Istituzioni di diritto romano Contratti consensuali.

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Transcript della presentazione:

Istituzioni di diritto romano Contratti consensuali

I contratti consensuali sono quelli in cui il consenso può manifestarsi in qualunque forma I contratti consensuali in diritto romano sono: il mandato, la locatio-conductio, la societas e la compravendita

Contratti consensuali Il mandato è un contratto consensuale imperfettamente bilaterale mediante il quale il mandante dà incarico al mandatario di svolgere a titolo gratuito un’attività giuridica o materiale Il mandato sorge sull’accordo tra mandante e mandatario sull’attività che il mandatario deve svolgere gratuitamente a vantaggio del mandante o di un terzo

Contratti consensuali Il mandato ha per oggetto un’attività giuridica o materiale, il che lo differenzia dal contratto odierno che prevede solo l’attività giuridica A tutela di questo rapporto obbligatorio vi è l’actio mandati Il mandato può essere pattuito o nell’interesse del mandante o di un terzo: non può essere mai a vantaggio del mandatario

Contratti consensuali Il mandato si fonda sulla fiducia e sull’intuitus personae: nella conclusione del mandato rilevano cioè le caratteristiche dei soggetti che vi prendono parte Ciò influisce sulle cause di estinzione del mandato: il mandato si estingue per morte del mandante o del mandatario, salvo l’obbligo per gli eredi del defunto di portare a termine l’attività che sia stata già iniziata

Contratti consensuali Nel mandato il mandatario risponde solo per dolo o colpa, invece il mandante risponde soltanto per quelle spese che il mandatario ha eventualmente incontrato nello svolgimento del suo incarico Il mandatario aveva l’obbligo di eseguire esattamente l’incarico in base alle istruzioni che aveva ricevuto dal mandante e di riversare gli effetti dell’attività svolta sul mandante (es. trasferire la proprietà delle cose acquistate)

Contratti consensuali Il mandato si estingueva oltre che per morte del mandante o del mandatario, per esecuzione dell’incarico o sopravvenuta impossibilità ad eseguirlo Inammissibile era il mandato post mortem, cioè quello destinato a produrre i suoi effetti dopo la morte del mandante o del mandatario: questo contratto si riteneva nullo

Contratti consensuali La locatio-conductio è un contratto consensuale bilaterale che è stato dalla dottrina distinto in tre tipologie: locatio rei, locatio operis, locatio operarum La locatio rei ha ad oggetto ha ad oggetto il godimento di una cosa mobile o immobile dietro pagamento di un canone chiamato merces

Contratti consensuali La locatio operis è un contratto d’appalto ed ha ad oggetto un’attività La locatio operarum è il corrispettivo di un contratto di lavoro Tutti e tre i tipi sono tutelati con l’actio locati

Contratti consensuali La locatio rei è caratterizzata di due obbligazioni corrispettive: il locatore deve mettere a disposizione la cosa, il conduttore deve pagare il canone Il locatore deve inoltre assicurare il pacifico godimento della cosa al conduttore e risponde, inoltre, per dolo o colpa nel caso in cui renda impossibile il godimento della cosa

Contratti consensuali Il conduttore risponde per dolo, colpa e se oggetto della locatio è una cosa mobile risponde anche per custodia Nella locatio operarum il locatore è il prestatore di lavoro, mentre il conduttore è il datore di lavoro che ha l’obbligo di pagare la merces

Contratti consensuali La locatio operis era quel particolare tipo di locatio nella quale il locatore metteva a disposizione di un artifex una cosa o materiali di sua proprietà L’artifex si impegnava con il suo lavoro a trasformarli in oggetti per utilità del locatore ricevendo un corrispettivo per il suo lavoro (merces)

Contratti consensuali La cosa in questo caso è locata a vantaggio del locatore non del conduttore ed era il locatore, dunque, a pagare il conduttore

Contratti consensuali Elementi comuni a tutti e tre i tipi di locazione sono: La cosa da usare o su cui si compie un’attività lavorativa o le opere La mercede L’accordo delle parti con riguardo all’uso o all’attività da compiersi sulla cosa o alle opere

Contratti consensuali Altro elemento era il termine, cioè il tempo per il quale la cosa è concessa in uso dietro pagamento della mercede o è concessa l’attività lavorativa oppure entro quando il lavoro sulla cosa doveva essere concluso

Contratti consensuali Il rapporto obbligatorio di locazione si estingue per: 1)Distruzione materiale della cosa locata 2)Scadere del termine 3)Morte del locatore nella locatio operarum o del conduttore nella locatio operis 4)Recesso dal contratto per mutuo consenso

