1. Tutti quei fatti costituenti illecito penale posti in essere dall’imprenditore commerciale o da terzi connessi a una procedura concorsuale (fallimento,

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Tutti quei fatti costituenti illecito penale posti in essere dall’imprenditore commerciale o da terzi connessi a una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi) L’esistenza di una procedura concorsuale è elemento caratteristico ed essenziale di questi tipi di reati. Di talché, venuta meno l’esistenza della procedura stessa, automaticamente vengono meno anche le ipotesi delittuose Il titolo VI del R.D n. 267: a.al capo I, disciplina i reati commessi dall’imprenditore fallito (Artt ) b.al capo II, i reati commessi da persone diverse dal fallito (Artt ). 2

Reati commessi dal fallito: Bancarotta fraudolenta (Art. 216 L.F.) Bancarotta semplice (Art. 217 L.F.) Ricorso abusivo al credito (Art. 218 L.F.) Denuncia di crediti inesistenti (Art. 220 L.F.) 3

Reati commessi da persone diverse dal fallito: Reati degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallite (Artt L.F.) Reati dell’institore (Art. 227 L.F.) Reati del curatore o dei suoi coadiuvatori (Artt. 228, L.F.) Reati dei creditori (Artt. 232, 233, 234 L.F.) Terzi (Art. 234 L.F.) 4

Soggetto agente:l’imprenditore commerciale fallito, cui sono equiparati l’imprenditore occulto Elemento soggettivo:dolo, ossia l’intenzione di cagionare con la propria azione l’evento dannoso Condotta materiale: a.prima della dichiarazione di fallimento, abbia distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato, in tutto o in parte, i suoi beni ovvero, al fine di arrecare danno ai creditori, abbia esposto o riconosciuto passività inesistenti (c.d. bancarotta distrattiva) b.prima della dichiarazione di fallimento, abbia sottratto o falsificato, in tutto o in parte, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o al fine di procurare danno ai creditori, i libri e le altre scritture contabili o li abbia tenuti in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento d’affari (c.d. bancarotta documentale o contabile) c.prima o durante la procedura fallimentare, abbia eseguito pagamenti o simulato titoli di prelazione, al fine di favorire alcuni creditori a danno degli altri (c.d. bancarotta preferenziale) 5

In particolare, le singole condotte A “… ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti” · distrazione:es. l’imprenditore stipula un contratto di locazione per finalità estranee all’azienda in previsione del fallimento e allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni ad altro soggetto giuridico · occultamento:es. il fallito non segnala l’esistenza di propri beni da sottoporre a inventario · dissimulazione:es. simulazione di contratti di comodato su beni, sempre rimasti al fallito in piena proprietà · distruzione:annullamento fisico del bene ovvero del valore economico dello stesso. A differenza della distrazione, questa condotta non contempla l’assegnazione o il passaggio della ricchezza a terzi · dissipazione:sperpero delle risorse patrimoniali senza alcuna utilità d’impresa, es. perdite di gioco 6

Circostanze:aggravanti: 1.nel caso in cui sia cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità 2.quando sono commessi più fatti tra quelli indicati nell’art. 216 L.F. 3.il reo non avrebbe potuto esercitare un’impresa commerciale per divieto di legge attenuanti: nel caso in cui sia cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità Pena: 1.reclusione da 3 a 10 anni per le ipotesi a, b 2.reclusione da 1 a 5 anni per l’ipotesi c 3.salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, nelle ipotesi a, b, c il fallito per la durata di 10 anni è inabilitato dall’esercizio di un’impresa commerciale ed è incapace per la stessa durata a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa 7

