IL MARE TERRITORIALE Art. 2 cod. nav. è stato modificato nel 1974 in linea con la Conv. di Ginevra sul mare territoriale del 1958 e con la Convenzione di Montego Bay del La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, o UNCLOS acronimo del nome in inglese United Nations Convention on the Law of the Sea, o Convenzione di Montego Bay un trattato internazionale che definisce i diritti e le responsabilità degli Stati nell'utilizzo dei mari e degli oceani, definendo linee guida che regolano le trattative, l'ambiente e la gestione delle risorse naturali.
L'UNCLOS rimpiazza il vecchio concetto della libertà dei mari, risalente al XVII secolo secondo cui, in linea di massima, i diritti nazionali erano limitati a specifiche fascie di mare che si estendevano generalmente per tre miglia nautiche, secondo la regola detta dello "sparo del cannone". Tutto lo spazio di mare oltre tale fascia era considerata "acque internazionali", ossia di proprietà di nessuno stato e quindi di libero accesso ad ognuno di loro.XVII secolodiritti nazionali miglia nauticheacque internazionali L'UNCLOS definisce le acque internazionali non più "terra di nessuno" ma di proprietà di tutti, di conseguenza l'Assemblea delle Parti traccia le regole per l'utilizzo o la regolamentazione delle attività
Zonazione delle aree secondo il diritto internazionale marino Acque interne Acque territoriali Arcipelaghi Zona contigua Zona economica esclusivaZona economica esclusiva ZEE Piattaforma continentale La Convenzione pone i limiti delle varie aree marine identificate, misurate in maniera chiara e definita, a partire dalla cosiddetta linea di base. La linea di base, detta così in quanto base di partenza per la definizione delle acque interne e delle acque internazionali, si definisce una linea spezzata che unisce i punti notevoli della costa.
Le acque territoriali La sovranità di ogni stato costiero si estende, al di là del territorio e delle acque interne (cioè a partire dalle “linee di base”), ad una zona di mare adiacente alle sue coste, che è denominata “mare territoriale”. Nello stesso modo sono soggetti alla sovranità dello stato costiero anche lo spazio aereo sovrastante il mare territoriale e il relativo letto e sottosuolo marino. Anche le isole hanno un proprio mare territoriale, intendendo per isola “una distesa di terra di formazione naturale, circondata dall’acqua, che resta scoperta ad alta marea”. Non rientrano nella definizione giuridica di isola le isole artificiali e i bassifondi emergenti solo a bassa marea Tuttavia, qualora i bassifondi si trovino ad una distanza dalla terraferma o da un isola, che non supera l’ampiezza del mare territoriale, i bassifondi possono essere utilizzati dallo stato costiero quale punto di partenza per calcolare la fascia di acque territoriali. Se i bassifondi sono posti ad una distanza eccedente l’ampiezza delle acque territoriali, essi non hanno un proprio mare territoriale Diritto internazionale consuetudinario Il mare territoriale non può estendersi oltre le 12 miglia marine (dalle linee di base o da eventuali bassifondi)
Le linee di base (Convenzione di Ginevra art. 3-13) (Consuetudinaria) Regola generale Corrisponde alla linea di costa a bassa marea, indicata sulle carte marittime a grande scala riconosciute ufficialmente dallo stato costiero 1° Caso particolare Costa particolarmente frastagliata ed indentata Lo Stato può congiungere con una linea ideale i punti più sporgenti della costa Linea di base 2° Caso particolare Isole molto vicine alla costa Lo Stato può comprendere all’interno delle linee di base le isole vicine alla costa Linea di base
Limitazioni alle linee rette di base NOTA BENE Né la Convenzione di Ginevra del né la Convenzione di Montego Bay del pongono un limite preciso alle linee rette ma pongono soltanto delle restrizioni elastiche e poco oggettive Il tracciato delle linee non deve discostarsi in modo apprezzabile dalla direzione generale della costa Il volume delle acque chiuse dalla linea retta deve essere sufficientemente legato al dominio terrestre da poter esser sottoposto al regime delle acque interne Non possono essere tracciate linee di base rette a partire da bassifondi che emergono soltanto a bassa marea, a meno che non si sia provveduto ad erigere sugli stessi dei fari o delle installazioni similari emergenti in permanenza (a meno di un riconoscimento internazionale generale) A meno di interessi economici specifici e vitali per la regione la cui realtà ed importanza sia attestata da un lungo uso (la pesca)