Contratti consensuali La compravendita è uno dei contratti in assoluto più diffusi e consiste nello scambio di una cosa contro prezzo I giuristi romani si interrogarono rispetto alle differenze tra locazione e compravendita, giungendo alla conclusione che la differenza è che nella locazione vi è la restituzione della cosa, nella compravendita no

Contratti consensuali Gaio fa in proposito un esempio molto importante dal punto di vista teorico Un organizzatore di giochi gladiatori chiede al lanista 100 gladiatori: ci si chiede se questo contratto sia compravendita o locazione

Contratti consensuali La soluzione avanzata da Gaio è che bisogna attendere l’esito dei giochi: se i gladiatori muoiono, l’organizzatore dei giochi non può restituirli e ci troviamo, dunque, dinanzi ad una compravendita Viceversa, se i gladiatori non muoiono, l’organizzatore dei giochi li restituirà al lanista ed avremo quindi una locazione

Contratti consensuali La differenza tra la locazione e la compravendita è la restituzione della cosa, afferma Gaio Nella compravendita vi è lo scambio della cosa contro un prezzo si è detto

Contratti consensuali Nella compravendita il compratore ha l’obbligo di consegnare il denaro Il venditore ha esclusivamente l’obbligo di trasferire la piena e pacifica disponibilità della cosa, il possesso: non ha l’obbligo di trasferire la proprietà

Contratti consensuali In caso di res mancipi il compratore acquisterà la proprietà per usucapione a meno che le parti non procedano a fare mancipatio o in iure cessio Vi sono due tipi particolari di compravendita: Emptio rei speratae Emptio spei

Contratti consensuali L’emptio rei speratae è la compera della cosa sperata: due persone si accordano per compravendere il raccolto dell’anno successivo di un dato fondo, stabilendo un certo prezzo indipendentemente dall’ammontare del raccolto La compravendita in questo caso è sottoposta a condizione sospensiva: l’obbligazione sorge solo se c’è un raccolto, se non nasce nulla, l’obbligazione non sorge perché non c’è nulla da compravendere

Contratti consensuali Nel caso dell’emptio spei si acquista la speranza, cioè oggetto della compravendita è l’alea, il rischio Venditore e compratore si accordano prima che la cosa venga ad esistere e stabiliscono il prezzo, che è sempre dovuto, anche se la cosa non nasce

Contratti consensuali Il prezzo pattuito è ovviamente inferiore rispetto a quello che sarebbe stato se la cosa esistesse già, proprio perché il compratore acquista il rischio Nella compravendita il prezzo è pagato in denaro Questa soluzione non si raggiunse con facilità

Contratti consensuali Le due scuole dei Sabiniani e dei Proculiani discussero a lungo su questo punto I Sabiniani ritenevano infatti che il prezzo si potesse pagare con qualunque cosa, mentre i Proculiani che si potesse pagare solo in denaro Prevalsero i Proculiani

Contratti consensuali L’ipotesi avanzata dai Sabiniani rappresentava un altro istituto: la permuta, cioè lo scambio di cosa contro cosa La disponibilità pacifica della cosa è già garantita nella mancipatio dove vi è la figura dell’auctoritas, cioè la garanzia che il mancipio dans dà al mancipio accipiens di assisterlo in giudizio nel caso di contestazione della proprietà della cosa da parte di un terzo

Contratti consensuali Questo istituto si ritrova anche nella compravendita, dove si chiama garanzia per l’evizione: se il compratore viene citato in giudizio e viene messa in dubbio la proprietà della cosa, il venditore è tenuto ad assisterlo in giudizio Se il compratore perde la lite, il venditore deve pagargli il doppio del valore della cosa

Contratti consensuali Inizialmente, la garanzia per l’evizione era una scelta delle parti, nel senso che non era un elemento della compravendita: in origine per raggiungere questo scopo le parti facevano una stipulatio con la quale, per l’appunto, il venditore si assumeva l’obbligo di assistere in giudizio il compratore nelle eventualità viste

Contratti consensuali Successivamente la garanzia per evizione divenne un elemento naturale del contratto di compravendita: non vi è bisogno di un accordo affinché ci sia, vi è bisogno di un accordo affinché non ci sia Se nulla è stabilito, c’è

Contratti consensuali Una seconda garanzia presente all’interno del contratto di compravendita è la garanzia per i vizi occulti della cosa (elemento naturale del contratto compravendita) Il venditore ha l’obbligo di dichiarare i vizi occulti della cosa, cioè quelli che non sono immediatamente visibili al momento dell’acquisto

