Istituzioni di diritto romano

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Transcript della presentazione:

Istituzioni di diritto romano Usufrutto – Uso – Habitatio - Superficie

Usufrutto L’usufrutto è definito da Paolo (D. 7.1.1) come: Ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum substantia Il diritto di usare e percepire i frutti della cosa di proprietà di un altro conservandone la destinazione economico sociale

Usufrutto Il contenuto di questo diritto si sostanzia dunque: UTI FRUI

Usufrutto L’uti è il diritto di usare la cosa nella sua pienezza Il frui rappresenta rappresenta l’appropriazione dei frutti mediante la percezione Queste due attività debbono essere esercitate salva rerum substantia, cioè lasciando inalterata la cosa nella sua materialità e nella sua destinazione

Usufrutto Questo ha un’implicazione: oggetto dell’usufrutto può essere solo una cosa INCONSUMABILE L’usufrutto è un diritto INTRASMISSIBILE, non può essere cioè trasmesso ad altri né per atto inter vivos né mortis causa

Usufrutto L’usufrutto si estingue alla morte del titolare del diritto Nel caso in cui titolare del diritto sia una persona giuridica, l’usufrutto non può oltrepassare i cento anni

Usufrutto Il titolare dell’usufrutto si chiama usufruttuario; il proprietario della cosa si chiama nudus dominus (nudo proprietario) L’usufruttuario non può trasformare la cosa, neanche per renderla più redditizia (ad es. trasformare una casa di abitazione in locanda) L’usufruttuario deve però compiere le riparazioni necessarie per mantenere la cosa così come l’ha ricevuta

Usufrutto L’usufruttario percepisce e diviene proprietario sia dei frutti naturali che di quelli civili: dei primi diviene proprietario al momento della perceptio, degli altri quando si maturano Nell’usufrutto del gregge, l’usufruttuario diviene proprietario dei nuovi nati solo dopo aver fatto la summissio, cioè aver rimpiazzati con i nuovi nati i capi morti

Usufrutto Non rientra nella nozione di frutto il parto della schiava: il figlio diventerà di proprietà del proprietario della schiava Il proprietario della cosa aveva a disposizione degli strumenti per tutelare la cosa stessa da danni dovuti ad es. ad omissioni dell’usufruttuario

Usufrutto Uno strumento era: L’actio arbitraria

Usufrutto L’actio arbitraria era un’azione con la quale il proprietario avrebbe ottenuto dal pretore la nomina di un arbitro che avrebbe avuto il compito di determinare se vi erano omissioni e reprimerle

Usufrutto Un altro strumento era: La cautio usufructuaria

Usufrutto La cautio usufructuaria era un’obbligazione che l’usufruttuario si assumeva (tramite un contratto chiamato stipulatio) e in forza della quale si impegnava ad usare la cosa come un bonus vir e a restituirla al termine dell’usufrutto Il proprietario poteva agire se l’obbligazione non veniva rispettata con una actio ex stipulatu

Usufrutto L’usufrutto si poteva costituire con l’in iure cessio, con la mancipatio (es. il venditore di una casa poteva riservarsi il diritto di usufrutto), legato per vindicationem L’usufrutto si estingue per morte o perdita della capacità giuridica del titolare, per rinunzia, per consolidazione (riunione nella stessa persona del diritto di usufrutto e proprietà)

Usufrutto Mezzo di difesa dell’usufruttuario sarebbe stato (secondo alcuni romanisti) la stessa legis actio sacramento in rem Nel processo formulare sarebbe stata invece concessa dal pretore l’actio in rem Inizialmente questo mezzo di difesa avrebbe potuto essere esercitato solo nei confronti nel nudo proprietario che avesse spogliato l’usufruttuario della disponibilità della cosa

Usufrutto Solo successivamente l’actio in rem sarebbe stata concessa all’usufruttuario nei confronti di chiunque avesse turbato il suo diritto Con l’azione l’usufruttuario conseguiva la restituzione della cosa e dei frutti

Usufrutto L’usufrutto poteva costituirsi solo su cose inconsumabili Si pose, pertanto, il problema della validità del legato di usufrutto di un patrimonio o di una parte di esso che comprendesse beni consumabili La cosa venne risolta con un senatoconsulto

Usufrutto Questo senatoconsulto affermava che il legato di usufrutto di cose consumabili era valido, ma il legatario doveva restituire alla sua morte o alla scadenza dell’usufrutto la stessa quantità, peso o misura delle cose consumabili oggetto di usufrutto Alfine di assicurare la restituzione delle cose, l’usufruttuario si doveva obbligare

Usufrutto Questo istituto venne chiamato QUASI USUFRUTTO

Uso L’uso è un diritto reale su cosa altrui simile all’usufrutto L’elemento che li differenzia è rappresentato (come si evince dal nome) dall’assenza del diritto di percepire i frutti L’uso è il diritto di usare una cosa inconsumabile altrui senza alterarne l’essenza e la destinazione economico-sociale

Habitatio L’habitatio si distinse come figura autonoma sia dall’uso che dall’usufrutto in epoca giustinianea L’habitatio era un diritto reale intrasmissibile concesso ad una persona di abitare una casa altrui e di affittarla a titolo oneroso a terzi

Opere dei servi e degli animali Infine consideriamo un altro diritto reale su cosa altrui nato in epoca giustinianea In questo caso il diritto è quello di usare a proprio vantaggio delle opere degli schiavi e degli animali altrui o di affittarli a terzi

Superficie La superficie è un diritto reale alienabile inter vivos e trasmissibile mortis causa di avere la piena disponibilità di un edificio che sorge su un fondo altrui Per il diritto romano vigeva il principio superficie solo cedit, cioè qualunque edificio anche costruito da terzi accedeva al terreno ed era di proprietà del proprietario del fondo

Superficie In altri diritti antichi era concepita la possibilità che la proprietà dell’edificio fosse distinta dalla proprietà del suolo od anche la proprietà distinta dei diversi piani della casa, per i romani questo era inconcepibile Anche in questo caso, in origine, ci troviamo di fronte ad una situazione giuridica che presenta elementi del rapporto obbligatorio ed elementi del diritto reale

Superficie Elementi del rapporto obbligatorio tra le due parti, per cui il proprietario era tenuto a rispettare la disponibilità e il godimento dell’edificio da parte del concessionario e il concessionario aveva il diritto a pretendere questo Il concessionario pagava o una somma una tantum per l’acquisto del diritto o un canone periodico

Superficie Vi erano però elementi che non potevano farsi ricondurre semplicemente ad una vendita o ad una locazione, come il diritto del superficiario di conservare la disponibilità dell’edificio indipendentemente dalla persona del proprietario del suolo o il diritto di trasferire ad altri il suo diritto

Superficie Anche in questo caso, così come era avvenuto per l’ager publicus, in epoca giustinianea nacque un nuovo diritto reale, quello di superficie per l’appunto Questo è testimoniato dal fatto che il superficiario venne tutelato nella sua disponibilità dell’edificio con un’actio in rem

Superficie Poiché per il diritto romano il proprietario del fondo doveva necessariamente essere anche il proprietario dell’edificio, il diritto del superficiario non poteva non essere che un diritto reale su cosa altrui Il diritto di superficie poteva sorgere su semplice accordo tra il proprietario e il concessionario

Superficie Il corrispettivo che il superficiario pagava al proprietario prendeva il nome di solarium La superficie cessava per distruzione dell’edificio, rinuncia del titolare, confusione (congiungimento nella stessa persona del diritto di proprietà e del diritto di superficie)