XIX Convegno A.N.U.S.C.A Riccione novembre 2009 Il matrimonio consolare in Italia: in aumento dopo la legge 94/2009? Renzo Calvigioni
XIX Convegno Nazionale A.n.u.s.c.a.2 Premessa La legge 94/2009 ha posto rilevanti limiti alla possibilità per lo straniero (extracomunitario) di contrarre matrimonio in Italia, se non in regola con il soggiorno; La presentazione del nulla osta ex art. 116 c.c. non è più sufficiente: occorre documentazione attestante la regolarità del soggiorno; Se c’è capacità matrimoniale, secondo lo Stato di appartenenza, ma non regolarità di soggiorno, che fare?
Renzo Calvigioni XIX Convegno Nazionale A.n.u.s.c.a.3 Soluzione Matrimonio tra italiano e straniero celebrato presso il Consolato straniero in Italia; Istanza di trascrizione all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza, allegando originale dell’atto legalizzato e tradotto Richiamo dell’art. 28 della legge 218/1995: “Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento”
Renzo Calvigioni XIX Convegno Nazionale A.n.u.s.c.a.4 Nel caso in esame … Il secondo criterio indicato, matrimonio considerato valido dalla legge nazionale di uno dei coniugi, sembrerebbe consentire una soluzione immediata; Nel caso dello straniero che sposa presso il proprio Consolato, il matrimonio sarà sicuramente valido secondo la propria legge, perchè, in caso contrario, l’autorità consolare non avrebbe proceduto alla celebrazione Dunque, matrimonio valido secondo la legge dello Stato di uno degli sposi, sarà valido anche per il nostro ordinamento e l'ufficiale dello stato civile deve trascrivere. Ma sarà proprio così? Alcune riflessioni sono necessarie!
Renzo Calvigioni XIX Convegno Nazionale A.n.u.s.c.a.5 Luogo di celebrazione Il matrimonio celebrato presso un Consolato straniero in Italia deve essere considerato come avvenuto in territorio italiano: il criterio della extraterritorialità delle sedi diplomatiche (che, oltretutto, riguarderebbe le Ambasciate e non i Consolati) è stato da tempo abbandonato a favore di quello delle immunità Il matrimonio in Consolato non può essere considerato come un matrimonio celebrato all’estero.
Renzo Calvigioni XIX Convegno Nazionale A.n.u.s.c.a.6 Esclusioni normative Convenzione dell'Aja del 12/6/1902 tra Italia, Portogallo e Romania: art. 6 “... sarà riconosciuto come valido, quanto alla forma, il matrimonio celebrato davanti ad un agente diplomatico o consolare, in conformità della sua legislazione, purchè nessuna delle parti contraenti appartenga allo Stato dove il matrimonio fu contratto.. “ Convenzione di Città del Messico del 6/12/1910, riguardante la celebrazione di matrimonio da parte dei consoli, bilaterale con il Messico: ammette la validità del matrimonio di fronte al console fra cittadini di quello Stato, tranne se uno degli sposi sia cittadino dello Stato dove ha sede il Consolato
Renzo Calvigioni XIX Convegno Nazionale A.n.u.s.c.a.7 Norme interne Il matrimonio, e in particolare la celebrazione, risultano disciplinati da una serie numerosa di norme Codice civile: titolo VI, dall'art. 82 all'art. 116; Concordato con la Santa Sede: legge 27/5/1929 n. 810, legge 27/5/1929 n. 847, legge 25/3/1985 n. 121 Culti ammessi: legge 24/6/1929 n. 1159, R.D. 28/2/1930, n. 289 Culti che hanno stipulato un intesa con lo Stato: legge 11/8/1984 n. 449, legge 22/11/1988 n. 516, legge 22/11/1988 n. 517, legge 8/3/1989 n. 101, legge 12/4/1995 n. 116, legge 29/11/1995 n. 520
Renzo Calvigioni XIX Convegno Nazionale A.n.u.s.c.a.8 Giurisprudenza Piuttosto scarsa: Il tribunale di Milano, con sentenza del 16 maggio – 25 luglio 1963 ha dichiarato la nullità di un matrimonio contratto in Roma da una cittadina italiana e un cittadino straniero avanti all’ambasciatore dello stato di cittadinanza dello sposo Il tribunale di Napoli, con sentenza 5 marzo 1982 ha dichiarato nullo il matrimonio contratto nel nostro Paese da una cittadina italiana con uno straniero davanti all’agente diplomatico del paese di questo ultimo
Renzo Calvigioni XIX Convegno Nazionale A.n.u.s.c.a.9 Indirizzo ministeriale Il matrimonio di un cittadino italiano celebrato in Italia presso il Consolato di uno Stato estero è privo di qualsiasi validità per il nostro Ordinamento: non può essere trascritto nei registri di stato civile né può essere registrato in anagrafe. In tale caso, infatti, il matrimonio è nullo in quanto celebrato in violazione del principio della sovranità territoriale (Massimario 2005, confermato integralmente nel Massimario 2009) Se così non fosse, un cittadino italiano potrebbe contrarre matrimonio senza osservare requisiti e limiti del nostro ordinamento, celebrando di fronte all'autorità straniera (il Consolato) in territorio italiano, nel rispetto delle sole norme del Paese straniero, pur avvenendo la celebrazione in Italia