Contratti consensuali Gaio fa in proposito l’esempio dello schiavo epilettico Se il venditore tace il vizio occulto e il compratore lo scopre successivamente, può esercitare l’actio empti per conguagliare il prezzo, cioè gli viene restituita la differenza tra ciò che ha pagato e l’effettivo valore della cosa (il valore lo stabilisce il giudice)

Contratti consensuali I Romani hanno una disciplina più minuziosa per quanto riguarda la vendita al mercato Qui vi sono dei magistrati appositi che sovraintendono a ciò che avviene al mercato e emanano anche un editto in base al quale regolano con propria normativa ciò che avviene al mercato

Contratti consensuali Al mercato si vendono per lo più animali e schiavi E’ obbligatorio dichiarare i vizi e, in particolare, bisognerebbe mettere un cartello che dichiara i vizi occulti della cosa

Contratti consensuali Se il venditore non ha messo il cartello e la cosa ha vizi occulti, il compratore può: Actio redibitoria Actio quanti minoris

Contratti consensuali L’actio redibitoria è esercitabile entro sei mesi dal fatto e fa tornare il tutto allo status quo ante: il venditore restituisce il prezzo e il compratore restituisce la cosa L’actio quanti minoris si può esercitare entro un anno e consiste nel pagamento della differenza del prezzo tra il reale valore della cosa e il prezzo pagato

Contratti consensuali Le due azioni sono alternative: o si agisce con una o con l’altra L’actio quanti minoris può essere preferibile quando la cosa acquistata, pur viziata, può rivelarsi utile sotto profili diversi per quelli per cui è stata acquistata

Contratti consensuali La societas è il contratto consensuale in forza del quale due o più soggetti mettono in comune beni o servizi per raggiungere scopi comuni Esistono due tipi di società: Societas omnium bonorum Societas unius negotii

Contratti consensuali Nella societas omnium bonorum i soggetti mettono in comune l’intero proprio patrimonio Nella societas unius negotii mettono in comune i beni che servono al raggiungimento dello scopo

Contratti consensuali La societas omnium bonorum ha origine nell’antichissimo consorzio esistente tra gli eredi sui nel patrimonio famigliare: il consortium ercto non cito Gaio afferma che con il passare del tempo i Romani iniziarono ad applicare questo consorzio anche tra gli estranei, prassi da cui sarebbe nata la societas

Contratti consensuali In entrambe le società, se nulla viene stabilito, utili e perdite si dividono in parti uguali Ci si può accordare anche diversamente, l’unica cosa che è vietata è il c.d. patto leonino (societas cum leone), cioè il patto in forza del quale su alcuni soci gravano solo perdite e su altri solo i guadagni: questo è vietato

Contratti consensuali La società si caratterizza per un aspetto: mentre negli altri contratti consensuali il consenso occorre solo all’inizio, nella società deve perdurare (affectio societatis) Se il consenso viene meno la società si scioglie

Contratti consensuali La fine del consenso viene manifestata con un atto ufficiale: la renuntiatio societatis Vi sono due casi in cui la rinuncia fa sciogliere la società e, contemporaneamente, sorgere una responsabilità in capo al socio rinunciante: la rinuncia dolosa e quella intempestiva

Contratti consensuali La rinuncia dolosa si ha, ad esempio, quando un soggetto viene a sapere di essere stato nominato erede in un testamento e non vuole che l’eredità confluisca nella societas omnium bonorum Il socio che subisce la rinuncia dolosa può esercitare nei confronti del rinunciante l’actio pro socio (azione posta a tutela dei soci nel contratto di società)

Contratti consensuali Esercitando l’azione, il socio che subisce la rinuncia dolosa chiede che il rinunciante versi metà dell’eredità La rinuncia intempestiva si ha quando la rinuncia è fatta in un momento in cui si danneggia la società

Contratti consensuali Immaginiamo una società creata allo scopo di acquistare schiavi: un socio si trova al mercato degli schiavi e l’altro rinuncia sciogliendo la società Il socio che subisce la rinuncia esercita l’actio pro socio per recuperare le perdite patrimoniali subite

Contratti consensuali La società si scioglie oltre che per renuntiatio, per morte o capitis deminutio Gli effetti dei negozi giuridici posti in essere dal singolo socio sorgono in capo al socio che ha posto in essere il negozio con l’obbligo di trasferire anche agli altri gli effetti del negozio stesso

Contratti consensuali Vi è cioè una rappresentanza indiretta Per raggiungere lo scopo di far sorgere contestualmente gli effetti di un negozio giuridico su tutti i soci, si impiega uno schiavo della società, un servus communis: in questo caso l’acquisto va in capo a tutti i soci