Direttiva 2004/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Del 31 marzo 2004 Relativa agli strumenti di misura
Viene applicata a: Dispositivi e sistemi con funzioni di misura: Contatori dell’acqua Contatori del gas e dispositivi di conversione del volume Contatori di energia elettrica attiva Contatori di calore Sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua Sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua Strumenti per pesare a funzionamento automatico Tassametri Misure materializzate Strumenti di misura della dimensione Analizzatori di gas di scarico
Requisiti essenziali dello strumento: Lo strumento di misura deve garantire un elevato livello di tutela metrologica affinché le parti possano reputare affidabile il risultato della misurazione la progettazione e la fabbricazione dello strumento di misura devono essere d’elevata qualità per quanto riguarda le tecnologie di misurazione e la sicurezza dei dati da misurare
Procedure di accertamento di conformità: Dichiarazione di conformità basata sul controllo di produzione interno (allegato A)(allegato A) Dichiarazione di conformità basata sul controllo di produzione interno e sulle prove del prodotto realizzate da un organismo notificato (allegato A1)(allegato A1) Esame del tipo (allegato B)(allegato B) Dichiarazione di conformità al tipo basata sul controllo di produzione interno (allegato C)(allegato C) Dichiarazione di conformità al tipo basata sul controllo di produzione interno e sulle prove del prodotto realizzate da un organismo notifidcato (allegato C1)(allegato C1) Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (allegato D)(allegato D) Dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (allegato D1) (allegato D1) Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità dell’ispezione e delle prove effettuate sul prodotto finale (allegato E)(allegato E) Dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità delle ispezioni e delle prove effettuate sul prodotto finale (allegato E1)(allegato E1) Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (allegato F)(allegato F) Dichiarazione di conformità basata sulla verifica del prodotto (allegato F1)(allegato F1) Dichiarazione di conformità basata sulla verifica di un unico prodotto (allegato G)(allegato G) Dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale (allegato H)(allegato H) Dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull’esame del progetto (allegato H1) (allegato H1)
Scelta della valutazione della conformità: La preferenza di una delle procedure di valutazione della conformità è a scelta del fabbricante Bisogna comunque seguire la tabella qui a fianco: Contatori dell’acquaB+F, B+D, H1 Contatori del gas e dispositivi di converisione del volumeB+F, B+D, H1 Contatori di energia elettrica attivaB+F, B+D, H1 Contatori di caloreB+F, B+D, H1 Sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua B+F, B+D, H1, G Strumenti per pesare a funzionamento automatico: Sistemi meccanici Strumenti elettromeccanici Sistemi elettronici o I sistemi contenenti software B+D, B+E, B+F, D1, F1, G, H1 B+D, B+E, B+F, G, H1 B+D, B+F, G, H1 TassametriB+F, B+D, H1 Misure materializzate di lunghezza: Misure di capacità: F1, D1, B+D, H, G A1, F1, D1, E1, B+E, B+D, H Strumenti di misura della dimensione: Strumenti meccanici od elettromeccanici Strumenti elettronici o gli strumenti contenenti software F1, E1, D1, B+F, B+E, B+D, H, H1, G B+F, B+D,B H1, G Analizzatori di gas di scaricoB+F, B+D, H1
La marcatura metrologica: La marcatura è costituita dalla lettera maiuscola «M» e dalle ultime due cifre dell’anno di apposizione della marcatura, iscritti in un rettangolo L’altezza del rettangolo non può essere d’altezza inferiore a 5mm La marcatua metrologica segue la marcatura «CE» Il numero d’identificazione dell’organismo notificato, dove è previsto, segue la marcatura «CE» e la marcatura metrologica supplementare
Contatori dell’acqua: Destinati alla misurazione di volumi d’acqua pulita, fredda o riscaldata, ad uso residenziale, commerciale e d’industria leggera Il fabbricante deve specificare le condizioni di funzionamento nominali dello strumento e se è progettato per misurare il flusso inverso
