CORSO DI COMUNICAZIONE E IDEE IMPRENDITORIALI Giovedì 11 Febbraio 2016 III LEZIONE Avv. Cristiana De Paola
III LEZIONE La concorrenza tra imprese La disciplina della concorrenza e del mercato: a) le fonti normative antitrust; b)la nozione di intesa, c)la nozione di abuso di posizione dominante; d) la nozione di concentrazione La disciplina della concorrenza sleale
LA CONCORRENZA TRA IMPRESE
DEFINIZIONE concentrazione del potere economico in capo a pochi soggetti Art. 41 Costituzione, I comma: L'iniziativa economica privata è libera. PRINCIPIO LIBERA INIZIATIVA ECONOMICA OSTACOLO
condizione nella quale più imprese competono sul medesimo mercato l'incontro ideale tra domanda e offerta produzione dei medesimi beni o servizi OFFERTA. che soddisfano una pluralità di acquirenti DOMANDA in concorrenza NESSUNO degli operatori è in grado di influenzare l'andamento delle contrattazioni con le proprie decisioni (PRINCIPIO IDEALE) SOTTO IL PROFILO ECONOMICO COS’E’ LA CONCORRENZA? SOTTO IL PROFILO ECONOMICO COS’E’ LA CONCORRENZA?
Affinché si possa parlare di CONCORRENZA, si devono verificare i seguenti requisiti 1.NUMEROSITA’ DEGLI OPERATORI, sia venditori che gli acquirenti. 2. LIBERTA’ DI INGRESSO E ASSENZA DI BARRIERE. Se manca questo requisito, si parla di concorrenza imperfettaconcorrenza imperfetta 3. OMOGENEITA’ DEL PRODOTTO. Se manca questo requisito, si parla di concorrenza monopolisticaconcorrenza monopolistica 4. PERFETTA INFORMAZIONE E TRASPARENZA DEL MERCATO 5. SIMULTANEITA’ DELLE CONTRATTAZIONI in seguito a una fase di trattative che permetta a tutti gli operatori di ottenere l'informazione necessaria.
ORIGINE E EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI CONCORRENZA Il concetto di concorrenza venne elaborato dai critici del mercantilismo a partire dalla seconda metà del XVIII secolomercantilismoXVIII secolo PUNTI CARDINE DUE TESI in contrapposizione all'economia dirigista nella quale lo Stato determina cosa e quanto produrre. nella concorrenza perfetta ogni prezzo di mercato è uguale al costo ogni impresa cerca di ridurre i costi al minimo i consumatori, con la loro domanda, orientano la produzione nel senso più vantaggioso
La disciplina della concorrenza nel diritto italiano Alla disciplina della concorrenza sono soggetti TUTTI GLI IMPRENDITORI, anche se piccoli o agricoli Il legislatore italiano fissa alcuni principi guida PRESUPPOSTO: libertà di concorrenza (art. 41 Cost.) consente LIMITAZIONI LEGALI DELLA CONCORRENZA per fini di utilità sociale (art. 4, III comma, Cost.) e la creazione di MONOPOLI LEGALI in settori specifici (art. 43 Cost.) consente LIMITAZIONI NEGOZIALI della concorrenza, purché non comportino la completa rinuncia alla libertà di iniziativa economica presente e futura (art c.c.) assicura L’ORDINATO E CORRETTO SVOLGIMENTO DELLA CONCORRENZA nel sistema economico attraverso la repressione degli atti di concorrenza sleale.
LA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Ciò che mancava era una normativa antimonopolistica COLMATA disciplina antitrust della Cee(limitatamente al mercato comune)Cee legge , n. 287 C.D. LEGGE ANTITRUST
Le fattispecie anticoncorrenziali previste sia dal Trattato CE sia dalla L. 287/1990 le intese restrittive della libertà di concorrenza l’abuso di posizione dominante le operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza
ACCERTAMENTO NEL NOSTRO ORDINAMENTO Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)
situazione di mercato con ampia libertà di accesso all’attività d’impresa possibilità di libera scelta per gli acquirenti (in particolare, i consumatori) possibilità per ciascuno di cogliere le migliori opportunità disponibili sul mercato
LE LEGISLAZIONI ANTIMONOPOLISTICHE MODERNE presuppongono riconoscimento e la tutela della libertà di concorrenza ma prevedono una SERIE DI DIVIETI per comportamenti, individuali o collettivi, in grado di alterare il buon funzionamento del mercato
Le intese restrittive della concorrenza (art. 2 L. 287/1990) INTESE VIETATE ACCORDI E PRATICHE CONCORDATE TRA IMPRESE, che hanno per oggetto o effetto quello di impedire, restringere, falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno sul mercato nazionale o in una sua parte rilevante. INTESE PIU’ IMPORTANTI le intese sui prezzi di acquisto e di vendita le intese che limitano la produzione, gli sbocchi, l’accesso al mercato o agli investimenti
Sono vietate INTESE ORIZZONTALI intese mediante le quali le imprese concorrenti in uno stesso mercato limitano la loro concorrenza reciproca (quali gli accordi comuni per la fissazione del prezzo, la spartizione dei mercati, la limitazione della produzione, ecc.) INTESE VERTICALI mediante le quali le imprese che si trovano a stadi diversi della produzione o della distribuzione di un prodotto restringono la concorrenza fra una di esse ed i terzi (ad esempio gli accordi di approvvigionamento esclusivo, di distribuzione esclusiva, di distribuzione selettiva, di gemellaggio, di franchising, ecc.).
