta anche al detentore. La proposizione dell’azione è soggetta a un termine di decadenza di un anno, che decorre dal sofferto spoglio (art c.c.)
AZIONE DI REINTEGRAZIONE O SPOGLIO La legittimazione passiva compete: -all’autore materiale dello spoglio (anche qualora abbia nel frattempo trasferito ad altri il possesso del bene) -A chi debba rispondere del fatto di quest’ultimo (datore di lavoro che abbia ordinato al dipendente di porre in essere lo spoglio) -All’autore morale dello spoglio (colui che lo abbia approvato, traendone vantaggio) -A chi si trovi attualmente nel possesso del bene, in virtù di un acquisto a titolo particolare, fatto con la conoscenza dell’avvenuto spoglio (art c.c.)
AZIONE DI MANUTENZIONE Volta alternativamente a: -Reintegrare nel possesso del bene chi sia stato vittima di uno spoglio non violento né clandestino (art. 1170, co. 3, c.c.) -Far cessare le molestie o le turbative di cui sia stato vittima il possessore (art. 1170, co. 1, c.c.) Per molestia o turbativa si intende qualunque attività che arrechi al possessore un apprezzabile disturbo, tanto che consista in attentati materiali (molestia di fatto: taglio degli alberi) quanto che si estrinsechi in atti giuridici (molestia di diritto: opposizione a una costruzione, giustificata dal fatto che la costruzione sarebbe in contrasto con una servitù di passaggio spettante all’opponente)
AZIONE DI MANUTENZIONE Legittimazione attiva: non spetta al detentore e nemmeno a tutti i possessori spetta soltanto al possessore di un immobile, di un’universalità di mobili o di un diritto reale su un immobile (non spetta al possessore di beni mobili), a condizione che sia possessore da almeno un anno, in modo continuativo e non interrotto (o, qualora abbia acquistato il possesso con violenza o clandestinità, da almeno un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità sono cessate (art. 1170, co. 2, c.c.). Legittimazione passiva: compete all’autore dello spoglio e a coloro che debbono rispondere del fatto di quest’ultimo Termine di decadenza: un anno dall’avvenuto spoglio
AZIONE DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO Sono le cd. azioni di nunciazione Possono essere esercitate sia a tutela del possesso sia a tutela della proprietà o di altro diritto reale di godimento Hanno finalità cautelare mirano a prevenire un danno o un pregiudizio che può derivare da una nuova opera o dalla cosa altrui, in attesa che successivamente si accerti il diritto alla proibizione
AZIONE DI NUOVA OPERA Spetta al proprietario, al titolare di un diritto reale di godimento o al possessore che abbia ragione di temere che da una nuova opera (costruzione, scavi), iniziata da meno di un anno e non terminata (se fosse terminata si potrebbe agire con l’azione possessoria o petitoria) stia per derivare danno alla cosa che forma oggetto del suo diritto o del suo possesso.
AZIONE DI DANNO TEMUTO Spetta al proprietario, al titolare di un diritto reale di godimento o al possessore qualora vi sia pericolo di un danno grave e prossimo derivante da qualsiasi edificio, albero o altra cosa (non, quindi, da una persona) senza che ricorra l’ipotesi di nuova opera.