Istituzioni di diritto romano Servitù prediali
Servitù prediali Proprietà Tutti gli altri diritti reali I diritti reali si distinguono in due categorie: Proprietà Tutti gli altri diritti reali
Servitù prediali Tutti gli altri diritti reali si distinguono dalla proprietà perché hanno ad oggetto una cosa corporale che è di proprietà di un’altra persona Questi diritti consistono nella facoltà per il titolare di compiere una certa attività o di pretendere dal proprietario che si astenga dal compiere determinate attività
Servitù prediali I diritti reali su cosa altrui si configurano, pertanto, come limitazioni all’esercizio del diritto di proprietà I diritti reali nel diritto romano sono figure determinate: servitù prediali, l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, le opere degli schiavi e degli animali, cui si aggiungeranno enfiteusi, superficie e garanzie reali
Servitù prediali Tra i più antichi diritti reali troviamo senz’altro le servitù prediali All’interno di esse rientrano le antiche servitù rustiche classificate tra le res mancipi Sono limitazioni che gravano sulla proprietà di un fondo a vantaggio della proprietà di un altro fondo
Servitù prediali Il fondo gravato si chiama fondo servente, mentre quello che riceve un vantaggio si chiama fondo dominante Il proprietario del fondo dominate può: Avere il diritto che il proprietario del fondo servente si astenga dal compiere determinate attività (servitù negativa) Compiere attività sul fondo servente (servitù positiva)
Servitù prediali I soggetti attivi e passivi del diritto di servitù sono i proprietari dei fondi servente e dominante: trasferendo la proprietà dei fondi, l’acquirente diviene anche soggetto attivo o passivo del diritto di servitù I due fondi debbono essere vicini, cioè si debbono trovare in una situazione tale per cui dalla limitazione di proprietà di uno derivi un effettivo vantaggio per l’altro
Servitù prediali Tre sono le regole principali che riguardano le servitù prediali: a) nemini res sua servit b) servitus in faciendo consistere nequit c) servitus servitutis esse non potest
Servitù prediali Nemini res sua servit: la servitù è un diritto su cosa altrui. Pertanto non può costituirsi sopra un cosa propria Servitus in faciendo consistere nequit: il proprietario del fondo servente non può essere mai tenuto ad un fare, ma esclusivamente ad una condotta passiva
Servitù prediali La condotta passiva può consistere: In un pati, cioè nel sopportare una attività compiuta dal titolare del fondo dominante In un non facere cioè astenersi dal compiere determinate attività
Servitù prediali Servitus servitutis esse non potest: in realtà questa regola non si comprende bene. Un’ipotesi è che in origine in luogo di servitus vi fosse fructus e che quindi la norma vietasse la possibilità di costituire l’usufrutto di una servitù
Servitù prediali Le servitù si distinguono in: Servitù rustiche imposte ai fondi rustici Servitù urbane imposte ai fondi urbani
Servitù prediali Le servitù rustiche si distinguono in: Iura itinerum Iura aquarum
Servitù prediali I iura itinerum sono le servitù di passaggio e si dividono in: a) iter, servitù di passaggio a piedi, a cavallo o in lettiga su fondo altrui; b) actus, servitù di passaggio con giumenti, carri o armenti sul fondo altrui; c) via, unione di iter e actus, ma l’esatto contenuto è incerto
Servitù prediali I iura aquarum sono: a) la servitus aquaeductus, diritto di condurre acqua potabile per irrigazione o scarico nel fondo servente; b) la servitus aquae haustus, diritto di attingere acqua dal fondo servente; c) la servitus navigandi, diritto di attraversare un fondo altrui navigando su un corso d’acqua
Servitù prediali Le servitù urbane si distinguono in: a) iura stillicidiorum che comprendono tra gli altri il diritto di scaricare l’acqua piovana nel fondo vicino, il diritto di ricevere l’acqua piovana dal fondo del vicino b) iura parietum che comprende il diritto di immettere travi nel muro del vicino, il diritto di appoggiare la propria costruzione su quella altrui
Servitù prediali c) Iura luminum che comprende il diritto che il vicino non innalzi proprie costruzioni al di sopra di una certa altezza o in modo da diminuire la luce che riceve l’immobile dominante
Servitù prediali Le antiche servitù rustiche (via, iter, actus ed aquaeductus) in quanto res mancipi potevano costituirsi solo con una mancipatio o una in iure cessio Altro modo di costituzione di servitù prediali fu la deductio: il proprietario di due fondi contigui, nell’atto di alienarne uno con la mancipatio o la in iure cessio, poteva costituire in capo al fondo che alienava una servitù a vantaggio del fondo che conservava
Servitù prediali Infine, nel diritto classico il pretore concedeva un’azione a tutela di colui che avesse esercitato di fatto una servitù per un lungo periodo di tempo
Servitù prediali Le servitù si estinguono: a) per distruzione del fondo dominante o del fondo servente b) rinuncia del titolare del diritto c) per non uso per due anni d) per confusione, cioè quando si riuniscono in una sola persona la qualità di proprietario del fondo dominante e del fondo servente
Servitù prediali A tutela del diritto di servitù troviamo: a) actio confessoria, originariamente esperibile solo nei confronti del proprietario del fondo servente e successivamente nei confronti di chiunque turbasse l’esercizio della servitù b) i iura itinerum e aquarum erano protetti con interdetti dal pretore