NON SONO INTESE VIETATE quelle tra SOCIETA’ DELLO STESSO GRUPPO e quelle che NON OSTACOLANO la concorrenza sui mercati AGCM può CONCEDERE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA sia per le categorie sia per le singole intese Sono PROVVEDIMENTI TEMPORANEI E REVOCABILI
Se l’AGCM accerta la violazione del divieto di intese può emettere i PROVVEDIMENTI necessari a rimuoverne gli effetti anticoncorrenziali ed infliggere sanzioni pecuniarie o, in caso di reiterata inosservanza, la sospensione dell’attività d’impresa fino a 30 giorni Le intese illecite sono nulle ad ogni effetto.nulle
L’abuso di posizione dominante (art. 3 L. 287/1990) E’ vietato L’ABUSO, da parte di una o più imprese, di una POSIZIONE DOMINANTE all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante. L’abuso di posizione può riguardare: -l’imposizione dei prezzi, -limitazioni o impedimenti alla produzione, agli sbocchi, all’accesso al mercato -l’applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti
COSA VENGONO SANZIONATE CONDOTTE ANTICOMPETITIVE realizzate dall’impresa o dalle imprese dotate di significativo potere di mercato SONO ABUSIVE condotte finalizzate ad ottenere PROFITTI SUPERCOMPETITIVI o altri benefici non realizzabili in una situazione competitiva (ABUSI DI SFRUTTAMENTO) condotte volte ad IMPEDIRE L’INGRESSO O LA SOPRAVVIVENZA nel mercato di operatori concorrenti (ABUSI DI IMPEDIMENTO)
Le concentrazioni (art. 6 L. 287/1990) Sono VIETATE le operazioni che comportino la COSTITUZIONE O RAFFORZAMENTO DI UNA POSIZIONE DOMINANTE sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre la concorrenza. C’E’ UNA DIFFERENZA CON LE ALTRE FIGURE il SISTEMA DI CONTROLLO delle concentrazioni prevede, sia in sede nazionale che comunitaria, un obbligo di comunicazione delle operazioni di concentrazione che superino le soglie stabilite dalla Commissione CE SOLO IN QUESTO CASO C’E’ UN CONTROLLO PREVENTIVO
Dopo la comunicazione Dopo la comunicazione l’Autorità DECIDE se avviare o meno un’istruttoria la risposta NEGATIVA legittima l’operazione la risposta POSITIVA comporta una valutazione più approfondita del contrasto tra operazione e norme Al TERMINE DEL PROCEDIMENTO l’operazione può essere a) AUTORIZZATA b) AUTORIZZATA A CONDIZIONI idonee ad impedire la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominate sul mercato c) VIETATA.
QUALI POSSONO ESSERE LE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONI? La FUSIONE tra imprese L’ACQUISIZIONE da parte di soggetti che controllano una o più imprese, del CONTROLLO DI UN’IMPRESA o di una sua parte La COSTITUZIONE DI UN’IMPRESA COMUNE, come strumento di coordinamento tra imprese indipendenti LE CONCENTRAZIONI SONO IRRILEVANTI se avvengono fra soggetti che appartengono allo stesso gruppo. SI HA CONCENTRAZIONE quando l’acquisizione totale o parziale di un’impresa prima indipendente comporta un AMPLIAMENTO DELLA QUOTA DI MERCATO dell’operatore in questione, diminuendo, allo stesso tempo, il numero degli operatori economici indipendenti.
Il monopolio legale e di fatto SOLO IN PARTICOLARI SETTORI (es. i trasporti), la legge consente a determinate imprese la creazione di un monopolio per la produzione e lo scambio di beni o di servizi. Il c.d. MONOPOLIO LEGALE NON E’ SOGGETTO alla disciplina della L. 287/1990, ma deve adempiere l’obbligo di contrarre con chi fruisce dei suoi servizi e garantire la parità di trattamento nei confronti della clientela e per quanto riguarda le condizioni economiche. QUESTE REGOLE NON SI APPLICANO al c.d. MONOPOLIO DI FATTO che invece è disciplinato dalla L. 287/1990 e dalla normativa comunitaria in materia. Esiste UN SOLO IMPRENDITORE in grado di offrire un determinato bene
Il patto di non concorrenza (art c.c.) Il patto di non concorrenza (art c.c.) Vengono stabiliti LIMITI CONTRATTUALI che possono essere applicati alla libertà di concorrenza in modo da EVITARE ECCESSIVE RESTRIZIONI della libera iniziativa economica individuale. CARATTERISTICHE deve essere PROVATO PER ISCRITTO E’ VALIDO SE CIRCOSCRITTO a una determinata zona o attività NON PUO’ ECCEDER E la durata di 5 anni SE LA DURATA NON E’ DETERMINATA O E’ STABILITA PER UN PERIODO SUPERIORE, il patto è valido sempre 5 anni.
Libertà di concorrenza NON SIGNIFICA che ogni condotta concorrenziale sia lecita gli artt e ss. sono dedicati alla repressione degli atti di concorrenza sleale, indicando le fattispecie tipiche e gli strumenti di tutela per il soggetto leso
FATTISPECIE DI CONCORRENZA SLEALE LA CONFUSIONE QUANDO VENGONO USATI NOMI O SEGNI DISTINTIVI idonei a produrre confusione con quelli legittimamente usati da altri, o QUANDO VENGONO IMITATI I PRODOTTI DI UN CONCORRENTE, o VENGONO COMPIUTI con qualsiasi altro mezzo, atti idonei a creare confusione con l’attività e i prodotti di un concorrente
FATTISPECIE DI CONCORRENZA SLEALE LA DENIGRAZIONE E APPROPRIAZIONE DI BENI ALTRUI