Diritto dell’Unione Europea Corso di Laurea Specialistica in Management Turistico Prof.ssa Ida Nicotra
Adozione atti comunitari Ciascuna istituzione svolge un ruolo: - Commissione: iniziativa legislativa; - Consiglio: organo decisionale cui compete l’adozione dell’atto; - Parlamento: può essere fondamentale per l’adozione o ruolo meramente consultivo; - Comitato economico e sociale – Comitato regioni: ruolo consultivo.
Procedimenti previsti dai Trattati - Procedura tradizionale - Procedura di consultazione - Procedura di cooperazione - Procedura di codecisione - Procedura di parere conforme. La prima procedura costituisce il classico iter normativo per adozione atti CE; le altre qualificano diversamente il ruolo svolto dal Parlamento.
Procedura tradizionale Inizialmente, gli atti comunitari venivano adottati da parte del Consiglio su proposta della Commissione. Gli altri organi (compreso il Parlamento) intervenivano con l’emanazione di pareri non vincolanti.
Iniziativa Legislativa La Commissione è l’istituzione cui spetta il potere di proporre l’adozione di atti CE. Le proposte hanno carattere limitatamente vincolante, incidendo sul procedimento deliberativo di formazione dei provvedimenti consiliari.
Il Parlamento europeo, ex art. 192 TCE, ha la facoltà di richiedere a maggioranza dei suoi membri alla Commissione la presentazione di adeguate proposte sulle questioni che necessitano l’emanazione di un atto (cd. potere di iniziativa dell’iniziativa)
Il potere di iniziativa dell’iniziativa ha rappresentato un compromesso fra le richieste presentate dal Parlamento (il quale chiedeva un autonomo potere di iniziativa) e le obiezioni della Commissione, alla quale il Trattato conferisce il monopolio dell’iniziativa in ambito CE.
La Commissione, in base a Codice di Condotta, si è impegnata a tenere nella massima considerazione le richieste di proposta legislativa ad essa rivolte dal Parlamento ex art. 192 TCE. Le posizioni assunte dalla Commissione saranno debitamente motivate caso per caso.
Il potere di proposta della Commissione può sostanziarsi anche nell’adozione di raccomandazioni o memorandum rivolti alle istituzioni o agli Stati membri per sollecitarli a certe azioni o esporre le linee programmatiche della Comunità.
Le proposte della Commissione devono contenere la motivazione nonché menzionare tutti i pareri obbligatori o facoltativi richiesti per l’adozione di un atto in quel determinato settore. Alla proposta è data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
La mancanza assoluta di motivazione integra un vizio di legittimità dell’atto che può portare la CGE ad annullarlo per violazione delle forme sostanziali (art. 231 TCE).
Tale annullamento non potrà essere pronunciato laddove, pur in presenza di una motivazione laconica, lo scopo dell’autore dell’atto risulti comunque sufficientemente comprensibile (CGE sentenza 8/78 Milac c. Hauptzollamt Freiburg)
L’ obbligo di motivazione, infatti, non può essere determinato aprioristicamente, ma va commisurato alla situazione concreta, alla natura dell’atto da adottare e al contesto normativo specifico in cui esso si andrà ad inserire (sent. CGE 213/87, VIA c. Commissione)
Adozione atto La proposta della Commissione viene sottoposta all’approvazione del Consiglio. Il Consiglio accerta la necessità di sottoporre la proposta all’esame di altre istituzioni CE. La proposta viene dunque discussa dal COREPER.
Se il Consiglio concorda pienamente con la Commissione, l’atto è adottato con le modalità previste dal Trattato (maggioranza semplice, qualificata, unanimità). Se intende respingere la proposta della Commissione o apportarvi modifiche → unanimità.
Art. 250 TCE: Quando, in virtù del presente trattato, un atto del Consiglio viene adottato su proposta della Commissione, il Consiglio può emanare un atto che costituisca emendamento della proposta solo deliberando all'unanimità.
Art. 250 TCE: Fintantoché il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare la propria proposta in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto comunitario.
