Tutela internazionale del patrimonio culturale

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Tutela internazionale del patrimonio culturale

Art.10 Cost. Cultura e ambiente sono un patrimonio prezioso e concorrono a definire l'identità dei popoli e sono numerosi gli atti internazionali che prendono a cuore tali questioni su scala europea e mondiale. In base all’art.10 Cost. “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute” e quindi anche Convenzioni internazionali di protezione dei beni culturali e paesaggistici”.

Tutela del paesaggio a livello internazionale Negli anni sono state emanate svariate convenzioni per la protezione dell'ambiente emanate dal Consiglio d’Europa. per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (1985); per la salvaguardia del patrimonio archeologico (1992) sulla biodiversità (Rio, 5 giugno 1992).

CONSIGLIO D’EUROPA Il Consiglio d'Europa non fa parte dell'Unione europea e non va confuso con organi di quest'ultima Il Consiglio d'Europa, fondato nel 1947 è un'organizzazione internazionale alla quale hanno aderito 47 Stati europei e il cui scopo è promuovere la democrazia, i diritti dell'uomo, l'identità culturale europea. Le Convenzioni del Consiglio d'Europa non sono vincolanti e vanno ratificate dagli Stati membri.

Convenzione Europea sul paesaggio Di recente il Consiglio d'Europa ha approvato nell'ottobre del 2000, la Convenzione europea sul paesaggio ratificata dall’Italia nel 2006. La Convenzione eleva il paesaggio a componente dell’identità europea e considera il paesaggio come un “bene”, indipendentemente dal valore concretamente attribuitogli, “in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni”

Nozione di paesaggio La Convenzione si applica a tutto il territorio e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine, sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana sia i paesaggi degradati

Obblighi degli Stati Il principale obiettivo è il rafforzamento della cooperazione tra Stati nella salvaguardia e nella migliore pianificazione e gestione del paesaggio. Tutti gli Stati firmatari si impegnano a prestarsi assistenza e a scambiarsi informazioni ad agire nei rispettivi territori con misure nazionali uniformi, come ad es il riconoscimento giuridico del bene-paesaggio e le azioni per sensibilizzare la società sull'importanza di preservare i vari paesaggi

Politiche del paesaggio Raggiungere tali obiettivi è compito delle politiche del paesaggio dei vari Stati perseguire i principi e i valori della convenzione coinvolgendo tutti i soggetti interessati. Ogni ordinamento nazionale quindi attua queste politiche in base alla ripartizione delle competenze interne: ciò che da noi avviene attraverso l'elaborazione dei piani paesaggistici regionali.

TUTELA dei beni in caso di CONFLITTI ARMATI Dopo la fine della seconda guerra mondiale si è posta la necessità di proteggere nei conflitti armati i beni culturali che subiscono gravi danni . I beni culturali, nel clima di disordine prodotto da un conflitto o dalla caduta di un regime, rischiano di andare distrutti o di sparire nel nulla. Spesso la strategia del soggetto aggressore è un tentativo di annullare l’identità e la memoria storica del nemico, di cui i beni culturali costituiscono viva testimonianza.

Tutela Nel maggio 1954 è stata firmata all'Aja la convenzione internazionale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, ratificata poi dall'Italia con la L n. 279/1958. Gli Stati che aderiscono alla Convenzione si impegnano, al fine di salvaguardare il patrimonio culturale dalle conseguenze di possibili conflitti armati, a pianificare ed attuare adeguate e opportune misure anche  in tempo di pace.

Beni protetti La convenzione considera beni culturali da proteggere le cose – mobili e immobili, religiose e laiche - che presentino grande importanza per la memoria dei popoli, compresi gli edifici e i centri "monumentali” che conservano al loro interno un numero considerevole di beni protetti.

La protezione La protezione dei beni culturali è duplice. E’ preventiva, poiché già in tempo di pace gli Stati devono predisporre le misure appropriate di salvaguardia «contro gli effetti prevedibili di un conflitto». E’ successiva allo scoppio della guerra: in tal caso è obbligatorio astenersi da qualsiasi «atto di ostilità» verso i beni culturali presenti sul territorio proprio o altrui.

