P ROPOSTA DI L EGGE C 165 C AMERA DEI D EPUTATI XVII L EGISLATURA ASSEGNATA ALLA II COMMISSIONE GIUSTIZIA “D ELEGA AL G OVERNO PER LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA.

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P ROPOSTA DI L EGGE C 165 C AMERA DEI D EPUTATI XVII L EGISLATURA ASSEGNATA ALLA II COMMISSIONE GIUSTIZIA “D ELEGA AL G OVERNO PER LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI, DI FONDAZIONI E DI ALTRE ISTITUZIONI DI CARATTERE PRIVATO SENZA SCOPO DI LUCRO, NONCHÉ ISTITUZIONE DELL ’A GENZIA PER IL T ERZO S ETTORE ” P RESENTATA IL 15 MARZO 2013

PUNTI SALIENTI DEL PROGETTO DI RIFORMA DISTINZIONE TRA ENTI NON PROFIT, RICONOSCIUTI O MENO, CHE UTILIZZANO FONDI E FINANZIAMENTI PUBBLICI O CHE SI AVVALGONO DI FONDI RACCOLTI MEDIANTE PUBBLICHE SOTTOSCRIZIONI, AI QUALI VENGONO ASSOCIATI PIÙ PENETRANTI CONTROLLI E REGOLE DI CONDOTTA, ED ORGANIZZAZIONI CHE UTILIZZANO IN PREVALENZA FONDI PRIVATI NUOVA CONFIGURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DEGLI ENTI NON LUCRATIVI RICONOSCIUTI, ASSIMILATA ALL ’ AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA DELLE SOCIETÀ CONFERMA - PER LE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - DELLA AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA EX ART. 38 C. C. 2

M ODIFICHE AL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA S EMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA, ASSIMILATO AL CONTROLLO IN SEDE COSTITUTIVA DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI ATTRIBUZIONE DEL POTERE DI VERIFICA E CONTROLLO FORMALE DEI REQUISITI DI LEGGE AL NOTAIO IL CONTROLLO NOTARILE È EFFETTUATO IN SEDE COSTITUTIVA SULL ’ ATTO COSTITUTIVO E, IN SEDE DI MODIFICA, SULLO STATUTO SE L ’ ESITO È POSITIVO SEGUE AUTOMATICAMENTE L ’ ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE 3

CONDIZIONI RICHIESTE PER CONSERVARE LA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLA PERSONA GIURIDICA ( AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA ): IN UN DATO MOMENTO DELLA VITA DELL ’ ORGANIZZAZIONE NON DEVE ESISTERE UN INADEGUATO RAPPORTO TRA MEZZI PATRIMONIALI PROPRI E INDEBITAMENTO COMPLESSIVO DELL ’ ENTE OVVERO, STIPULA DI APPOSITA POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DEL RISCHIO DI INDEBITAMENTO ECCEDENTE RISPETTO AI MEZZI PROPRI DELL ’ ENTE IN MANCANZA DI TALI CONDIZIONI, SI RISCHIA LA PERDITA DELLO SCHERMO PATRIMONIALE 4

ASSOCIAZIONI L A DELEGA IMPONE AL LEGISLATORE DELEGATO : LA DISCIPLINA DEI DIRITTI DEGLI ASSOCIATI NELLE ASSOCIAZIONI, RICONOSCIUTE E NON, E DEI DIRITTI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE, SIA DI GOVERNO CHE DI CONTROLLO L ’ INTRODUZIONE DI UNA DISCIPLINA DEI VIZI E DEI MECCANISMI DI IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI O DEGLI AMMINISTRATORI L ’ INTRODUZIONE DI LIMITI ALLA RACCOLTA DI DELEGHE PER IL VOTO NELLE ASSOCIAZIONI L ’ ESERCIZIO DELLE AZIONI SOCIALI DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI LA POSSIBILITÀ DI DENUNZIA AL T RIBUNALE DI GRAVI IRREGOLARITÀ NELLA GESTIONE PER GLI ENTI CHE ECCEDANO PER DUE ESERCIZI I LIMITI PATRIMONIALI DI CUI ALL ’ ART BIS C. C., SIA DA PARTE DELL ’ ORGANO DI CONTROLLO, SIA DA PARTE DI MINORANZE QUALIFICATE DI ASSOCIATI LA DISCIPLINA E LA TUTELA DEI DIRITTI PATRIMONIALI DEI SOCI RECEDENTI IN CASO DI MODIFICA DELLO SCOPO STATUTARIO O DI TRASFORMAZIONE ETEROGENEA, DIRITTI CHE SONO, ALTRIMENTI, DEL TUTTO ESCLUSI 5