Renzo Calvigioni XIX Convegno Nazionale A.n.u.s.c.a.10 Orientamenti Sulla stessa linea dell’indirizzo del Ministero: Il matrimonio contratto avanti all’autorità consolare... da sposo cittadino... e cittadina italiana è viziato di nullità, intrascrivibile e privo di effetti (S.Scolaro); Il matrimonio contratto presso il consolato... in Roma, fra la cittadina italiana e straniero non può ritenersi valido e riconoscibile nell'ordinamento giuridico italiano... deve ritenersi nullo (F.Vitali); Favorevole alla trascrizione invocando l'art. 28 della legge 218/1995 (F.Coscia)
Renzo Calvigioni XIX Convegno Nazionale A.n.u.s.c.a.11 Altri suggerimenti Ambasciata della Moldavia in Italia: viene chiaramente indicato che il matrimonio in Consolato spesso non è riconosciuto dagli Stati e che l'Italia non lo riconosce; Ambasciata di Francia in Italia: viene riportato che solamente due cittadini francesi possono contrarre matrimonio in Consolato; Consolato di Germania in Italia: viene indicato che in Italia un matrimonio celebrato davanti alle rappresentanze consolare tedesche non è possibile, anche se sarebbe valido in Germania se celebrato con le stesse modalità
Renzo Calvigioni XIX Convegno Nazionale A.n.u.s.c.a.12 Considerazioni Un limite all’applicazione dell’art. 28 della legge 218/1995 deriva dall’art. 17 della stessa legge: É fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera Si tratta di norme che per la loro rilevanza si sottraggono alle regole di funzionamento delle norme di conflitto del diritto internazionale privato: debbono essere applicate in ogni caso, nonostante il richiamo al diritto straniero
Renzo Calvigioni XIX Convegno Nazionale A.n.u.s.c.a.13 Quali prevalgono sul diritto straniero? L’individuazione di tali norme è rimessa all’interprete e naturalmente al giudice Si deve valutare l’oggetto e lo scopo delle disposizioni, di fondamentale importanza per lo Stato Non esiste un elenco se non basato su elaborazioni dottrinali
Renzo Calvigioni XIX Convegno Nazionale A.n.u.s.c.a.14 Le norme sul matrimonio Possono essere considerate norme di applicazione necessaria? Possono essere valutate ai sensi dell’art. 17 della legge 218/1995 le numerose norme che disciplinano il matrimonio, che dettagliatamente stabiliscono le modalità di celebrazione di fronte all'ufficiale dello stato civile, o di fronte al parroco, o al ministro di culto, o di fronte al console italiano od all'autorità locale straniera, fino ad arrivare a prevedere addirittura l'ipotesi del matrimonio celebrato di fronte ad “apparente” ufficiale dello stato civile (art. 113 c.c.)?
Renzo Calvigioni XIX Convegno Nazionale A.n.u.s.c.a.15 Giurisprudenza recente Una cittadina italiana contrae matrimonio con un egiziano presso il Consolato d’Egitto in Milano Richiesta di trascrizione al Comune di residenza che rifiuta Ricorso al Tribunale di Milano contro il rifiuto dell’ufficiale di stato civile
Renzo Calvigioni XIX Convegno Nazionale A.n.u.s.c.a.16 Il Tribunale di Milano Sezione IX Civile Con Decreto 4899/08 del 3/12/2008, rigetta l’istanza della ricorrente, confermando il rifiuto dell’ufficiale di stato civile “Il matrimonio contratto da cittadina italiana presso una autorità consolare straniera sul territorio dello Stato è nullo per violazione del principio della sovranità territoriale, come chiaramente indicato nella Convenzione dell’Aja del 1905…”
Renzo Calvigioni XIX Convegno Nazionale A.n.u.s.c.a.17 Merita attenzione Il decreto del Tribunale di Milano è decisione successiva alla legge 218/1995 Conferma pienamente i precedenti indirizzi giurisprudenziali, nonostante l’art. 28 della legge 218/1995 Ribadisce che il matrimonio consolare, se riguarda un cittadino italiano, non può essere trascritto da parte dell’ufficiale dello stato civile
Renzo Calvigioni XIX Convegno Nazionale A.n.u.s.c.a.18 In conclusione Il matrimonio consolare in Italia non consente di evadere i limiti della legge 94/2009 Se anche fosse celebrato e richiesta la trascrizione, l’ufficiale dello stato civile dovrà opporre rifiuto Uniforme l’orientamento di prassi, giurisprudenza ed interpreti
Renzo Calvigioni XIX Convegno Nazionale A.n.u.s.c.a.19 In fondo … E’ ancora la conferma della complessità dei compiti degli ufficiali di stato civile! Grazie! Per la vostra attenzione!!!