Diritto UE Avanzato – Contenzioso UE Prof. Bernardo Cortese
PROCEDURA DAVANTI ALLA COMMISSIONE PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 101 E 102 (REG. CONSIGLIO 1/2003, REG. COMMISSIONE 773/2004) Applicazione “accentrata” del diritto della concorrenza
Inizio procedura Denuncia di imprese, associazioni, individui (Stati membri) Iniziativa di ufficio (indagini di mercato - 17 Reg. 1/03– indagini individuali – Reg. !/03) [Iniziativa nell’ambito dell’ECN e successiva riallocazione di competenza alla Commissione – art Reg. 1/03]
Initial assessment Verifica preliminare Possibile uso di richieste di informazione ex art reg. 1/03 Priorità (discrezionalità) – Casi con conseguenze importanti sulla struttura concorrenziale e con rischio di danno per i consumatori – Casi evidenti Allocazione competenze in seno allo ECN
Informazione ai soggetti oggetto di indagine Al primo atto di indagine (richiesta di informazioni, ispezione), le imprese che ne sono oggetto sono informate del procedimento, compreso il suo oggetto e la sua finalità 2008, Causa T-99/04 AC Treuhand c Commissione Successivamente, le imprese che ne sono oggetto possono chiedere informazioni sugli sviluppi dell’indagine In caso di abbandono dell’indagine, le imprese che ne sono oggetto sono informate
Informazione ai denuncianti Commissione valuta se informare i denuncianti (orientamento positivo) dell’azione che intende prendere, in un termine di 4 mesi Valutazione dell’interesse concreto, in particolare alla luce della sufficienza delle informazioni fornite alla Commissione
Apertura del procedimento di indagine formale Decisione individua le parti oggetto del procedimento e lo scopo del procedimento, identificando in particolare – la condotta che si suppone costituire violazione degli artt. 101 o 102, con l’identificazione del territorio e dei settori in cui si esplica La decisione è comunicata per iscritto alle parti La decisione è normalmente resa pubblica, dopo la sua comunicazione alle parti, con un comunicato sul sito internet, a meno che ciò non possa ostacolare le indagini
Comunicazione denunce alle parti oggetto del procedimento Al più tardi all’apertura del procedimento di indagine formale Versione non confidenziale della denuncia Possibilità di risposta
Fase dell’indagine: richieste di informazioni, raccolta di dichiarazioni, meetings informali Commissione può d'ufficio chiedere informazioni anche con decisione (art. 18 reg. 1/03) o raccogliere dichiarazioni di persone che acconsentano (art. 19), può inoltre svolgere accertamenti nei locali delle imprese (art. 20) Durante la fase di indagine, può tenere meetings informali con – Parti oggetto dell’indagine – Denuncianti – Terzi anche su richiesta di uno di questi soggetti – Previa sottoposizione di punti e memorandum – Possibile esito in richieste di informazioni “state of play meetings” limitati alle parti oggetto del procedimento (bilaterali, eccezionalmente tri- o plurilaterali) - a partecipazione non obbligatoria Messa a disposizione dei documenti alle parti oggetto del procedimento, eventualmente differita (fase di accesso al fascicolo)
Adozione dello Statement of Objections (comunicazione degli addebiti) art. 27 reg. 1/03, artt reg. 773/04 In caso di apertura di una procedura che potrebbe portare all’adozione di una decisione di proibizione, la Commissione deve garantire il contraddittorio alle parti oggetto del procedimento, tramite Adozione di uno Statement of Objections – Posizione preliminare della Commissione, dopo lo svolgimento di un'indagine approfondita – Enunciazione del fatto e della sua qualificazione giuridica, motivata – Indica chiaramente l'intenzione di imporre delle ammende e gli elementi utili alla loro determinazione – Indica chiaramente l'intenzione di imporre dei rimedi, il loro contenuto, e motiva la mancanza di alternative meno incisive sulla libertà delle imprese coinvolte Accesso al dossier (salvi limiti di confidenzialità, con decisione del consigliere uditore) Contraddittorio scritto Eventuale udienza, se le parti la richiedono All'udienza, possibili domande incrociate, anche con terzi
Terzi e Statement of objections (art. 13 reg 773/04) Denunciante riceve versione non confidenziale dello Statement of objections Può essere ammesso a presentare le proprie osservazioni per iscritto e eventualmente all'udienza, se l'ha richiesto Per soggetti diversi dal denunciante, necessaria dimostrazione di “un interesse sufficiente” a partecipare al procedimento
Lo hearing officer Controllo indipendente sul rispetto delle regole procedurali da parte della DG COMP Controllo decisione richiesta di documenti – “privileged informations” Decisione sull’accesso di terze parti all’udienza di discussione della contestazione degli addebiti Decisioni sull’accesso al fascicolo, (controllo delle) decisioni di rendere pubbliche informazioni riservate
Decisioni Cion 1/03 Constatazione infrazione (7.1.ult) Inibitoria (7.1.1e2) o misure cautelari Ammenda (23.2) Accettazione impegni (9) Penalità di mora (rispetto decisioni preced.) Constataz. Inapplicabilità (art. 10): sia attestaz negativa, sia dec indiv inapplicabilità (esenzione) Rigetto denuncia Revoca esenzioni per categora (29) Regolamenti esenzione categoria
ANC ECN Ordine di cessazione (inibitorie) Cautelari Accettazione impegni Sanzionatorie Non luogo