1.  La legge fallimentare (Artt. 194 – 213 L.F.) prevede una speciale procedura concorsuale: la liquidazione coatta amministrativa.  Tale procedura.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Incapacità legale e naturale
Advertisements

CURATORE E’ nominato dal Tribunale con la sentenza di f.
Acquisto e perdita della qualità di imprenditore
Immobili e le procedure concorsuali
Il trasferimento d’azienda
I Controlli del commissario giudiziale
I gruppi di società Società per azioni Prof. Mario Campobasso
S.p.a. unipersonali Patrimoni destinati
La responsabilità degli amministratori di s.p.a
Le forme e i limiti del sindacato giudiziale sugli atti organizzativi della P.A. che incidono direttamente o indirettamente sul rapporto di lavoro del.
Le forme e i limiti del sindacato giudiziale sugli atti organizzativi della P.A. che incidono direttamente o indirettamente sul rapporto di lavoro del.
RELAZIONE EX ART. 33 L.F. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA DI CAPITALE MASSIMO MASTROGIAGIACOMO ROBERTO PROTANI LATINA, 10 MAGGIO 2010.
La dichiarazione di fallimento
Caso giurisprudenziale su cancellazione della cancellazione dal registro imprese Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2012, n Parma 20 maggio 2013.
Imprenditore e azienda
INTRODUZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI Lorenzo Benatti Parma, 1 marzo 2013.
INTRODUZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI
LE PROCEDURE CONCORSUALI 1.FALLIMENTO 2.CONCORDATO PREVENTIVO 3.LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA 4.AMMINSTRAZIONE STRAORDINARIA.
La Banca d'Italia può disporre, qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative.
Imprenditore Commerciale
L’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI
ESPERTO PROCEDURE CONCORSUALI a.a.2013/2014. Introduzione Va riconosciuto al legislatore il merito di aver favorito il ricorso agli strumenti stragiudiziali.
10. L’organizzazione Lezione n. 10 di diritto fallimentare anno accademico 2013/2014.
- 1 - I sistemi di corporate governance della SE  Sono previste due forme di corporate governance della SE: (a) Sistema dualistico (artt , Regolamento),
CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
RIPARTIZIONE DELL’ATTIVO Lorenzo Benatti Parma, 13 maggio 2014.
34. Concordato preventivo viene richiesto dall’imprenditore che si trova nella condizione di essere dichiarato fallito e serve ad evitare il fallimento.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Il procedimento di cui all’art c.c. Lorenzo Benatti Parma, 24 marzo 2015.
INTRODUZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI
Università degli studi di Pavia Facoltà di Economia a.a Sezione 6 Analisi della trasparenza Giovanni Andrea Toselli 1.
La dichiarazione di fallimento
Custodia e ordine di liberazione nelle vendite fallimentari
CESSAZIONE DEL FALLIMENTO E CONCORDATO FALLIMENTARE
LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO
LA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA
LA MAGISTRATURA.
1 LA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE. 2 La società in accomandita semplice (s.a.s.) è una società di persone in cui vi sono due categorie di soci: i.
L’impresa societaria.
Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Prof. Daniela Valentino Corso di Diritto dei Contratti Bancari.
Matera, 20 novembre2015 I POSSIBILI RUOLI DEL PROFESSIONISTA NELLE PROCEDURE CONCORSUALI Dott. Luca CORVI Commercialista in Como Dott. Stefano ANDREANI.
SOCIETA IN NOME COLLETTIVO s.n.c.. Caratteri generali È una società di persone È una società COMMERCIALE Può avere come oggetto sociale sia l’esercizio.
LA TUTELA DEI DIRITTI NELL’UNIONE EUROPEA LEZIONE 3 – 2 FEBBRAIO 2016 Dott.ssa Nicole Lazzerini Dipartimento di Scienze Giuridiche Università degli Studi.
1. Regolamento n. 1346/2000:  istituisce un quadro comune per le procedure d’insolvenza in seno all’UE;  si applica alle procedure concorsuali, aventi.
1. 2 Società di capitali: a. i soci. Nelle società di capitali vige la regola della limitazione di responsabilità. I soci, però, sono tenuti a effettuare.
Istituzioni di diritto pubblico Lezione del 4 dicembre 2014
1 Debitore (vedi art. 14 L.F.) Creditori Pubblico Ministero (art. 7 L.F.) 14. Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento. L'imprenditore.
Secondo l’art c.c. “E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di.
25 marzo F. Berti 1 I sistemi di amministrazione e controllo nelle Società Cooperative Seminario “Le recenti normative in ambito societario, di.
1. Si articola nelle seguenti fasi: 1. Conservazione e amministrazione del patrimonio del fallito 2. Accertamento del passivo 3. Liquidazione dell’attivo.
CONCORDATO PREVENTIVO E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE L’indagine nazionale OCI sui concordati e gli accordi di ristrutturazione dei debiti Presentazione.
Forme giuridiche dell’impresa ing. consuelo rodriguez.
PER UN PAESE MIGLIORE 21/22/23 OTTOBRE 2010 MOSTRA D’OLTREMARE/NAPOLI SECONDO CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI.
La crisi dell’impresa bancaria Il quadro di riferimento attuale.
1 Le impugnazioni: a. i tipi di impugnazione. L’impugnazione per revocazione (Art. 98, quarto comma, L.F.):  può essere proposta dal creditore, dal curatore.
1.  Dopo il decreto di esecutorietà dello stato passivo, si procede alla liquidazione dell’attivo e alla sua ripartizione  Quest’ultima è una fase eventuale,
01/06/20161 Gli atti degli Enti Locali a cura della Dott.ssa Paola Contestabile.
IL FALLIMENTO E LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
INTRODUZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI Marzo 2016 Corso di diritto fallimentare GIURISPRUDENZA ED ECONOMIA Marzo 2016 Corso di diritto fallimentare GIURISPRUDENZA.
Università degli Studi della Tuscia DEIM Dipartimento di Economia e Impresa Anno accademico Prof. Massimo Mellaro 1.
1. L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è una procedura concorsuale nata per realizzare finalità non raggiungibili con le procedure.
1. Art. 24 (Competenza del tribunale fallimentare) Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano,
IL FALLIMENTO Marzo 2016 LEZIONI DI DIRITTO FALLIMENTARE
Società per azioni Mariasofia Houben. Società di capitali Società per azioni (s.p.a.) Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.) Società a responsabilità.
L’IMPREDITORE E L’IMPRESA
NOMINA DEL COMITATO DEI CREDITORI ed ACCETTAZIONE INCARICO -art. 40 L.F. : nominato dal G.D. sentito il curatore tra quei creditori che hanno segnalato.
La Responsabilità del debitore Art ° co. c.c. Il debitore risponde dei debiti contratti con TUTTI i propri beni presenti e futuri (responsabilità.
Gli amministratori Normativa vigente ed innovazioni.
Amministrazione straordinaria presupposti
Transcript della presentazione:

