CONCORDATO PREVENTIVO E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE L’indagine nazionale OCI sui concordati e gli accordi di ristrutturazione dei debiti Presentazione.

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CONCORDATO PREVENTIVO E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE L’indagine nazionale OCI sui concordati e gli accordi di ristrutturazione dei debiti Presentazione a cura del dott. Giacomo Maria Nonno

Premessa Stato di crisi e stato di insolvenza

Questione n. 1 Il concordato preventivo e gli artt. 10 e 11 l.f.

Questione n. 2 L’attestazione di veridicità dei dati aziendali da parte del professionista

Questione n. 3 L’attestazione di fattibilità del c.p. da parte del professionista

Questione n. 3 L’attestazione di fattibilità del c.p. da parte del professionista (segue)

Questione n. 4 Il trattamento dei creditori prelazionari

Questione n. 4 Il trattamento dei creditori prelazionari (segue)

Questione n. 5 La suddivisione dei creditori in classi

Questione n. 5 La suddivisione dei creditori in classi (segue)

Questione n. 6 La necessità della difesa tecnica

Questione n. 6 La necessità della difesa tecnica (segue)

Questione n. 7 Concordato preventivo con riserva: il contenuto del ricorso

Questione n. 7 (segue): rapporti con il procedimento prefallimentare

Questione n. 7 (segue): la nomina dell’esperto

Art. 161 Domanda di concordato 6. L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. 7. Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111.

Art. 161 Domanda di concordato 8. Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sino alla scadenza del termine fissato. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. 9. La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. 10. Fermo quanto disposto dall'articolo 22, comma 1, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.

Questione n. 8 Concordato preventivo con continuità aziendale: il miglior soddisfacimento dei creditori

Art. 186-bis Concordato con continuità aziendale 2. Nei casi previsti dal presente articolo: a) (…); b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori; c) (…).

Questione n. 9 Concordato preventivo con continuità aziendale: la moratoria del pagamento dei creditori privilegiati

Art. 186-bis Concordato con continuità aziendale 2. Nei casi previsti dal presente articolo: a) (…); b) (…); c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.

Questione n. 10 Sospensione o scioglimento dei contratti

Questione n. 11 Il controllo del tribunale in sede di omologazione

Questione n. 11 Il controllo del tribunale in sede di omologazione (segue)

Questione n. 12 La modificazione del voto dei creditori

Questione n. 12 La modificazione del voto dei creditori (segue)

Art. 179 Mancata approvazione del concordato 1. (…). 2. Quando il commissario giudiziario rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per modificare il voto.

Questione n. 13 Le modificazioni delle proposta di concordato preventivo in sede di esecuzione

Questione n. 13 Le modificazioni delle proposta di concordato preventivo in sede di esecuzione (segue)

Questione n. 14 L’inadempimento del concordato preventivo

Questione n. 14 L’inadempimento del concordato preventivo (segue)

Questione n. 15 La prededuzione nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione

Questione n. 15 La prededuzione nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione (segue)

Sei differenti ipotesi di prededuzione (anche solo di fatto) nel c.p. e negli a.d.r.: i.crediti anteriori in relazione ai quali è richiamato, anche negli effetti, l’art. 111 l.f.; ii.crediti anteriori non qualificati prededucibili da norme di legge; iii.crediti legalmente (ex artt. 161, co. 7, e 182-quinquies l.f.) sorti nel periodo compreso tra l’iscrizione della domanda e la procedura di c.p.; iv.crediti legalmente (ex art. 182-quinquies l.f.) sorti nel periodo compreso tra l’iscrizione della domanda di omologazione di a.d.r. e l’omologazione; v.crediti successivi diversi (o estranei all’a.d.r.) qualificati prededucibili da norme di legge; vi.crediti successivi diversi (o estranei all’a.d.r.) non qualificati prededucibili da norme di legge.

Questione n. 16 I finanziamenti cd. interinali o autorizzati in corso di procedura

Questione n. 16 I finanziamenti cd. interinali o autorizzati in corso di procedura (segue)

Art. 182-quinquies Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel c.p. e negli a.d.r. 1. Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182 bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182 bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. 2. L'autorizzazione di cui al primo comma può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di trattative. 3. Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti.