Motivi di nullità. I vizi del consenso matrimoniale.

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Motivi di nullità. I vizi del consenso matrimoniale

CODICE DI DIRITTO CANONICO LIBRO IV - LA FUNZIONE DI SANTIFICARE DELLA CHIESA PARTE I - I SACRAMENTI TITOLO VII - IL MATRIMONIO (Cann – 1165)

CANONE 1055 §1. Il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla generazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento. §2. Pertanto tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento.

SACRAMENTO E’ un istituto di diritto divino La Chiesa è competente per: elementi costitutivi, requisiti per la valida formazione, requisiti connessi alla celebrazione Imitazione da parte della coppia umana dell’unione tra Cristo e la Chiesa La sacramentalità non riguarda solo il momento contrattuale costitutivo delle nozze, ma si estende a tutta la relazione matrimoniale

COMUNIONE DI TUTTA LA VITA CONSORTIUM TOTIUS VITAE Comunità coniugale di vita – piena, completa, totale ed esclusiva Realizzazione del biblico “una caro” Can Le proprietà essenziali del matrimonio sono l'unità e l'indissolubilità, che nel matrimonio cristiano conseguono una peculiare stabilità in ragione del sacramento. Can §1. Perché possa esserci il consenso matrimoniale, è necessario che i contraenti almeno non ignorino che il matrimonio è la comunità permanente tra l'uomo e la donna, ordinata alla procreazione della prole (…)

CONTRATTO la celebrazione del matrimonio avviene mediante il consenso – tale patto/contratto, una volta posto, diventa sacramento La volontà di costituire matrimonio dipende dalla libertà del cristiano – il senso e l’efficacia dipende da Cristo e dalla Chiesa

Can §1. L'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili; esso non può essere supplito da nessuna potestà umana. §2. Il consenso matrimoniale è l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio.

LE NULLITA ’

Can L’INCAPACITA’ PSICHICA Can Sono incapaci a contrarre matrimonio: 1) coloro che mancano di sufficiente uso di ragione; 2) coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente; 3) coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio.

Mancanza di sufficiente uso di ragione Sono incapaci coloro che sono privi di sufficiente uso di ragione, sia in modo permanente che temporaneo, al momento di contrarre matrimonio - Mancanza totale (alterazioni che non hanno consentito lo sviluppo/maturità del soggetto) o momentanea (disturbi dovuti a cause occasionali o transitorie fisiche o psichiche)

Grave difetto di discrezione di giudizio Mancanza di capacità naturale di essere responsabile dell’atto che si compie Mancanza di maturità di giudizio per ponderare gli impegni che si andranno ad assumere per tutta la vita Immaturità affettiva - stato nel quale si trova un soggetto che, pur avendo raggiunto un’età cronologicamente adulta, non è riuscito a raggiungere una maturità corrispondente Patologie presenti al momento della celebrazione (psicosi, neurosi, isteria…)

Difetti psichici Anomalie psichiche, sessuali o non, che rendono incapaci di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio Incapacità del coniuge di costituire un rapporto interpersonale con l’altro coniuge No attuazione dei diritti / doveri Seria forma di anomalia che intacca la capacità di intendere/di volere del contrente (S. Giovanni Paolo II)

Canone 1096 ERRORE SULLA NATURA §1. Perché possa esserci il consenso matrimoniale, è necessario che i contraenti almeno non ignorino che il matrimonio è la comunità permanente tra l'uomo e la donna, ordinata alla procreazione della prole mediante una qualche cooperazione sessuale. §2. Tale ignoranza non si presume dopo la pubertà.

Il soggetto contraente ignora, l’essenza (ma non le proprietà) del matrimonio e cioè: a) che esso è un consorzio permanente; b) che è di natura eterosessuale; c) che è ordinato alla procreazione; d) che tale procreazione necessita di una certa cooperazione sessuale. L’ignoranza su uno solo di questi elementi – che compongono l’oggetto matrimoniale minimo – provoca l’impossibilità del consenso e quindi la nullità del matrimonio

Can L’ERRORE DI PERSONA E SULLA QUALITA’ DELLA PERSONA §1. L'errore di persona rende invalido il matrimonio. §2. L'errore circa una qualità della persona, quantunque sia causa del contratto, non rende nullo il matrimonio, eccetto che tale qualità sia intesa direttamente e principalmente.

ERRORE DI FATTO a)Sulla persona – il soggetto intende sposare una persona certa e determinata, che ritiene sia quella con cui si sta unendo in matrimonio, e invece è un’altra (“scambio di persona”) Nullità per mancanza assoluta di consenso

b) su una qualità intesa direttamente e principalmente – come una condicio sine qua non - e non rinvenuta poi durante il matrimonio. Colui che desideri nel suo futuro coniuge una qualità specifica intende sposare non tanto la persona in sé, quanto piuttosto la qualità richiesta (titolo di studio o di determinate qualità morali, capacità procreativa)

Can IL DOLO Chi celebra il matrimonio, raggirato con dolo, ordito per ottenerne il consenso, circa una qualità dell'altra parte, che per sua natura può perturbare gravemente la comunità di vita coniugale, contrae invalidamente.

“ordito” – ingannato con astuzia mediante macchinazioni per ottenere un consenso che altrimenti la parte raggirata non avrebbe dato Esempi: gravidanza ab alio, esperienze omosessuali, carattere aggressivo, sieropositività…) Disparitas cultus celata, precedenti nozze con prole nel proprio Paese d’origine, simulazione circa la volontà di stabilire in Italia la propria residenza…

Can L’ERRORE DI DIRITTO L'errore circa l'unità o l'indissolubilità o la dignità sacramentale del matrimonio non vizia il consenso matrimoniale, purché non determini la volontà.

ERRORE sulle proprietà essenziali di unità e indissolubilità del matrimonio Falsa percezione che il matrimonio è l’unione di un uomo con una donna per tutta la vita Ci si sposa credendo che il matrimonio è dissolubile (si ammette il divorzio), che si possono celebrare altre nozze con terzi o che si può intrattenere con questi un rapporto affettivo

Ca LA SIMULAZIONE §1. Il consenso interno dell'animo si presume conforme alle parole o ai segni adoperati nel celebrare il matrimonio. §2. Ma se una o entrambe le parti escludono con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente.

il consenso al matrimonio che gli sposi esprimono durante la celebrazione NON è conforme alla loro volontà interiore, cioè con effettiva accettazione di ogni sua finalità (prole, fedeltà e bene coniugale) e di ogni sua proprietà (unità, indissolubilità e sacramentalità), nel consenso simulato si configura una difformità tra la dichiarazione esteriore espressa durante la cerimonia nuziale e l’effettiva volontà interiore.

Esclusione dello stesso matrimonio – Tale vizio del consenso si configura nel caso in cui taluno dei nubendi neghi qualsiasi valore all’istituzione matrimoniale, da egli considerata come una semplice formalità esteriore priva di qualsiasi effettivo ed intrinseco significato e, nonostante ciò, si sposi con il rito canonico magari solo per compiacere il suo futuro coniuge e/o i rispettivi familiari

Esclusione della prole – Tale vizio del consenso si configura nel caso in cui taluno dei nubendi (ovvero entrambi in accordo tra loro) escluda la prole dal costituendo matrimonio, con il proposito di astenersi successivamente dall’intrattenere regolari intimità coniugali, ovvero di limitarle soltanto ai periodi non fertili determinati dai cicli biologici femminili, ovvero di far ricorso a mezzi e/o sistemi anticoncezionali oppure a pratiche o abortive.

Esclusione della indissolubilità – Tale vizio del consenso si configura nel caso in cui taluno dei nubendi (ovvero entrambi in accordo tra loro) escluda la proprietà dell’indissolubilità del matrimonio, con il fermo proposito di ricorrere poi al divorzio in caso di fallimento dell’unione coniugale. Esclusione della fedeltà – Tale vizio del consenso si configura nel caso in cui taluno dei nubendi escluda l’impegno della fedeltà coniugale e si riservi il diritto di commettere adulterio dopo il matrimonio

Esclusione del bene dei coniugi – Tale vizio del consenso si configura nel caso in cui taluno dei nubendi non intenda costituire con il coniuge alcuna relazione interpersonale fondata su un’autentica ed affettuosa comunione di vita, in spirito di reciproca e totale donazione ed accettazione Esclusione della sacramentalità – Tale vizio del consenso si configura nel caso in cui taluno dei nubendi, sebbene battezzato, pervenga al matrimonio in forma canonica solo in ossequio a ragioni di opportunità sociale, ovvero perché moralmente costretto da pressioni familiari, ma senza riconoscere in esso alcun valore sacramentale a causa di una sua totale assenza di fede e – a maggior motivo – se professi dottrine ateistiche contrarie alla religione cattolica.

