Il contratto a tutele crescenti. Cos'è il contrattoa"tutelecrescenti"? Cos’è Cosa non è Sgravi tempo 2015 perassunzionia Nonè una nuova tipologia indeterminatonel.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Il contratto di apprendistato
Advertisements

IL RAPPORTO DI LAVORO (contratti formativi di lavoro subordinato)
Ammortizzatori Sociali e loro Riforma
Lavoro. 1 PRINCIPALI MISURE IN MATERIA DI LAVORO Importo sanzioni amministrative (commi ) Comunicazioni relative ai rapporti di lavoro (commi.
Sulla rinnovazione dei modelli per la rinnovazione della contrattazione pubblica.
Imprenditore datore di Lavoro
IL LAVORO INTERMITTENTE
PART-TIME CLAUSOLE ELASTICHE
Il contratto individuale di lavoro
Legge 92/2012 “RIFORMA FORNERO” LicenziamentO COLLETTIVO Centro Studi.
Assicurazione Sociale per IImpiego Introdotta dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012 «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva.
Sintesi della Riforma del mercato del lavoro – Flessibilità in uscita 3 aprile 2012.
LE CAUSE DI ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
IL NUOVO CONTRATTO A TERMINE
ASPI Assicurazione Sociale per l'Impiego - legge 92/2012, art.2.
Riforma del mercato del lavoro legge n. 92 del 28 giugno 2012
LEGGE N. 92 DEL 28 GIUGNO 2012 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita 1.
legge 92/2012 “RIFORMA FORNERO” Licenziamenti per motivi economici
In Italia quasi metà della disoccupazione è cncentrata al SUD
Licenziamenti e Riforma Fornero
Potenza, mercoledì 2 luglio 2014
1 I L CONTRATTO A TERMINE Corretto utilizzo, questioni risolte e problemi aperti Avv. Giacinto Favalli Associazione Industriale Bresciana.
D.LGS. " CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI"
Considerazioni sulla recente riforma del mercato del lavoro Pietro Reichlin LUISS G. Carli 20 Gennaio, 2015.
Lavoro subordinato a tempo determinato Prevede una durata predeterminata (max 36 mesi), per far fronte a necessità momentanee dell’azienda, con causale.
Jobs Act riforma del mercato del lavoro
Dalla Legge di Stabilità al Jobs Act: una riforma ambiziosa! … si può fare?! Brescia, lì 27 marzo 2015 (Avv. Gianluca Geromel)
L’APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA ai sensi dell’art. 5 D. Lgs 167/
OR.S.A. S.P.V. ORGANIZZAZIONE SINDACATI AUTONOMI E DI BASE Jobs Act L. 183/14 Legge delega del governo Renzi per la RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Grand.
I licenziamenti individuali
3 CREARE OCCUPAZIONE (SEMPLIFICANDO ALCUNI ISTITUTI) MODIFICHE ALLA FLESSIBILITA’ IN ENTRATA - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO novita’: - ACAUSALITA’ generalizzata;
Somministrazione e lavoro accessorio nel Jobs Act
CLC Studio Legale Corso Italia, 43 – MILANO Via Carlo Zima, 1/A – BRESCIA Avv. Daniele Colombo Il.
I contratti a tempo determinato dopo il Jobs Act
Il contratto di apprendistato dopo i decreti attuativi del cd Jobs Act
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
Contratto a tutele crescenti  Contratto di lavoro subordinato ex art al quale si applica la nuova disciplina dei licenziamenti  Fonte : D.Lgs.
L’apprendistato L’apprendistato è un contratto regolato originariamente dalla legge n. 25 del Oggi la disciplina è dettata dal D. Lgs n. 167 del.
La disciplina dei licenziamenti individuali dopo la riforma Fornero
LEGGE DI STABILITÀ 2015 Esonero contributivo Area Lavoro, Previdenza, Assistenza legale e Sburocratizzazione.
I licenziamenti individuali
Area Lavoro, Previdenza, Assistenza Legale e Sburocratizzazione
Relazioni Industriali mercoledì 15 luglio 2015, ore Incontro di Zona “Vallecamonica” JOBS ACT Potenzialità e criticità.
JOBS ACT Riforma del diritto del lavoro promossa ed attuata dal governo Renzi e costituita da una serie di norme approvate tra il 2014 e il STUDIO.
CORSO ESTIVO 2015 LEZIONE 3 I contratti di lavoro subordinato
JOBS ACT Licenziamenti e nuove co.co.co.
@PaoloSternwww.sternzanin.it Dott. CdL Paolo Stern Il contratto di lavoro intermittente dopo l’intervento Fornero.
IL RAPPORTO DI LAVORO.
Il nuovo ravvedimento operoso IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO Articolo 16 decreto legge n. 185 del 2008 riduce le sanzioni dovute dal contribuente in caso.
IL PERSONALE NELLA LEGGE 228/2012 MATERIALE DIDATTICO A CURA DEL DOTT. ARTURO BIANCO 1.
Albini Jus Licenziamento: divieti e regimi di tutela Novembre 2014.
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO ALTRE MISURE DEL D.LGS. N. 148/2015
IL MERCATO DEL LAVORO.
GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO LEZIONE 1 Dott. Paolo Stern.
Rapporto tra legge e autonomia collettiva. Legge e autonomia collettiva I diversi rinvii alla contrattazione collettiva.
La Retribuzione. Elementi Normativi … Stabiliti da norme di legge. Elementi Normativi Elementi Contrattuali … Stabiliti dal CCNL e contratto integrativo.
Pensioni Riforma Monti - Fornero Dipartimento sindacale e ufficio studi 1 VDB.
D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 23 in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele.
I CONTRATTI DI LAVORO nel D. Lgs. 15/06/2015, n. 81, attuativo della Legge 10/12/2014, n. 183 Dott. Manuel Sartori Responsabile Area Legale Direzione Territoriale.
Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a Prof.ssa Silvia Borelli Lezione XIX – Il recesso unilaterale Diritto del lavoro.
Contratto a tempo determinato Dlgs 368/2001 modificato da DECRETO-LEGGE 11 giugno 2002, n. 108 (in G.U. 11/06/2002, n.135) ; La LEGGE 23 dicembre 2005,
Unione Giuristi Cattolici di Piacenza Giovedì 12 maggio 2016 Palazzo Vescovile, Piacenza I licenziamenti dopo il Jobs Act Marco Ferraresi Ricercatore di.
Licenziamento illegittimo L’apparato sanzionatorio 14/
La riforma. Decreto legislativo 252/2005 È entrata in vigore il 1° gennaio 2007 Per le aziende con almeno 50 dipendenti scatta l’obbligo di conferire il.
Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a Prof.ssa Silvia Borelli Lezione XXI – Licenziamenti collettivi Diritto del lavoro.
I DECRETI LEGISLATIVI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10/12/2014, n. 183 (il «Jobs Act») Dott. Manuel Sartori Responsabile Area Legale D.T.L. Piacenza 12 maggio.
1 AMMORTIZZATORI SOCIALI 2016 Contratti di Solidarietà A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI
LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 1) L. N. 92/2012 (RIFORMA FORNERO) 2) DLGS 148/2015 (DLGS 183/2014 E DLGS 22/2015)
Transcript della presentazione:

