Osimo, 16 settembre 2014 La normativa europea sul biologico ed il supporto del PSR Marche 2014/2020 Dott. Agr. Adriano Antinelli.

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Osimo, 16 settembre 2014 La normativa europea sul biologico ed il supporto del PSR Marche 2014/2020 Dott. Agr. Adriano Antinelli

LA RIFORMA DELLA NORMATIVA EUROPEA Perché un nuovo Regolamento? Le motivazioni Relazione della Corte dei Conti (2012). Evitare che l’AB diventi vittima del proprio successo. Soddisfare le aspettative dei consumatori.

Trattato di Lisbona Revisione dei Regolamenti per definire le regole di attuazione. La Commissione potrà operare per: Atti delegati. Atti esecutivi (SCOF). Il biologico nel 2009 è stato individuato tra i primi Regolamenti a dover essere rivisto, ma la trattativa non ha trovato conclusione.

Le opzioni strategiche

Indicatori degli impatti utilizzati Offerta Domanda Impatti socio economici Impatti ambientali Benessere animale Impatti internazionali

In che fase del processo ci troviamo? Fonte: IFOAM

LA RIFORMA DELLA NORMATIVA EUROPEA Le proposte La Riforma della normativa europea che disciplina il biologico, per quanto attiene all’attività di controllo e certificazione, si compone delle modifiche proposte dalla Commissione UE lo scorso al Reg. CE sui controlli ufficiali, l’attuale Reg. CE 882/2004, ed al Reg. CE 834/2007. Quest’ultimo dovrebbe entrare in vigore il 01/07/2017, mentre la proposta di regolamento sui controlli ufficiali è in fase più avanzata. Entrambe le proposte di regolamento sono state oggetto di un approfondito esame dibattito per le sostanziali modifiche proposte e per l’impatto che queste potrebbero rivestire sul settore. Il Consiglio dei Ministri europei del14/07/2014, tuttavia, ha visto tutti i Paesi europei contrari alla proposta di riforma: troppe deleghe alla CE, meno flessibilità con mercati esteri favoriti e passaggio di competenze dei controlli alla Sanità.

Gli elementi del sistema di certificazione previsti nella proposta di Riforma del Reg. 834/2007 Art. 24: Obbligo di notifica per tutti gli operatori o gruppi di operatori e subappaltatori; Obbligo di registrazione di tutte le attività svolte a norma del presente Regolamento. L’autorità competente tiene l’elenco degli operatori o dei gruppi che hanno notificato la loro attività. Tariffe rese pubbliche ai sensi del Reg. CE sui “controlli ufficiali”. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati per gli aspetti specifici (es. modalità di notifica, registrazioni, modalità di supervisione circa l’applicazione delle tariffe, ecc) e atti di esecuzione per i dettagli e le specifiche circa il contenuto, forma e modalità di notifica o forma della pubblicazione delle tariffe).

Art. 25: Possibilità per gli operatori di ricevere un certificato elettronico che consenta l’identificazione dell’operatore o del gruppo, tipo o gamma di prodotti coperti dalla certificazione e periodo di validità. Si tratta di un certificato “ufficiale” ai sensi del Reg. CE sui controlli ufficiali. Operatori e loro gruppi non possono ricevere un certificato biologico da autorità o Organismi di controllo diversi per lo stesso gruppo di prodotti (?) anche quando tali gruppi operano in diverse fasi della produzione, preparazione e distribuzione. Gli operatori appartenenti ad un gruppo non possono essere licenziatari singoli per una qualsiasi delle attività oggetto della certificazione di gruppo. Gli operatori sono tenuti a verificare il certificato dei loro fornitori. La Commissione può adottare atti delegati relativamente alla definizione del gruppo di prodotti. Gli elementi del sistema di certificazione previsti nella proposta di Riforma del Reg. 834/2007

Art. 26: Ogni gruppo stabilisce un sistema di controllo interno in cui una persona o un Organismo identificati sono incaricati di verificare il rispetto del presente Regolamento da parte di ciascun aderente al gruppo. Le eventuali non conformità riscontrate, anche a carico di un singolo componente, possono compromettere l’integrità dei prodotti biologici e la revoca della certificazione all’intero gruppo. La Commissione può adottare atti delegati circa la responsabilità dei singoli aderenti al gruppo, la composizione e la dimensione di un gruppo di operatori, le categorie di prodotti che può ottenere un gruppo di operatori, le condizioni di partecipazione a un gruppo di operatori, la creazione e il funzionamento del sistema di controlli interni del gruppo comprendendo portata, contenuto e frequenza dei controlli. La Commissione può adottare atti di esecuzione per lo scambio di informazioni tra un gruppo di operatori e autorità di controllo e competenti, le autorità o gli Organismi di controllo e tra Stati membri e Commissione Gli elementi del sistema di certificazione previsti nella proposta di Riforma del Reg. 834/2007

