Modificazione dei soggetti del rapporto obbligatorio

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Modificazione dei soggetti del rapporto obbligatorio

MODIFICAZIONI NEL LATO ATTIVO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO La modificazione del soggetto attivo del rapporto obbligatorio può realizzarsi, per atto inter vivos, a titolo particolare, mediante: la cessione del credito (artt. 1260-1267 c.c.) La delegazione attiva (figura non prevista dal codice, di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale) Il pagamento con surrogazione (art. 1201- 1205 c.c.)

Cessione del credito L’espressione “cessione del credito” indica due fenomeni: Il contratto con il quale il creditore (cedente) pattuisce con un terzo (cessionario) il trasferimento in capo a quest’ultimo del suo diritto verso il debitore (ceduto) L’effetto di tale contratto, ossia il trasferimento del credito in capo al cessionario.

Cessione del credito Possono essere ceduti tutti i crediti (principio della libera trasferibilità dei crediti, art. 1260, co. 1, c.c.) salvo che: Il credito abbia carattere strettamente personale (art. 1260, co. 1, c.c.) Il trasferimento sia vietato dalla legge (art. 1260 c.c., co. 1 c.c.) La cessione sia stata convenzionalmente esclusa dalle parti (art. 1260, co. 2, c.c.)

Accordo di cessione Il contratto di cessione si perfeziona mediante un accordo tra il creditore (cedente) ed il terzo (cessionario) Non è richiesta l’accettazione da parte del debitore (ceduto) : per esso è normalmente indifferente il fatto di dover pagare al creditore originario o a un terzo

Effetti della cessione Il credito è trasferito dal cedente al cessionario in forza del principio del cd. consenso traslativo (art. 1376 c.c.) nel momento stesso del perfezionamento dell’accordo di cessione. Affinché la cessione abbia efficacia nei confronti del debitore ceduto, occorre che a quest’ultimo la cessione venga notificata (dal cedente o dal cessionario) ovvero sia da lui accettata (art. 1264, co. 1, c.c.).

Effetti della cessione Se dopo il perfezionamento dell’accordo di cessione, ma prima che sia intervenuta la relativa notifica o accettazione, il debitore-ceduto paga al creditore originario-cedente, non può essere tenuto a effettuare una seconda prestazione a favore del nuovo creditore; salvo che non si provi che, nonostante la mancata notifica o accettazione, era comunque a conoscenza dell’avvenuta cessione (art. 1264, co. 2, c.c.).

Effetti della cessione L’obbligazione rimane inalterata: Il credito è trasferito con tutti i privilegi e le garanzie Il debitore ceduto può opporre al cessionario le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente (ad es. che il contratto il base al quale è sorto il credito è annullabile per violenza o dolo o errore).

Rapporti tra cedente e cessionario Se la cessione è a titolo oneroso  il cedente, salvo patto contrario, garantisce al cessionario l’esistenza del credito al momento cessione (cd. veritas nominis, art. 1266, co. 1, c.c.), ma non la solvenza del debitore (cd. bonitas nominis, art. 1267, co. 1, c.c.)

Rapporti tra cedente e cessionario Se la cessione è a titolo gratuito  il cedente non garantisce al cessionario nè la veritas nominis (a meno che non l’abbia espressamente garantita) né la bonitas nominis (art. 1266, co. 2, c.c.) In entrambe le ipotesi la garanzia della solvenza del debitore può essere assunta con apposito patto.

Cessione pro solvendo e pro soluto Quando la cessione è effettuata per estinguere un debito del cedente verso il cessionario (art. 1198 c.c., cd. cessione solutoria) si presume che avvenga pro solvendo  la liberazione del cedente si verifica solo quando il cessionario abbia ottenuto il pagamento dal debitore ceduto Qualora le parti prevedano diversamente il cessionario decide di liberare senz’altro il cedente dall’obbligo che quest’ultimo aveva nei suoi confronti, accollandosi per intero il rischio della solvenza del debitore ceduto => cessione pro soluto

La delegazione attiva Il codice si occupa solo della delegazione passiva, ma si ritiene che rientri nell’autonomia negoziale delle parti la creazione di una delegazione attiva. La delegazione attiva consiste in un accordo (trilaterale tra creditore, debitore e un terzo) in forza del quale il creditore (delegante) delega il debitore (delegato) ad impegnarsi a effettuare la prestazione al terzo (delegatario).

La delegazione attiva Per effetto della delegazione attiva, il delegato diviene, di regola, debitore nei confronti sia del delegante che del delegatario (cd. delegazione cumulativa) Le parti possono tuttavia scegliere di liberare il delegato nei confronti del delegante (cd. delegazione liberatoria) A differenza di quanto avviene nella cessione del credito, nella delegazione: è parte necessaria anche il debitore Normalmente al creditore originario (delegante) non si sostituisce ma si aggiunge un nuovo creditore (delegatario)

Il pagamento con surrogazione Mediante il pagamento al creditore originario si sostituisce un’altra persona. L’obbligo non si estingue, ma all’originario creditore si sostituisce un altro creditore.

