- 2 - Dott. Roberto Protani Gli immobili della persona fisica CATANIA 26 novembre 2013.

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- 2 - Dott. Roberto Protani Gli immobili della persona fisica CATANIA 26 novembre 2013

- 3 - VENDITA DI FABBRICATO Plusvalenza tassata Acquistato a titolo oneroso o per donazione Posseduto da meno di 5 anni Plusvalenza non tassata Acquisito per successione Acquisito a titolo oneroso o per donazione se posseduto da + di 5 anni SE

- 4 - Area edificabile Terreni lottizzati Plusvalenza sempre tassata Altri terreni Per successione Per donazione Per compravendita Non tassato Tassato Posseduto da meno di 5 anni VENDITA DI TERRENO

- 5 - DEFINIZIONE TERRENO SUSCETTIBILE DI UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA (Norma interpretativa dell'art. 67 del Tuir) “Un area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo”

- 6 - VENDITA DI FABBRICATO – IMPOSTA SOSTITUTIVA Va chiesta al notaio al momento della stipula Il venditore deve fornire la provvista al notaio Il notaio versa l'imposta (codice tributo 1107) e comunica all'Agenzia delle Entrate (Provvedimento del Direttore dell'Agenzia) Il notaio deve versare l’imposta sostitutiva entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro, cioè entro 30 giorni dalla stipula PROCEDURA

- 7 - VENDITA DI FABBRICATO – IMPOSTA SOSTITUTIVA Se nell’atto di cessione intervengono più venditori e/o vengono trasferiti più immobili, per ciascun cedente che richiede l’applicazione della tassazione sostitutiva devono essere compilati tanti modelli quanti sono gli immobili per i quali è richiesto questo tipo di tassazione. Il notaio deve versare l’imposta sostitutiva entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro, cioè entro 30 giorni dalla stipula PROCEDURA

- 8 - VENDITA DI FABBRICATO – IMPOSTA SOSTITUTIVA È passata dal 12,50% al 20% (decorrenza )

- 9 - VENDITA DI FABBRICATO – IMPOSTA SOSTITUTIVA Persone fisiche (non imprese, né professionisti) Enti non commerciali (escluso ramo commerciale) Società semplici (non esercenti lavoro autonomo) Persone fisiche non residenti senza stabile organizzazione in Italia I SOGGETTI INTERESSATI

AMBITO TERRITORIALE Oltre che a beni immobili che si trovano nel territorio dello stato italiano, la normativa è espressamente riferita anche alle plusvalenze maturate con riferimento a beni immobili ubicati all’estero. È rilevante la residenza del soggetto cedente piuttosto che l’ubicazione del bene o il luogo ove avviene la cessione. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO - Studio n /T

AMBITO SOGGETTIVO I redditi diversi, tra i quali si ricomprendono le plusvalenze immobiliari, sono quelli maturati da persone fisiche (non esercenti arti e/o professioni) che percepiscono i proventi al di fuori dell’esercizio dell’impresa, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO - Studio n /T

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO Il presupposto impositivo si verifica al momento in cui viene trasferito l’immobile. La plusvalenza diventa imponibile solo al momento della percezione del corrispettivo (principio di cassa) e limitatamente alla parte effettivamente incassata. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO - Studio n /T

RILEVANZA FISCALE La fattispecie imponibile presuppone il realizzo di una plusvalenza conseguente proprio al manifestarsi dell’effetto traslativo. L’art. 67, comma 1, lett. a), del T.U.I.R. evidenzia chiaramente l’inciso “e la successiva vendita” così come la successiva lett. b) parla di “cessione a titolo oneroso di beni immobili”. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO - Studio n /T

RILEVANZA FISCALE La cessione che implica una plusvalenza deve essere intesa in senso ampio (ex art. 9 del T.U.I.R.) e comunque tale che la titolarità di un bene venga trasferita dalla sfera giuridica di un soggetto a quella di un altro soggetto. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO - Studio n /T

LA CESSIONE Dalla definizione ampia di cessione si è giunti a ricomprendervi: - permuta; - datio in solutum; - tutte le ipotesi di cessione e/o costitutive di diritti reali nonché di conferimento degli stessi; - divisione con conguaglio (rileva per le imposte dirette limitatamente alla parte eccedente il valore dell’ammontare spettante sulla massa comune). Addirittura vi si comprende la costituzione di servitù. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO - Studio n /T