Gli scambi con i Paesi terzi Nuove disposizioni in materia di esportazione, per facilitare l'accesso dei prodotti biologici europei al mercato internazionale Art. 27: Un prodotto biologico può essere esportato e riportare il logo dell’UE solamente se è conforme al presente Regolamento e, se il Paese di destinazione è equivalente ai sensi del Reg. CE 834/07, deve rispettare i requisiti in materia vigenti in detto Paese. Gli elementi del sistema di certificazione previsti nella proposta di Riforma del Reg. 834/2007

Gli scambi con i Paesi terzi Art. 28: Un prodotto può essere importato nell’UE se è conforme al Reg. CE, o se è stato riconosciuto equivalente ai sensi di un accordo commerciale e ha un sistema di produzione che soddisfa gli stessi obiettivi e principi in virtù di applicazione di norme che assicurano lo stesso livello di garanzia di conformità con l’UE, oppure se è equivalente in base all’art. 33 par. 2 del Reg. CE 834/2007, equivalenza che avrà una durata di 5 anni a decorrere dalla data di applicazione del presente Regolamento. Gli operatori dei Paesi terzi devono essere nelle condizioni di identificare l’operatore che ha effettuato l’ultima operazione per garantire la tracciabilità del prodotto. La Commissione può adottare atti delegati in merito ai documenti rilasciati ove possibile in formato elettronico, necessari per l’importazione. Il rispetto delle misure per l’importazione dei prodotti biologici è accertato dai posti di controllo frontalieri come da proposta di Reg. CE sui “controlli ufficiali”. La frequenza dei controlli dipende dal rischio di non conformità. Gli elementi del sistema di certificazione previsti nella proposta di Riforma del Reg. 834/2007

Gli scambi con i Paesi terzi Passare da equivalenza alla conformità per gli OdC e il riconoscimento dell'equivalenza dei Paesi terzi concesso solo attraverso accordi reciproci internazionali Art. 29, 30 e 31: Gli Organismi di controllo autorizzati ad effettuare il controllo devono essere accreditati in base alla Norma ISO e l’accreditamento può avvenire da parte di un Organismo di accreditamento conforme al Reg. CE 765/2008 o da un Organismo di accreditamento al di fuori dell’UE, purché firmatario del MLA in ambito IAF. Tale accreditamento deve esistere anche per quegli Organismi che operano nei paesi terzi riconosciuti equivalenti ai sensi dell’art 33 par. 2 del Reg. CE 834/2007 e può essere concesso da un Organismo di accreditamento comunitario o meno come sopra. La Commissione supervisiona Autorità e Organismi di controllo riconosciuti riesaminando regolarmente il loro riconoscimento sulla base della valutazione del rischio di non conformità. Anche in questo caso la Commissione può adottare atti delegati e di esecuzione in materie più specifiche connesse allo scambio di prodotti biologici con i Paesi terzi. Gli elementi del sistema di certificazione previsti nella proposta di Riforma del Reg. 834/2007

La situazione attuale del regime di importazione 11 Paesi riconosciuti (Argentina, Australia, Canada, Costa Rica, India, Israel, Japan, Switzerland, Tunisia, United States and New Zealand). Solo 5 con accordi di equivalenza (Canada, Japan, Switzerland, United States and New Zealand). 61 OdC riconosciuti per l’equivalenza.