Alle sedute del Consiglio partecipa anche un membro della Commissione, che può su richiesta del Consiglio procedere a modifiche della proposta. Il Commissario è infatti a conoscenza della “modificabilità” della proposta: si evita così di dover giungere ad una votazione all’unanimità poiché l’atto è stato formalmente emendato dalla Commissione e non dal Consiglio.
La Commissione può in qualsiasi momento ritirare la propria proposta, impedendo così la delibera del Consiglio.
Procedura di consultazione La procedura del parere semplice (articolo 192 del trattato CE) consente al Parlamento europeo di esprimere un parere su una proposta della Commissione. Nei casi previsti dal trattato, il Consiglio consulta il Parlamento prima di decidere in merito alla proposta della Commissione ed è tenuto a prendere in debita considerazione il punto di vista del Parlamento.
Il Consiglio non è tuttavia vincolato dalla posizione del Parlamento, che è soltanto tenuto a consultare. Il Parlamento deve essere nuovamente consultato nell'ipotesi in cui il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta iniziale.
Il potere del Parlamento in relazione a questa procedura è abbastanza limitato, giacché può solo sperare che la Commissione prenda in considerazione i suoi emendamenti in una proposta modificata.
Al di fuori dei casi previsti dai trattati, il Consiglio si è impegnato a consultare il Parlamento anche in merito alla maggior parte delle questioni importanti: si tratta solo di una consultazione facoltativa.
La procedura del parere semplice è utilizzata anche per atti di natura non vincolante, ovvero le raccomandazioni e i pareri del Consiglio e della Commissione.
La procedura di consultazione realizza un equilibrio istituzionale (minimo) tra la Commissione (proponente), il Consiglio (decisionale) e il Parlamento. La Commissione non può infatti restare indifferente alle opinioni dell’organo che esercita ampi poteri di controllo.
La CGE ha arricchito il ruolo del Parlamento attraverso alcuni principi: - la consultazione del Parlamento è obbligatoria. L’atto può essere impugnato quando si sceglie la base giuridica che non prevede la consultazione del Parlamento. - necessario che il Parlamento si sia espresso. Principio di leale collaborazione tra istituzioni. - il parere deve essere dato su un testo che rispecchi quello di presentazione al Consiglio. Se modificato, sarà necessaria una nuova consultazione.
Procedura di cooperazione. La procedura di cooperazione (articolo 252 del TCE) è stata istituita dall'Atto unico europeo (1986); ha fornito al Parlamento europeo la possibilità di influire maggiormente sul processo legislativo mediante la "doppia lettura".
Inizialmente il trattato di Maastricht ha ampliato notevolmente il campo di applicazione di questa procedura; successivamente il trattato di Amsterdam ha segnato un'inversione di tendenza, favorendo la procedura di codecisione (articolo 251 del trattato CE). Pertanto la procedura di cooperazione si applica oggi soltanto in relazione all'Unione economica e monetaria.
L'avvio della procedura di cooperazione presuppone sempre una proposta della Commissione trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo. Nel corso della I lettura il Parlamento esprime un parere sulla proposta della Commissione. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, adotta poi una posizione comune, che viene comunicata al Parlamento, assieme alle informazioni e alle motivazioni che hanno indotto il Consiglio ad adottare tale posizione comune.
In fase di II lettura il Parlamento esamina la posizione comune ed entro un termine di 3 mesi può approvare la posizione comune, proporre emendamenti o respingere la posizione comune. In queste ultime due ipotesi è previsto il voto a maggioranza assoluta dei membri che compongono il Parlamento. Qualora il Parlamento respinga la posizione comune, il Consiglio può deliberare in seconda lettura soltanto all'unanimità.
A questo punto la Commissione riesamina, entro il termine di un mese, la proposta in base alla quale il Consiglio ha adottato la propria posizione comune e trasmette al Consiglio la propria proposta, che può recepire o escludere gli emendamenti proposti dal Parlamento.
Entro il termine di 3 mesi, il Consiglio può adottare la proposta riesaminata dalla Commissione deliberando a maggioranza qualificata, oppure modificare all'unanimità la proposta riesaminata oppure adottare gli emendamenti parlamentari che la Commissione non ha recepito, deliberando anche in questo caso all'unanimità.