Il contratto a tutele crescenti

Cos'è il contrattoa"tutelecrescenti"? Cos’è Cosa non è Sgravi tempo 2015 perassunzionia Nonè una nuova tipologia indeterminatonel contrattuale Noncambia le regoledi Riforma dei licenziamenti svolgimento di lavoro delrapporto Contratto di ricollocazione Nonriguardachilavora con contratti flessibili 2

A chi si applica la riforma Si applicaNon si applica Rapporti subordinati indeterminato già in momento dell'entrata atempo corsoal in vigore ("vecchi Rapporti subordinati a tempo dopo della indeterminato avviati vigore l’entratain della assunti") riforma riforma ("nuoviassunti";dal , per gli sgravi Dirigenti Tuttiidatoridi lavoro, a di e prescindere dalnumero Contrattidilavoroflessibili, dipendenti, sindacati inclusipartiti parasubordinati e autonomi Pubblico impiego? 3

Quandoentrano in vigore le nuove norme Regole licenziamenti Contr. ricollocazione Sgravi perassunzioni Assunzioni a tempo indeterminato nel periodo 1 gennaio/31 dicembre 2015 Dopo la pubblicazione in G. U. dei d.lgs. attuativi legge n. 183/2014 della 4

L’impiantodellariforma Servizi per agevolare la ricerca di una nuova occupazione Incentivi per assunzioni stabili Meno costi\vincoli per licenziare 5

