Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica Comunità Montana del Triangolo Lariano Corso di formazione per aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie Presentazione.

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Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica Comunità Montana del Triangolo Lariano Corso di formazione per aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie Presentazione del Servizio: scopi e finalità Canzo (Co), 18 novembre 2010 Relazione a cura di Raffaele Tomaino

LA RETE ECOLOGICA DELLA LOMBARDIA

FINALITÀ DEL SERVIZIO GEV Favorire la formazione di una coscienza civica Favorire la formazione di una coscienza civica Informare sulla legislazione Informare sulla legislazione Effettuare la Vigilanza Effettuare la Vigilanza Collaborare con le autorità ambientali Collaborare con le autorità ambientali Collaborare con le autorità di P.C. Collaborare con le autorità di P.C. LE GEV EFFETTUANO OLTRE ORE DI SERVIZIO ALL’ANNO

Le prime GEV sono state nominate nel 1982, quando la questione ambientale stava prendendo forma. Distribuzione territoriale degli enti organizzatori del Servizio GEV Attualmente le GEV sono circa ed operano in 65 enti organizzatori: - 11 province - 16 parchi - 25 comunità montane - 6 comuni capoluogo di provincia - 7 raggruppamenti di comuni Hanno seguito i corsi oltre persone, di queste circa hanno conseguito l’idoneità di GEV

Collaborazione con le autorità competenti per il monitoraggio ambientale Attività connesse alla vigilanza

Attività di Informazione Attività di Informazione Iniziative di Formazione

Attività di educazione ambientale Attività di sensibilizzazione ambientale

Collaborazione e supporto logististico alle attività di Protezione Civile La collaborazione del Servizio GEV non ha confini Catastrofe della Valtellina: 200 GEV Alluvione del Piemonte del 1994: 325 GEV per 30 gruppi GEV per 30 gruppi GEV

Collaborazione in iniziative di recupero ambientale Collaborazione con le Legambiente in campi di lavoro

Collaborazioni con il F.A.I. per la valorizzazione dei beni artistici lombardi Attività di ricerca e valorizzazione delle identità e delle tradizioni locali

Legge regionale 28 febbraio 2005 n. 9 “Nuova disciplina del Servizio volontario di vigilanza ecologica”. Definisce in particolare Ruolo delle Province e della Regione Ruolo delle Province e della Regione Compiti degli enti organizzatori Compiti degli enti organizzatori Doveri delle GEV Doveri delle GEV Cooperazione con i servizi di Polizia locale, idraulica e forestale Cooperazione con i servizi di Polizia locale, idraulica e forestale

Il Servizio GEV È organizzato con criteri unitari È iscritto nel Registro generale regionale del volontariato È prestato in forma personale e gratuita L’organizzazione del Servizio GEV La Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento: Individua gli ambiti normativi di competenza Emana direttive per l’organizzazione dei corsi di formazione Cura pubblicazioni specialistiche Verifica l’idoneità delle aspiranti GEV Garantisce l’assicurazione e trasferisce le risorse economiche Le Province esercitano funzioni di coordinamento Gli enti organizzatori attuano il Servizio Organizzano corsi di formazione Designano un responsabile Operano assicurando cooperazione alle altre autorità ambientali

Il responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica 1.convoca periodicamente le guardie ecologiche e le tiene aggiornate; 2.predispone gli ordini di servizio; 3.cura la distribuzione e delle dotazioni e vigila sul corretto uso; 4. riceve e inoltra alle autorità competenti i verbali redatti dalle guardie ecologiche; 5. richiede periodicamente il rinnovo della nomina a guardia giurata e dei tesserini personali; 6.cura il rendiconto annuale dei fondi e la relazione sull’attività svolta; 7.predispone programmi di rilevamento ambientale.

Nomina a guardia giurata I responsabili del servizio volontario di vigilanza ecologica: 1.presentano istanza al Prefetto territorialmente competente, ai sensi dell’articolo 133 del TU delle leggi di PS per il rilascio del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata di coloro che hanno superato l’esame e siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 138 del TU. Incarico di guardia ecologica volontaria 1.L'ente organizzatore delle guardie ecologiche volontarie conferisce l’incarico di guardia ecologica volontaria ai volontari nominati guardie giurate. 2.Il decreto di incarico individua l’ambito territoriale di competenza e le norme oggetto del potere di accertamento. 3.Il potere di accertamento può essere esteso alle norme contenute in regolamenti di parchi regionali, province, comunità montane e comuni capoluogo di provincia, previe intese con gli enti stessi.)) 4.La guardia ecologica è ammessa all’esercizio delle sue funzioni dopo aver prestato giuramento davanti al sindaco del comune di residenza o ad un suo delegato. 5.Nell’espletamento del servizio di istituto, la guardia ecologica porta il distintivo approvato dal Prefetto.

Sospensione e revoca dell’incarico 1.L'ente organizzatore delle GEV deve segnalare al Prefetto competente per territorio ogni irregolarità riscontrata nello svolgimento dei compiti assegnati ed addebitabile al comportamento delle guardie ecologiche volontarie. 2.Per la sospensione e la revoca dell’incarico è competente l’ente organizzatore. 3.I procedimenti di cui sopra garantiscono il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa tecnica; dall’avvio dei suddetti procedimenti e fino alla loro conclusione, le guardie ecologiche sono in via cautelare sospese dall’incarico. 4.I provvedimenti di sospensione o di revoca sono immediatamente comunicati al Prefetto competente. 5.Nei casi di dimissioni, revoca e decadenza dall’incarico, la guardia ecologica volontaria restituisce all’ente organizzatore il tesserino, il distintivo e, se in dotazione, gli altri mezzi e attrezzature personali.

Doveri delle GEV Assicurare almeno 14 ore mensili Svolgere le proprie funzioni sulla base dell’Ordine di Servizio Operare con prudenza, diligenza e perizia Compilare in modo chiaro i formulari e i Rapporti di Servizio Qualificarsi esibendo il tesserino personale e portare il distintivo Usare con cura i mezzi e le attrezzature in dotazione. Poteri delle GEV.. Chiedere le generalità;. Procedere a sequestro cautelare;.. Redigere verbali di accertamento.

Le Guardie Ecologiche Onorarie Offrono la propria disponibilità per tutte quelle attività diverse dall’accertamento di illeciti amministrativi. 1.Le guardie ecologiche volontarie che hanno svolto il servizio di vigilanza ecologica continuativamente per la durata di almeno dieci anni possono rinunciare allo svolgimento del servizio e richiedere all’ente di appartenenza la nomina a guardia ecologica onoraria. 2.Offrono la propria disponibilità all’ente di appartenenza per collaborare in attività di informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla, raccolta di dati e informazioni relativi all’ambiente e monitoraggio ambientale. 3.I responsabili dei servizi volontari di vigilanza ecologica assicurano il coordinato svolgimento delle attività delle guardie ecologiche volontarie e delle guardie ecologiche onorarie.

L’attività di vigilanza e l’accertamento L’attività di vigilanza e l’accertamento La GEV fra le sue varie attività concorre alla protezione dell'ambiente e alla vigilanza in materia ecologica, anche attraverso l'accertamento delle violazioni di disposizioni in materia ecologica, contenute in singole leggi indicate nel proprio decreto di nomina. L'accertamento delle violazioni è il compito più delicato di una GEV, perché: 1.esige sicura padronanza tecnico-giuridica della materia; 2.non è sempre facile far rientrare la condotta realizzata dal trasgressore in una o in un'altra delle fattispecie previste dalla legge; 3.il comportamento vietato è il primo “aspetto” che la GEV vede del soggetto che ha di fronte; 4.il trasgressore, non sempre è disponibile ad accettare senza discussione quello che è il dovere” della GEV.

DISTINZIONE DELL’ATTIVITA’ DI POLIZIA Polizia di sicurezza Polizia di sicurezza : insieme delle attività rivolte al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica. Polizia giudiziaria: Polizia giudiziaria: ha lo scopo di accertare gli illeciti penali e di assicurare i responsabili alla giustizia. Polizia amministrativa: Polizia amministrativa: rivolta a tutelare cose e interessi relativi a determinati gruppi di persone e settori

L’attività della GEV è rivolta in via ordinaria esclusivamente alla Polizia amministrativa e in particolare alla tutela degli interessi individuati dalla legislazione regionale nel settore dell’Ecologia. Scopo della GEV Scopo della GEV non è quello di ricercare gli autori dei reati e di assicurarli alla Giustizia, bensì quello di accertare illeciti amministrativi, sanzionati con il pagamento di una somma in denaro. In presenza di un illecito amministrativo In presenza di un illecito amministrativo, la Guardia ecologica volontaria è sempre tenuta all'accertamento, in pratica a redigere un verbale di accertamento.L'accertamento dell'illecito è un atto obbligatorio, non facoltativo.