INTERVENTO DEL NOTAIO Ai fini fiscali e in particolare ai fini della emersione delle plusvalenze immobiliari occorre l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata? L’intervento del Notaio non è sempre necessario ai fini del conseguimento di una plusvalenza immobiliare. A norma dell’art. 1350, n. 1, c.c. per il trasferimento della proprietà di beni immobili è sufficiente la semplice scrittura privata anche non autenticata. Ai fini fiscali va analizzato il contenuto della stessa. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO - Studio n /T

CIRCOLARE DEL 27/05/1994 N. 73 MIN. FINANZE - DIP. ENTRATE AFF. GIURIDICI SERV. I Al riguardo va premesso che, ai fini del trasferimento del diritto di proprietà dei beni immobili, non è necessario l'atto pubblico, ma è sufficiente una scrittura privata (art Codice civile). Pertanto, se l'atto scritto è idoneo a trasferire il diritto di proprietà - cioè non ha effetti meramente obbligatori - nessuna rilevanza va attribuita al rogito notarile e perciò stesso alla data della stipula dell'atto pubblico. Conseguentemente, l'immissione nel possesso assumerà rilievo per l'acquirente sia ai fini della dichiarazione del reddito del fabbricato così acquistato sia ai fini della deduzione o della maggiorazione, a seconda della situazione di fatto che si verrà a determinare. Inoltre, nel caso di locazione di tale fabbricato, il canone assumerà rilevanza come reddito fondiario. Se, invece, l'atto scritto non è idoneo a trasferire il diritto di proprietà, il reddito dell'unità immobiliare oggetto dell'obbligazione di compravendita dev'essere dichiarato dal promittente venditore tanto se il promissario acquirente sia immesso nel possesso quanto se il medesimo lo conceda in locazione a terzi. In quest'ultimo caso, tuttavia, il promissario acquirente dovrà dichiarare i relativi proventi quali redditi diversi ai sensi dell'art. 81 del Tuir. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO - Studio n /T

TERRENI Quale è la distinzione tra ipotesi di cui alla lett. a) e alla lett. b) di cui all’art. 67 Tuir con riferimento al trasferimento di terreni oggetto di lottizzazione e terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria? La vicenda è chiara con riferimento ai terreni a edificabilità diretta e già urbanizzati che rientrano di sicuro nella lett. b) dell’art. 67 Tuir; è invece di grande attualità per i terreni in corso di lottizzazione o già lottizzati. La problematica è stata trattata dalla risoluzione n. 319 del 24 luglio 2008 che ha risolto la questione di quando un terreno cessa di essere qualificato semplicemente come “suscettibile di utilizzazione edificatoria” e diviene un “ terreno lottizzato”. La risoluzione precisa che un terreno può dirsi lottizzato e la sua cessione apprezzarsi ai fini della applicazione dell’art. 67 lett. a) del Tuir quando il comune abbia approvato il piano di lottizzazione e sia stata stipulata la relativa convenzione di lottizzazione. La data di inizio della lottizzazione coincide con quella di stipula della convenzione giacché l’autorizzazione comunale è subordinata alla stipula della convenzione stessa. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO - Studio n /T

TERRENI Come si calcola la plusvalenza relativa alla vendita di un terreno agricolo divenuto successivamente edificabile? Il problema nello specifico riguarda la determinazione del costo di acquisto del terreno. L’art. 68 Tuir non prevede eccezioni alla individuazione del costo di acquisto tranne quella appena analizzata relativa alla lottizzazione. Si deve ritenere pertanto che la plusvalenza andrà calcolata sottraendo al corrispettivo (riferito al terreno edificabile) il costo di acquisto del terreno (agricolo) aumentato di ogni altro costo inerente e eventualmente rivalutato. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO - Studio n /T

TERRENI Come opera la plusvalenza nell’ipotesi di cessione di un terreno edificabile effettuata da un imprenditore agricolo? La ris. 137 del ha chiarito che si configura un reddito diverso e che il reddito non è assorbito nella tassazione forfettaria del reddito agrario. La natura edificatoria del bene caratterizza il reddito da plusvalenza che se ne ritrae come fattore estraneo alla attività agricola. Se così non fosse l’incremento patrimoniale derivante dalla vendita sarebbe in tal caso sottratto a tassazione. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO - Studio n /T

TERRENI È plusvalente la cessione a titolo oneroso di un terreno agricolo su cui sia possibile una limitata attività edificatoria? La cessione a titolo oneroso di terreni agricoli pur se limitatamente suscettibili di essere utilizzati a scopi edificatori non rileva ai fini della determinazione delle plusvalenze in quanto la limitata possibilità di edificazione degli stessi è meramente strumentale alla conduzione del fondo e quindi non destinata alla utilizzazione edificatoria ma alle coltivazioni agricole. La limitata edificazione (casa del coltivatore, magazzini, ricoveri per animali ecc.) servirebbe proprio e solo a consentire la realizzazione della destinazione agricola del fondo. (…). CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO - Studio n /T

