Società di persone Società semplice Società in nome collettivo Società in accomandita semplice.

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società di persone Società semplice Società in nome collettivo Società in accomandita semplice

S ocietà di fatto. Società occulta. Società apparente. Per la costituzione di una società di persone non è necessario l'atto scritto. –Il contratto di società si può perfezionare anche per fatti concludenti e si parla in tal caso di società di fatto. La società di fatto –è regolata dalle norme della società semplice se l'attività esercitata non è commerciale –è invece regolata dalle norme della collettiva irregolare se l'attività è commerciale

–Una società di fatto che esercita attività commerciale è esposta al fallimento al pari di ogni imprenditore commerciale. il fallimento della società determina automaticamente il fallimento di tutti i soci (art. 147 l. fall.): - dei soci noti al momento della dichiarazione di società - dei soci occulti

Società occulta Dalla società con soci occulti va tenuto distinto il fenomeno della società occulta –è società occulta la società costituita con l'espressa e concorde volontà dei soci di non rivelarne l'esistenza all'esterno, sicché, per comune accordo, l'attività di impresa deve essere svolta ed è svolta per conto della società, ma senza spenderne il nome

Società apparente –La giurisprudenza afferma che una società, ancorché non esistente nei rapporti tra i presunti soci, deve tuttavia considerarsi esistente all'esterno quando due o più persone operino in modo da ingenerare nei terzi l'incolpevole affidamento circa l'esistenza effettiva della società –È preclusa la possibilità dei soci apparenti di eccepire l'inesistenza della società e la società apparente è assoggettata a fallimento come una società di fatto realmente esistente

La società semplice –Il contratto di società semplice « non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti» – è prevista l'iscrizione nel registro delle imprese nella sezione speciale

Nella società in nome collettivo –sono dettate regole di forma (art. 2296) e di contenuto (art. 2295) per l'atto costitutivo della società in nome collettivo, ma –Le une e le altre sono prescritte solo ai fini dell'iscrizione della società nel registro delle imprese L’iscrizione è condizione di regolarità della società

Omessa registrazione Incide solo sulla disciplina della società in nome collettivo »I rapporti tra i soci e terzi sono regolati dalla disciplina meno favorevole della società semplici DISTINZIONE TRA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO REGOLARE E IRREGOLARE

È regolare la società in nome collettivo iscritta nel registro delle imprese. È irregolare la società in nome collettivo non iscritta nel registro delle imprese –perché le parti non hanno provveduto a redigere l'atto costitutivo (società di fatto) –o perché, pur avendolo redatto, non hanno provveduto alla registrazione dello stesso (società irregolare in senso proprio).

–ai fini della registrazione della regolarità della società, l'atto costitutivo della società in nome collettivo deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Deve inoltre contenere le seguenti indicazioni: –1) le generalità dei soci. –2) la ragione sociale che deve essere costituita «dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale» –3) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società –4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie; –5) l'oggetto sociale –6) i conferimenti di ciascun socio il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione; –7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci d'opera; –8) i criteri di ripartizione degli utili e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite; –9) la durata della società

conferimenti –Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale –se i conferimenti non sono determinati si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale può essere conferita ogni entità (bene o servizio) suscettibile di valutazione economica ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

conferimento di beni in natura –Per il conferimento di beni in proprietà è disposto che «la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita»

– cose conferite in godimento Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione (art. 2254, 2° comma) –Questi potrà perciò essere escluso dalla società qualora la cosa perisca o il godimento diventi impossibile per causa non imputabile agli amministratori –Il bene conferito in godimento resta ovviamente di proprietà del socio; –la società ne può godere, ma non ne può disporre. –Ed il socio ha diritto alla restituzione del bene al termine della società nello stato in cui si trova

Conferimenti di crediti –Art Il socio che conferisce crediti risponde nei confronti della società dell'insolvenza del debitore ceduto nei limiti del valore assegnato al suo conferimento: sarà inoltre tenuto al rimborso delle spese ed a corrispondere gli interessi. Se non versa tale valore può essere escluso dalla società

conferimento d'opera –obbligo del socio di prestare la propria attività lavorativa (manuale o intellettuale) a favore della società. Il socio d'opera non è un lavoratore subordinato e non ha diritto al trattamento salariale e previdenziale proprio dei lavoratori subordinati. –Il compenso per il suo lavoro è rappresentato dalla partecipazione ai guadagni della società.