I.Incentiviperassunzioni 6

II.Nuoveregolesuilicenziamenti 7

Licenziamentidiscriminatori 8

Licenziamentieconomici 9

Licenziamentidisciplinari 10

Casiparticolari 11

Conciliazione volontaria La procedura è volontaria e si svolge dopo che il licenziamento è stato intimato Cancellato per i "nuovi assunti" l'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione per i licenziamenti economici (confermato, invece, per i "vecchi assunti") Restano valide e percorribili le altre forme di conciliazione volontaria esistenti in DTL Struttura Il datore di lavoro può offrire formalmente un assegno circolare L'offerta deve essere formulata in una sede protetta, entro 60 gg. dal recesso L'assegno ha un valore predefinito (1 mensilità per ogni anno di lavoro, min. 2 max. 18, per le piccole 0,5 max. 6) Offerta Se il lavorare accetta l'assegno, decade automaticamente dal diritto di impugnare in giudizio il licenziamento La decadenza non riguarda fatti diversi dal licenziamento Le somme percepite sono esenti da tasse e contributi, entro limiti predefiniti Accetta Se il lavoratore rifiuta l'offerta o comunque non incassa l'assegno, resta impugnare in giudizio il licenziamento Una volta rifiutata la conciliazione, viene meno l'incentivo fiscale libero di Rifiuto 12

Processodellavoro 13

Vecchienuoviassunti:regoleaconfronto 14 Fattispecie Vecchi assunti Nuovi assunti Licenziamento “economico” Licenziamento disciplinare o legato all’inidoneità fisica Licenziamento discriminatorio Risarcimento del danno in misura compresa tra le 12 e le 24 mensilità, senza reintegra In caso di “manifesta insussistenza del licenziamento”, reintegra sul posto di lavoro, più pagamento di un risarcimento in misura massima pari a 12 mensilità Risarcimento del danno in misura compresa tra le 12 e le 24 mensilità, senza reintegra In caso di inesistenza del fatto, o qualora il CCNL preveda una sanzione più lieve per il fatto contestato, e per i recessi intimati per motivi fisici, reintegrazione sul posto di lavoro, più pagamento di un risarcimento in misura massima pari a 12 mensilità Reintegrazione sul posto di lavoro e risarcimento pari alle retribuzioni maturate dal licenziamento illegittimo alla ripresa del servizio Risarcimento del danno in misura pari a 2 mensilità per ogni anno di anzianità aziendale da un minimo di 4 a un massimo di 24, senza reintegra Risarcimento del danno in misura pari a 2 mensilità per ogni anno di anzianità aziendale, da un minimo di 4 a un massimo di 24 senza reintegra Reintegrazione sul posto di lavoro, più risarcimento del danno pari alle retribuzioni perdute dalla data del licenziamento sino all’effettiva reintegrazione, sino a un massimo di 12, in caso di “inesistenza materiale del fatto contestato” provata in giudizio Reintegrazione sul posto di lavoro e risarcimento pari alle retribuzioni maturate dal licenziamento illegittimo alla ripresa del servizio

Vecchienuoviassunti:leregole a confronto mensilitàperogniannodianzianità funzione dell’anzianità 15 Fattispecie Vecchi assunti Nuovi assunti Licenziamento collettivo Risarcimento in misura variabile tra 12 e 24 mesi Reintegrazione sul posto di lavoro più pagamento di un risarcimento in misura massima pari a 12 mensilità, in caso di violazione dei criteri di scelta Risarcimento del danno in misura pari a 2 aziendale, da un minimo di 4 a un massimo di 24 senza reintegra Licenziamento viziato da errori formali Disciplina per le piccole imprese Risarcimento del danno in misura compresa tra le 6 e le 12 mensilità, senza reintegra Risarcimento da 2,5 a 6 mensilità Risarcimento del danno in misura pari a 1 mensilità per ogni anno di anzianità aziendale da un minimo di 2 a un massimo di 12, senza reintegra Risarcimento variabile da 1/2 a 6 mensilità, in Se l’azienda supera i 15 dipendenti dopo l’entrata in vigore del Jobs Act, per tutti valgono le nuove regole

Vecchienuoviassunti:leregoleaconfronto incentivata:ildatoredilavorooffre una 16 FattispecieVecchi assuntiNuovi assunti Conciliazione preventiva in DTL Si applica ai recessi economici (ad eccezione del comporto) Non si applica la procedura in DTL Possibilità di fruire della c.d. conciliazione somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad 1 mese per ogni anno di servizio, non inferiore a 2 e sino a un massimo di 18 Processo: Rito ForneroSi applicaNon si applica, vale il regime ordinario

III.Contrattodiricollocazione 17