Can LA CONDIZIONE §1. Non si può contrarre validamente il matrimonio sotto condizione futura. §2. Il matrimonio celebrato sotto condizione passata o presente è valido o no, a seconda che esista o no ciò su cui si fonda la condizione. §3. Tuttavia non si può porre lecitamente la condizione di cui nel §2, se non con la licenza scritta dell'Ordinario del luogo.

Si subordina l’effcacia del consenso all’avverarsi di una condizione futura e incerta: Condiz. sospensiva: taluno dei due promessi sposi subordina il proprio consenso nuziale al successivo trasferimento della residenza coniugale necessariamente in un determinato luogo condiz. risolutiva: “Ti sposo se mi darai figli entro tre anni.”

Can TIMORE GRAVE E VIOLENZA FISICA E’ invalido il matrimonio celebrato per violenza o timore grave incusso dall'esterno, anche non intenzionalmente, per liberarsi dal quale uno sia costretto a scegliere il matrimonio. - Protezione dell’assoluta libertà del consenso dei nubendi, nel momento formativo e manifestativo

MINACCIA Grave – gravità relativa che va a coartare la volontà del soggetto (età, sesso, indole, circostanze di tempo e luogo…) Seria – la minaccia deve risultare realizzabile nell’animo del soggetto Esterna – deve provenire da un soggetto terzo rispetto ai nubendi (es.: i genitori)

MALE MINACCIATO -deve generare un timore o un turbamento dell’animo specifico e grave nel soggetto minacciato (altrettanto grave deve essere il male minacciato nel caso egli intenda sottrarsi al matrimonio) - la situazione in cui viene a trovarsi tale soggetto deve essere INDECLINABILE / INEVITABILE, ovvero senza alternativa o via di uscita, se non scegliendo appunto il matrimonio, da egli stimato quale male minore rispetto a quello minacciato.

IMPEDIMENTI DIRIMENTI CANN Età (can. 1083) In linea generale, è vietato il matrimonio agli uomini al di sotto degli anni 16 e alle donne degli anni 14. Tuttavia, nell’intento della Chiesa di assimilare il più possibile tale normativa a quella statuita dalle legislazioni civili nei singoli Stati, per l’Italia l’età minima è stata elevata ad anni 18 sia per l’uomo che per la donna, in concordanza appunto con quella consentita per il matrimonio civile. Trattasi di impedimento che può essere dispensato dall’Ordinario del luogo in casi eccezionali.

Impotenza «coeundi» (can. 1084) Con tale terminologia si intende l’incapacità ad intrattenere intimità fisiche coniugali, sia da parte dell’uomo che della donna. Deve essere antecedente al matrimonio e perpetua (NO sopravvenuta né temporanea/curabile) Dall’impotenza va distinta la sterilità, la quale impedisce ad una persona di avere figli, pur potendo avere una regolare attività sessuale. Essa non invalida il matrimonio e, pertanto, non lo rende nullo. Lo potrebbe, però, rendere nullo qualora – in prospettiva coniugale – la capacità procreativa sia intesa da taluno degli sposi quale qualità determinante ed imprescindibile nella persona dell’altro (can. 1097, §2)

Vincolo da precedente matrimonio (can. 1085) Disparità di culto (can. 1086) - È vietato il matrimonio tra due persone, di cui l’una sia battezzata nella Chiesa cattolica e l’altra non battezzata. Ordine sacro (can. 1087) - episcopato, presbiterato e diaconato Voto pubblico di castità (can. 1088) Ratto a scopo di matrimonio (can. 1089) Crimine di coniugicidio (can. 1090)

-Consanguineità (can. 1091) - È vietato, pertanto, il matrimonio tra gli ascendenti e i discendenti in linea retta, sia legittimi che naturali (es.: tra padre e figlia, tra madre e figlio, tra nonno e nipote, ecc); mentre in linea collaterale è vietato solo fino al quarto grado incluso (es.: tra fratello e sorella, tra zio e nipote, tra zio e pronipote, tra primi cugini). Affinità (can. 1092) - vincolo personale che si stabilisce tra un coniuge e i consanguinei dell’altro, matrimonio vietato tra affini in linea retta in qualsiasi grado Pubblica onestà (can. 1093) Parentela legale (can. 1094) – derivante dall’adozione