Avv. Prof. Giuseppe Pellacani Dipartimento di Giurisprudenza Università di Modena e Reggio Emilia JOBS ACT SCHEMA DECRETO CONTRATTI PRINCIPALI NOVITÀ
CONTRATTO A TERMINE ULTERIORE CONTRATTO OLTRE I 36 MESI Si specifica che l’ulteriore contratto a tempo determinato stipulabile presso la DTL ha una «durata massima di dodici mesi» (art. 17, c. 3)
CONTRATTO A TERMINE DIVIETI Si elimina la possibilità per gli accordi sindacali di derogare al divieto di stipula di contratti a termine in unità produttive nelle quali nei sei mesi precedenti si è proceduto a licenziamenti collettivi per le medesime mansioni (art. 18, c. 1, lett. b)
CONTRATTO A TERMINE PROROGHE Alla sesta proroga il contratto si considera a tempo indeterminato «ex nunc» (art. 19)
CONTRATTO A TERMINE LIMITI QUANTITATIVI Resta il tetto del 20% dei lavoratori in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Si precisa che il numero va arrotondato al decimale superiore se 0,5. Si precisa anche che «In caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione» (art. 21, c. 1)
CONTRATTO A TERMINE LIMITI QUANTITATIVI Si inserisce nel testo l’esclusione dal computo dei lavoratori a temine assunti «da imprese start-up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito con legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite» (art. 21, c. 2, lett. b)
CONTRATTO A TERMINE SANZIONI SUPERAMENTO LIMITI QUANTITATIVI Si precisa, opportunamente, che n caso di violazione del limite percentuale si applica solo la sanzione amministrativa del 20% o 50% della retribuzione (se i lavoratori che sforano sono due o più) «restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato» (art. 21, c. 4)
CONTRATTO A TERMINE CONSEGUENZE SANZIONATORIE IN CASO DI CONVERSIONE Si precisa che l’indennità risarcitoria tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (non rilevante ai fini del TFR dal contratto a tutele crescenti) «ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine» e la sentenza (art. 26, c. 2)
SOMMINISTRAZIONE CAUSALI Scompare l’elenco delle causali che giustificano la somministrazione a tempo indeterminato: viene liberalizzato lo staff leasing, ora soggetto solo al contingentamento
SOMMINISTRAZIONE LIMITI QUANTITATIVI Per la somministrazione a tempo indeterminato: tetto del 10% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, salva diversa previsione dei contratti collettivi nazionali (no territoriali o aziendali). Si precisa che il numero va arrotondato al decimale superiore se 0,5. Si precisa anche che «In caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione» (art. 29, c. 1)
SOMMINISTRAZIONE LIMITI QUANTITATIVI Per la somministrazione a tempo determinato: limiti quantitativi previsti dai contratti collettivi nazionali (no territoriali o aziendali). E’ in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione di lavoratori in mobilità, disoccupati da oltre 6 mesi, svantaggiati o molto svantaggiati (art. 29, c. 2)
SOMMINISTRAZIONE DIVIETI Si elimina la possibilità per gli accordi sindacali di derogare al divieto di stipula di contratti a termine in unità produttive nelle quali nei sei mesi precedenti si è proceduto a licenziamenti collettivi per le medesime mansioni o sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario (art. 30, c. 1, lett. b) e c)
SOMMINISTRAZIONE SANZIONI Scompare la «somministrazione fraudolenta», resta solo quella «irregolare» (art. 36) Per la violazione del contingentamento è prevista una sanzione amministrativa (art. 38) ma NON si esclude espressamente la conversione I termini per l’impugnazione sono quelli dell’art. 6, l. n. 604/1966 (60 gg dal termine della missione e 180 gg dall’impugnazione) (art. 37, c. 1) Il risarcimento fino alla sentenza è quello per il contratto a termine (2,5-12 mensilità) (art. 37, c. 2)
SOMMINISTRAZIONE ELIMINAZIONI Scompaiono, tra gli altri: -l’esclusione del diritto di precedenza; -la possibilità per l’agenzia di delegare all’utilizzatore la formazione in tema di sicurezza e l’addestramento sui rischi generici; -il diritto di informazione sui posti vacanti presso l’utilizzatore