T ITOLI DI DEBITO ( OBBLIGAZIONI ETC.) PER LA PRIMA VOLTA PER GLI ENTI NON PROFIT VI E ’ LA POSSIBILITÀ DI SOLLECITARE IL PUBBLICO RISPARMIO ATTRAVERSO L ’ EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO, OVE SIANO FORNITE IDONEE GARANZIE POSSONO EMETTERE TITOLI DI DEBITO ANCHE LE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE NON È CHIARO DAL TESTO SE POSSONO EMETTERLI ANCHE LE FONDAZIONI MA NON VI SONO MOTIVI VALIDI PER ESCLUDERLO 6

F ONDAZIONI L E FONDAZIONI VENGONO DISTINTE IN : ENTI CHE HANNO IN PREVALENZA SCOPO DI PUBBLICA UTILITÀ ENTI A SCOPO PREVALENTEMENTE PRIVATO ENTI CHE SI AVVALGONO DI CONTRIBUTI PUBBLICI ENTI CHE SI FINANZIANO IN PREVALENZA CON FONDI PRIVATI FONDAZIONI IL CUI SCOPO RIGUARDA CATEGORIE CHIUSE DI PERSONE A CIASCUNA TIPOLOGIA DI ENTE VIENE ASSOCIATA UNA ( PARZIALMENTE ) DIVERSA DISCIPLINA, PIÙ RESTRITTIVA DELL ’ AUTONOMIA STATUTARIA, OVE LE FINALITÀ SCELTE SIANO DI RILIEVO COLLETTIVO, DI MAGGIOR LIBERTÀ E AUTONOMIA NEL CASO OPPOSTO A TUTTE LE FONDAZIONI, INVECE, DOVRÀ APPLICARSI UN REGIME DI ESTINZIONE CHE TUTELI LA DESTINAZIONE ORIGINARIA DEL PATRIMONIO, FATTO SALVO IL CASO DI TRASFORMAZIONE ETEROGENEA, CHE ANDRÀ MEGLIO DISCIPLINATA ESCLUDENDO DEL TUTTO LA COMPETENZA DELL ’ AUTORITÀ AMMINISTRATIVA E INTRODUCENDO ULTERIORI LIMITI DI LEGGE ( IN PRIMIS, COME GIÀ PER LE ASSOCIAZIONI, NON AVERE RICEVUTO CONTRIBUTI PUBBLICI ) 7

I MPRESA STRUMENTALE - PRASSI CHE GIURISPRUDENZA E DOTTRINA PIÙ SENSIBILI AVEVANO DA TEMPO AMMESSO, MA RISPETTO ALLA QUALE SI AVVERTIVA LA MANCANZA DI NORME AD HOC - L ’ IMPRESA STRUMENTALE ( COMMERCIALE O MENO ) DEVE ESSERE STRETTAMENTE CONNESSA ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI ISTITUZIONALI PREVISIONE DI UNA PECULIARE RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE OBBLIGHI DI CONTABILITÀ SEPARATA ( PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E PER L ’ ATTIVITÀ D ’ IMPRESA ) ASSOGGETTABILITÀ ALLE PROCEDURE CONCORSUALI DELL ’ ENTE CHE ESERCITA L ’ IMPRESA UN ’ ALTERNATIVA INTERESSANTE VIENE OFFERTA AGLI ENTI CHE DECIDANO DI DEDICARE UN AUTONOMO PATRIMONIO, SEPARATO DA QUELLO DELL ’ ENTE, ALL ’ IMPRESA STRUMENTALE I N TAL CASO LE CONSEGUENZE PATRIMONIALI E I RISCHI DI FALLIMENTO SONO CIRCOSCRITTI AL PATRIMONIO SEPARATO, CUI ANDRANNO APPLICATE LE RECENTI NORME SOCIETARIE INTRODOTTE PER DISCIPLINARE I PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE ( ARTT BIS /2447 DECIES C. C.) 8

A GENZIA PER IL TERZO SETTORE REINTRODUZIONE E POTENZIAMENTO INTRODUZIONE DI NUMEROSE FUNZIONI E COLLEGAMENTI CON LE ALTRE ISTITUZIONI ( SOPRATUTTO CON L ’A GENZIA DELLE E NTRATE ) CHE RISULTANO QUANTO MAI OPPORTUNE OBIETTIVO : DOTARE L ’A GENZIA DI MEZZI E DI AUTONOMIA SUFFICIENTE PER DIVENIRE UNA VERA E PROPRIA A UTHORITY AUMENTO DEI FONDI AD ESSA DESTINATI 9