Nella procedura di cooperazione il Consiglio può sempre esercitare un diritto di veto rifiutando di pronunciarsi sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo o sulla proposta modificata della Commissione, e bloccare quindi l'iter legislativo.
Procedura di codecisione La procedura di codecisione (articolo 251 del trattato CE), introdotta dal trattato di Maastricht, conferisce al Parlamento europeo il potere di adottare una serie di atti congiuntamente con il Consiglio dell'Unione europea.
La procedura di codecisione ha rafforzato il potere legislativo del Parlamento europeo nei seguenti settori: libera circolazione dei lavoratori, diritto di stabilimento, servizi, mercato interno, istruzione (azione di incentivazione), sanità (azioni di incentivazione), consumatori, reti transeuropee (orientamenti), ambiente (programmi generali d'azione), cultura (azione di incentivazione) e ricerca (programma quadro).
Il trattato di Amsterdam ha semplificato la procedura di codecisione al fine di renderla più efficace e più rapida e rafforzare il ruolo del Parlamento. La procedura è stata inoltre estesa a nuovi settori, come l'esclusione sociale, la sanità pubblica e la lotta contro le frodi lesive degli interessi finanziari della Comunità europea.
Il Parlamento deve partecipare all'esercizio del potere legislativo per rafforzare il carattere democratico dell'azione comunitaria. È per questo motivo che per ogni strumento normativo adottato a maggioranza qualificata è ipotizzabile il ricorso alla procedura di codecisione. Così, nella maggior parte dei casi alla procedura di codecisione in sede di Parlamento si accompagna il voto a maggioranza qualificata nell'ambito del Consiglio.
I fase La Commissione presenta una proposta al Consiglio e Parlamento che formula un proprio parere anche modificativo (prima lettura). Se il Consiglio accetta gli emendamenti può adottare l’atto. In caso contrario il Consiglio delibera a magg.za qualificata una posizione comune che verrà sottoposta al Parlamento (seconda lettura).
II Fase Il Parlamento può entro 3 mesi: - Approvare la posizione comune o non pronunziarsi → il Consiglio adotterà l’atto. - Emendare l’atto a magg.za assoluta → il Consiglio, entro 3 mesi può approvarli ed adottare il testo o avviare una procedura di conciliazione. - Respingere l’atto a magg.za assoluta → procedura di conciliazione.
III Fase Comitato di conciliazione, composto da membri del Consiglio e del Parlamento. Esso predispone un testo di compromesso, alla cui stesura partecipa la Commissione con funzioni di mediatore. Se non è possibile raggiungere nemmeno il compromesso → abbandono.
Se, invece, predisposto testo comune: - può essere adottato dal Consiglio [magg.za qualificata] e dal Parlamento [magg.za assoluta] nel termine di 6 settimane dalla scadenza del tempo concesso al Comitato di conciliazione; - non si raggiunge accordo → abbandono del testo.
Procedura parere conforme La procedura del parere conforme (articolo 192 del trattato che istituisce la Comunità europea) è stata introdotta dall'Atto unico europeo (1986) e comporta che il Consiglio debba ottenere il consenso del Parlamento europeo ai fini dell'adozione di alcune decisioni che rivestono particolare importanza.
Il principio del parere conforme si basa su una lettura unica. Il Parlamento [a magg.za assoluta dei suoi membri] può accettare o respingere una proposta ma non può modificarla. In mancanza del parere conforme, l'atto non può essere adottato.
Il parere conforme si applica principalmente all'adesione di nuovi Stati membri (articolo 49 TCE), agli accordi di associazione e ad altri importanti accordi con paesi terzi.
È previsto anche per la cittadinanza, i compiti specifici affidati alla Banca centrale europea (BCE), le modifiche allo statuto del Sistema europeo di banche centrali della BCE, i fondi strutturali e di coesione, oltre alla procedura elettorale uniforme per l'elezione del Parlamento europeo (articolo 190 TCE).
Inoltre il parere conforme del Parlamento europeo è richiesto anche in relazione alle sanzioni applicabili in caso di violazione grave e persistente dei diritti fondamentali da parte di uno Stato membro (articolo 7 del TUE) oltre che per una cooperazione rafforzata nel settore cui si applichi la procedura di codecisione.