Secondo protocollo-2009 Con la l. n. 45/2009 è stato ratificato un secondo protocollo relativo alla citata convenzione dell'Aia del 1954. Rispetto ad alcuni beni di valore universale, il protocollo ha previsto un regime di protezione rafforzata purché si tratti di beni di enorme valore per l’umanità già tutelati dal diritto interno che non siano usati o che, per il suo uso, non possano diventare obiettivo militare

REATI MILITARI La legge di ratifica ha introdotto un' articolata serie di reati militari contro il patrimonio culturale la devastazione e il saccheggio sono puniti con la reclusione da otto a quindici anni l'impossessamento illecito è punito da uno a cinque anni l'esportazione e il trasferimento illecito di un bene culturale sono puniti fino a dieci anni di carcere se il bene è tra quelli soggetti a protezione rafforzata

La circolazione dei beni culturali nell’U.E. Le istituzioni europee sono intervenute con apposite norme per evitare l’uscita di beni culturali dai paesi di origine. Il regolamento n. 3911/92 prevedere che l'uscita di un bene culturale dal territorio comunitario sia subordinata a una licenza di esportazione rilasciata dall' autorità competente dello Stato membro il quale ha la responsabilità e la libertà di dettare le sanzioni – purché siano «sufficientemente dissuasive» - contro chi non rispetta queste regole.

Restituzione dei beni usciti illecitamente Il tema della restituzione dei beni culturali rubati o illecitamente esportati costituisce l'oggetto di diversi accordi internazionali: La direttiva 93/7 /CEE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dell’U.E. La Convenzione dell'Unidroit adottata a Roma nel 1995 – che, per contrastare «il traffico illecito dei beni culturali e i danni irreparabili che spesso ne derivano», impone la restituzione dei beni rubati e di quelli illegalmente esportati. La Convenzione Unesco sull'illecita importazione, sull' esportazione e sul trasferimento dei beni culturali adottata a Parigi nel 1970.

UNESCO L’UNESCO è l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura nata nel 1946 con il compito di tutelare il patrimonio culturale esistente promuovere l'educazione, la scienza e la cultura in senso ampio. Nel 1972 l'Unesco ha adottato la Convenzione sul patrimonio dell'umanità, al fine di identificare, proteggere e conservare il patrimonio culturale e naturale mondiale.

Convenzione sul patrimonio dell’umanità La Convenzione nasce per la consapevolezza dei pericoli a cui il patrimonio culturale e naturale è costantemente esposto in tutti i Paesi del mondo. Attribuendo valore assoluto a qualunque bene che fa parte di questo patrimonio mondiale, i membri dell'Unesco , nel pieno rispetto della sovranità degli Stati, hanno individuato un numero di siti da tutelare (oggi ammontano in totale a 1007) sparsi in tutto il mondo. L’Unesco fornisce assistenza e contributi economici in particolare a quelli «minacciati da pericoli seri e concreti» ed esamina tutte le richieste di aiuto pervenute dagli Stati firmatari della Convenzione.

Patrimonio culturale Per il "patrimonio culturale" si intendono: monumenti: ad esempio, chiese, come nel caso della basilica di San Francesco di Assisi ; o palazzi, come il palazzo ducale di Mantova; complessi o agglomerati: cioè gruppi di costruzioni isolate o unite fra loro e integrate nel paesaggio, come le ville del Palladio in Veneto; siti o zone archeologiche, come le necropoli etrusche o «creazioni congiunte dell'uomo e della natura», come Venezia e la sua laguna.

PATRIMONIO NATURALE Si considerano "patrimonio naturale": i monumenti naturali: ad esempio formazioni fisiche come il grand canyon; l'habitat di specie animali e vegetali particolari come le nostre Dolomiti; i siti naturali che abbiano un «valore eccezionale dal punto di vista della scienza, della conservazione o della bellezza naturale», come lo Yellowstone park.