1

 La legge fallimentare (Artt. 194 – 213 L.F.) prevede una speciale procedura concorsuale: la liquidazione coatta amministrativa.  Tale procedura si applica a particolari categorie di imprese per le quali, o perché lo Stato vi è direttamente impegnato o per gli interessi che esse rispecchiano, il dissesto può produrre ripercussioni di portata generale.  Regola generale è che la liquidazione coatta amministrativa esclude il fallimento. Tuttavia vi sono imprese (es. società cooperative che esercitano attività commerciale) per le quali è possibile in alternativa, la soggezione a fallimento.  In tale ultimo caso, opera il principio della prevenzione: tra i due istituti prevale quello che sia stato richiesto per primo (Art. 196 L.F.). 2

 le imprese di assicurazione (D.Lgs. n. 209/2005)  le società cooperative (Art terdecies cod. civ.)  le banche (T.U. n. 385/1993)  le società fiduciarie e di revisione (L. n. 430/1986)  le società di intermediazione mobiliare e le c.d. imprese di investimento (T.U. n. 58/1998) 3

Mentre per il fallimento, unico presupposto oggettivo è lo stato di insolvenza, per la liquidazione coatta amministrativa può ricorrere almeno una delle seguenti ipotesi:  lo stato di insolvenza  violazione di norme o di atti amministrativi che comportino irregolare funzionamento dell’impresa (es. esercizio dell’impresa senza autorizzazione, inosservanza degli obblighi e delle direttive imposte)  motivi di pubblico interesse che impongano la soppressione dell’ente 4

La procedura si sviluppa in una sequenza di fasi, talune affidate a organi amministrativi e altre agli organi giurisdizionali; preminente comunque appare il carattere amministrativo di essa. L’autorità amministrativa:  dispone la liquidazione e vigila sull’impresa (es. il Ministero del Tesoro su proposta della Banca d’Italia dispone la liquidazione delle imprese bancarie)  designa il commissario liquidatore che è un pubblico ufficiale (Art. 199 L.F.)  riveste i poteri e le funzioni che, nel fallimento, sono devoluti al tribunale e al giudice delegato  impartisce le direttive al commissario liquidatore e autorizza la domanda di concordato L’autorità giudiziaria interviene a tutela dei diritti dei creditori e dei terzi e in particolare:  nell’accertamento dello stato di insolvenza  nelle decisioni in ordine alle opposizioni e alle impugnazioni relative allo stato passivo  nelle decisioni sulle contestazioni avverso il rendiconto del commissario liquidatore e il piano di riparto  nella decisione relativa alla proposta di concordato e alle eventuali opposizioni ad essa 5

 Il commissario liquidatore può essere un organo individuale o collettivo; ha funzioni e poteri analoghi al curatore fallimentare. Agisce sotto le direttive e il controllo dell’autorità amministrativa di vigilanza, che ne autorizza gli atti di straordinaria amministrazione nei casi previsti dall’Art. 206, secondo comma, L.F..  L’autorità di vigilanza esercita in linea di massima le stesse funzioni del giudice delegato e del tribunale nel fallimento, salvo quelle affidate al commissario (es. nomina e revoca il commissario liquidatore, sovraintende alle operazioni di liquidazione).  Il comitato di sorveglianza, formato da tre o cinque membri scelti tra persone esperte nel ramo d’attività esercitata dall’impresa, possibilmente creditori, è un organo prevalentemente consultivo (Artt. 205, 206 e 207 L.F.). I pareri del comitato anche quando sono obbligatori non sono vincolanti. 6

La liquidazione coatta è disposta sempre dalla Pubblica Amministrazione, con decreto che deve essere pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale, entro 10 giorni dalla sua emanazione e comunicato per l’iscrizione al registro delle imprese. Tale provvedimento è impugnabile davanti all’autorità giurisdizionale amministrativa. Esso determina i seguenti effetti:  effetti patrimoniali  effetti processuali  carenza di effetti personali, l’imprenditore messo in liquidazione coatta amministrativa non deve soggiacere all’obbligo di comunicazione della propria residenza imposto al fallito dall’Art. 49 L.F. 7

 Con la messa in liquidazione sono sospese per le persone giuridiche le funzioni dell’assemblea e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo che per la proposta di concordato.  Si trasferiscono al commissario liquidatore la disponibilità e l’amministrazione dei beni (spossessamento del debitore).  Gli atti e i pagamenti messi in essere dal debitore successivamente alla pubblicazione del provvedimento di liquidazione sono inefficaci. 8

 Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali.  Subentro del commissario liquidatore nei giudizi pendenti dopo la dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa. 9

Le fasi essenziali della liquidazione coatta amministrativa sono:  accertamento del passivo  liquidazione dell’attivo  riparto e chiusura della procedura 10

 E’ svolto dal commissario liquidatore sulla base delle scritture contabili e dei documenti dell’impresa.  Se in tale fase sorgono controversie, la loro risoluzione è rimessa al tribunale, nelle forme stabilite per le opposizioni e le impugnazioni dei creditori in sede di fallimento. Si ha così l’inserimento di una fase giurisdizionale nella fase prettamente amministrativa di accertamento del passivo, allo scopo di fornire un’adeguata tutela ai diritti dei creditori opponenti e del debitore. 11

 L’attività di liquidazione è svolta dal commissario liquidatore.  In caso di vendita di beni immobili occorre il parere favorevole del comitato di sorveglianza e l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza. 12

La chiusura della procedura può avvenire:  per riparto finale del ricavato, questo è attuato nei modi stabiliti dalla legge fallimentare e perciò anche tramite riparti parziali  per concordato, il quale, ad opera del decreto correttivo (D.Lgs. n. 169/2007), è stato uniformato al concordato fallimentare La presentazione della proposta concordataria deve essere autorizzata dall’autorità di vigilanza, con il parere del commissario e sentito il comitato di vigilanza. 13