TERRENI Non potendosi prescindere dalla qualificazione urbanistica prevista nello strumento urbanistico generale adottato dal Comune si dovrebbe escludere che la cessione in questione determini una plusvalenza. Viceversa potrebbe essere ritenuta plusvalente la cessione a titolo oneroso di terreni che pur rientrante in parte in zona agricola rientrino anche in zone nelle quali sia consentita una attività edificatoria autonoma e non strumentale alla conduzione del fondo. In tal caso la plusvalenza riguarderà esclusivamente la cessione della parte di terreno assoggettabile a edificazione. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO - Studio n /T

CUBATURA È imponibile la cessione di cubatura? Lo scenario tradizionale da approfondire riguarda innanzitutto la sussistenza o meno di materia imponibile ovvero se emerga o meno un reddito tassabile in capo al cedente a seguito del trasferimento della cubatura. L’argomento è stato oggetto di due posizioni distinte. 1^ tesi della non imponibilità Occorre dar conto che una tesi parzialmente condivisa in dottrina ritiene che la vicenda traslativa della cubatura non generi un reddito tassabile perché il corrispettivo svolgerebbe in capo al cedente una mera funzione indennitaria. Il legislatore e l’interprete fiscale hanno infatti ritenuto esclusa l’imponibilità delle indennità e dei risarcimenti salvo che siano ritenuti sostitutivi di redditi imponibili. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO - Studio n /T

CUBATURA A tal proposito va osservato che con riferimento alla cessione di cubatura il rischio che il compenso che viene percepito possa essere considerato sostitutivo di reddito, anche se qualificato come indennità, è alto perché si potrebbe dire che si tratta di un equivalente rispetto a quello che il proprietario potrebbe conseguire sfruttando direttamente in senso edificatorio il terreno. Si tratta di capire se il corrispettivo in esame svolga effettivamente la funzione indennitaria; la soluzione positiva, che escluderebbe l’imponibilità della plusvalenza, deriverebbe dalla considerazione che viene ristorata una oggettiva e definitiva perdita di valore del lotto dal quale viene sottratta la cubatura cedenda. Ulteriore argomento a supporto della tesi della non imponibilità viene poi rinvenuto nell’elenco tassativo ex art. 67 Tuir che non comprende la cessione di cubatura. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO - Studio n /T

CUBATURA 2^ tesi della imponibilità La tesi positiva sostenuta anche dal fisco si basa sull’assimilazione tipologica della cessione di cubatura alla costituzione o cessione di diritti reali di godimento e in particolare alla costituzione di servitù. Muovendo da tale conclusione si può ritenere plusvalente anche l’atto di cessione di cubatura. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO - Studio n /T

FABBRICATI IN CORSO DI COSTRUZIONE Come decorre il quinquennio per i fabbricati in costruzione e di fabbricati ristrutturati? L’art. 67 lett. b) parla solo di fabbricati “ acquistati” o “ costruiti”, nulla dice in merito alla decorrenza del quinquennio per considerare plusvalente o meno la cessione di fabbricati in costruzione o appena ristrutturati. - Fabbricati in costruzione Diventa decisivo stabilire esattamente il momento in cui un fabbricato può dirsi ultimato. Se infatti sono decorsi cinque anni anche l’alienazione di un fabbricato al rustico potrà risultare non plusvalente. L'immobile in definitiva verrà considerato come "costruito” e la plusvalenza, conseguita al momento della cessione, tassata a norma dell'art. 67 comma 1 lett. b) prima parte con precisazione che il quinquennio andrebbe calcolato dalla fine dei lavori di costruzione del fabbricato stesso benché rimasto in tale stato. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO - Studio n /T

FABBRICATI IN CORSO DI COSTRUZIONE Quando può dirsi costruito un rustico? Normalmente l’ultimazione coincide con il momento in cui il fabbricato esplica la sua funzione ovvero viene destinato al consumo. (Ris. 231 del 2008) Il fisco parla di fabbricato ultimato come fabbricato significativo (Ris. 434 del 2008). Sarà considerato ultimato per esempio il fabbricato locato a terzi. Il fisco con riferimento ai fabbricati al rustico è andato oltre e ha fornito un’interpretazione più ampia del concetto di ultimazione. Si può considerare l'immobile come "costruito" ancorché non ultimato purché presenti le caratteristiche dell'art bis c.c. comma 6 e quindi deve avere almeno le mura perimetrali e deve esserne completata la copertura (risoluzione n. 23 del 28 gennaio 2009). Al fine di valutare la sussistenza o meno del presupposto impositivo riconducibile all'art. 67 Tuir è necessario preliminarmente accertare l'oggetto della cessione. A seconda se sia individuabile o meno un fabbricato si regolerà anche l’eventuale plusvalenza (fabbricato/terreno). CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO - Studio n /T