BENI PROTETTI DALL’UNESCO Cosa significa rientrare in questo elenco? Quando un bene è iscritto nella lista è la sua stessa natura giuridica che cambia, e con essa cambia pure il rapporto di appartenenza tra il bene e lo Stato. Lo Stato infatti ne diventa il "custode" nell'interesse proprio e del mondo intero. «I siti del patrimonio mondiale appartengono a tutte le popolazioni del mondo» al di là dei territori nei quali si trovano.

Inserimento dei beni E’ compito di ciascuno Stato aderente alla Convenzione di identificare e delimitare i diversi beni situati sul suo territorio. L'inserimento di un bene nel patrimonio mondiale non può avvenire senza il consenso dello Stato interessato.

Interventi La presenza del bene fra i siti meritevoli di tutela è sempre una garanzia, perché permette di poter contare su un'assistenza internazionale, anche quando sono necessari lavori considerevoli per la sua salvaguardia. L'Unesco interviene concretamente con fondi, misure di sostegno, studi scientifici, formazione di specialisti e del personale adeguato, fornitura di attrezzature. Ad es. in Italia è intervenuto per il restauro di Pompei.

Nuove convenzioni Per ampliare ulteriormente gli ambiti di intervento dell'Unesco e definire in maniera sempre più completa il patrimonio mondiale, l'organizzazione ha promosso altre convenzioni. In particolare: quella sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi nel 2001 e ratificata dall’Italia nel 2009; quella che salvaguarda il patrimonio culturale immateriale, firmata a Parigi nel 2003 e ratificata dall'Italia nel 2007.

Il patrimonio culturale subacqueo Il mare è custode di importantissimi reperti che potrebbero essere perduti o danneggiati per sempre o rubati per difetto di sorveglianza (ad es. ritrovamento nel 1972 dei Bronzi di Riace nelle acque della Calabria) La legge punisce con sanzioni pecuniarie e detentive chiunque non denunci alle autorità il ritrovamento di oggetti ascrivibili al patrimonio culturale subacqueo chiunque introduca o commerci beni subacquei recuperati mediante un intervento non autorizzato.

Il Patrimonio immateriale Sono beni ”immateriali”: le tradizioni e le espressioni orali, compreso il linguaggio (ad esempio un dialetto regionale); le arti dello spettacolo proprie di un territorio (come i canti e il teatro popolare); le consuetudini sociali, rituali e festive (quindi il folklore, gli usi e i costumi); le prassi relative alla natura (come i riti contadini della semina e le credenze riguardanti l'influenza lunare); l'artigianato locale (come sitesse un tappeto a mano, come si ricama con il tombolo, come si soffia il vetro.. .).

Tutela dei beni immateriali L’Unesco intende salvaguardare questi elementi  promuovere la consapevolezza del loro valore in quanto componenti vitali delle culture tradizionali,  assicurare che tale valore sia reciprocamente apprezzato dalle diverse comunità, incoraggiare le relative attività di cooperazione e sostegno su scala internazionale.

ITALIA Opera dei pupi siciliani Il Canto a tenore della cultura pastorale sarda Arte del violino a Cremona Dieta mediterranea Le macchine a spalla (quattro storiche sfilate: i Gigli di Nola, la Varia di Palma, i Candelieri di Sassari e la Macchina di Santa Rosa di Viterbo) La vite ad alberello di Pantelleria Beni immateriali Italia

Procedura Per poter inserire un sito nell’elenco dell’Unesco gli Stati interessati formulano domanda, segnalando i siti che ritengono di particolare interesse. I siti candidati verranno esaminati da il Comitato intergovernativo per la protezione del patrimonio mondiale, composto da 21 membri, che rappresentano equamente le diverse regioni e culture del mondo. il Comitato esamina le domande aggiorna periodicamente l'elenco. stabilisce le priorità di intervento dell'Unesco decide lo stanziamento dei fondi

Tentative List 41 siti italiani sono in attesa di risposta

Danger List Alcuni dei siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale sono registrati anche nella lista del patrimonio mondiale in pericolo Si tratta di siti che richiedono interventi più pesanti perchè messi in pericolo da guerre, terrorismo, calamità, come un terremoto o uno tsunami, grandi incendi, eruzioni vulcaniche ecc L'iscrizione consente al Comitato di fornire immediata assistenza al sito minacciato. In questi casi i fondi stanziati devono servire anche a sviluppare studi e ricerche scientifiche che consentano agli Stati di intervenire tempestivamente sul bene a rischio di degrado.