Patrimonio sociale e capitale sociale I conferimenti dei soci –formano il patrimonio iniziale (meglio: l'attivo patrimoniale iniziale) della società che diventa proprietaria dei beni conferiti a tal titolo dai soci. Art I soci non possono servirsi delle cose appartenenti al patrimonio sociale - conferimenti iniziali e beni successivamente acquistati dalla società - per fini estranei a quello della società La violazione del divieto espone al risarcimento dei danni ed all'esclusione dalla società. Il divieto è però derogabile col consenso di tutti gli altri soci

Una disciplina del capitale sociale è del tutto assente nella società semplice Per società in nome collettivo è previsto che l’atto costitutivo indichi non solo i conferimenti dei soci, ma anche valore ad essi attribuito ed il modo di valutazione (art. 2295, n. 6) »Manca disciplina per determinare il valore dei conferimenti diversi dal denaro, che è rimessa alla libertà delle parti

Norme dettate a tutela della integrità del capitale »L'art vieta la ripartizione fra i soci di utili non realmente conseguiti (utili fittizi) » se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo alla ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

–L'art vieta agli amministratori di rimborsare ai soci i conferimenti eseguiti o di liberarli dall'obbligo di ulteriori versamenti in assenza di una specifica deliberazione di riduzione (reale) del capitale sociale, adottata secondo le norme che regolano le modifiche dell'atto costitutivo e soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese. Ai creditori è riconosciuto il diritto di opporsi alla riduzione del capitale entro 3 mesi Nonostante l'opposizione, il tribunale può però disporre che la riduzione abbia ugualmente luogo, previa prestazione da parte della società di un'idonea garanzia a favore dei creditori opponenti

Partecipazione agli utili e alle perdite Art –a) se il contratto nulla dispone, le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti: »Divieto del patto leonino –b) se, come è possibile, neppure il valore dei conferimenti è stato determinato, le parti si presumono uguali –c) se è determinata soltanto la parte di ciascuno nei guadagni, si, presume che nella stessa misura debba determinarsi la partecipazione alle perdite. –d) la parte spettante al socio d'opera se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità

DIRITTO AGLI UTILI Nella società semplice –Art = salvo patto contrario il diritto del socio di percepire la sua parte di utili nasce con l'approvazione del rendiconto –Nella società in nome collettivo il documento destinato all’accertamento degli utili è un vero e proprio bilancio di esercizio

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali Nella società semplice e nella società in nome collettivo delle obbligazioni sociali risponde, –innanzitutto, la società col proprio patrimonio, garanzia primaria, ma non esclusiva, » per le obbligazioni sociali rispondono personalmente ed illimitatamente anche i singoli soci.

Nella società semplice Art. 2267= –I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci –Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilità o l’esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza

Nella società semplice, quindi –la responsabilità personale di tutti i soci non è principio inderogabile. La responsabilità dei soci non investiti del potere di rappresentanza della società può essere infatti esclusa o limitata da un apposito patto sociale. Patto opponibile ai terzi solo se portato a loro conoscenza con mezzi idonei

Nella società in nome collettivo invece La responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci è inderogabile eventuale patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi

Responsabilità della società e responsabilità dei soci Nella società semplice e nella società in nome collettivo i creditori sociali hanno di fronte a sé più patrimoni su cui soddisfarsi: –il patrimonio della società –ed il patrimonio dei singoli soci illimitatamente responsabili. I soci sono responsabili in solido fra loro, ma sono responsabili in via sussidiaria rispetto alla società in quanto godono del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale

Beneficio di escussione Opera diversamente nella società semplice e nella società in nome collettivo regolare

Nella società semplice Il creditore sociale può rivolgersi direttamente al singolo socio illimitatamente »Il socio dovrà invocare la preventiva escussione del patrimonio sociale indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi (art. 2268) Tale disciplina si applica anche alla società in nome collettivo irregolare, ferma restando la responsabilità solidale ed illimitata di tutti i soci

Nella società in nome collettivo regolare Il beneficio di escussione opera automaticamente - i creditori non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale

Creditori personali dei soci Il creditore personale del socio –non può in alcun caso — né nella società semplice né nella collettiva — aggredire direttamente il patrimonio sociale per soddisfarsi. –Inoltre, non può compensare il suo credito verso il socio con il debito che eventualmente abbia verso la società

tutela del creditore personale Sia nella società semplice che nella S.n.c. il creditore può –a) far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio suo debitore: –b) compiere atti conservativi sulla quota allo stesso spettante nella liquidazione della società (art. 2270, 1° comma).

Nella società semplice e nella società in nome collettivo irregolare Il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore »Deve provare però che gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti

Nella società in nome collettivo regolare Il creditore particolare finché dura la società non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore »Tale regola vale fino alla scadenza fissata nell’atto costitutivo

amministrazione della società. L'amministrazione della società –è l'attività di gestione dell'impresa sociale Il potere di amministrare –è il potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale

Per legge ogni socio illimitatamente responsabile –è amministratore della società (art. 2257). –L'atto costitutivo può tuttavia prevedere che l'amministrazione sia riservata solo ad alcuni soci »Soci amministratori e soci non amministratori

Amministrazione disgiuntiva Quando l'amministrazione della società spetta a più soci (tutti o alcuni) ed il contratto sociale nulla dispone in merito alle modalità di amministrazione, trova applicazione il modello legale dell’amministrazione disgiuntiva (art. 2257). –Ciascun socio amministratore può intraprendere da solo tutte le operazioni che rientrano nell'oggetto sociale, senza essere tenuto a richiedere il consenso o il parere degli altri soci amministratori. –Né è tenuto ad informarli preventivamente delle operazioni progettate. Temperamento diritto di opposizione riconosciuto a ciascuno degli altri soci amministratori.