Contatori del gas e dispositivi del volume: Destinati ad essere impiegati ad uso residenziale, commerciale e d’industria leggera il fabbricante deve specificare le condizioni di funzionamento nominali dello strumento e deve specificare, per i dispositivi di conversione del volume, le condizioni base dei valori convertiti
Contatori di energia elettrica attiva: Destinati ad uso residenziale, commerciale e d’industria leggera Il fabbricante specifica l’indice di classe dei contatori e le condizioni di funzionamento nominali del contatore
Contatori di calore: Destinati a uso residenziale, commerciale e d’industria leggera Il fabbricante deve specificare i valori nominali delle condizioni di funzionamento
Sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua: Riferita anche a strumenti destinati alle transazioni commerciali di vendita diretta e ai distributori di carburante Il fabbricante deve specificare le condizioni di funzionamento nominale dello strumento
Strumenti per pesare a funzionamento automatico: Programma predeterminato di processi automatici Il fabbricante deve specificare le condizioni di funzionamento nominali dello strumento
Tassametri: Calcola la distanza Misura la durata di una corsa
Misure materializzate: Possono essere: Misura materializzata di lunghezza Misura di capacità
Strumenti di misura della dimensione: Relativo a: Strumenti di misura della lunghezza Strumenti di misura della superficie Strumenti di misura multidimensionali
Analizzatori di gas di scarico: Destinati all’ispezione e alla manutenzione professionale dei veicoli a motore Il fabbricante deve specificare i valori nominali delle condizioni di funzionamento
Dichiarazione di conformità basata sul controllo di produzione interno (allegato A) Garantisce che il fabbricante adempie agli obblighi Garantisce e dichiara che gli strumenti di misura soddisfano i requisiti richiesti É accompagnata da una documentazione tecnica
Dichiarazione di conformità basata sul controllo di produzione interno e sulle prove del prodotto realizzate da un organismo notificato (allegato A1) Garantisce l’adempimento degli obblighi da parte del fabbricante Garantisce e dichiara che gli strumenti di misura soddisfano i requisiti richiesti Il fabbricante presceglie un organismo notificato per effettuare controlli interni del prodotto É accompagnata da una documentazione tecnica Viene utilizzata dal fabbricante per strumenti di complessità tecnologica
Esame del tipo (allegato B) Garantisce che un organismo notificato esamini il progetto tecnico di uno strumento di misura Accerta e dichiara che tale progetto tecnico soddisfa i requisiti richiesti L’organismo notificato rilascia un attestato d’esame CE del tipo
Dichiarazione di conformità al tipo basata sul controllo di produzione interno (allegato C) Garantisce che il fabbricante adempie agli obblighi Garantisce e dichiara che gli strumenti di misura in questione sono conformi al tipo descritto nell’attestato di esame CE del tipo e soddisfa i requisiti richiesti
Dichiarazione di conformità al tipo basata sul controllo di produzione interno e sulle prove del prodotto realizzate da un organismo notificato (allegato C1) Garantisce l’adempimento degli obblighi dal fabbricante Garantisce e dichiara che gli strumenti di misura in questione sono conformi al tipo descritto nell’attestato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti richiesti Il fabbricante sceglie un organismo notificato per effettuare controlli interni del prodotto Viene utilizzata dal fabbricante per strumenti di complessità tecnologica
Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (allegato D) Garantisce che il fabbricante adempie agli obblighi Garantisce e dichiara che gli strumenti di misura in questione sono conformi al tipo descritto nell’attestato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti richiesti É accompagnata da una documentazione tecnica e da una domanda di accertamento del sistema di qualità di un organismo notificato.
Dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (allegato D1) Garantisce che il fabbricante adempie agli obblighi Garantisce e dichiara che gli strumenti di misura in questione soddisfano i requisiti richiesti É accompagnata da una domanda di accertamento del sistema di qualità di un organismo notificato
Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità dell’ispezione e delle prove effettuate sul prodotto finale (allegato E) Garantisce l’adempimento degli obblighi da parte del fabbricante Garantisce e dichiara che gli strumenti di misura in questione sono conformi al tipo descritto nell’attestato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti richiesti É accompagnata da una domanda di accertamento del sistema di qualità di un organismo notificato
Dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità delle inspezioni e delle prove effettuate sul prodotto finale (allegato E1) Garantisce che il fabbricante adempie agli obblighi Garantisce e dichiara che gli strumenti di misura soddisfano i requisiti richiesti É accompagnata da una documentazione tecnica e da una domanda d’accertamento del sistema di qualità di un organismo notificato
Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (allegato F) Garantisce l’adempimento degli obblighi da parte del fabbricante Garantisce e dichiara che gli strumenti di misura in questione sono conformi al tipo descritto nell’attestato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti richiesti É prevista una verifica da parte di un organismo notificato prescelto dal fabbricante
Dichiarazione di conformità basata sulla verifica del prodotto (allegato F1) Garantisce l’adempimento degli obblighi da parte del fabbricante Garantisce e dichiara che gli strumenti di misura sono conformi al tipo descritto nell’attestato d’esame CE del tipo e soddisfano i requisiti richiesti É accompagnata da una documentazione tecnica ed è prevista una verifica di un organismo notificato
Dichiarazione di conformità basata sulla verifica di un unico prodotto (allegato G) Garantisce che il fabbricante adempie agli obblighi Garantisce e dichiara che lo strumento di misura soddisfa i requisiti richiesti É accompagnata da una documentazione tecnica É prevista una verifica da parte di un organismo notificato scelto dal fabbricante che rilascia un certificato di conformità relativo agi esami e alle prove effettuate
Dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale (allegato H) Garantisce che il fabbricante adempie agli obblighi Garantisce e dichiara che gli strumenti di misura soddisfano i requisiti richiesti Il fabbricante presenta una domanda di accertamento del sistema di qualità ad un organismo notificato
Dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull’esame del progetto (allegato H1) Garantisce che il fabbricante adempie agli obblighi Garantisce e dichiara che gli strumenti di misura in questione soddisfano i requisiti richiesti É accompagnata da una domanda d’accertamento del sistema di qualità di un organismo notificato, al quale presenta una richiesta d’esame del suo progetto ed esso rilascia al fabbricante un attestato di esame CE del progetto
Disposizioni transitorie La commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura, sottoposti ai controlli metrologici legali che soddisfano le norme applicabili precedentemente al 30 ottobre 2006, sono consentite fino alla scadenza della validità dell’omologazione di tali strumenti. In caso d’omologazione di validità indefinita, la commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura sono consentite fino al 30 ottobre Per gli strumenti di misura, per i quali è stata presentata la domanda d’ammissione alla verifica ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in vigore prima del 30 ottobre 2006, il provvedimento d’ammissione a verificazione metrica e alla legalizzazione, sarà rilasciato ai sensi della stessa normativa e avrà validità fino al 30 ottobre Se i dispositivi ed i sistemi di misura non prevedono controlli metrologici legali per la normativa in vigore fino al 30 ottobre 2006, potranno continuare ad essere utilizzati anche senza essere sottoposti a controlli, purché non rimossi dal luogo d’utilizzazione.
Periodo delle dichiarazioni di conformità Le dichiarazioni di conformità redatte sono tenute a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione dell’ultimo strumento. Gli obblighi del fabbricante possono essere adempiuti, in nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal proprio mandatario. Per l’allegato B (esame del tipo) il fabbricante conserva anche una copia dell’attestato d’esame CE del tipo (che ha una validità di dieci anni a decorrere dalla data di rilascio), degli allegati e dei relativi supplementi e le modifiche, unitamente alla documentazione tecnica (relativa all’attestato d’esame CE del tipo di tutte le modifiche apportate allo strumento che possano condizionare la conformità dello stesso, ai requisiti essenziali o le condizioni di validità dell’attestato). Per le dichiarazioni di conformità che prevedono la domanda d’accertamento del sistema di qualità (allegati D, D1, E, E1, F, F1, H e H1), il fabbricante deve tenere a disposizione anche la documentazione della domanda d’accertamento del sistema di qualità, le qualsiasi modifiche e la relativa approvazione, le decisioni e le relazioni trasmesse dall’organismo notificato. Inoltre per l’allegato H1 (dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull’esame del progetto) l’attestato di esame CE del progetto ha validità di dieci anni dalla data di rilascio e può essere rinnovato per periodi successivi di dieci anni. Per le dichiarazioni di conformità che prevedono la verifica da parte di un organismo notificato (allegati F, F1, G) il fabbricante tiene i certificati di conformità a disposizione delle autorità nazionali per un periodo che si conclude dieci anni dopo la certificazione dello strumento.