La qualifica di Guardia Giurata L’art. 2 della l.r. n.9/2005 prevede in modo esplicito che l’incarico di GEV possa essere conferito esclusivamente ai soggetti in possesso della qualifica di Guardia particolare Giurata, ai sensi dell’art. 138 del T.U. delle Leggi di P.S. Si tratta di un autorizzazione del Prefetto il cui rilascio è condizionato dal possesso di determinati requisiti, comprese anche le qualità personali del soggetto. Per poter diventare guardie giurate bisogna non aver riportato condanne per delitto doloso o preterintenzionale. Una condanna per delitto colposo o per una contravvenzione non costituisce un impedimento. Inoltre una condanna, anche per delitto doloso o preterintenzionale, risulta come cancellata se il condannato viene successivamente riabilitato. Il decreto di Guardia Particolare Giurata di per sé non attribuisce una Pubblica Funzione, ma conferisce unicamente il potere di espletare funzioni di vigilanza o custodia di beni mobili e immobili.

La qualifica di Guardia Ecologica Si acquisisce con l’incarico dell’ente organizzatore del Servizio territorialmente competente. La GEV entra far parte di un ordinamento pubblico in qualità di Pubblico Ufficiale (art. 357 del C. P.). Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali: gli impiegati dello Stato o di altro ente pubblico e ogni altra persona che esercita, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, una pubblica funzione, legislativa, amministrativa o giudiziaria. La GEV commette reato di usurpazione di funzioni pubbliche se al di fuori dal contesto territoriale o dal Servizio o comunque senza alcun “collegamento” ingiungesse al cittadino di fermarsi o pretendesse l’esibizione dei documenti.

Il codice penale Il codice penale pone il pubblico ufficiale in una situazione di maggiore responsabilità rispetto al privato cittadino. GARANZIEONERI Sospensione e revoca dell’incarico di GEV L’ente organizzatore è tenuto a segnalare al Prefetto e alla Regione le irregolarità riscontrate ai fini della sospensione e dell’eventuale revoca dell’incarico Deve essere garantito il principio del contraddittorio e del diritto alla difesa tecnica. RESISTENZA (337) PECULATO (314) VIOLENZA-MINACCIA (336)CONCUSSIONE (317) RIFIUTO GENERALITA’ (651)CORRUZIONE (318) FALSE GENERALITA’ (496)ABUSO D’UFFICIO (323) OMISSIONE ATTI D’UFFICIO (328) USURPAZIONE DI PUBBLICHE FUNZIONI (347)

L’attività di accertamento La Guardia ecologica deve fare una netta separazione fra il proprio dovere e i propri sentimenti: la GEV può ritenere che chi ha commesso l'illecito lo abbia fatto in buona fede e che quindi non sia giusto punirlo, ma il suo dovere è comunque quello di redigere il verbale, salvo fornire all'Autorità delle precise chiavi di lettura di quanto è accaduto. Alle autorità preposte ad irrogare la sanzione, Alle autorità preposte ad irrogare la sanzione, gli elementi descrittivi forniti dalla GEV consentiranno di farsi un'idea, la più precisa possibile della gravità del fatto, della personalità del trasgressore, del suo atteggiamento.

L’attività di accertamento La Guardia ecologica deve saper distinguere correttezza della verbalizzazione fra correttezza della verbalizzazione fondatezza dell'accertamento. e fondatezza dell'accertamento. Una GEV una volta che sia convinta di trovarsi di fronte ad un illecito, deve verbalizzarlo nel migliore dei modi. Che poi l'accertamento sia fondato è un giudizio che tocca all'Autorità amministrativa che dovrà irrogare, cioè infliggere la sanzione; e che, salvo casi estremi di sprovvedutezza, non comporterà per la Guardia conseguenze negative.

Accertamento delle violazioni L’art. 13 della legge n. 689/81 definisce gli atti di accertamento che possono essere adottati e gli organi di accertamento e di controllo abilitati a compierli. Vengono individuate 2 categorie: gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria e gli agenti di polizia giudiziaria. I primi, tra i quali le GEV, hanno una competenza particolare demandata da una specifica legge, i secondi una competenza generale relativa alle violazioni depenalizzate dalla legge 689/91, ma anche da tutti gli illeciti amministrativi. Gli atti di accertamento previsti dalla legge 689/81 si traducono sempre in un processo verbale. Al processo verbale steso dall’agente accertatore, va riconosciuta l’efficacia probatoria dell’atto pubblico (artt. 158 C.P.P. e 2700 C.C.) per cui fa fede fino a querela di falso. In ordine al potere di ispezione di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, questa è da intendersi il sito destinato permanentemente o transitoriamente all’esplicazione della vita o delle attività lavorative.

Contestazione della violazione L’art. 14 della legge n. 689/81 stabilisce la regola per la quale la violazione debba essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto agli eventuali coobbligati in solido o quando ciò non sia possibile, notificata nei suoi estremi agli interessati entro termini perentori. La ragione della mancata contestazione immediata deve figurare nel verbale notificato successivamente al trasgressore.La ragione della mancata contestazione immediata deve figurare nel verbale notificato successivamente al trasgressore. Può ritenersi valida ragione l’esigenza di acquisizione e di elaborazione tecnica dei dati di fatto raccolti Persino l’assunzione di opportune informazioni occorrenti per la completezza dell’accertamento possono giustificare la contestazione non immediata.

Atti di accertamento e verbali Atti di accertamento e verbali ARTT. 13 E 20 L. n. 689/91 e ART. 8 L.R. n. 90/83 ATTIVERBALI Assunzione di informazionidi sommarie informazioni testimoniali Ispezione di cose e di luoghidi ispezione Segnalazionedi segnalazione Sequestro cautelaredi sequestro Rilievi segnaletici, descrittivi, fotografici

Elementi essenziali del Verbale di Accertamento Elementi essenziali del Verbale di Accertamento ART. 8 L.R. n. 90/83 1. Data, ora e luogo6. Responsabili in solido 2. Verbalizzante7. Ente per difesa 3. Trasgressore8. Pagamento ridotto 4. Descrizione del fatto9. Dichiarazioni 5. Norme violate10. Sottoscrizione

VERBALE DI ACCERTAMENTO Il giornoalle orein località. Il sottoscrittoGEV presso ……………………………………………………………………………………… in servizio, come risultava da Ordine di Servizio n., con la GEV HA ACCERATATO Il sig. identificato come tale mediante esibizione del documento validon. rilasciato dail residente ain via HA POSTO IN ESSERE IL SEGUENTE COMPORTAMENTO: Integrando la violazione delle seguenti norme Tale violazione viene/non viene contestata immediatamente al trasgressore ai sensi degli artt. 14 e 16 della L. 689/81 Il verbalizzante ritiene che, a norma dell’art. 6 della L. 689/91 esistano obbligati in solido i sig. Ovvero identificati come tali per dichiarazione del trasgressore. La sanzione amministrativa prevista varia da un minimo di € a un massimo di €. Il trasgressore ha facoltà ai sensi dell’art. 16 della L. 689/81 di essere ammesso al pagamento in misura ridotta (1/3 max o il doppio del min se più conveniente) della sanzione prevista quantificata in €., se il pagamento avviene entro 60 gg. dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione. Il pagamento in misura ridotta è da effettuarsi su c/c postale intestato a. Il trasgressore ai sensi dell’art. 18 della L.689/81 può rivolgere i suoi scritti difensivi indirizzati a entro 30 gg dalla contestazione o dalla notifica degli estremi della violazione e può chiedere di essere sentito personalmente. Il verbalizzante dichiara di avere informato il trasgressore della facoltà spettantegli di far verbalizzare dichiarazioni in ordine ai fatti contestatigli. Il trasgressore dichiara di non volersi avvalere di detta facoltà. Il trasgressore si avvale di detta facoltà e dichiara quanto segue Hanno assistito al fatto i sigg. identificati con documento Il verbalizzante Il 2° componente della pattuglia Firma del trasgressore per ricevuta Il trasgressore rifiuta di ricevere copia del verbale dando la seguente giustificazione Copia del verbale consegnata al responsabile del servizio ilalle ore LEGGE N. 689/1981 Principio di legalità Capacità di intendere e di volere Elemento soggettivo Cause di esclusione della responsabilità Concorso di persone Solidarietà Non trasmissibilità dell’obbligazione Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra min e max ( – 1/10) Criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie Contestazione e notificazione 90/360 Pagamento in misura ridotta