1 Prato, 18 giugno 2012 “Dal vecchio Ruolo mediatori al registro imprese e al REA: cosa cambia per gli agenti immobiliari
2 Con il Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 l’Italia ha dato attuazione alla Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (Direttiva Servizi, conosciuta anche come Bolkestein dal nome del commissario europeo che ha curato e sostenuto questa direttiva).
3 Articolo 73 del D. Lgs. 59/2010: -È soppresso il ruolo degli agenti di affari in mediazione -La qualifica di intermediario risulta dal Registro delle Imprese o dal Repertorio Economico Amministrativo -L’attività di mediazione è soggetta a Dichiarazione di Inizio Attività (oggi, sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA).
4 I requisiti per l’esercizio dell’attività di mediazione restano quelli della legge 39/89 che non viene abrogata. I requisiti vengono dichiarati e autocertificati al momento della presentazione della SCIA.
5 Sebbene l’art. 73 del D. Lgs. 59/2010 sia entrato in vigore l’8 maggio 2010, è stato necessario attendere che il Ministero dello Sviluppo Economico emanasse il decreto ministeriale con il quale disciplinare: -le modalità di passaggio nel Registro Imprese o nel REA delle posizioni già iscritte nei ruoli camerali; -Le modalità di iscrizione dei soggetti che intendono iniziare ex novo ad esercitare tale attività.
6 Il decreto è stato adottato il 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2012 ed è entrato in vigore il 12 maggio Il DM contiene la disciplina delle procedure previste per denunciare le attività al Registro Imprese e al REA (ed i relativi modelli), mentre non innova la disciplina sostanziale, che resta contenuta nelle leggi previgenti (salvo i necessari adattamenti derivanti dalla soppressione del Ruolo).
7 LE NUOVE IMPRESE che esercitano l’attività di mediazione devono presentare la SCIA all’ufficio del Registro delle Imprese del luogo ove esercitano l’attività, utilizzando la modulistica ministeriale e utilizzando la procedura di ComUnica con firma digitale. Nel modello l’interessato e tutti coloro che svolgono l’attività di mediazione all’interno dell’impresa dichiarano e autocertificano il possesso dei requisiti richiesti. Al modello deve essere allegata la polizza assicurativa e gli eventuali formulari.
8 LE IMPRESE GIA’ ESERCENTI l’attività di mediazione (quindi già iscritte sia al Ruolo soppresso che al Registro Imprese) devono presentare entro il 12/05/2013 la SCIA all’ufficio del Registro delle Imprese del luogo ove è ubicata la sede, utilizzando la modulistica ministeriale tramite la procedura di ComUnica con firma digitale. Nel modello l’interessato e tutti coloro che svolgono l’attività di mediazione all’interno dell’impresa dichiarano e autocertificano il possesso dei requisiti richiesti. Al modello deve essere allegata la polizza assicurativa e gli eventuali formulari. Decorso tale termine verrà avviato un procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività.
9 LE PERSONE FISICHE (iscritte nel Ruolo soppresso e che alla data di entrata in vigore del DM non svolgono l’attività presso alcuna impresa) possono iscriversi nell’apposita sezione del REA entro il 12/05/2013. La modalità è sempre telematica. Decorso il termine l’interessato decade dalla possibilità di iscrizione nell’apposita sezione del REA. L’iscrizione nel soppresso Ruolo costituisce requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività solo fino al 12/05/2016.
10 Nell’apposita sezione REA si iscrivono anche i soggetti che cessano di svolgere l’attività all’interno di un’impresa. La richiesta deve essere presentata entro 90 giorni e comporta la cancellazione d’ufficio dalla posizione REA dell’impresa e la restituzione del tesserino.
11 Alcune novità introdotte dal DM 26/10/2011: - Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l’attività l’impresa nomina almeno un soggetto in possesso dei requisiti di idoneità che, a qualsiasi titolo, eserciti l’attività per conto dell’impresa.
12 Alcune novità introdotte dal DM 26/10/2011: - Presso ogni sede o unità locale sono rese disponibili all’utenza, mediante esposizione nei locali, ovvero con l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative ai compiti ed alle attività svolte dai soggetti operanti nella sede o unità locale.
13 Alcune novità introdotte dal DM 26/10/2011: -Viene disciplinato il mediatore occasionale (art. 12). Lo svolgimento dell’attività in modo occasionale o discontinuo è consentito per un periodo non superiore a 60 giorni ed è subordinato all’iscrizione nell’apposita sezione del REA della persona fisica, ferma restando la sussistenza in capo a questa dei requisiti di legge.
14 Il Mediatore occasionale deve presentare la SCIA in via telematica, indicando, a pena di irricevibilità, la data di cessazione dell’attività. La SCIA per la mediazione occasionale non può essere presentata più di una volta all’anno.
15 Il Decreto Ministeriale definisce anche il modello di tessera personale di riconoscimento. L’Ufficio del Registro delle Imprese verifica almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della SCIA (sia per le imprese che per i soggetti iscritti nell’apposita sezione), la permanenza dei requisiti.