Art. 44: Costituisce l’articolo di “collegamento” fra il nuovo Reg. CE sulla riforma del biologico e la proposta di Reg. CE sui “controlli ufficiali”, rappresenta un po’ il cuore della riforma del sistema di controllo e certificazione nel biologico. - l’attenzione è spostata dal processo al prodotto così come per tutti i controlli ufficiali. - l’Organismo di controllo è Organismo “delegato”. - non si capisce bene se l’accreditamento deve essere ai sensi della ISO o della ISO (abbiamo visto che per l’import è ISO 17065). - le verifiche devono essere condotte sulla valutazione del rischio e sparisce il requisito minimo di 1 verifica annua per operatore. - imposto il limite di 0,01 ppm per p.a. a livello UE. - anche i distributori che vendono prodotti preconfezionati devono essere assoggettati al controllo. - valutazione del rischio connessa agli aspetti igienico-sanitari e in relazione ai requisiti di rintracciabilità e non tanto al rischio di non conformità rispetto al Reg. CE specifico per il biologico. La modifica del Reg. 882/2004 sui “controlli ufficiali”

La proposta italiana sul nuovo 882 Mantenere il più possibile, per i prodotti biologici lo “status quo” mantenendo i requisiti relativi all’attività di controllo e certificazione presenti nell’attuale Reg. CE 834/2007 dagli artt. 27 al 31. Per gli OO di CC che effettuano attività nel settore biologico è stato tolto il termine di “delegato” ed è stato introdotto l’obbligo di accreditamento in base alla Norma ISO 17065; sono stati introdotti i requisiti minimi previsti dal recente Reg. CE 392/2013; la valutazione del rischio avviene in relazione alla possibilità che possano verificarsi non conformità al Reg. sul biologico e non tanto su aspetti igienico sanitari che corrispondono alla legislazione “orizzontale” in materia di alimenti; i controlli sui prodotti biologici non possono essere conferiti a persone singole come nel caso proposto nell’ambito dei controlli ufficiali. E’ stato introdotto il concetto di accreditamento e riconoscimento da parte dell’Autorità competente. I certificati ufficiali in materia di produzione biologica sono rilasciati anche dagli Organismi autorizzati a certificare le produzioni biologiche e sono conformi a quanto previsto dalla Norma ISO

Alcune riflessioni Il concetto di “delega” deresponsabilizza l’OdC e, infatti, nella stesura del Reg. sui controlli ufficiali si citava l’accreditamento in base alla ISO e non alla ISO 17065, spostando di fatto la responsabilità sulla Autorità Pubblica, perdendo in esperienza ed in miglioramento della qualità che è alla base del concetto della certificazione. La “pubblicazione” di tariffe, probabilmente uguali per tutti, va in questa direzione e si confà alla prassi dei controlli ufficiali. Lo spostamento dell’attenzione dal processo al prodotto porta ad una perdita di professionalità e di qualità del settore, oltre che di garanzia per il mercato e il consumatore. Il biologico non è un tema di sicurezza igienico-sanitaria ma di qualità delle produzioni.

Lo spostamento dalla DG Agri alla DG Sanco. Il tema del controllo di gruppo (di produttori o di operatori? Le dimensioni, le responsabilità, per gruppi di prodotti o per prodotto, i requisiti minimi di controllo, ecc). Il tema delle importazioni. Alcune riflessioni

Divieto di aziende miste Per valutare l’impatto di questa misura in Italia il SINAB ha elaborato alcune specifiche analisi: Il campione utilizzato per l’analisi, al 30 aprile 2014, riguarda poco meno del 60% delle aziende biologiche italiane, concentrate nelle Regioni con Organismo Pagatore AGEA. Le aziende agricole miste, che gestiscono cioè appezzamenti con il metodo biologico e convenzionale sono pari al 14,1% del campione totale. La conversione immediata di tutta l'azienda è molto impattante per la gestione aziendale. Possibilità di avere aziende “miste” solo nel periodo della conversione. Alcune riflessioni

Eliminazione dell’esenzione ai dettaglianti Ora ampiamente utilizzata in Italia come in tutti gli SM. Considerato lo sviluppo della distribuzione dei prodotti biologici, sembra inutilmente oneroso far assoggettare anche i dettaglianti che vendono prodotti confezionati (rischio basso di manomissione del prodotto, settore vendite al dettaglio basso rischio di frodi commerciali). Il rischio di tale disposizione è quello di aumentare i costi complessivi e disincentivare lo sviluppo del settore. Alcune riflessioni

Eliminazione delle deroghe Rimangono in vigore solamente: il riconoscimento retroattivo dei “terreni a riposo”, circostanze calamitose. Eccezioni: piccoli agricoltori, nuovi SM; Paesi in cui biologico non è ancora sviluppato. Alcune riflessioni