Soggetto agente:l’imprenditore commerciale fallito, cui sono equiparati l’imprenditore occulto Elemento soggettivo:colpa, ossia l’evento dannoso, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia Condotta materiale: a.prima della dichiarazione di fallimento, abbia fatto spese personali o per la propria famiglia eccessive e sproporzionate rispetto alla sua condizione economica (onere sproporzionato alle dimensioni patrimoniali) b.prima della dichiarazione di fallimento, abbia consumato notevole parte del patrimonio in operazioni puramente aleatorie o manifestatamente imprudenti (gioco d’azzardo) c. prima della dichiarazione di fallimento, abbia aggravato il proprio dissesto astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento (operazioni assunte in un periodo di difficoltà dell’impresa con la finalità di allontanare la dichiarazione di fallimento ormai inevitabile) d. prima della dichiarazione di fallimento, non abbia soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare e. non abbia tenuto, negli ultimi tre anni prima della dichiarazione di fallimento, le scritture contabili o abbia tenuto queste in modo irregolare o incompleto 8

Circostanze:aggravanti: 1.nel caso in cui sia cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità 2.quando sono commessi più fatti tra quelli indicati nell’art. 216 L.F. 3.il reo non avrebbe potuto esercitare un’impresa commerciale per divieto di legge attenuanti: nel caso in cui sia cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità Pena: 1. reclusione da 2 a 6 anni per le ipotesi a, b, c, d, e 2. salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, nelle ipotesi a, b, c il fallito per la durata di 2 anni è inabilitato dall’esercizio di un’impresa commerciale ed è incapace per la stessa durata a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa 9

Art. 217 Bis L.F. Le disposizioni di cui all’articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in: a.esecuzione di un concordato preventivo di cui all’articolo 160 o di b.un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis ovvero del c.piano di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), nonché d.ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies 10

Soggetto agente:l’imprenditore commerciale fallito, cui sono equiparati l’imprenditore occulto, gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori Elemento soggettivo:dolo Condotta materiale:il soggetto ricorre o continua a ricorrere al credito, dissimulando il dissesto o lo stato d’insolvenza. La nozione di credito comprende qualsiasi genere di prestazione data con promessa di prestazione futura, ovvero come richiesta di finanziamento attraverso gli ordinari canali bancari 11

Circostanze:aggravanti 1. nel caso in cui sia cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità 2. se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un’impresa commerciale attenuanti nel caso in cui sia cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità. Pena: 1. reclusione da 6 mesi a 3 anni 2. salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, il fallito per la durata di 3 anni è inabilitato dall’esercizio di un’impresa commerciale ed è incapace per la stessa durata a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa 12

Soggetto agente: l’imprenditore commerciale fallito, cui sono equiparati l’imprenditore occulto, gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori Elemento soggettivo: colpa Condotta materiale: il soggetto, fuori dei casi previsti dall’art. 216 L.F., nell’elenco dei suoi creditori, denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l’esistenza di altri beni da comprendere nell’inventario, ovvero non deposita i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori, entro 3 giorni dalla pubblicazione della sentenza, ovvero non comunica al curatore il cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio. Pena:reclusione fino a 1 anno 13

Art. 223, primo comma, L.F.. Si applicano le pene stabilite nell’art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo. 14 IMPRENDITORE COLLETTIVO

Soggetto agente:gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori di società fallite Elemento soggettivo: dolo Condotta materiale: -hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633, 2634 c.c. -hanno cagionato con dolo e per effetto di operazioni dolose il fallimento della società Pena:1. reclusione da 3 a 10 anni 2.per la durata di 10 anni è inabilitato dall’esercizio di un’impresa commerciale ed è incapace per la stessa durata a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa 15

Soggetto agente: gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori di società fallite Elemento soggettivo:colpa Condotta materiale:- hanno commesso alcuno dei fatti previsti nell’art. 217 L.F. -hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge Pena:1.reclusione da 2 a 6 anni 2.salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, il soggetto agente per la durata di 2 anni è inabilitato dall’esercizio di un’impresa commerciale ed è incapace per la stessa durata a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa 16

L’institore dell’imprenditore fallito risponde degli stessi reati di cui risponde il fallito se si è reso colpevole di essi 17

Oltre ai reati che il curatore, come pubblico ufficiale, può commettere secondo le norme del codice penale (peculato, corruzione e abuso d’ufficio), la legge fallimentare prevede alcune ipotesi speciali di reati che possono essere commessi dal curatore: Interesse privato del curatore negli atti del fallimento (art. 228 L.F.) Accettazione di retribuzione non dovuta (art. 229 L.F.) Omessa consegna o deposito di cose del fallimento (art. 230 L.F.) 18

Soggetto agente:il curatore e le persone che coadiuvano il curatore nell’amministrazione del fallimento Elemento soggettivo:dolo Condotta materiale:il curatore che persegue un interesse privato in qualsiasi atto del fallimento, direttamente o per interposta persona o con atti simulati. Si configura l’interesse privato nel compimento di un atto d’ufficio quando tale atto, pur essendo formalmente legittimo e pur non avendo procurato un reale vantaggio economico al curatore né un danno alla gestione, sia stato realizzato per perseguire un’utilità personale Pena:reclusione da 2 a 6 anni multa non inferiore a € 206,00 interdizione dai pubblici uffici 19

Soggetto agente: il curatore e le persone che coadiuvano il curatore nell’amministrazione del fallimento Elemento soggettivo: dolo Condotta materiale:il curatore che riceve o pattuisce una retribuzione, in denaro o in altra utilità, in aggiunta a quella spettantegli Pena:reclusione da 3 mesi a 2 anni multa da € 103 a € 516 inabilitazione temporanea all’ufficio di amministratore per la durata non inferiore a 2 anni 20

Soggetto agente: il curatore e le persone che coadiuvano il curatore nell’amministrazione del fallimento Elemento soggettivo:colpa Condotta materiale:il curatore che non ottempera all’obbligo del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa del fallimento che detiene a causa del suo ufficio Pena:reclusione fino a 2 anni multa fino a a € se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a 6 mesi o la multa fino a €

Rispetto ai creditori, la legge fallimentare considera come reato, oltre all’ipotesi di concorso nel reato di bancarotta: la presentazione di domanda di ammissione, anche per interposta persona, di un credito fraudolentamente simulato (art. 232, primo comma, L.F.) la sottrazione, distrazione, ricettazione o dissimulazione di beni del fallito avvenute dopo la dichiarazione di fallimento (art. 232, secondo comma, L.F.) la distrazione, la ricettazione e l’acquisto a prezzo notevolmente inferiore a quello corrente di beni del fallito compiuti antecedentemente alla dichiarazione di fallimento, ma con la consapevolezza dello stato di dissesto (art. 232, secondo comma n. 2, L.F.) il c.d. mercato di voto cioè la stipulazione di un vantaggio a proprio favore per dare il voto in un determinato senso o nelle deliberazioni del comitato dei creditori (art. 233 L.F.) 22

Soggetto agente:chiunque esercita un’impresa commerciale Elemento soggettivo:dolo Condotta materiale:colui che esercita un’impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale Pena:reclusione fino a 2 anni multa non inferiore a €

Reato nel concordato preventivo (art. 236 L.F.) Reato nella liquidazione coatta amministrativa (art. 237 L.F.) 24

Soggetto agente: imprenditore sottoposto al concordato preventivo, amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società, institori dell’imprenditore, commissario del concordato preventivo, creditori Elemento soggettivo:dolo Condotta materiale:colui che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo, si sia attribuito attività inesistenti ovvero per influire nella formazione della maggioranza, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti Pena:reclusione da 1 a 5 anni 25

Nella liquidazione amministrativa: a.l’imprenditore risponde dei reati di denuncia di creditori inesistenti e delle altre inosservanze previste dall’art. 220 e dall’art. 226 L.F. b.il commissario liquidatore risponde dei reati di interesse privato previsto dall’art. 228 L.F. e del reato di accettazione di retribuzione non dovuta di cui all’art. 229 L.F..c.c. c.i creditori rispondono dei reati di cui agli art. 232 (domanda di ammissione di crediti simulati o distrazione senza concorso col fallito) e 233 L.F. (mercato di voto) 26