Istituzioni di Diritto Romano IV cattedra (lettere D-E-F) A/A 2012/13 Prof. Francesca Reduzzi
Bartolo da Sassoferrato (XIV sec.), Commentaria ad D.41,2,17,1: (...) Quid ergo est dominium. ( Differentia inter dominium et possessionem haec est, quod dominium nihilo minus eius manet, qui dominus esse non vult, possessio autem recedit, ut quisque constituit nolle possidere. Si quis igitur ea mente possessionem tradidit, ut postea ei restituatur, desinit possidere.) Respondeo dominium est ius de re corporali perfecte disponendi nisi lege prohibeatur. Che cos’è dunque la proprietà? Rispondo: la proprietà è il diritto di disporre interamente di una cosa corporale, ove la legge non lo vieti. Da: sito Università di Trento
Code civil des Français (a. 1804, vigente), art. 544: La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la maniére la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Da: sito Università di Trento
Codice civile italiano (a. 1865, abrogato): art. 436: La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta, purché non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti.
Bu ̈ rgerliches Gesetzbuch (a.1900, vigente), § 903: Befugnisse des Eigentu ̈ mers. Der Eigentu ̈ mer einer sache kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit der Sache nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung asschliessen. (...). Facoltà del proprietario. Il proprietario di una cosa può, in quanto non si oppongano la legge o diritti dei terzi, disporre della cosa a suo gradimento ed escludere altri da ogni azione su di essa. Da: sito Università di Trento
Burgerlijk Wetboeck (a.1992, vigente), 5:1 (=book 5, art. 1): Eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. La proprietà è il diritto più esteso che una persona possa avere su una cosa. Da: sito Università di Trento
Ist. di Gaio, I, 53: (...) male enim nostro iure non debemus; qua ratione et prodigis interdicitur bonorum administratio. Non dobbiamo, infatti, usare malamente del nostro diritto; ed è questa la ragione per cui ai prodighi è vietato aministrare i loro beni. Ist. di Giustiniano, I, 8,2: (...) expedit enim rei publicae, ne quis re sua male uteretur. E’ infatti interesse dello Stato che uno non usi malamente delle sue cose. Da: sito Università di Trento
COSTITUZIONE ITALIANA art. 42 La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Tra i modi di acquisto del dominium: Attraverso la possessio civilis USUCAPIONE
TRASFERIMENTO DEL DOMINIUM : Mancipatio (negozio astratto) Trasferiva dominium su res mancipi In iure cessio: (negozio astratto) utilizzazione della rei vindicatio Trasferiva dominium su res mancipi e nec mancipi Traditio: consegna ex iusta causa Trasferiva dominium su res nec mancipi
TUTELA DEL DOMINIUM EX IURE QUIRITIUM rei vindicatio (interdetto quem fundum e actio ad exhibendum) actio negatoria exceptio iusti dominii di fronte alla rei vindicatio
FORMULA DELLA REI VINDICATIO Si paret rem, de qua agitur, Auli Agerii esse ex iure Quiritium, neque ea res Aulo Agerio arbitrio tuo a Numerio Negidio restituetur, quanti ea res erit (al momento della sentenza) tantam pecuniam, iudex, Numerium Negidium Aulo Agerio condemnato; si non paret absolvito. Se risulta che la cosa, di cui si tratta, è di Aulo Agerio secondo il diritto dei Quiriti e che questa cosa non è stata restituita ad Aulo Agerio secondo la tua valutazione arbitrale da Numerio Negidio, condanna, giudice, Numerio Negidio (a pagare) ad Aulo Agerio tanto denaro quanto sarà il valore della cosa (al momento dell’emanazione della sentenza); se non risulta, assolvilo.