Lezioni integrative al corso di Diritto Commerciale Avanzato “Forme di finanziamento della s.r.l.” Dott.ssa Maria Consiglia di Martino DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Caratteri tipologici Responsabilità limitata dei soci; quote di partecipazione al capitale; minori requisiti di capitale; minori costi di funzionamento; minori costi di costituzione. Maggiore flessibilità statutaria
La costituzione (art. 2463) Costituzione simultanea; contratto o atto unilaterale redatto in forma di atto pubblico; atto costitutivo e statuto; clausole statutarie e patti parasociali; clausole arbitrali. Società unipersonale
Contenuto dell’atto costitutivo Art c.c. Elementi identificativi dei soci e della società Risorse destinate alla alla società e partecipazioni corrispondenti Clausole destinate a regolare il funzionamento della società
Procedimento Rinvio alla disciplina della s.p.a. condizioni per la costituzione; effetti della costituzione; nullità s.r.l.; acquisti pericolosi.
Le modifiche dell’atto costitutivo: cenni Competenza dei soci riuniti in assemblea; verbale redatto da un notaio; iscrizione nel registro delle imprese. Resta da esaminare la disciplina dell’aumento e della riduzione del capitale!
La s.r.l. semplificata (art bis) 1 €< capitale minimo < € Soci = persone fisiche (anche over-35) Statuto standard Risparmio dei costi di costituzione (imposta di bollo, diritti di segreteria e onorari notarili = 0) Obiettivo: creazione nuove società (giovanili)
Un tipo diverso o una variante della s.r.l.? Chi l’ha definita un tipo diverso, ha rilevato: L’originario riferimento alla “trasformazione” in s.r.l. ordinaria L’indicazione nella denominazione di “ s.r.l. semplificata” L’applicazione della disciplina della s.r.l. ordinaria “in quanto compatibile” All’opposto: L’art bis non parla più di “trasformazione” in s.r.l. La denominazione va incrementata anche in caso di unipersonalità o di liquidazione Lo stesso rinvio di compatibilità si trova anche in caso di società in liquidazione
La s.r.l. semplificata: una variante della ordinaria Mancanza di elementi normativi idonei ad individuare nella s.r.l. semplificata un tipo a sé stante Presenza (anzi accentuazione) nella semplificata dell’elemento tipologicamente rilevante della s.r.l.: la centralità del socio e la sua immanenza in ordine alla gestione Nella s.r.l.s.: soci = persone fisiche e - prima del d.l. 76/ amministratori = soci
E la flessibilità statutaria? Modello standard e inderogabilità Agevolazioni Possibilità di integrazioni Pagamento spese notarili
La s.r.l. a capitale ridotto No limite di età dei soci No statuto standard No risparmio di spesa Medesima disciplina del capitale e conferimenti della semplificata. Una vera meteora!! Introdotta dal d.l. 83/2012 e soppressa dal d.l. 76/2013
La s.r.l. ordinaria, ma con capitale ridotto La s.r.l. ordinaria può essere costituita con capitale < euro, purché almeno pari ad 1 euro; i conferimenti vanno versati per intero in danaro agli amministratori al momento della sottoscrizione; maggiore accantonamento di utili per formare la riserva legale (1/5 annuo fino a formare, sommata al capitale, l’importo di €).
Capitale minimo e s.r.l. La nuova s.r.l. è “decapitalizzata” o meglio con capitale minimo pari ad 1 euro. Il minimo legale esiste ( €), ma non è più condizione per la costituzione.
Capitale minimo della s.r.l. l’art indica il capitale minimo in euro; l’art ter, in tema di riduzione del capitale al disotto del minimo legale, rinvia all’art c.c., numero 4); l’art. 2484, in tema di cause di scioglimento, contempla l’ipotesi di riduzione del capitale sotto il minimo legale. Occorre vedere se la disciplina della riduzione del capitale per perdite si applica alla s.r.l. con capitale < €! E’ da preferire la seconda tesi. Infatti:
Il boom delle s.r.l. semplificate A fine settembre 2013, sono state rilevate s.r.l. semplificate con un capitale minimo di un euro (o comunque inferiore ai €). Secondo i dati Unioncamere sulla distribuzione territoriale delle nuove Srls, la concentrazione maggiore si registra nelle zone di Roma e Napoli.
