PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE, LIBERTA’ RELIGIOSA L’assistenza spirituale
CORTE SUPREMA U.S.A., HOLT V. HOBBS (20 GENNAIO 2015) 1) Holt è un detenuto di fede islamica detenuto in un carcere dell’Arkansas. Chiede di poter portare la barba lunga 1 cm. e ½ circa in ottemperanza al suo credo religioso. 2) Il regolamento del carcere vieta ai detenuti di portare la barba lunga. Un’unica eccezione è prevista nel caso di problemi dermatologici, e la lunghezza della barba non può superare 1 cm. circa 3) Holt chiede un’eccezione per motivi religiosi in base al RUILPA (Religious Land Use and Institutionalized Persons Act) del ) Le autorità carcerarie negano il permesso sulla base di motivi di sicurezza: a) la barba lunga può servire a nascondere merce di contrabbando; b) il detenuto in caso di fuga può modificare il suo aspetto rendendo difficile il suo riconoscimento.
In base al RLUIPA la Corte deve innanzitutto verificare che la richiesta del detenuto si basi su una sincera appartenenza religiosa e poi che il comportamento dell’istituzione pubblica sia lesivo della sua fede religiosa. Una volta verificati questi due aspetti, l’istituzione deve dimostrare che la lesione del diritto di libertà religiosa sia dovuta a un interesse pubblico fondamentale. A tal proposito la Corte sottolinea che: 1) è difficile se non impossibile nascondere merce di contrabbando sotto una barba lunga appena un cm. e mezzo; 2) le esigenze di riconoscibilità del detenuto in caso di fuga potevano essere soddisfatte scattandogli due diverse foto segnaletiche, con e senza barba.
La Corte Suprema sottolinea l’effetto discriminatorio del regolamento carcerario, che ammette la barba lunga solo per i detenuti affetti da patologie della pelle e non per i detenuti che siano motivati da esigenze religiose. In questo modo le esigenze religiose sono poste su un gradino più basso rispetto alle esigenze di altro genere.
ECHR, CASO JAKOBSKI C. POLONIA (7/12/2010) Jakobski era detenuto in un carcere polacco. Di fede buddhista, aveva chiesto di poter avere un’alimentazione vegetariana, in ottemperanza alle regole previste dalla sua religione. Il carcere all’inizio considera poco serie le sue motivazioni e le definisce un capriccio, la sua religione viene definita «setta» e un giorno le pubblicazioni religiose buddhiste che possedeva vengono buttate in una toilette In seguito gli viene concessa solo un dieta «halal», nonostante Jakobski avesse fatto recapitare alle autorità carcerarie una lettera dei responsabili della scuola buddhista Mahayana (alla quale apparteneva) che spiegava l’importanza della dieta vegetariana per i fedeli. La Corte sottolinea che il fatto di poter seguire una dieta particolare rientra nell’esercizio del diritto di libertà religiosa e stabilisce che nel caso di specie vi è stata una violazione dell’art. 9 della Convenzione
EHRC, CASO VARTIC V. ROMANIA (17/12/2013) Vartic era un detenuto buddhista, malato di epatite. Aveva chiesto per motivi religiosi una dieta vegetariana. Il medico del carcere aveva stabilito che una dieta di quel tipo non era pericolosa per la sua salute. Le autorità del carcere gliela negano, poi gli forniscono la dieta prevista per i periodi di digiuno dei fedeli cristiano ortodossi, che comunque contiene carne e pesce La Corte sottolinea che le European Prison Rules (che non hanno valore vincolante) raccomandano che ai detenuti vengano forniti pasti che siano in linea con le regole religiose da loro seguite. C’è stata violazione dell’art. 9 della Convenzione
LA LIBERTA’ RELIGIOSA NELLE C.D. STRUTTURE SEPARATE Art……. Del Nuovo Accordo del 1984
CIBO E RELIGIONE
Sono cibi vietati (Haram): Carne di maiale e derivati Alcool e sostanze inebrianti Carni non macellate secondo le regole della Sharia Alimenti dannosi per la salute Attenzione anche ai cosmetici ISLAM: CERTIFICAZIONE HALAL
Non sono kosher: Maiale e coniglio Aquila e civetta Pesce gatto e storione Insetti Crostacei Rettili EBRAISMO – CIBI KOSHER
La carne non deve essere cucinata con il latte Anche pentole e stoviglie devono essere separate MODALITÀ DI COTTURA
Macellazione halal e kosher: gli animali non possono essere storditi prima dell’abbattimento Dec. Min. 11/6/1980 “autorizzazione alla macellazione secondo i riti ebraico e islamico” MACELLAZIONE SECONDO REGOLE RELIGIOSE
Art. 12: gli animali devono essere immobilizzati e storditi prima della macellazione Art. 17: deroga all’obbligo di stordimento in caso di “abbattimento secondo riti religiosi L. 14/10/1985 N. 623 “RATIFICA ED ESECUZIONE DELLE CONVENZIONI SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI
Attuazione direttiva CE relativa alla protezione degli animali durante l’abbattimento Art. 5. 2) fa salva la macellazione religiosa D. LGSL. 1/9/1998, N.33
La conformità alle regole religiose dei cibi è certificata da enti (halal o kosher) CERTIFICAZIONI