Danger List 46 siti in pericolo

Legge n.77 del 2006 La legge per la prima volta stabilisce che i siti UNESCO, per la loro unicità, sono punti di eccellenza del Patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano. La legge stabilisce che i beni inseriti nel patrimonio dell’umanità devono ricevere misure di sostegno con priorità rispetto ad altri sia per la loro conservazione che per la loro valorizzazione.

l. n. 77/2006 La Legge 77 prevede che debbano essere approvati i Piani di gestione per assicurare la conservazione dei siti patrimonio dell’umanità ela loro valorizzazione. I piani definiscono definiscono: le priorità di intervento le relative modalità attuative le azioni esperibili per reperire le risorse pubbliche e private necessarie.

Patrimonio Unesco e Turismo L’inclusione nel Patrimonio UNESCO si è rivelata un potente fattore di attrazione turistica e al tempo stesso il turismo svolge un ruolo fondamentale nella protezione e valorizzazione dei siti UNESCO. Naturalmente la cattiva gestione del turismo costituisce un serio pericolo per i beni protetti. Per limitare l’espandersi e il prolificare di una cultura turistica dell’immediato guadagno, si è necessario prestare particolare attenzione allo stretto legame fra beni culturali, che sono beni unici e irriproducibili e un turismo responsabile e sostenibile.

Turismo Responsabile ll turismo responsabile è il turismo attuato secondo principi di giustizia sociale ed economica e nel pieno rispetto dell’ambiente e delle culture. Il turismo responsabile riconosce la centralità della comunità locale ospitante e il suo diritto ad essere protagonista nello sviluppo turistico. Il turismo responsabile opera favorendo la positiva interazione tra industria del turismo, comunità locali e viaggiatori.

TURISMO SOSTENIBILE Per molti anni il tema della responsabilità circa l’impatto dei progetti di sviluppo del turismo sul patrimonio culturale e ambientale è stato completamente ignorato. Di recente invece di turismo sostenibile hanno cominciato ad occuparsi Le Regioni, a livello internazionale l’OMT che ha emanato il codice mondiale di Etica del Turismo a livello di associazioni private possiamo ricordare il codice di condotta del WWF che già nel 1991 indicava la necessità di sfruttare le risorse naturali in modo sostenibile e il ruolo importante dell’A.I.T.R.

Stati Generali del Turismo sostenibile Ottobre 2015. Dagli atti del convegno è emersa la consapevolezza che un turismo poco responsabile può causare all'ambiente dei danni irreparabili, soprattutto in termini di inquinamento, cementificazione e speculazione edilizia. A livello globale circa il 5% delle emissioni inquinanti è imputabile al settore turistico, e il continuo aumento della domanda turistica internazionale può generare ricadute negative sulla qualità della vita dei residenti. Questo impone una riflessione seria sulla gestione delle destinazioni e sul corretto equilibrio tra i bisogni dei turisti e le esigenze delle popolazioni locali.

Obiettivi di un turismo responsabile Occorre quindi rispettare l’autenticità dei luoghi e ne valorizzarne il patrimonio identitario preservare le risorse culturali e naturali limitare l ́impatto negativo dei flussi turistici sui luoghi della cultura e sull’ambiente; valorizzare le destinazioni “minori” attraverso una redistribuzione geografica dei flussi turistici per limitare l’impatto negativo del sovraffollamento di alcune destinazioni; rendere il turismo accessibile a tutti.

Esempi Piemonte-Reggia di Venaria Pompei