Il pagamento con surrogazione La surrogazione (sostituzione) può avvenire: Per volontà del creditore che, ricevendo il pagamento da un terzo, può dichiarare espressamente di volerlo farlo subentrare nei propri diritti verso il debitore (art. 1201 c.c.) Per volontà del debitore, che prendendo a mutuo una somma di denaro al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nella posizione del creditore Per volontà della legge (surrogazione legale) nei casi indicati dall’art. 1203 c.c.

MODIFICAZIONI NEL LATO PASSIVO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO La modificazione del soggetto passivo del rapporto obbligatorio può realizzarsi, a titolo particolare, mediante le figure: Della delegazione passiva (art. 1268-1271 c.c.) Dell’espromissione (art. 1272 c.c.) Dell’accollo (artt. 1273 c.c.)

Modificazione nel lato passivo del rapporto obbligatorio Mentre per il debitore è, di regola, indifferente la persona del creditore, per il creditore non è affatto indifferente avere come debitore un soggetto anziché un altro. Di conseguenza, la sostituzione del debitore non è possibile senza l’espressa volontà del creditore. Se manca l’espressa volontà del creditore, il precedente debitore non viene liberato ma si aggiunge un nuovo soggetto passivo a quello che già c’era.

La delegazione passiva Ci sono due tipologie di delegazione passiva: 1) La delegazione a promettere 2) la delegazione di pagamento La delegazione a promettere consiste in un negozio trilaterale fra debitore, creditore ed un terzo, in forza del quale il primo (delegante) delega il terzo (delegato) ad obbligarsi a effettuare un determinato pagamento a favore del creditore (delegatario)  schema della cambiale-tratta.

Delegazione a promettere cumulativa e liberatoria Il delegante non è liberato dal debito originario: secondo quanto stabilito dall’ art. 1268 c.c. il delegante resta obbligato insieme al delegato (delegazione cumulativa). Il delegatario può tuttavia, con dichiarazione espressa, acconsentire a liberare subito il delegante, conservando quale unico debitore il delegato (delegazione liberatoria, art. 1268, co. 1, c.c.).

Delegazione di pagamento Delegatio solvendi Accordo tra debitore e un terzo in forza del quale il debitore (delegante) delega il terzo (delegato) ad effettuare una determinata prestazione a favore del creditore (delegatario)  schema dell’assegno bancario La delegazione di pagamento ha funzione immediatamente solutoria dell’obbligazione.

Espromissione L’espromissione consiste in un accordo bilaterale fra il creditore ed un terzo, in forza del quale quest’ultimo (espromittente) si impegna, nei confronti del primo (espromissario), a pagare il debito dell’obbligato originario (espromesso). (Art. 1272 c.c.) La differenza tra la delegazione promissoria e l’espromissione consiste nella spontaneità dell’iniziativa del terzo (espromittente), cioè nell’assenza di delega da parte del debitore originario (Art. 1272 c.c., co. 1). L’espromissione è, di regola, cumulativa: il terzo è cioè obbligato in solido con il debitore originario (art. 1272 c.c.).

Accollo Accordo bilaterale tra il debitore ed un terzo in forza del quale quest’ultimo (accollante) assume a proprio carico l’onere di procurare al creditore (accollatario) il pagamento del debito del primo (accollato) (art. 1273, co. 1, c.c.) L’accollo può essere interno (o semplice) Esterno

Accollo interno L’accollo interno (non previsto espressamente dal codice) si ha quando le parti non intendono attribuire alcun diritto al creditore (accollatario) verso l’accollante. L’accollante si impegna soltanto nei confronti del debitore accollato. Di conseguenza: Il creditore (accollatario) non ha diritto di rivolgersi all’accollante per ottenere il pagamento del suo credito Il terzo accollante, in caso di mancata osservanza dell’obbligo assunto, risponde dell’inadempimento soltanto nei confronti del debitore accollato

Accollo esterno Art. 1273, co. 1, c.c. L’accordo tra accollante e accollato si presenta come un contratto a favore del terzo (art. 1411 c.c.)  terzo accollante e debitore accollato conferiscono al creditore accollatario il diritto di pretendere direttamente dall’accollante stesso l’adempimento del proprio credito. L’accollo esterno può essere: Cumulativo=> il debitore originario resta obbligato in solido con l’accollante (art. 1273, co. 3, c.c.) Liberatorio => il debitore originario resta liberato, rimanendo obbligato il solo accollante

Accollo esterno Affinché l’accollo esterno si configuri come liberatorio occorre : Una dichiarazione espressa del creditore Che la liberazione del creditore originario costituisca condizione espressa dell’accordo.