PART-TIME LAVORO SUPPLEMENTARE Ancora ammesso solo nel part-time orizzontale. Si elimina il rinvio al contratto collettivo per l’individuazione delle causali. Il contratto collettivo ora può solo determinare «il numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili, nonché le conseguenze del suo superamento» (art. 4, c. 2), una maggiorazione e l’incidenza sugli istituti indiretti e differiti (art. 4, c. 4) In mancanza di previsione del CCNL: occorre il consenso del dipendente (art. 4, c. 3); le ore supplementari non possono superare il 15% di quelle previste; è dovuta una maggiorazione del 15% (art. 4, c. 5)
PART-TIME CLAUSOLE FLESSIBILI ED ELASTICHE In mancanza di disciplina di contratto collettivo si prevede la possibilità per le parti di concordare clausole elastiche e/o flessibili avanti le commissioni di certificazione (Art. 4, c. 9). L’accordo deve prevedere: condizioni e modalità di richiesta della modifica della collocazione temporale o della variazione in aumento; preavviso di due giorni; aumento massimo della prestazione del 25% su base annua; maggiorazione della retribuzione del 15%
PART-TIME DIRITTO DI PRECEDENZA Scompare la previsione (art. 5, c. 2, d.lgs. 61/2000) che autorizzava il contratto individuale a prevedere un diritto di precedenza in caso di assunzioni a tempo pieno in mansioni equivalenti. Lo strumento era assai poco diffuso. In ogni caso non si vede perché, pur in mancanza di un’espressa «autorizzazione» normativa, alle parti non dovrebbe essere consentito di prevedere comunque un siffatto diritto Rimane invece il diritto di precedenza per chi abbia trasformato il rapporto da tempo pieno a tempo parziale (art. 6, c. 5)
PART-TIME TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO Ampliati i casi di diritto alla trasformazione da tempo pieno a tempo parziale: -gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti (in aggiunta alle oncologiche) (reversibilità) (art. 6, c. 3)
PART-TIME TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO Ampliati i casi di priorità nella trasformazione da tempo pieno a tempo parziale: -gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti del coniuge, dei figli e dei genitori (in aggiunta alle oncologiche) (art. 6, c. 4)
PART-TIME TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO Possibilità di chiedere, per una sola volta (nel corso del rapporto), in luogo del congedo parentale ex d.lgs. n. 151/2001, «la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo corrispondente, con una riduzione d’orario non superiore al 50 per cento» (art. 6, c. 7)
LAVORO INTERMITTENTE Nessuna modifica di rilievo. Solo risistemazione
LAVORO RIPARTITO Abrogazione titolo V, capo II, d.lgs. N. 276/2003 (art. 46, c. 1, lett. h). Questo non significa che il lavoro ripartito non sia più consentito. Anche prima della legge Biagi si ammetteva la possibilità di assunzione in solido di una obbligazione lavorativa (Circ. Min. lav. 7/4/1998, n. 43) e da tempo vi sono contratti collettivi che di fatto lo prevedevano (es. il «sostituto» nel Portierato)
COLLABORAZIONI E P. IVA CANCELLATO IL LAVORO A PROGETTO Viene cancellato il Lavoro a progetto: gli artt. da 61 a 69-bis del d.lgs. n. 276 del 2003, rimangono in vigore esclusivamente per la regolazione dei contratti in corso (art. 49, c. 1). Scompare anche la disciplina delle partite iva economicamente dipendenti introdotta dalla legge Fornero (art. 69-bis d.lgs. n. 276/2003) sulle quali peraltro stanno partendo i controlli
COLLABORAZIONI E P. IVA SOPRAVVIVONO LE CO.CO.CO. Rimangono in vita i «rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato» di cui all’ art. 409, n. 3, c.p.c. (art. 49, c. 2). Per il 2015 (dopo l’entrata in vigore del decreto) per i contratti in corso varranno le regole ante Biagi e Fornero. Ma dal 1°gennaio 2016 molte collaborazioni saranno attratte nel lavoro subordinato (art. 47, c. 1). V. slide successiva
COLLABORAZIONI E P. IVA ESPANSIONE DELLA SUBORDINAZIONE Art. 47, c. 1 : dal 1° gennaio 2016 (2017 per le p.a.: v. c. 3), si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro» L’organizzazione si aggiunge all’eterodirezione dell’art cod. civ.: è subordinato non solo chi lavora alle dipendenze e sotto la direzione altrui, ma anche chi, (svolgendo personalmente e in modo continuativo un’attività ripetitiva) è «organizzato» da altri.
