LA TARI E LA TASI
SOMMARIO La TARI: Soggetti passivi. Oggetto dell’imposizione. Le modalità di determinazione della tariffa. Le differenze rispetto alla TARES. I poteri deliberativi e i regolamenti dei Comuni. La TASI: Soggetti passivi. Oggetto dell’imposizione. La difficile combinazione di elementi comuni all’IMU ed alla TARI. La manovra sulle aliquote e i rapporti con l’IMU. I poteri deliberativi e regolamentari dei Comuni. Le agevolazioni per l’abitazione principale.
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014). TARI: art. 1, co. 641 e ss. TASI: art. 1, co. 669 e ss.
TARI – AMBITO SOGGETTIVO D’APPLICAZIONE Soggetto passivo è «chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti». In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. UTILIZZO TEMPORANEO: Se, nello stesso anno solare, la detenzione non supera i 6 mesi, la TARI è dovuta soltanto dal possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie e non, quindi, dall’utilizzatore.
TARI – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO Possesso o detenzione a qualsiasi titolo di: Locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti; Suscettibili di produrre rifiuti. ESCLUSIONI: i) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative; ii)aree comuni condominiali di cui all’art c.c., non detenute o occupate in via esclusiva; iii) aree in cui si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali – al cui smaltimento devono provvedere a proprie spese i relativi produttori.
TARI – BASE IMPONIBILE Superficie assoggettabile al tributo – unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano: La superficie assoggettabile alla Tari è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Una volta attuate le procedure di interscambio di informazioni tra Comuni ed Agenzia delle Entrate, la superficie assoggettabile a tributo sarà pari all’80% della superficie catastale così come determinata in base ai criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR , n Regime transitorio Regime ordinario N.B. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria si considera sempre la superficie calpestabile.
TARI – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA La determinazione della tariffa avviene ad opera di ciascun Comune, secondo due modalità alternative: metodo normalizzato: utilizzando i criteri determinati con regolamento di cui al DPR 158/99; determinazione puntuale della tariffa: moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. All’importo dovuto si applica l’addizionale provinciale (in misura variabile dall’1 al 5% sull’importo della TARI) per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente.
TARI – TARIFFA DI NATURA CORRISPETTIVA In luogo della TARI, i Comuni che hanno optato per la determinazione puntuale della Tariffa, possono prevedere, con apposito regolamento, l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (e, dunque, soggetta ad IVA), gestita e corrisposta dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
TARI – RIDUZIONI TARIFFARIE Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento o, ancora, in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili eventi organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all’ambiente, il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa. Ciascun Comune può inoltre prevedere riduzioni tariffarie nei seguenti casi: abitazioni con un unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; fabbricati rurali ad uso abitativo.
TARI – DIFFERENZE RISPETTO ALLA TARES La TARES (abrogata a partire dal 1 gennaio 2014, e che a sua volta sostituiva la TARSU), era un tributo destinato a coprire sia i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, sia i costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni (ora suddiviso in TARI e TASI). La TARI è modellata sulla falsariga della TARES: soggetti passivi e presupposto d’imposta coincidono, così come le modalità di determinazione della base imponibile. Le modalità di determinazione della tariffa sono le stesse previste per la TARES, con l’unica differenza che, per quanto riguarda la determinazione puntuale della tariffa, mentre per la TARES i criteri di commisurazione alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti erano ancorati al D.P.R. n. 158/1999, nella TARI questi ultimi possono essere lasciati alla discrezione di ciascun Comune.
TARI – POTERI DELIBERATIVI E REGOLAMENTI COMUNALI Ciascun Comune, con apposito regolamento, disciplina: i criteri di determinazione delle tariffe; la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; la disciplina delle riduzioni tariffarie; la classificazione delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta.
TASI – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO Possesso o detenzione a qualsiasi titolo di: fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, così come definita ai fini IMU; aree scoperte; aree edificabili; A qualsiasi uso adibiti. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni di cui all’art c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
TASI – AMBITO SOGGETTIVO D’APPLICAZIONE Soggetto passivo è «chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo…» le unità immobiliari citate. Gli inquilini sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria e sono tenuti a versare la TASI nella misura compresa tra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo del tributo, calcolato applicando l’aliquota stabilita. Il titolare del diritto reale dovrà versare la restante parte (dal 70% al 90%) N.B. Trattandosi di obbligazioni autonome, non vi è solidarietà tra detentori e possessori. Tuttavia, in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido tra loro all’adempimento dell’obbligazione.
LA DIFFICILE COMBINAZIONE DI ELEMENTI COMUNI ALL’IMU E ALLA TARI Si delineano una serie di problemi interpretativi: riguardo all’esatta determinazione dell’oggetto d’imposta. nell’individuazione del soggetto passivo per gli immobili insistenti su aree demaniali (ad es., gli stabilimenti balneari)
TASI – DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO Quella prevista per l’applicazione dell’IMU, variabile in funzione del tipo di immobile posseduto/detenuto. L’aliquota-base è pari all’1‰. Il Comune può: 1)Ridurla o azzerarla; 2)Aumentarla fino alla misura massima del 3,3‰; L’aliquota-base è pari all’1‰. Il Comune può: 1)Ridurla o azzerarla; 2)Aumentarla fino alla misura massima del 3,3‰; BASE IMPONIBILE ALIQUOTA
LA MANOVRA SULLE ALIQUOTE E I RAPPORTI CON L’IMU Le aliquote TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività ovvero della tipologia e della destinazione d'uso degli immobili, con ampie facoltà di variazione del prelievo. La L. 147/2013 stabilisce che la somma delle aliquote di TASI e IMU per ciascuna categoria di immobili non può eccedere l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al (fissata al 10,6‰). Il tetto massimo del 2,5‰ inizialmente previsto per il 2014 è stato poi portato al 3,3,‰ ; l’extra gettito dovuto all’aumento dell’aliquota massima, tuttavia, non sarà impiegato integralmente per introdurre ulteriori detrazioni dalla TASI (come invece era stato previsto quando si era deliberato un primo incremento dello 0,8‰ – c.d. super TASI).
TASI – POTERI DELIBERATIVI E REGOLAMENTI COMUNALI Ciascun Comune disciplina, con apposito regolamento: la disciplina delle riduzioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia (ISEE); l‘individuazione dei servizi individuali e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
TASI – RIDUZIONI ED ESENZIONI Il Comune può prevedere riduzioni ed esenzioni nei casi di: abitazioni con un unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di 6 mesi l’anno, all’estero; fabbricati rurali ad uso abitativo; superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.
LE AGEVOLAZIONI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE A decorrere dal 2014, l’IMU non sarà più dovuta per le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari “di lusso”, censite nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici); Per l’anno 2014, la L. 147/2013 attribuisce ai Comuni un contributo per finanziare l’eventuale introduzione di detrazioni dalla TASI a favore: - delle abitazioni principali e delle relative pertinenze; - dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; - dei cittadini italiani iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE).
ASPETTI PROCEDURALI TARI/TASI La dichiarazione complessiva relativa alla IUC va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento (salvo proroghe…). Il modello dichiarativo è predisposto e messo a disposizione dal Comune. Il Comune stabilisce il numero delle rate e le scadenze di versamento; la L. 147/2013 si limita a disporre che i contribuenti devono poter fare affidamento su almeno due rate semestrali e che è sempre ammesso il pagamento in un'unica soluzione, entro il 16 giugno.
ROBERTO FRANZÈ Professore Aggregato di Diritto Tributario Via Carlo Pisacane, Milano, Italia Tel Fax Cell