Amministrazione congiuntiva –deve essere espressamente convenuta nell'atto costitutivo o con modificazione dello stesso, –è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali ai singoli amministratori è riconosciuto il potere di agire individualmente quando vi sia urgenza di evitare un danno alla società

Amministrazione e rappresentanza –la rappresentanza (potere di firma) della società spetta a ciascun socio amministratore, disgiuntamente o congiuntamente a seconda che in un modo o nell'altro sia stata conformata l'amministrazione. Nel caso di amministrazione disgiunta, ogni amministratore può perciò da solo decidere e da solo stipulare atti in nome della società (firma disgiunta). Nell'amministrazione congiuntiva invece, fermo restando che le decisioni possono essere adottate all'unanimità o a maggioranza, tutti i soci amministratori devono partecipare alla stipulazione dell'atto (firma congiunta).

–sia il potere di gestione sia il potere di rappresentanza si estendono a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, senza distinzione alcuna fra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione. –La rappresentanza inoltre è non solo sostanziale ma anche processuale (art. 2266):

Opponibilità dei limiti al potere di rappresentanza -nella società in nome collettivo regolare -Strumento della pubblicità legale - Le limitazioni, sia originarie sia successive, del potere di rappresentanza degli amministratori non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si provi che i terzi ne hanno avuto effettiva conoscenza

nella società in nome collettivo irregolare –I patti modificativi del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che ne erano a conoscenza nella società semplice -limitazioni originarie sempre opponibili -limitazioni successive o estinzione del potere di rappresentanza -devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei

Soci amministratori possono essere nominati –direttamente nell'atto costitutivo –o con atto separato. distinzione importante della revoca della facoltà di amministrare (art. 2259). –La revoca dell'amministratore nominato nel contratto sociale deve essere perciò decisa dagli altri soci all'unanimità; se non è convenuto diversamente Inoltre la revoca non ha effetto se non ricorre una giusta causa –L'amministratore nominato per atto separato, invece «è revocabile secondo le norme del mandato» (art. 2259).

Diritti ed obblighi degli amministratori «sono regolati dalle norme sul mandato», ma più ampi di quelli di un mandatario generale a)l'amministratore è investito per legge (art. 2266) del potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. –Per esso non opera perciò il limite degli atti di ordinaria amministrazione posto per il mandatario generale –i soci amministratori avranno di regola diritto al compenso per il loro ufficio (anche più elevata partecipazione agli utili) b)doveri specifici: a)Scritture contabili b)Bilancio di esercizio c)Adempimenti pubblicitari c)Dovere generale di amministrare la società con la diligenza del mandatario, solidalmente responsabili verso la società

Soci non amministratori Art = Ogni socio non amministratore ha –a) il diritto di avere dagli amministratori notizie dello svolgimento degli affari sociali –b) il diritto di consultare i documenti relativi all'amministrazione –c) il diritto di ottenere il rendiconto al termine di ogni anno, o alla conclusione degli affari sociali se ciò avviene prima dell’anno

modificazioni dell'atto costitutivo. Nella società semplice e nella società in nome collettivo «il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente»

Scioglimento del singolo rapporto sociale Morte Recesso Esclusione Facoltativa Di diritto »Fallimento del socio »Se il creditore particolare del socio ha ottenuto la liquidazione della quota nei casi consentiti

Scioglimento della società –Il decorso del termine fissato nell'atto costitutivo. –Il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo. –La volontà di tutti i soci, salvo che l'atto costitutivo non preveda che lo scioglimento anticipato della società può essere deliberato a maggioranza. –Il venir meno della pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita. –Le altre cause previste dal contratto sociale

Verificatasi una causa di scioglimento –la società entra automaticamente in stato di liquidazione –La società però non si estingue immediatamente. Si deve infatti prima provvedere — attraverso il procedimento di liquidazione — al soddisfacimento dei creditori sociali ed alla distribuzione fra i soci dell'eventuale residuo attivo. –L'ulteriore attività della società deve perciò tendere solo alla definizione dei rapporti in corso e pertanto i poteri degli amministratori sono per legge limitati al compimento degli «affari urgenti» (art. 2274).