COLLABORAZIONI E P. IVA ECCEZIONI Dalla riconduzione alla subordinazione sono esclusi (art. 47, c. 2, lett. a-d): -le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze del relativo settore; -le professioni intellettuali per le quali è richiesta l’iscrizione in albi; -gli amministratori, i sindaci e i componenti di collegi e commissioni; -le collaborazioni a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche
COLLABORAZIONI E P. IVA REGOLARIZZAZIONE (ART. 48) Fino al 31/12/2015 l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di collaboratori anche a progetto e di partite iva comporta l'estinzione delle violazioni in materia contributiva, assicurativa e fiscale connesse alla qualificazione del rapporto, salve le violazioni già accertate (art. 48, c. 2) Il beneficio è condizionato a: -la sottoscrizione di un accordo conciliativo in sede protetta (art. 2113, c. 4 o 76 d.gls. n. 276/2003) con cui il collaboratore rinuncia a «tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro»; -il mancato licenziamento del dipendente non per giusta causa o GMS prima di un anno
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE SUPERAMENTO Art. 50: viene eliminata l’associazione in partecipazione con apporto di lavoro. Si taglia la testa al toro, senza considerare che le associazioni con apporto di lavoro genuine (i cui caratteri erano stati già da tempo efficacemente individuati dalla giurisprudenza) assolvono ad una funzione socio-economica utile.
LAVORO ACCESSORIO -Cambia la definizione: attività lavorative di natura subordinata o autonoma (art. 51, c. 1); -Aumenta il tetto complessivo: i € (prima erano 5.000) -cambia il riferimento temporale: l’anno civile ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre (prima era l’anno solare) (art. 51, c. 1) -il limite per singolo committente di € rimane solo per i committenti imprenditori o professionisti (no associazioni, enti pubblici, singoli privati) (art. 51, c. 1) -Si stabilizza l’utilizzo del voucher fino a anche negli enti locali per percettori di sostegno al reddito (art. 51, c. 3) NOVITÀ
LAVORO ACCESSORIO -viene esplicitato il divieto di utilizzo dei vuocher negli appalti (art. 51, c. 5) -i committenti imprenditori o professionisti potranno acquistare i buoni solamente con modalità telematiche. Per gli altri restano le rivendite (art. 52, c. 1) -si introduce in funzione antielusiva, ma solo per i committenti imprenditori o professionisti, un obbligo di comunicazione preventiva alla DTL dei dati del lavoratore e del luogo della prestazione con modalità telematiche, inclusi sms e posta elettronica, sulla falsariga di quello previsto per gli intermittenti (art. 52, c. 3) NOVITÀ
APPRENDISTATO DISCIPLINA GENERALE COMUNE (ART. 40) Individuata direttamente dalla legge, senza rinvio alla contrattazione collettiva. -forma scritta (conferma); -durata minima sei mesi (conferma); -Eliminato il riferimento al divieto di recesso se non per GC, GMS o GMO cosicchè si elimina ogni dubbio sulla legittimità delle dimissioni. -Confermata l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente (oggi: d.lgs. n. 23/2015) -Confermata la libertà di recesso con preavviso al termine del periodo di formazione
APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA, IL DIPPLOMA E LA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE (ART. 41) Novità significative, per fare decollare la figura. -coniugare la formazione sul lavoro effettuata in azienda con l’istruzione e formazione professionale svolta dalle istituzioni formative (c. 1); -Durata massima tre o quattro anni (c. 2); -Giovani da 15 a 25 anni (c. 5); -Anche giovani al 4° e 5 ° anno degli istituti tecnici e professionali -Nuova procedura (c. 6): sottoscrizione di un protocollo datore/istituto formazione, secondo schema definito da D.M. -La formazione esterna si svolge nell’istituto e ha tetti massimi (60% orario ordinamentale 2° anno, 50% 3°, 4° e 5 ° anno) e non vi è obbligo retributivo salva diversa previsione del contratto collettivo -Per le ore di formazione erogate dal datore la retribuzione è del 10%
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (ART. 42) Novità. Si conferma espressamente che spetta alle parti sociali identificare la «qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto», «sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di classificazione e inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi» (c. 1) Non si farà più riferimento ai profili individuati dalla Regioni e dell’ISFOL
APPRENDISTATO ALTA FORMAZIONE E RICERCA (ART. 42) Novità. -Confermato per: titoli universitari e alta formazione, inclusi dottorati, diplomi per istituti tecnici superiori e accesso a professioni ordinistiche (c. 1). Scompare l’inutile riferimento al necessario possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o professionale; -Nuova procedura (c. 2): sottoscrizione di un protocollo con istituzione formativa o ente di ricerca, secondo schema definito da D.M. -La formazione esterna si svolge nell’istituzione formativa e ha un tetto massimo (60% orario ordinamentale) e non vi è obbligo retributivo salva diversa previsione del contratto collettivo -Per le ore di formazione erogate dal datore la retribuzione è del 10%