L E GARANZIE DEL CREDITO Le garanzie personali
L A GARANZIA DEL CREDITO Come detto il creditore è essenzialmente garantito dall’art Le parti però possono prevedere meccanismi che implementano tale garanzia: Distinguiamo al riguardo: garanzie reali e garanzie personali
G ARANZIE PERSONALI E CONTRATTO Le garanzie personali sono fondate su contratti e in parte riposano in contratti a-tipici che le parti regolamentano nei limiti dell’autonomia loro riconosciuta dall’art c.c. Si tratta quindi di ipotesi che meglio affronteremo nella seconda parte del corso.
G ARANZIE PERSONALI Accanto alle ipotesi tipizzate come la fideiussione, l’avallo ed il mandato di credito devono essere, infatti, annoverate anche quelle atipiche tra cui il contratto autonomo di garanzia, le lettere di patronage e la così detta polizza fideiussoria.
C ONTRATTI PREVISTI DALLA LEGGE La fideiussione, ex art. 1936, è il contratto con cui un soggetto (fideiussore), obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui. L’avvallo è una garanzia del pagamento risultante in base ad un titolo di credito (assegno o cambiale). Il mandato di credito ex art si ha quando una persona si obbliga verso un’altra, che le ha conferito apposito incarico, a fare credito ad un terzo in nome e per contro proprio. Il mandante risponde in questi casi come fideiussore.
I POTESI ATIPICHE Contratto autonomo di garanzia: al pari della fideiussione, consiste in un accordo in virtù del quale un soggetto si obbliga personalmente verso il creditore a garantire l’adempimento di un’obbligazione altrui ma con una fondamentale differenza rispetto alla fideiussione:l’assenza dell’ accessorietà della garanzia rispetto alle vicende legate all’obbligazione garantita. La polizza fideiussoria ha ad oggetto la prestazione di una garanzia a prima richiesta in ordine all’adempimento di un debito pecuniario.
I POTESI ATIPICHE La lettera di patronage o di gradimento costituisce in genere una dichiarazione di una società “patronant” la quale assicura alla banca (creditrice) di essere titolare di un pacchetto azionario di altra società (debitrice), di avere interesse al mantenimento delle linee di credito alla stessa concesse, dichiarando di non cedere le azioni di sua proprietà prima del rimborso dei crediti della società debitrice verso la banca in questione. In questa formula (c.d. lettera di patronage forte) essa rappresenta una forma di garanzia atipica (qualcuno parla di garanzia impropria). Laddove la dichiarazione abbia contenuto puramente informativo, ad esempio sui rapporti societari tra patronant e società debitrice, si parla di lettera di patronage debole.