Le Baie In virtù di una norma di diritto internazionale consuetudinario di antica formazione, gli Stati costieri sono abilitati a chiudere con una retta le baie, cioè quelle insenature che penetrano profondamente nella costa 1ª Condizione La baia è definita “giuridica” se l’insenatura racchiude una superficie di acque uguale o superiore a quella di un semicerchio avente per diametro la linea tracciata fra i punti di ingresso della baia (criterio del semicerchio) 2ª Condizione La baia “giuridica” può essere chiusa da linea di base retta solo se la distanza fra i punti di ingresso non supera le 24 miglia (Se la distanza è maggiore, lo Stato può tirate una retta di 24 miglia marine all’interno della baia, in modo da racchiudere il volume di acque più ampio possibile) Baia (non giuridica) Baia giuridica completamente richiudibile con linea di base 24 miglia 35 miglia Baia giuridica non completamente richiudibile con linea di base
Le Baie storiche Le “Baie storiche” possono essere chiuse anche qualora non soddisfino il criterio del semicerchio ed indipendentemente dalla loro ampiezza. Lo status di tali baie è trattato dagli articoli 7 par.6 della Conv. Di Ginevra e 10 par.6 della Conv. Di Montego Bay Né la Convenzione di Ginevra del né la Convenzione di Montego Bay del provvedono a definire univocamente il concetto di Baia Storica, ma ne fissano i criteri generali 1) prolungato esercizio di diritti di sovranità sulle acque della baia da parte dello Stato costiero 2) acquiescenza da parte degli altri Stati. Norvegia Italia Varanger Fjord RICONOSCIUTA BAIA STORICA Golfo di Taranto RICONOSCIUTA BAIA STORICA Golfo della Sirte NON RICONOSCIUTA BAIA STORICA 113 Km 58 Km 572 Km Libia
Le acque interne Zone marine poste all’interno delle linee di base. Tali zone marine sono dal diritto internazionale del tutto assimilate al territorio dello stato (“la sovranità dello stato si esplica in modo pieno”) Linea di base Italia Acque interne Es. Nelle acque territoriali vi è l’obbligo di tollerare il passaggio inoffensivo delle navi straniere, nelle acque interne questo obbligo decade (a meno che le acque interne non siano state istituite in corri- spondenza di isole o profonde insenature che precedentemente erano mare territo- riale o addirittura alto mare (Fiordi norvegesi) Salvaguardare e mantenere gli interessi legati alla navigazione marittima internazionale consoli- data prima dell’istituzione delle acque interne.
L’accesso ai porti ed il regime delle navi straniere nelle acque interne Le installazioni portuali permanenti che più avanzano verso il largo, sono considerate come facenti parte della costa ai fini della delimitazione del mare territoriale Le acque portuali vengono a trovarsi all’interno delle linee di base e sono a tutti gli effetti acque interne Le acque portuali, essendo acque interne, vengono equiparate dal D.I. al territorio dello Stato e quindi l’accesso ai porti delle navi straniere è condizionato al consenso dello Stato costiero. NOTA BENE In alcune circostanze (Attività paramilitari USA in Nicaragua) tale norma si è contestata avanzando il diritto di accesso ai porti legato alla libertà di comunicazione e di commercio. ECCEZIONE L’ingresso in porto (o comunque nelle acque interne) è reso necessario da forza maggiore o da estremo pericolo per la nave ed il suo equipaggio NOTA BENE Alcune norme del Diritto I. pattizio (trattati bilaterali) possono stabilire le norme reciproche di ingresso, commercio e navigazione nelle acque interne e nei porti.
Le due coste si fronteggiano e la distanza fra le due coste in alcuni punti è minore delle 12 miglia Le due coste sono adiacenti Principio consuetudinario della “linea mediana”: nessuno dei due Stati può estendere il suo mare territoriale al di là della linea mediana, salvo contrario accordo. Tale principio non trova riscontro quando ci siano dei casi particolari: “in ragione dell’esistenza di titoli storici o di altre circostanze speciali, può essere necessario delimitare diversamente le acque territoriali dei due Stati” Casi particolari per la delimitazione delle acque territoriali
IL PASSAGGIO INOFFENSIVO PASSAGGIO Navigazione nel mare territoriale per attraversare lo stesso, senza toccare le acque interne. Deve essere continuo e rapido. Non comprende la facoltà di sosta o di ancoraggio a meno che questi eventi non siano causati da emergenze di vario tipo (avarie, richieste di soccorso, ecc..) INOFFENSIVO (art. 14 Conv. Ginevra) Il passaggio non arreca pregiudizio alla pace, al buon ordine ed alla sicurezza dello stato costiero. L’art. 19 par. 2 della Convenzione di Montego Bay è più preciso e specifica quando il passaggio è “offensivo”: 1.Minaccia o uso della forza contro la sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica dello Stato costiero o in ogni altro modo che sia contrario ai principi di diritto internazionela incorporsti nella Carta delle Nazioni Unite 2.Esercitazioni o manovre con armi di ogni tipo 