Criteri d’accreditamento dell’organismo notificato L’organismo, il suo direttore e il personale coinvolto nei compiti di valutazione della conformità non devono essere partecipi nella progettazione, fabbricazione, commercializzazione o manutenzione degli strumenti in questione; non devono essere sottoposti a pressioni ed incentivi e devono garantire imparzialità L’organismo deve effettuare tutti i compiti di valutazione della conformità assegnati e deve contrarre un’assicurazione per la responsabilità civile Il personale dell’organismo deve disporre di una valida formazione tecnica e professionale, di una conoscenza ed esperienza dei compiti assegnati e di una capacità necessaria all’elaborazione di certificati, registri e relazioni Il direttore e il personale dell’organismo sono obbligati a rispettare il segreto professionale eccetto nei confronti dell’autorità dello Stato membro
Norme armonizzate Sono conformi ai requisiti essenziali gli strumenti di misura che rispettano le norme tecniche europee armonizzate ad esse relative, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella serie C (che contiene le comunicazioni e le informazioni della UE) della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Sono ritenuti conformi, ai requisiti essenziali, anche gli strumenti di misura che rispettano le parti corrispondenti dei documenti normativi, elaborati da OIML, e degli elenchi adottati e individuati dove sono indicate: parte dei documenti normativi e la conformità ai quali conferisce la presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali contenuti nella direttiva. Qualora uno strumento di misura rispetti solo in parte gli elementi delle norme o dei documenti normativi, è ritenuto conforme ai soli requisiti essenziali corrispondenti.
Documentazione tecnica: Deve descrivere la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento di misura e deve consentire di valutare la conformità dello stesso ai requisiti fissati nel decreto legislativo del 2 febbraio 2007, n° 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo suppl. Ordinario n°73/L. Deve essere sufficientemente dettagliata per assicurare: la definizione delle caratteristiche metrologiche; la riproducibilità dei risultati delle misure degli strumenti prodotti, quando essi sono correttamente tarati utilizzando i mezzi previsti; l'integrità dello strumento. Ai fini della valutazione e dell'identificazione dello strumento, deve includere: una descrizione generale dello strumento; gli schemi di progettazione e di fabbricazione, nonché i piani relativi a componenti, sottounità, circuiti; le procedure di fabbricazione per garantire una produzione omogenea; dove è previsto, una descrizione dei dispositivi elettronici con schemi, diagrammi, diagrammi di flusso che illustrino le caratteristiche e il funzionamento; le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere gli schemi sopra citati; un elenco delle norme o dei documenti normativi previsti applicati in tutto o in parte; le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali, qualora non siano state applicate le norme e i documenti normativi previsti nelle norme armonizzate; i risultati dei calcoli di progetto, di esami, ecc.; i risultati delle prove pertinenti, ove necessario, per dimostrare che lo strumento e' conforme a: i requisiti decreto in base alle condizioni di funzionamento nominali dichiarate e ai disturbi ambientali specifici; le specifiche di durata dei contatori del gas, dell'acqua, di calore e dei contatori di liquidi diversi dall'acqua; gli attestati di esame CE del tipo o gli attestati di esame CE del progetto solo per gli strumenti che contengono parti identiche a quelle del progetto. Il fabbricante specifica la posizione dei sigilli e delle marcature. Il fabbricante indica, ove possibile, i requisiti di compatibilità con interfacce e sottounità.