S.r.l.s.: un inutile duplicato? I dati statistici confermano l’inattività di molte s.r.l.s. (Regione Lombardia). Le ragioni? Minore accesso al mercato del credito Statuto standard inderogabile Solo soci persone fisiche S.r.l. ordinaria con capitale ridotto Unico beneficio: risparmio di spese
I conferimenti (art. 2464) Possono essere conferiti tutti gli elementi suscettibili di valutazione economica; il valore complessivo dei conferimenti non può essere < al capitale sociale; in mancanza di altra previsione, i conferimenti devono farsi in denaro; se il capitale è < del minimo legale, i conferimenti possono farsi solo in denaro; il versamento iniziale (25 % o intero capitale) deve essere effettuato all’organo amministrativo o (in teoria) può essere sostituito da apposite garanzie.
La prestazione d’opera o servizi A differenza della s.p.a., la prestazione d’opera può essere oggetto di conferimento purché: l’intero valore sia garantito da una polizza assicurativa o da una fideiussione bancaria; se l’atto costitutivo lo prevede, tali garanzie possono essere sostituite mediante il versamento di una cauzione in denaro dello stesso importo presso la società.
Stima del valore dell’opera prestata? Chi ritiene applicabile la disciplina della stima fa leva sulla necessità di evitare l’annacquamento del capitale derivante da una libera valutazione. Chi nega l’applicazione del procedimento di stima rileva che l’integrità del capitale è comunque assicurata dalle garanzie prestate.
Stima del valore del conferimento d’opera E’ da preferire la tesi favorevole alla stima. La fideiussione o la polizza garantiscono il valore attribuito al conferimento d’opera, ma non che quel valore corrisponda effettivamente al capitale sottoscritto dal socio conferente.
Conferimenti di beni in natura e di crediti (art. 2465) Le partecipazioni corrispondenti devono essere liberate al momento della sottoscrizione; i beni devono essere oggetto di una relazione giurata di stima redatta da un esperto nominato dal socio; non è richiamato il procedimento di revisione di stima previsto per la s.p.a., ma sembra doveroso che gli amministratori debbano provvedervi.
In presenza di un socio moroso (art. 2466) Gli amministratori lo diffidano ad adempiere entro 30 gg.; trascorso questo termine, possono vendere le partecipazioni agli altri soci in alternativa all’azione giudiziaria; in mancanza, se lo statuto lo prevede si può procedere alla vendita all’incanto. mancando un compratore, gli amministratori escludono il socio trattenendo le somme riscosse e riducendo il capitale.
Finanziamenti dei soci Capitale a titolo di prestito Con diritto al pieno rimborso Art c.c. Rischio per i creditori sociali Postergazione, al ricorrere di determinate condizioni Restituzione del rimborso ottenuto dal socio nell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento
Finanziamenti dei soci parzialmente prededucibili in caso di fallimento Solo se: effettuati in esecuzione o in funzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato e nel limite: dell’ottanta % del loro ammontare E il restante venti % ? Cosa cambia se la qualità di socio viene acquistata in esecuzione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo ? (Art. 182-quater, co. 3)
Possono essere emessi solo se l’atto costitutivo lo prevede; l’organo competente è indicato nell’atto costitutivo; le condizioni del prestito e le modalità di rimborso sono fissate nella decisione di emissione, iscritta nel R.I.; sono sottoposti alla disciplina secondaria del Cicr. I titoli di debito (art. 2483)
Contenuto dei titoli di debito Autonomia statutaria: eventuale subordinazione della misura degli interessi all’andamento economico della società; eventuale emissione come titoli di massa che circolano come titoli di credito oppure come titoli individuali anche non trasferibili; eventuale emissione di titoli di debito convertibili in partecipazioni sociali.
Tutela dei sottoscrittori (non professionali e non soci) I titoli di debito possono essere sottoscritti solo da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale, che garantiscono la solvibilità dell’emittente. Infatti il Cicr prevede solo il taglio minimo!