Il quadro istituzionale I principi

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Il quadro istituzionale I principi Diritto UE/5 Il quadro istituzionale I principi

Art.2 TUE: i valori dell’Unione L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

Articolo 3 TUE obiettivi dell’Unione 1. promuove la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.  2. offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne. 3a. instaura un mercato interno 3b. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente

segue 3c. promuove il progresso scientifico e tecnologico. 3d. combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.

segue 3e. promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri. 3f. rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

segue 4. istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro. 5a. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini.

segue 5b. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

segue 6. persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite nei trattati.

Art. 13 TUE: il quadro istituzionale 1. L'Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a promuoverne i valori, perseguirne gli obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri, garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni.

segue Le istituzioni dell'Unione sono: - il Parlamento europeo, - il Consiglio europeo,  - il Consiglio,  - la Commissione europea (in appresso "Commissione"),  - la Corte di giustizia dell'Unione europea,  - la Banca centrale europea,  - la Corte dei conti.  

segue Istituzioni politiche Istituzioni di controllo La BCE: istituzione specializzata Gli organi consultivi: il Consiglio delle Regioni e il Comitato economico e sociale La BEI

Il principio di coerenza Significato Il principio di coerenza e le relazioni esterne Art. 21.3, secondo comma. TUE PESC e azioni e politiche disciplinate dal TFUE con rilievo esterno, in particolare Parte V (politica commerciale comune, cooperazione con paesi terzi e aiuto umanitario)

segue Il caso delle misure restrittive di tipo economico e finanziario (le c.d. smart sanctions) Art. 215 TFUE

segue 1. Quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea prevede l'interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione, adotta le misure necessarie. Esso ne informa il Parlamento europeo.  2. Quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea lo prevede, il Consiglio può adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali.   3. Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.

La saga del caso Kadi Risoluzione adottata a norma del Cap. VII della Carta ONU (obbligatoria ai sensi dell'art. 25), impone , agli Stati membri di istituire un blocco dei beni a carico di determinate persone sospettate di terrorismo. Una posizione comune PESC stabilisce che l'attuazione della risoluzione dovesse essere effettuata dalla CE a norma degli artt. 60 e 301 TCE (ora artt. 75 e 215 TFUE). La CE emana un regolamento che dispone il blocco dei beni a carico delle persone inserite nella c.d. black list.

segue Annullamento per mancato rispetto di alcuni diritti fondamentali delle persone colpite dal blocco (diritto di proprietà e diritto ad un rimedio giurisdizionale effettivo) Corte giust. C-402/05 P e C-415/05 P (v. III.7.3, p. 216) Nuova risoluzione del CS modificata in senso maggiormente garantista e nuovi regolamenti di attuazione Nuovo annullamento: Corte giust. C-584/10 P. C-593/10 P, C-595/10 P (v. V.1.4, p. 321)

Il principio dell’equilibrio istituzionale Art. 13, par. 2, prima frase, TUE “Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste.” Sanzione della violazione: il vizio di incompetenza (art. 263, II comma, TFUE)

segue La causa “Chernobyl”: Corte giust. C-70/88 PE c. Consiglio (I.1.4, p. 59) La scelta tra art. 100A TCE (ora art. 114 TFUE: procedura di cooperazione) e art. 31 Tratt. EEA (procedura di consultazione)

segue « il rispetto dell'equilibrio istituzionale comporta che ogni istituzione eserciti le proprie competenze nel rispetto di quelle delle altre istituzioni » ed « impone altresì che possa essere sanzionata qualsiasi eventuale violazione di detta regola » (p. 22)

segue Il fatto che l’art. 230 TCE (ora art. 263 TFUE) non prevedesse (nel testo allora in vigore) che il PE potesse presentare un ricorso d’annullamento (carenza di “legittimazione attiva”) costituisce una mera « lacuna procedurale [...] che non può prevalere sull'interesse fondamentale alla conservazione ed al rispetto dell'equilibrio istituzionale voluto dai Trattati istitutivi delle Comunità europee » (p. 26)

Il principio della leale collaborazione Art. 13, par. 2, seconda fase, TUE “Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione.”

segue Corte giust. C-65/93, PE c. Consiglio (II.4.2, p. 124) « emerge dagli atti che, nonostante le rassicurazioni fornite al Consiglio, il Parlamento ha deciso di togliere la seduta su richiesta di quattordici deputati, senza avere esaminato la proposta di regolamento. Emerge inoltre che la predetta decisione si basava su motivi assolutamente estranei al regolamento controverso, che non teneva conto dell'urgenza della procedura e dell'esigenza di adottare il regolamento prima del 1° gennaio 1993.

segue Adottando un simile comportamento, il Parlamento è venuto meno al proprio obbligo di leale cooperazione con il Consiglio. Di conseguenza il Parlamento non può fondatamente rimproverare al Consiglio di non avere atteso il suo parere per adottare il 21 dicembre 1992 il regolamento controverso. L'inosservanza della formalità sostanziale della consultazione del Parlamento trova il proprio fondamento nell'inosservanza da parte di tale istituzione del proprio obbligo di leale cooperazione con il Consiglio » (p. 26-28)

Il principio del rispetto dell’acquis La nozione di acquis: l’insieme di atti adottati nell’esercizio delle competenze della Comunità/Unione, compresi la giurisprudenza e gli atti non vincolanti L’irreversibilità dell’attribuzione delle competenze all’Unione (Corte giust. Costa c. Enel, 6/64) (Introduzione.12.3, p. 51-52) Art. 3, I co., TUE (versione pre-Lisbona) Le istituzioni devono operare “rispettando e sviluppando […] l’acquis comunitario”

segue Situazione post-Lisbona Art. 48, par. 1 TUE (procedura di revisione) i progetti intesi a modificare i trattati « possono, tra l'altro, essere intesi ad accrescere o a ridurre le competenze attribuite all'Unione nei trattati »

segue Art. 2, par. 2, seconda frase, TFUE, (definizione di competenze concorrenti dell'Unione) « gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui l'Unione ha deciso di cessare di esercitare la propria ».