Il sindacato Le RSA e RSU. Il sindacato: forma giuridica Mancata attuazione art. 39 Cost. commi 2 – 4 Associazione non riconosciuta Forme non associative.

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Il sindacato Le RSA e RSU

Il sindacato: forma giuridica Mancata attuazione art. 39 Cost. commi 2 – 4 Associazione non riconosciuta Forme non associative (comitati) Forma elettiva (RSU)

L’interesse collettivo  “L’interesse collettivo non è la somma di interessi individuali, ma la loro combinazione ed è indivisibile, nel senso che viene soddisfatto non già da più beni atti a soddisfare bisogni individuali, ma da un unico bene atto a soddisfare il bisogno della collettività” (F.S. Passarelli)  Interesse opposto a quello dei datori  E’ diverso dall’interesse generale e dall’interesse dei singoli lavoratori (non c’è un mandato)

La rappresentanza  È un istituto giuridico in funzione del quale un soggetto, in virtù di un mandato, conferisce ad un altro soggetto il potere di agire in suo nome ed interesse (1287 e ss c.c.)  Tuttavia i lavoratori non conferiscono mandato né la rappresentanza legale  Mancata attuazione dell’art. 39 Cost.  Rappresentanza è problema di consenso rispetto all’azione sindacale

La rappresentatività  È la capacità dell’organizzazione sindacale di unificare i comportamenti dei lavoratori e di aggregare consenso rispetto alla propria azione

La rappresentatività Tipologie di rappresentatività Rappresentatività storica o presunta, basata sul dato storico dell’azione svolta dalle grandi confederazioni Rappresentatitvità effettiva o tecnica, basata sulla capacità del sindacato di stipulare il CCL o di partecipare alle trattative Sindacato comparativamente più rappresentativo, usata dal legislatore per selezionare sindacati nel caso di rinvio legale alla contrattazione

La rappresentatività Secondo la giurisprudenza gli indici rivelatori si rinvengono:  Nel dato quantitativo  Nella presenza in un ampio n. di categorie  Nella equilibrata presenza sul territorio nazionale  Nell’esercizio dell’attività contrattuale e di autotutela (sciopero) in modo adeguato  Una reale capacità di influenza sull’assetto economico e sociale del Paese

La rappresentanza in azienda – le R.S.A.  Art. 19 St. Lav. Testo originario Le rappresentanze sindacali aziendali (rsa) possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell’ambito:  a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;  b) delle associazioni sindacali non affiliate alle predette confederazioni che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali applicati nell’unità produttiva

La rappresentanza in azienda – le R.S.A.  Art. 19 statuto dei lavoratori (dopo il referendum, d.p.r 28 luglio 1995, n. 312): Le rappresentanze sindacali aziendali (rsa) possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell’ambito:  a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;  b) delle associazioni sindacali non affiliate alle predette confederazioni che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali applicati nell’unità produttiva

Corte Costituzionale sent. n. 231/2013  ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 19, 1° comma, dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970, nella parte in cui "non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda".

Le R.S.A.  Le R.S.A sono titolari dei diritti sindacali del titolo III della legge 300 del 1970, (Statuto dei lavoratori)  I canali e le forme di comunicazione del sindacato nei confronti del personale dipendente  Il sostegno attivo all’attività sindacale  La tutela dei dirigenti

Rappresentanze sindacali unitarie (RSU)  Le rappresentanze unitarie aziendali sono state previste dall’Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993  La RSU subentra alle RSA nella titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni spettanti per effetto di disposizioni di legge

Costituzione delle RSU  Le liste possono essere presentate dalle OO.SS. firmatarie del CCNL e dalle associazioni che raccolgono il 5% delle firme dei lavoratori nell’unità produttiva

Composizione RSU  1/3 dei seggi era riservato alle liste presentate dalle OO.SS firmatarie del CCNL  2/3 dei seggi sono assegnati mediante elezione a suffragio universale tra le liste concorrenti  I componenti della RSU restano in carica 3 anni

Protocollo d’intesa 31 maggio 2013 le RSU scadute alla data di sottoscrizione dell’intesa saranno rinnovate nei successivi sei mesi; le RSU saranno elette con voto proporzionale (non più 1/3 riservato); il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente la RSU ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito. Confindustria, Cgil, Cisl e Uil si impegnano a rendere coerenti le regole dell’accordo interconfederale del dicembre 1993, con i suddetti principi, anche con riferimento all’esercizio dei diritti sindacali e, segnatamente, con quelli in tema di diritto di assemblea in capo alle Organizzazioni sindacali firmatarie della presente intesa, titolarità della contrattazione di secondo livello e diritto di voto per l’insieme dei lavoratori dipendenti

Accordo 10 gennaio 2014 c.d. Testo Unico sulla rappresentanza  Firmato da Confindustria, CGIL, CISL e UIL  Soglia del 5% e partecipazione alla negoziazione attraverso la definizione della piattaforma contrattuale ed abbiano fatto parte della delegazione trattante l’ultimo rinnovo del CCNL