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2 Composizione stragiudiziale e dimensioni delle imprese. La composizione stragiudiziale costituisce uno strumento di regolazione della crisi di imprese di particolare rilievo, per le quali è maggiormente avvertita l’esigenza di conservazione dei complessi produttivi. Le modalità di composizione stragiudiziale delle crisi sono differenti in primo luogo in relazione alla finalità perseguita: risanamento liquidazione E’ comunque essenziale l’accertamento dell’opportunità di impiegare nuove risorse per tentare di salvare quanto ancora esiste di vitale e produttivo, evitando peraltro il rischio di sprecare tali risorse se l’azienda è oramai irrecuperabile o di impiegare risorse sproporzionate rispetto ai limitati risultati attendibili. Le cause della crisi, nella maggior parte dei casi, sono riconducibili a: a. errori strategici del gruppo di comando b. eccessivo indebitamento c. crisi di mercato d. crescita eccessiva
3 Centralità della convenzione bancaria. Questo poiché non appare essere ipotizzabile una composizione stragiudiziale della crisi, senza l’adesione al piano della totalità o quanto meno di una significativa parte delle banche, quando, soprattutto, non esiste un’effettiva e complessa debitoria commerciale. Gli strumenti sono: (i) la moratoria e (ii) il concordato stragiudiziale. La ristrutturazione del debito è uno strumento più sofisticato della semplice moratoria e comprende spesso: a. elementi di riduzione concordataria dei crediti, b. di conversione dei crediti in capitale e prevede, inoltre, c. la concessione di nuovi finanziamenti; d. i piani, poi, prevedono un pactum de non petendo, con postergazione dei crediti passati rispetto all’eventuale nuova finanza concessa e riduzione degli interessi. Altre volte, poi, (questo aspetto sfugge agli schemi della moratoria e della riduzione concordataria dei crediti) è prevista la conversione delle quote di crediti in capitale.
4 Iter della composizione stragiudiziale. I momenti essenziali possono così riassumersi: 1. individuazione delle cause della crisi, senza mascherarla con operazioni di maquillage dei bilanci 2. scelta di un advisor, chiamato in primo luogo a informare i soggetti, i cui interessi sono coinvolti nella crisi e la cui credibilità possa costituire per essi un’adeguata garanzia 3. predisposizione di un piano industriale e finanziario 4. predisposizione di una bozza di convenzione, atta a regolare il rapporto con le banche ed eventualmente con gli altri creditori, che deve essere negoziata ed eventualmente modificata al fine di assicurare adesioni non inferiori, almeno, al quorum considerato come condizione di fattibilità dell’operazione 5. dopo la sottoscrizione, attuazione del piano in conformità al programma, ponendo in essere gli accorgimenti necessari per evitare manovre di disturbo da parte degli altri creditori