MODIFICA DI DESTINAZIONE D’USO Da quando decorre il quinquennio nel caso di vendita di un A2 ottenuto da una modifica di destinazione d’uso di un locale C2 senza che siano stati effettuati lavori di ristrutturazione? Il quinquennio decorre dalla data di acquisto del locale C2; l’attività di modifica di destinazione d’uso se non realizzata a seguito di interventi di ristrutturazione non rileva ai fini della diversa decorrenza del quinquennio. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO - Studio n /T

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO - Studio n /T BENI ACQUISTATI PER USUCAPIONE Beni acquistati per usucapione La risoluzione n. 78 del 2003 ritiene che l’acquisto per usucapione dell’immobile determini la non imponibilità soltanto per le cessioni di fabbricati e terreni non edificatori e non per quelle dei terreni edificabili. L’esclusione è motivata dalla considerazione che per i fabbricati e i terreni agricoli in caso di rivendita nel quinquennio dell’impossibilità di determinare il termine iniziale. Il fisco dice che l’acquisto è infatti a titolo originario e non derivativo e comunque il tempo richiesto per la decorrenza dell’usucapione (20 anni o 10 anni) non è compatibile con l’intento speculativo che è immanente al concetto di plusvalenza.

COME E SU COSA SI PAGA LA PLUSVALENZA La plusvalenza imponibile è determinata dalla differenza tra corrispettivo incassato e costo di acquisizione aumentato dei costi inerenti deducibili appositamente documentati. Vendita a rate Si paga per la parte di corrispettivo percepita nel singolo periodo d’imposta (Principio di cassa). La plusvalenza sarà sempre determinata dalla differenza tra corrispettivo e costo di acquisto. Tale imponibile concorre però alla formazione del reddito complessivo solo per la parte di corrispettivo percepita nel singolo periodo d’imposta in applicazione del “principio di cassa”. Se dunque il corrispettivo viene pagato in più anni l’imponibile costituito dalla plusvalenza dovrà essere ugualmente ripartito in ciascuno di tali periodi di imposta. L’aliquota ordinaria sarà quella riferita al reddito del soggetto alienante al momento del singolo periodo d’imposta. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO - Studio n /T

COME E SU COSA SI PAGA LA PLUSVALENZA Come e quando si pagherà la plusvalenza con riferimento a una vendita il cui prezzo sia stato corrisposto in data anteriore all’atto? Ad esempio in data anteriore al 4 luglio 2006? Se il presupposto dell’imposta è individuato con la “ cessione a titolo oneroso” non può ritenersi che il solo pagamento del prezzo possa far retroagire l’obbligazione tributaria. Ciò rileva anche ai fini della determinazione dell’aliquota di riferimento. Il pagamento dell’imposta dovrà essere effettuato con l’aliquota ordinaria riferita al reddito del soggetto al momento del trasferimento e non a quella del medesimo al momento del pagamento anteriore. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO - Studio n /T

COME E SU COSA SI PAGA LA PLUSVALENZA Vendita con riserva della proprietà La ris. 28 del ha chiarito che per la non imponibilità i 5 anni dalla rivendita decorrono dal pagamento dell’ultima rata. Da ciò si potrebbe ritenere che la stessa vendita con riserva della proprietà non genererebbe da subito una plusvalenza in capo al cedente. Occorrerebbe il verificarsi dell’effetto traslativo e aspettare il pagamento dell’ultima rata. Ciò si differenzia dal disposto dell’art. 109 comma 2 lett. a) che ai fini del reddito di impresa precisa che non si tiene conto delle clausola di riserva della proprietà (nello stesso senso si veda anche l’art. 27 – 3 comma). CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO - Studio n /T

COME E SU COSA SI PAGA LA PLUSVALENZA Permuta di cosa presente con cosa futura Una prima tesi argomentando dall’incasso del corrispettivo (al momento della venuta a esistenza del bene di scambio) ritiene che la cessione del terreno non sia immediatamente plusvalente. (Cassazione 25 gennaio 2006 n ) Una seconda tesi ritiene invece che la cessione del terreno essendo immediatamente traslativa produce da subito materia imponibile; l’imposta andrebbe corrisposta secondo il metodo del valore normale. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO - Studio n /T