Secondo l’art. 2082 c.c. “E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di.

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Secondo l’art c.c. “E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”. Esso presenta le caratteristiche: Della economicità (con i ricavi copre almeno i costi); Della professionalità (l’attività non è di tipo occasionale); Della organizzazione (organizza una struttura per produrre un servizio); Dell’essere diretta al mercato (i mercati pagano per allenarsi ai salti).

Il codice civile opera una distinzione tra: Impresa commerciale; Impresa agricola; Piccola impresa (sia essa commerciale o agricola); Impresa familiare. Inoltre vi sono: Imprese individuali sono chiamate quelle esercitate da una singola persona fisica che assume su di sé i diritti e gli obblighi derivanti dall’attività imprenditoriale. Imprese societarie sono chiamate quelle esercitate da una società. Imprese pubbliche sono quelle di cui è titolare lo Stato o un altro ente pubblico.

E’ imprenditore commerciale, secondo quanto dispone l’art c.c., chi esercita:imprenditore commerciale Un’attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi; Un’attività intermediaria nella circolazione dei beni. Questa espressione si riferisce al commercio in senso stretto realizzato mediante la compravendita di beni mobili o immobili, all’ingrosso o al dettaglio, sia in ambito nazionale che internazionale. Un’attività di trasporto, assicurativa e bancaria; Altre attività ausiliarie. In questa categoria rientrano tutte le attività di supporto alle imprese, come quelle svolte dalle agenzie di marketing, di viaggio, di spedizione, di cambio, di meditazione, di elaborazione dati, ecc.

Secondo l’art c.c. è imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all’allevamento di animali e attività connesse.

L’art stabilisce che sono Piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia

E’ impresa familiare quella in cui collaborano in modo continuativo, con il titolare imprenditore, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado; Secondo l’art. 230 bis del Codice civile ciascun familiare che presti la sua attività nella famiglia o nell’impresa in modo continuativo ha: Il diritto di partecipare alla divisione degli utili in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato nell’impresa; Il diritto di proprietà su una quota dei beni acquistati con gli utili reinvestiti e non distribuiti; Il diritto di partecipare alle decisioni più importanti, come l’impiego degli utili o la cessazione dell’attività.

L’imprenditore commerciale E’ obbligato a iscriversi nel registro delle imprese; E’ obbligato a tenere le scritture contabili indicate dalla legge affinché, in caso di insolvenza, il giudice possa ricostruire i movimenti finanziari dell’impresa;

Debbono iscriversi, secondo quanto dispone l’art.7 del regolamento di attuazione, gli imprenditori commerciali individuali, le società commerciali e le società cooperative, gli altri soggetti indicati dalla legge. In apposite sezioni speciali debbono iscriversi gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori, le società semplici. La domanda di iscrizione deve essere inviata all’ufficio del registro delle imprese presso la Camera di commercio della provincia nella quale ha sede l’impresa.

Le scritture contabili sono un sistema coordinato di annotazioni dalla cui lettura è possibile determinare il reddito, il patrimonio e la situazione finanziaria dell’impresa. Sotto il profilo fiscale servono per verificare la posizione contributiva dell’imprenditore; Sotto il profilo civile servono per determinare, in caso di fallimento dell’imprenditore, la consistenza dell’attivo e del passivo, e per accertare che non vi siano state irregolarità nella gestione dell’impresa. L’imprenditore che eserciti un’attività commerciale, dispone l’art c.c., deve tenere: Il Libro giornale, nel quale vanno annotate, giorno per giorno, le operazioni relative all’esercizio dell’impresa; Il Libro degli inventari, sul quale, all’inizio dell’attività e successivamente ogni anno, va redatto un inventario nel quale sono annotate le attività e le passività relative all’impresa; Altre scritture contabili.

Le procedure concorsuali sono delle procedure che bloccano le azioni esecutive individuali già avviate e consentono a tutti i creditori di concorrere al recupero dei loro crediti. Il fallimento è sicuramente la più grave di queste procedure perché comporta l’eliminazione dell’impresa. A esso si ricorre quando la prosecuzione dell’attività non servirebbe ad altro che ad aggravare il dissesto dell’impresa. La procedura può essere attivata su richiesta dei creditori o su iniziativa del giudice o dello stesso imprenditore. Il concordato preventivo è una procedura con la quale l’imprenditore che si trova in stato di crisi tende a prevenire un possibile fallimento.

I rappresentanti dell’imprenditore commerciale sono: L’institore è definito dall’art c.c., come colui che è preposto dal titolare all’esercizio dell’impresa commerciale o di una sede secondaria. I procuratori sono chiamati quei dirigenti che hanno ugualmente il potere di compiere atti riguardanti l’esercizio dell’impresa, ma sono sottoposti al controllo di uno o più superiori gerarchici; Il commesso è un dipendente privo di funzioni direttive che rappresenta l’imprenditore unicamente nello svolgimento delle specifiche mansioni che gli sono state affidate.