Gruppi di operatori Il limite di 5 ha per ciascuna azienda aderente al gruppo di operatori rende inutilizzabile l'opportunità della realizzazione di “gruppi di operatori” per molte aziende italiane. Certificazione di gruppo Limitante la disposizione introduce un vincolo alle categorie di prodotti che possono essere oggetto di certificazione di gruppo. Stabulazione fissa per le microimprese Nel Reg. 889 si parlava di piccole aziende e ciascun SM ha stabilito le dimensioni (in Italia: 30 UBA). La definizione europea di microimprese (< 2 MLN di fatturato e < 10 Unità lavorative) non è adatta alle realtà cui ci si sta riferendo. Alcune riflessioni

Aumento di alimenti provenienti dalla stessa Regione Espone la produzione zootecnica a rischi di limitazioni produttive: il rispetto dei precedenti limiti costituiva già un serio problema. Anche se definissimo “regione” l'intero territorio italiano, ad es. per l'avicoltura, a causa della quota proteica della razione (soia), e per gli altri monogastrici ed i bovini le % indicate non si raggiungono. Tra l'altro è un requisito di difficile controllabilità: si dovrebbe verificare che nei mangimi composti/completi dei mangimifici ci siano solo materie prime bio provenienti dalla regione di riferimento, ma ciò lo dovrebbe fare l'OdC dell'allevatore(?) o l'OdC dei mangimifici(?). Quindi, oltre che certificarne la biologicità devono certificarne anche la provenienza “regionale” ? Alcune riflessioni

Criticità e opportunità per il sistema produttivo italiano In 10 anni il mercato del biologico in UE è aumentato di quattro volte, ma la SAU biologica è solo raddoppiata. L'aumento della domanda è soddisfatta dalle importazioni.

La PAC 2014/2020 e la produzione biologica Primo pilastro: All’agricoltura biologica è stata riconosciuta la rispondenza ai requisiti di greening “ipso facto”. Secondo pilastro: All’agricoltura biologica è stato dedicata per la prima volta un articolo/ Misura a se stante, separata dalle restanti Misure AgroClimaticoAmbientali.

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio Considerando 23: I pagamenti agli agricoltori per la conversione all'agricoltura biologica o per il suo mantenimento dovrebbero incoraggiare loro a partecipare a tali iniziative, in risposta al crescente interesse della società per le pratiche agricole ecocompatibili e la rigorosa tutela del benessere degli animali. Per stimolare le sinergie per la biodiversità, è opportuno promuovere che i benefici derivanti dalla misura per l'agricoltura biologica, i contratti collettivi o la cooperazione tra agricoltori, coprano aree adiacenti più vaste. Per evitare il ritorno massiccio all'agricoltura convenzionale, occorre sostenere sia la conversione che il mantenimento dell'agricoltura biologica.

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio Articolo 15 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole Può rientrarvi anche la consulenza per lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche. Articolo 29 - Agricoltura biologica 1. Il sostegno nell'ambito della presente disposizione è concesso, per ettaro di superficie agricola, agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 3. Gli impegni assunti nell'ambito della presente disposizione hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Se il sostegno è concesso per la conversione all'agricoltura biologica, gli Stati membri possono definire un primo periodo più breve corrispondente al periodo di conversione. Se il sostegno è concesso per il mantenimento dell'agricoltura biologica, gli Stati membri possono prevederne, nei rispettivi programmi di sviluppo rurale, la proroga annuale al termine del primo periodo. Per i nuovi impegni riguardanti il mantenimento e direttamente successivi a quelli realizzati nel primo periodo, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata inferiore. 4. I pagamenti sono erogati annualmente e compensano, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario, possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20 % del premio pagato per gli impegni. Se gli impegni sono assunti da associazioni di agricoltori, il massimale è del 30%.

Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Marche Proposta del 22/07/2014 L’agricoltura biologica nelle Marche si è sviluppata in maniera consistente e precocemente rispetto ad altre regioni italiane, superando la quota del 10% della SAU totale ed attestandosi attorno ai 2000 operatori tra produttori e preparatori. Con la diminuzione dei premi agro-ambientali e la concomitante crescita del settore a livello nazionale ed internazionale, il biologico regionale ha perso qualche posizione ma strutturalmente resta molto solido e capace di esprimere fabbisogni specifici e qualificati. Secondo l’Eurostat, nel 2010 quasi Ha sono stati destinati a coltivazioni biologiche (5,5% della SAU). I dati provenienti dagli Organismi di Controllo e diffusi dal SINAB, che comprendono anche le superfici in conversione, rilevano una MAGGIORE INCIDENZA DELLE SUPERFICI BIOLOGICHE REGIONALI (11% RM, 9% media ITA). La fonte amministrativa conferma il calo delle superfici e degli operatori negli ultimi anni da attribuire, almeno in parte, alle DIFFICOLTÀ PER LA VALORIZZAZIONE DI MERCATO DEI PRODOTTI DI QUALITÀ che favorisce la dipendenza di queste aziende agli aiuti agro-ambientali.

Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Marche Proposta del 22/07/2014 Tra le politiche agro-ambientali, quella che incentiva l’agricoltura biologica ha avuto notevole successo specie a livello regionale, dove vi è una CONSOLIDATA PRODUZIONE BIOLOGICA anche se negli ultimi anni sembra incontrare alcune difficoltà: i dati relativi alle ultime campagne mostrano come il comparto produttivo biologico regionale ha ben risposto alle dinamiche non positive registrate in generale dal settore primario. Tra le principali problematiche connesse all’esercizio dell’attività biologica emerse vi sono quelle inerenti gli elevati costi e la difficoltà/scarsa convenienza a commercializzare il prodotto come biologico che incidono negativamente sulla redditività aziendale.

Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Marche Proposta del 22/07/2014 DIFFICILE LA VALORIZZAZIONE DI MERCATO DELLA QUALITÀ DELLE PRODUZIONI BIOLOGICHE La riqualificazione delle produzioni regionali in direzione di un miglioramento delle caratteristiche dei prodotti sia in termini economici che ambientali, rappresenta un obiettivo delle strategie regionali. Gli agricoltori però stanno incontrando diverse difficoltà nel seguire questo indirizzo generale in quanto: non sempre i prezzi di mercato premiano la qualità dei prodotti e compensano i maggiori costi o le minori rese, indotte dall’adesione aidisciplinari di produzione; i produttori più piccoli lamentano un eccessivo onere delle procedure amministrative che riguardano sia il sistema dei controlli che di accesso agli aiuti pubblici; la numerosità dei marchi e delle denominazioni, non consente azioni promozionali incisive e visibili al consumatore, strategia per altro ostacolata anche dalla GDO che non ha vantaggi nel promuovere il legame con specifici produttori e/o territori.

Il Programma si pone inoltre l’obiettivo di tutela delle risorse ambientali attraverso il sostegno al consolidamento e diffusione di tecniche di produzione agricola che garantiscono una maggiore sostenibilità ambientale attraverso una riduzione della pressione ambientale delle pratiche e ad una migliore gestione delle risorse naturali: in primo luogo le tecniche di agricoltura biologica ed in misura minore le tecniche avanzate di coltivazione a basso input chimico attraverso le misure dedicate (11.1.– ). Tali pratiche impattano positivamente su tutte le risorse naturali e in maniera più diretta sulla qualità delle acque: il programma indirizzerà quindi prioritariamente tali interventi nelle aree a maggior rischio di inquinamento idrico (ZVN) e in quelle a maggior valenza naturale. Nell’ottica di massimizzarne l’efficacia sarà anche data priorità alle azioni attivate in ambiti territoriali contigui attraverso l’approccio dell’“accordo agro-ambientale d’area”. Sono erogati premi per compensare le minori entrate causate dall’adozione di tecniche di coltivazione biologica (11.1.–11.2.), con priorità ad agricoltori che aderiscono ad accordi agro- ambientali d’area o a filiere di prodotti alimentari biologici certificati. Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Marche Proposta del 22/07/2014

Misura 2 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole La consulenza prestata nell’ambito della presente sottomisura verterà su almeno uno dei seguenti elementi: - l'agricoltura biologica; -… Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Marche Proposta del 22/07/2014

Misura 11 – Agricoltura biologica La Misura, afferente all’agricoltura biologica, si articola in due distinte sottomisure, tendenti a favorire la conversione verso pratiche e metodi dell’agricoltura biologica (11.1), ma anche il mantenimento delle pratiche esistenti (11.2). La forma di sostegno è costituita da premi a superficie, diversificati a seconda delle tipologie colturali, che intendono compensare i maggiori costi e i mancati ricavi derivanti dagli impegni assunti. A tali premi si sommano, nel caso di gruppi di agricoltori riuniti nell’ambito di accordi agro ambientali d’area, i costi di transazione per il maggiore impegno richiesto (per la gestione delle pratiche e della certificazione), fino ad un massimo del 30%. I beneficiari della Misura sono agricoltori singoli o associati, che sono agricoltori in attività ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013. Importo FEASR destinato: Euro ,36 Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Marche Proposta del 22/07/2014

Sottomisura 11.1 Pagamenti per la conversione a metodi di produzione biologica Gli impegni decorrono dalla data di presentazione della domanda di aiuto e vanno mantenuti per tutto il periodo di impegno ed hanno una durata di 3 anni. Sottomisura 11.2 Pagamenti per il mantenimento di metodi di produzione biologica Gli impegni decorrono dalla data di presentazione della domanda di aiuto e vanno mantenuti per tutto il periodo di impegno ed hanno una durata di 5, 6 o 7 anni. Nel caso di impegno assunto in prosecuzione di un impegno di 3 anni, relativo alla introduzione del metodo biologico, l’impegno di mantenimento nella superficie in questione è ridotto a 2, 3 o 4 anni.

Progetto BIOREG Marche L.R. 11/2012 e Regolamento di attuazione Al fine di fornire supporto tecnico scientifico ai territori interessati all’eleggibilità potenziali distretti biologici, la Regione Marche ha approvato una convenzione con l’Università della Tuscia affidandole lo svolgimento di un progetto pilota che attivi un processo istitutivo e partecipativo con il fine di fornire gli strumenti per la redazione della proposta di piano di distretto in base ai criteri e con le modalità stabilite dalla legge regionale e dall’istituendo Regolamento attuativo. L’Università della Tuscia è stata struttura capofila di due progetti ministeriali il cui obiettivo era proprio quello di individuare i parametri necessari a definire i distretti biologici. Una delle applicazioni del secondo progetto ha riguardato la Regione Marche, suscitando notevole interesse in alcuni territori della regione tanto da richiedere degli approfondimenti al fine di verificare se, conformemente alla legge regionale, i territori interessati hanno le caratteristiche territoriali, socio economiche e ambientali tali da poterli eleggere a potenziali distretti biologici.

In particolare, la collaborazione e il supporto scientifico tra l’Università degli Studi della Tuscia e il Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca della Regione Marche si esplica, come precisato nella convenzione sottoscritta fra i due partner, attraverso le seguenti attività di studio e ricerca: - Individuazione e quantificazione dei requisiti territoriali e delimitazione dei Distretti Rurali Biologici (DRB) e/o Agroalimentari di Qualità Biologici (DAQB) conformemente alla L.R. 11/2012 e all’emanando Regolamento di attuazione, per i territori dei comuni di Isola del Piano, Urbino e Pievebovigliana; - Animazione territoriale con la componente produttiva con incontri e promozione dell’iniziativa; - Consulenza per lo studio di fattibilità, con stesura partecipata di un documento finale condiviso con gli stakeholder inerente la proposta di riconoscimento di Piano di distretto rurale biologico (DRB) o distretto agroalimentare di qualità biologico (DAQB). Progetto BIOREG Marche

Proposta di legge n. 393 del 03/02/2014 DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI TUTELA, SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI BIOLOGICHE MARCHIGIANE Art. 1 (Finalità) 1. Questa legge disciplina, in conformità all’ordinamento europeo ed in particolare al Reg. (CE) n. 834/2007, di seguito denominato “regolamento” e alla normativa statale, gli interventi idonei a promuovere e favorire la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione delle produzioni biologiche delle Marche. In particolare la legge mira: a) a valorizzare il settore economico-produttivo agroalimentare biologico della regione Marche e ad accrescere la produzione del settore; b) ad incrementare la redditività e competitività delle imprese del settore e ad assicurare la qualità dei prodotti agricoli; c) a tutelare la salute e la corretta informazione dei consumatori; d) a tutelare l’ambiente e l’ecosistema; e) a sostenere la ricerca agroalimentare nell’agricoltura biologica; f) a salvaguardare la biodiversità; g) a promuovere la costituzione delle filiere biologiche con particolare riferimento alla filiera corta; h) a favorire la creazione di distretti biologici, anche al fine di introdurre strumenti di semplificazione amministrativa.

NOMISMA S.p.A. Dott. Agr. Adriano Antinelli Consulente Area Agricoltura e Industria alimentare Grazie per l’attenzione