procedimento di liquidazione nomina di uno o più liquidatori, - consenso di tutti i soci se nell'atto costitutivo non è diversamente previsto. - in caso di disaccordo fra i soci, i liquidatori sono nominati dal presidente del tribunale (art. 2275). i liquidatori — che possono essere anche non soci — prendono il posto degli amministratori. –Questi devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e presentare loro il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto (bilancio). Gli amministratori e i liquidatori devono redigere l'inventario (c.d. bilancio di apertura della liquidazione), dal quale risulta lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale (art. 2277).

i liquidatori devono di definire i rapporti che si ricollegano all'attività sociale: –conversione in danaro dei beni, –pagamento dei creditori, possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti, ma solo se i fondi disponibili risultano insufficienti. E se occorre, possono richiedere ai soci stessi le somme ulteriormente necessarie nei limiti della rispettiva responsabilità ed in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite –ripartizione fra i soci dell'eventuale residuo attivo. –Ad essi compete inoltre la rappresentanza legale della società, anche in giudizio

I liquidatori non possono intraprendere «nuove operazioni», E se violano tale divieto essi «rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi» (art. 2279) nei confronti dei terzi. –Non possono ripartire fra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali finché i creditori sociali non siano stati pagati o non siano state accantonate le somme necessarie per pagarli (art. 2280). Nessuna regola specifica è prevista per la chiusura del procedimento di liquidazione nella società semplice. Nella società semplice ( e nella collettiva irregolare) –la chiusura del procedimento di liquidazione determina l'estinzione della società.

Nella società in nome collettivo i liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione Il piano di riparto (art. 2311). Con l'approvazione del bilancio i liquidatori sono liberati di fronte ai soci e il procedimento di liquidazione ha termine. Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese (art. 2312). –Con la cancellazione dal registro delle imprese la società si estingue, 'anche se non tutti i creditori sociali siano stati soddisfatti.

I creditori insoddisfatti possono agire nei confronti dei soci, che restano personalmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali insoddisfatte. agire anche nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è imputabile a colpa o dolo di questi ultimi (art. 2312, 2° comma). chiedere il fallimento della società e dei soci entro un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese.

Società in accomandita semplice –è una società di persone che si differenzia dalla società in nome collettivo per la presenza di due categorie di soci: a) i soci accomandatari che rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali; –l'amministrazione della società compete esclusivamente ai soci accomandatari. b) i soci accomandanti che rispondono limitatamente alla quota conferita.

Per la costituzione della società in accomandita semplice –valgono le regole esposte per la società in nome collettivo –L'atto costitutivo dovrà indicare quali sono i soci accomandatari e quali gli accomandanti è soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese, l'omessa registrazione comporta solo l'irregolarità della società

Per la formazione della ragione sociale (art. 2314). Occorre l’indicazione del nome di almeno uno dei soci accomandatari e l'indicazione del tipo sociale. Non può invece essere inserito nella ragione sociale il nome dei soci accomandanti. » sanzione per l'accomandante è la responsabilità illimitata e solidale con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali» e fallirà quindi insieme ai soci accomandatari. –Non diventa però un socio accomandatario e quindi non acquista il diritto di partecipare all'amministrazione della società.

Divieto di immistione –gli accomandanti «non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari». –L'accomandante che viola il divieto di immistione risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente per tutte (non solo di quello che ha compiuto) le obbligazioni sociali (presenti, passate e future) che a qualsiasi titolo siano imputabili alla società. in caso di fallimento della società, anch'egli sarà automaticamente dichiarato fallito al pari degli accomandatari. è esposto inoltre all'ulteriore sanzione dell'esclusione dalla società, con decisione a maggioranza degli altri soci (accomandatari ed accomandanti).

Trasferimento della partecipazione sociale –Accomandatari Se l’atto costitutivo non dispone diversamente il trasferimento per atto fra vivi della quota può avvenire solo col consenso di tutti gli altri soci (accomandatari ed accomandanti). E per la trasmissione a causa di morte sarà necessario anche il consenso degli eredi. –Accomandanti La loro quota è liberamente trasferibile per causa di morte, senza che sia perciò necessario il consenso dei soci superstiti. Per il trasferimento per atto fra vivi è invece necessario il consenso dei soci (accomandatari ed accomandanti) che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, salvo che l'atto costitutivo non disponga diversamente

Scioglimento della società –oltre che per le cause previste per la società in nome collettivo –quando rimangono soltanto soci accomandatari o soci accomandanti, sempreché nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno (art. 2323). se sono venuti meno i soci accomandatari gli accomandanti devono nominare un amministratore provvisorio (che può essere anche un accomandante), i cui poteri sono per legge limitati «al compimento degli atti di ordinaria amministrazione». Se invece vengono meno tutti gli accomandanti, gli accomandatari continuano di fatto a esercitare l’attività sociale