1 Introduzione alla proprietà intellettuale come incentivo all’innovazione Gestione dell’Innovazione e dei Progetti Bologna, 28 novembre 2013 Michele Fattori,

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1 Introduzione alla proprietà intellettuale come incentivo all’innovazione Gestione dell’Innovazione e dei Progetti Bologna, 28 novembre 2013 Michele Fattori, Intellectual Property Manager Europe

Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013 MULTA DI 290 MILIONI DI DOLLARI PER VIOLAZIONE DI BREVETTI New York, 21 novembre 2013: Apple porta a casa una nuova vittoria nella lotta a colpi di ricorsi contro Samsung. Il tribunale federale californiano di San Jose ha infatti ordinato alla società sudcoreana di pagare al colosso di Cupertino 290,45 milioni di dollari per violazione di brevetti. Apple aveva chiesto 379,8 milioni mentre Samsung aveva accettato di pagarne solo 52,7 milioni. La battaglia legale, iniziata ormai due anni fa, aveva visto lo scorso anno Apple ottenere un maxi- risarcimento di 1 miliardo di dollari perche’ un tribunale di primo grado aveva riconosciuto che Samsung aveva “copiato” alcune funzioni dell’iPhone per i suoi smartphone. A marzo pero’ una corte d’appello confermò il risarcimento solo per 600 milioni ordinando che i rimanenti 400 milioni venissero sottoposti ad una nuova verifica da un altro tribunale perche’ la giuria del primo processo aveva commesso alcuni errori di calcolo. Alla fine Apple otterrà un totale di 890 milioni di dollari e Samsung uno sconto di 110 milioni rispetto al primo verdetto. Fonte: 22 novembre 2013www.bugnion.it 2

Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013 Al salone EICMA 2013 massiccio sequestro di imitazioni Vespa Effettuata ieri dalla Guardia di Finanza, Compagnia di Rho - Nucleo Mobile, in concomitanza con l'apertura al pubblico del salone EICMA 2013, un massiccio sequestro di 11 scooter, esposti alla Fiera e appartenenti a 7 espositori diversi, le cui forme costituiscono un'imitazione di Vespa. La Guardia di Finanza ha proceduto al sequestro dopo aver rilevato che i prodotti violano il diritto di esclusiva del Gruppo Piaggio costituito dal cosiddetto ''marchio tridimensionale'' registrato da Piaggio, che protegge la forma distintiva di Vespa. Tale titolo rappresenta un fondamentale elemento di difesa delle linee uniche e caratterizzanti di Vespa, ed è il più completo strumento di tutela dell'iconica forma di questo prodotto globale. Il Gruppo Piaggio ritiene che questa iniziativa della Guardia di Finanza rivesta grande rilevanza dal punto di vista della salvaguardia dei diritti di proprietà industriale. Come in ogni altro Paese in cui Piaggio è puntualmente intervenuta contro i fenomeni di contraffazione, l'azione delle Forze dell'Ordine Italiane aggiunge un ulteriore strumento di protezione per le aziende che competono correttamente sui mercati di tutto il mondo. Fonte: 8 novembre 2013www.ansa.it 3

Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013 Sommario 1. Introduzione alla proprietà intellettuale 2. Copyright, design e trademarks 3. Il brevetto Cenni storici e nozioni di base Le convenzioni internazionali e il concetto di priorità Costi del brevetto 4. Uso del brevetto nell’industria 5. Snap-on Equipment 4

Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre Introduzione alla proprietà intellettuale 5

Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013 Proprietà intellettuale: concetti base (I) La proprietà intellettuale comprende i diritti d’autore (copyright) e connessi, più la c.d. proprietà industriale. La proprietà industriale comprende (Art. 1 CPI) marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali. 6

Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013 Proprietà intellettuale: concetti base (II) I diritti di proprietà industriale (Art. 2 CPI) sono sostanzialmente di due tipi: –Titolati, ovvero oggetto di brevettazione (invenzioni, modelli di utilità, nuove varietà vegetali) o di registrazione (marchi, disegni e modelli, topografie dei prodotti a semiconduttori) –Non titolati, ovvero che NON sono oggetto di brevettazione o registrazione (es. segni distintivi diversi dal marchio registrato, come il marchio di fatto, la ditta, l’insegna; inoltre le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e denominazioni di origine) 7

Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre Copyright, design e trademarks 8

Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013 Diritto d’autore per ingegneri Il diritto d’autore riguarda (Art. 1 LA) le opere dell’ingegno di carattere creativo (es.: letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro, cinematografia, ecc.), tra cui anche: programmi per elaboratore (software) progetti d’ingegneria (Art. 99 LA) Doppia eccezione: progetti d’ingegneria: 20 anni dal deposito presso Presidenza del Consiglio (inoltre, prevede solo un equo compenso a fronte di utilizzi non autorizzati) 9 Non è richiesto alcun deposito ! Il diritto nasce automaticamente, all’atto della creazione. Durata: vita dell’autore + 70 anni

Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013 Il design Riguarda le caratteristiche estetiche di un prodotto o di una sua parte, non eventuali caratteristiche tecniche Forma determinata unicamente dalla funzione tecnica: NON proteggibile (es. presa USB) Pezzo non visibile durante normale utilizzo: NON proteggibile (es. batteria cellulare) Deve essere nuovo e possedere carattere individuale (Art. 32, 33 CPI) La novità è relativa, esiste un periodo di grazia di 12 mesi per divulgazioni effettuate dall’autore (Art. 34(3) CPI) Durata: max fino a 25 anni dal deposito (Art. 37 CPI) 10

Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013 Il marchio (I) Possono costituire oggetto di registrazione come marchio le parole, i disegni, i suoni, le forme (del prodotto o di una sua confezione), le combinazioni o tonalità cromatiche (Art. 7 CPI). Esempi (da banca dati CTM-ONLINE): NIKE (denominativo) (figurativo) 11

Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013 Il marchio (II) REQUISITI DI VALIDITA’ I marchi devono: essere nuovi (ovvero liberamente disponibili ed appropriabili) avere capacità distintiva (rispetto alla concorrenza) essere leciti essere veri (non decettivi) Durata: potenzialmente illimitata L’intensità della tutela è variabile, a seconda che si tratti di un marchio forte (es. caso BUONDI’/BONNJ contraff.) oppure di un marchio debole (es. caso AMPLIFON/UDIFON non confond.). 12

Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013 Il marchio (III) In ogni caso, e salvo eccezioni (es. marchi di rinomanza) i diritti si esplicano esclusivamente nell’ambito delle classi merceologiche per cui è stata effettuata la registrazione, che devono essere adeguatamente identificate (Classificazione di Nizza dei prodotti e servizi). Criticità tipiche del marchio: decadenza per non uso perdita della capacità distintiva (volgarizzazione) Marchi e nomi a dominio: l’utilizzo di un nome a dominio che riproduca un marchio registrato da un terzo (cybersquatting) è equiparato a contraffazione del marchio (Art. 22 CPI). Eventuali dispute sui nomi a dominio possono essere risolte per via arbitrale (ICANN) o altre procedure stabilite dagli enti competenti. 13

Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre Il brevetto 14

Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013 Cos’è un’invenzione ? 15 Una invenzione è una soluzione originale che consente il superamento di un problema tecnico. Principali requisiti per avere un’invenzione brevettabile (Art CPI): 1. Novità 2. Attività inventiva (od originalità, od altezza inventiva) 3. Applicazione industriale La novità è un concetto relativamente semplice e “clear cut”, mentre l’attività inventiva deve spesso essere interpretata con attenzione, e presenta alcune variabilità a seconda della giurisdizione (es. l’interpretazione dello European Patent Office è diversa da quella dello US Patent and Trademark Office).

Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013 Esclusioni Non sono considerate invenzioni (Art CPI): a)Le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici b)I piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore c)Le presentazioni di informazioni NB: le disposizioni di cui al comma 2 si applicano solo se la domanda di brevetto concerne tali tipologie di innovazione in quanto tali. Esempi di ulteriori esclusioni (Artt e 81-quinquies CPI): Metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico Varietà vegetali o razze animali Alcune invenzioni biotecnologiche (es. genoma umano, clonazione, ecc.) 16

Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013 Cos’è un brevetto ? 17 Il diritto di brevetto (Art. 66 CPI) è di fatto la concessione al Richiedente, da parte dello Stato, di un monopolio (monopolio negativo: ius excludendi alios) temperato però, sostanzialmente, da due fattori: 1.Durata limitata nel tempo (in genere 20 anni) 2.Sufficiente descrizione dell’invenzione Il requisito della “sufficiente descrizione” dell’invenzione, sancito dal Legislatore, comporta in ultima analisi la creazione, col tempo, di collezioni di documenti brevettuali, che devono essere portati a conoscenza del pubblico (=divulgazione). Rapporto stretto tra divulgazione ed effetti del brevetto.

Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013 Divulgazione ed effetti del brevetto: nascita del concetto di novità Legge 19 marzo 1474 della Serenissima Repubblica di Venezia: “Chiunque creerà nella nostra Venezia un nuovo ingegnoso artificio, non creato da nessun altro in precedenza, sarà obbligato a registrarlo negli uffici comunali. Non sarà possibile a nessun altro uomo della nostra repubblica creare un oggetto a immagine e somiglianza di quello, senza il permesso dell’inventore, per un periodo di dieci anni” Lo “Statute of Monopolies” inglese (1624) nacque come reazione del Parlamento per limitare i monopoli concessi dalla Corona, giudicati eccessivi. Da quel momento in poi, i monopoli potevano esser concessi solo per nuove invenzioni 18

Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013 Divulgazione ed effetti del brevetto in uno Stato italiano preunitario (I) Noi Francesco V, per la grazia di Dio Duca di Modena [...] 5. Per ottenere un privilegio esclusivo è necessario [...] c) [...] una descrizione chiara e completa della nuova scoperta, invenzione o miglioramento, e l'aggiunta di disegni o modelli, qualora ciò sia necessario a renderla evidente e a conseguire una chiarezza tale che, portata a pubblica notizia dopo la scadenza del privilegio, sia possibile ad ogni uomo dell'arte di riprodurla […] [...] la dichiarazione, in caso, del desiderio che si tenga segreta la scoperta, invenzione o miglioramento [...] la descrizione fornita dal richiedente sarà sigillata e rinchiusa in un involto. 7. Il Ministero delle Finanze a cui è riservata la facoltà di aprire la descrizione sigillata, verificherà se l'operato del richiedente è in conformità della Legge. 19

Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013 Divulgazione ed effetti del brevetto in uno Stato italiano preunitario (II) 14. Il Ministero delle Finanze farà registrare il privilegio conferito e porre in Archivio la descrizione, i disegni, i modelli ed altro. Questi, quando non sia stato chiesto il segreto, o quando il privilegio sia cessato, potranno essere esaminati da ognuno. 16. Se la descrizione della scoperta, invenzione o miglioramento costituente il privilegio è ostensibile a chiunque, alla prima violazione del privilegio, il colpevole è punito colla confisca degli oggetti riprodotti od imitati tuttora esistenti, e con una multa [...]. Se la descrizione suddetta è tenuta segreta, le pene sopra comminate sono applicabili solo in caso di recidività, bastando per la prima mancanza che sia impedito per l'avvenire lo spaccio dei generi riprodotti od imitati. Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo questo giorno 30 Dicembre

Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013 Legislazione italiana (I) Effetti della brevettazione (Art. 53 CPI) 53.1 I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la concessione del brevetto Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico Decorso il termine di diciotto mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla data di priorità, ovvero dopo novanta giorni dalla data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, l'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda con gli allegati Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti del brevetto per invenzione industriale decorrono dalla data di tale notifica. 21

Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013 Legislazione italiana (II) Diritto di brevetto (Art. 66 CPI) 66.1 I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi: a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonchè di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione. 22

Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013 …e se non volessi divulgare nulla ? Informazioni segrete (Artt CPI) 98.1 Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. 23

Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013 Segreto e brevetto a confronto 24 Il segreto è protetto contro le sottrazioni compiute in modo indebito e gli usi conseguenti L’invenzione brevettata è protetta contro ogni uso non autorizzato da parte di terzi Se un terzo autonomamente perviene all’innovazione può sfruttarla liberamente Un terzo non può sfruttare l’invenzione anche se la ha conseguita autonomamente Se questo terzo brevetta, il brevetto è valido, il segreto non è più tutelabile e il suo ex-titolare può solo continuare a usarne nei limiti anche quantitativi del preuso Il brevetto del terzo sulla stessa invenzione (o su una invenzione non inventiva rispetto alla prima, se già pubblicata/divulgata) è sempre nullo Il titolare del segreto non può vietare l’uso di un’innovazione che deriva dal segreto, a meno che non provi la sottrazione e la diretta derivazione di essa dal segreto sottratto Il titolare del brevetto può vietare anche l’uso di un’invenzione ulteriore se questa implica l’attuazione del suo brevetto (salve ipotesi di licenza obbligatoria) L’onere della prova anche dei requisiti di protezione del segreto e dell’indebita sottrazione grava sul titolare Il titolare del brevetto deve solo provare la violazione (e può valersi anche di prove presuntive) TUTELA DEL SEGRETO TUTELA BREVETTUALE Fonte: Avv. Prof. Cesare Galli Associazione “Amici del Museo del patrimonio industriale”, Convegno brevetti 2009 Bologna, 11 marzo 2009

Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013 Concetto di priorità Convenzione di Unione di Parigi (CUP), 1883 Un primo deposito brevettuale in uno stato aderente alla CUP (p. es. Italia) è idoneo a far nascere il diritto di priorità (Art. 4 CPI): a far data da quel primo deposito, l’inventore ha a disposizione 12 mesi di tempo per effettuare eventuali successivi depositi in altri stati aderenti alla CUP (p. es. USA, Giappone, Germania, ecc.), conservando però la data del primo deposito ai fini della valutazione dei requisiti di validità del brevetto. Esempio: un inventore A deposita un brevetto in Italia, in marzo. In giugno, un inventore B deposita in Francia un brevetto, volto ad ottenere l’esclusiva per la stessa invenzione. In settembre l’inventore A estende il primo deposito italiano in Francia, rivendicando il suo diritto di priorità ai sensi della CUP. Risultato: A ottiene il brevetto anche in Francia, B invece lo perde 25

Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013 Come è fatto un brevetto ? Dati bibliografici (es. titolo, dati richiedente/inventore, date rilevanti, classificazioni, ecc.) Riassunto Descrizione Stato dell’arte Problema tecnico Scopo dell’invenzione Descrizione di una o più forme di attuazione dell’invenzione Rivendicazioni Disegni (eventualmente) 26

Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013 Costi del brevetto (I) Procedura italiana (gestita da Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) Principali costi di procedura (nov. 2013): Deposito della domanda (in modalità telematica): 50 € Per ogni rivendicazione oltre la decima: 45 € / rivendicazione Per la ricerca (in assenza di trad. in lingua inglese delle rivendicazioni): 200 € Costi annuali di mantenimento: fino al quarto anno compresi nel deposito, poi dal quinto al ventesimo via via crescenti, anno dopo anno. Si parte da un minimo di 60 € al quinto anno, fino ad un max di 650 €. In genere bisogna però aggiungere il costo del professionista che redige la domanda e si incarica delle procedure di ottenimento ! 27

Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013 Costi del brevetto (II) Procedura europea (gestita da European Patent Office) Principali costi di procedura (nov. 2013): Filing fee (online): 115 € Search fee: 1165 € Designation fee: 555 € Examination fee: 1555 € Fee for grant: 875 € Renewal fees: a partire dal terzo anno: 445 €/anno, fino ad un max di 1495 €/anno I costi della procedura vengono dilazionati nel tempo, non occorre pagare tutto subito. Ad ogni step si può decidere di abbandonare la domanda ed uscire dalla procedura, evitando di incorrere nei costi degli step successivi 28

Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013 Procedura europea, in breve 29 Deposito domanda Esame formale, Ricerca di brevettabilità Filing fee: 115 € Search fee: 1165 € 12 mesi: priorità Entro 6m da pubblicazione R.R. Designation fee: 555 € Examination fee: 1555 € Pubblicazione domanda Pubblicazione (in genere) R.R. 18 mesi Eventuale concessione B.E. tipicamente, 3-5 anni Fee for grant: 875 € 9 mesi Eventuale opposizione da parte di terzi Validazioni nazionali Esame sostanziale

Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013 Altre procedure internazionali Oltre alle singole procedure nazionali ed a quelle gestite dallo European Patent Office (EPO), ne esistono anche altre. Fra le principali: Procedure internazionali gestite dal WIPO di Ginevra (World Intellectual Property Organization): PCT system (patents), Madrid system (trademarks), Hague system (designs), Lisbon system (appellations of origin), etc. Procedure gestite dallo UAMI di Alicante (Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno): marchi e design (per la UE) ARIPO (EN speaking countries ) ed OAPI (FR speaking countries) in Africa EAPO (Eurasian Patent Organization): Russia ed altri Paesi ex-Unione Sovietica, ma con qualche eccezione (esempio: manca Ucraina, ecc.) Inoltre, per la UE: nel prossimo futuro avremo probabilmente anche un Brevetto Unitario e una Corte Unificata dei brevetti ! 30

Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre Uso del brevetto nell’industria 31

Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013 Sondaggio AICIPI – settori di attività 32 L’ufficio IP interno si occupa prevalentemente di brevetti (73%), tutt’al più sia di brevetti che di marchi (23%), raramente con prevalenza dei marchi (4%). Patent searching e licensing sono anch’esse attività molto frequenti. 52 risposte su 53 aziende od enti affiliati ad AICIPI (NB: AICIPI conta un totale di circa 100 soci ordinari)

Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013 Sondaggio AICIPI – portafoglio IP 33 Numero di risposte Il numero di famiglie attive gestite dal singolo ufficio IP è relativamente alto: In prevalenza, ciascuna famiglia è costituita da 5 a 10 membri (48,8% per i brevetti e 33,3% per i marchi) ed il peso relativo dei Paesi emergenti è cresciuto (moderatamente) negli ultimi tre anni

Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013 Sondaggio AICIPI – deposito di priorità 34 Nel caso dei brevetti, si preferisce depositare la domanda di priorità in Italia: 1. 56% UIBM 2. 41% EPO % WIPO % USPTO % Altro (UK, Far East, BX, DE) Tuttavia, in buona percentuale (17%), parallelamente al primo deposito, si effettua anche un secondo deposito, in altro paese. Come conseguenza, le domande di priorità sono depositate prevalentemente in inglese (64%) Andamento simile anche per i marchi, con una maggiore (70%) preferenza per un primo deposito nazionale, affiancato (27%) da un parallelo secondo deposito

Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013 Sondaggio AICIPI – ricerche brevettuali 35 Elevato numero di ricerche su banche dati effettuate in un anno, specialmente, come si evince, in campo brevettuale: Le ricerche vengono svolte completamente in-house nel 41% dei casi, parzialmente esternalizzate nel 52%, e totalmente esternalizzate solo per il 7% Se esternalizzate, le ricerche vengono spesso svolte dagli stessi studi di consulenza che curano il deposito e/o la prosecution (58%) oppure da studi specializzati in documentazione brevettuale in Italia (37%) o all’estero (33%)

Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013 Sondaggio AICIPI – strumenti utilizzati 36 Utilizzo di banche dati brevetti / marchi: Composizione media dell’ufficio IP aziendale (4.56 addetti):  professionista iscritto/a all’Albo dei Consulenti (media: 1.93)  personale amministrativo (media: 1.71)  trainee (media: 0.78)  documentalista (media: 0.94)  altri (media: 2.08) Spiccata propensione ad affiancare, alle banchi dati gratuite, anche strumenti professionali a pagamento (in linea con Patent Information Survey EPO del 2010).

Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013 Quando effettuare la ricerca ? 37 Stato dell’arte / monitoraggio concorrenza Libertà di attuazione (Freedom to Operate) ricerca preventiva di brevettabilità (Patentability)

Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013 …in realtà, si tratta di un ciclo continuo ! 38 Stato dell’arte / monitoraggio della concorrenza Libertà di attuazione Ricerca preventiva di brevettabilità

Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre Snap-on Equipment 39

PROPRIETARY INFORMATION OF SNAP-ON DO NOT REPRODUCE

41 Snap-on Incorporated Azienda leader mondiale nella fornitura di utensili, attrezzature e strumenti di diagnosi di alta qualità per utilizzatori professionali  Fondata nel 1920  Quartier generale a Kenosha, Wisconsin (USA)  Quotata alla Borsa di N.Y. dal 1936  $ 2,8 Miliardi anno di fatturato  dipendenti  Attività produttive in tutto il mondo  Innovazione come stile aziendale  $ 46 milioni/anno investiti in R&D

Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013 Snap-on – Divisioni & Brand 42 Tools Equipment Diagnostics & Information

Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013 Equipment Europe – dati salienti 43 Leader in Europa per la progettazione, produzione e distribuzione di attrezzature per assistenza tecnica settore automotive. (concessionarie, autofficine, carrozzerie)  $200 Milioni di fatturato annuo  Sede centrale a Correggio (RE)  7 Unità operative (Italia, Francia, Germania, UK, Ungheria)  700 dipendenti (250 a Correggio)  Esportazioni in 5 continenti con più di clienti serviti nel mondo  Lingua di lavoro: inglese

Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013 Equipment Europe – Portafoglio Prodotti 44 Smontagomme per auto e Heavy Duty Equilibratrici Digitali Banchi prova freni e sospensioni Sistemi elettronici di misura per carrozzerie Assetti ruote con tecnologia laser e visione artificiale

Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre Per domande, dubbi, approfondimenti: Michele Fattori c/o:Snap-on Equipment S.r.l. Via Provinciale per Carpi, Correggio (RE) Tel.: