Contratto a tempo determinato Dlgs 368/2001 modificato da DECRETO-LEGGE 11 giugno 2002, n. 108 (in G.U. 11/06/2002, n.135) ; La LEGGE 23 dicembre 2005,

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Contratto a tempo determinato Dlgs 368/2001 modificato da DECRETO-LEGGE 11 giugno 2002, n. 108 (in G.U. 11/06/2002, n.135) ; La LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266; La LEGGE 24 dicembre 2007, n. 247 (in G.U. 29/12/2007, n.301); Il DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 (in SO n.152, relativo alla G.U. 25/06/2008, n.147) ; Il DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13/05/2011, n.110) ; La LEGGE 12 novembre 2011, n. 183 (in SO n.234, relativo alla G.U. 14/11/2011, n.265); La LEGGE 28 giugno 2012, n. 92 (in SO n.136, relativo alla G.U. 03/07/2012, n.153); Il DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76 (in G.U. 28/06/2013, n.150) ; Il DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/08/2013, n.204) ha dispostoDECRETO-LEGGE 11 giugno 2002, n. 108 (in G.U. 11/06/2002, n.135) ; La LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266La LEGGE 24 dicembre 2007, n. 247 (in G.U. 29/12/2007, n.301)Il DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 (in SO n.152, relativo alla G.U. 25/06/2008, n.147) ; Il DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13/05/2011, n.110) ; La LEGGE 12 novembre 2011, n. 183 (in SO n.234, relativo alla G.U. 14/11/2011, n.265); La LEGGE 28 giugno 2012, n. 92 (in SO n.136, relativo alla G.U. 03/07/2012, n.153)Il DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76 (in G.U. 28/06/2013, n.150) ; Il DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/08/2013, n.204) ha disposto

Il contratto a tempo determinato: definizione e divieti La disciplina del contratto a tempo determinato

Il contratto a tempo determinato: definizione e divieti

Prima del dlgs 6 settembre 2001, n. 368, attuativo della direttiva 99/70/CE, il contratto di lavoro a tempo determinato era previsto in alcune ipotesi tassative, poi successivamente “estese” dall’intervento della contrattazione collettiva.

Art. 1 dlgs 368 del 2001 Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.

Il requisito di cui al comma 1 non e' richiesto: a) nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi comprensiva di eventuale proroga, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; b) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha inoltre disposto (con l'art. 28, comma 2) che: "Le ragioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, nonche' le ragioni di cui all'articolo 20,comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si intendono sussistenti qualora il contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, sia stipulato da una start-up innovativa per lo svolgimento di attivita' inerenti o strumentali all'oggetto sociale della stessa". Ha inoltre disposto (con l'art. 28, comma 1) che: "Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per il periodo di 4 anni dalla data di costituzione di una start-up innovativa di cui all'articolo 25, comma 2, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del medesimo articolo 25 per le società già costituite".

Forma scritta A pena di inefficacia, il termine deve risultare da atto scritto, indicato sia direttamente (es. scadenza il 10 dicembre), sia indirettamente (es. scadenza a conclusione della malattia) In mancanza il rapporto a tempo indeterminato

Divieti 1)Divieto di ricorso al contratto a tempo determinato per la sostituzione di lavoratori in sciopero. 2)Divieto di ricorso al contratto a tempo determinato per le imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. n. 626/94

…segue… 3) Nelle imprese che hanno effettuato dei licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti. 4) Nelle imprese interessate dalla Cassa integrazione guadagni

La disciplina del contratto a tempo determinato

Limitazioni quantitative (art. 10, 7° c.) La contrattazione collettiva individua i limiti quantitativi di utilizzazione dei contratti a termine.

…segue… I contratti collettivi legittimati ad individuare i limiti sono quelli: -Nazionali -Stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi

Il principio di non discriminazione (art. 6) Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa…

…segue… …per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva…

…segue… …ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine

La prosecuzione del rapporto oltre il primo contratto a tempo determinato La proroga (art. 4) La prosecuzione di fatto oltre il termine (art. 5, 1°, 2° c.) Il rinnovo (art. 5, 3° c.) Le assunzioni successive (art. 5, 4° c.)

La proroga del contratto a tempo determinato Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni.

…segue… la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro

…segue… Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.

Prosecuzione di fatto del rapporto oltre il termine Maggiorazione retribuzione: – del 20% fino al 10°g. successivo –del 40% dall’11° g.

Si ha la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato se il rapporto prosegue - oltre il 20° giorno nel caso di contratti di durata fino a 6 mesi -oltre il 30° giorno nel caso di contratto di durata superiore a 6 mesi Il contratto si considera indeterminato dalla scadenza di tali termini

Se il rapporto di lavoro, instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi nonche' decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-bis, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini

Se il lavoratore è riassunto a termine entro i 10 gg. successivi alla scadenza del contratto (di durata fino a 6 mesi) entro i 20 gg. successivi alla scadenza del contratto (di durata superiore a 6 mesi) Il secondo contratto si considera a tempo indeterminato

Assunzioni successive (art. 5, 4° c.) Quando si tratta di assunzioni successive a termine, cioè effettuate senza soluzione di continuità Il contratto si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto

Periodo max 36 mesi Qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2; ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresi' conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del presente decreto e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Eccezione In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.

Criteri di computo (art.8) Ai fini di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per il computo dei dipendenti si basano sul numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.