3.Raccolta di informazioni a pregiudizio della difesa o della sicurezza dello Stato costiero 4.Propaganda volta a nuocere alla difesa o alla sicurezza dello Stato costiero 5.Lancio, atterraggio o imbarco di aeromobili 6.Lancio, atterraggio o imbarco di strumenti militari 7.Imbarco o sbarco di merci, valute o persone, in violazione alle leggi doganali, fiscali, sanitarie o d’immigrazione dello Stato costiero 8.Pesca 9.Inquinamento deliberato e grave in violazione alla Convenzione 10.Svolgimento di ricerche o rilevamenti 11.Perturbazione del funzionamento dei sistemi di comunicazione o di ogni altra attrezzatura o installazione dello Stato costiero 12.Ogni altra attività senza il rapporto diretto con il passaggio
Le acque territoriali Lo Stato costiero deve tollerare all’interno delle sue acque territoriali il passaggio inoffensivo delle….. …navi mercantili (Diritto internazionale consuetudinario) …navi militari (non ancora Diritto internazionale consuetudinario) 1.ALCUNI STATI LO CONSENTONO 2.ALCUNI STATI PRETENDONO LA “NOTIFICA” DEL PASSAGGIO (Egitto, Libia e Malta) 3.ALCUNI STATI SUBORDINANO IL PASSAGGIO DELLA NAVE MILITARE ALLA “PREVIA AUTORIZZAZIONE” (Algeria e Siria) (U.R.S.S. (C.S.I.) fino al 1989 anche per le navi mercantili) Nota Bene 1.I Sommergibili hanno il diritto di attraversare il mare territoriale navigando in emersione e mostrando la bandiera 2.Le Portaerei possono attraversare il mare territoriale, purché gli aerei imbarcati restino appontati durante il passaggio
Demanio marittimo Ne fanno parte (art. 28 Codice Navigazione): a. il lido, la spiaggia, i porti, le rade; b. le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare; c. i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo. In base al Codice della Navigazione, l’Amministrazione Statale dei trasporti e della navigazione regola l’uso del demanio marittimo e vi esercita le funzioni di polizia
Acque interne ossia lo spazio di mare all'interno della linea di base. In quest'area vigono in maniera vincolante le leggi dello Stato costiero che regola l'uso delle risorse e il passaggio delle navi. Acque territoriali che comprende lo spazio di mare compreso dalla linea di base alle 12 miglia nautiche. In quest'area vigono comunque le leggi dello Stato costiero ma all'interno delle acque territoriali esiste il diritto di ogni imbarcazione al cosiddetto passaggio inoffensivo. Il passaggio inoffensivo è definito come l'attraversamento di aree marine in modo continuo e spedito che non pregiudichi la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato costiero. La pesca, attività inquinanti, pratiche armate e pratiche spia non sono considerate inoffensive nonché sommergibili e altri navigli sommersi sono richiesti di navigare in superficie e di mostrare la loro bandiera.
Arcipelaghi Le acque interne degli Stati formati da arcipelaghi sono identificate tracciando una linea di base che unisce i punti più esterni delle isole più esterne, ovviamente qualora questi punti siano ragionevolmente vicini fra loro. Zona contigua Oltre il limite delle 12 miglia nautiche dalla linea di base si estende un tratto di ulteriori 12 miglia, quindi 24 miglia nautiche dalla linea di base, in cui lo Stato costiero può continuare a fare valere le proprie leggi rispetto -principalmente- al controllo del contrabbando o dell'immigrazione clandestina.
Zona economica esclusivaZona economica esclusiva o ZEEZEE, è l'area di mare che si estende per 200 miglia nautiche dalla linea di base in cui lo Stato costiero può esercitare il diritto di sfruttamento esclusivo delle risorse naturali. Tale principio nasce per dare un freno allo sfruttamento indiscriminato della pesca anche se, con le nuove tecnologie che consentono di trivellare il petrolio in acque molto profonde, è stata recentemente utilizzata anche per lo sfruttamento estrattivo minerario esclusivo. Piattaforma continentale La piattaforma continentale è considerata come il naturale prolungamento del territorio di uno Stato, il quale può quindi sfruttarne le risorse minerarie o comunque non-viventi in maniera esclusiva. La piattaforma continentale può superare le 200 miglia nautiche ma non eccedere le 350, o può essere calcolata misurando 100 miglia nautiche dall'isobata dei 2,500 metri.isobata
Zone di protezione ecologica Legge 8 febbraio 2006 n. 61 lo Stato italiano pone le basi per l’istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite del mare territoriale, iniziando, sul punto, l’attuazione della convenzione di Montego Bay; infatti, negli stessi lavori preparatori della legge in esame le zone di protezione ecologica sono considerate come una parziale attuazione dell’istituto della Zona Economica Esclusiva. La differenza fondamentale tra la zona economica esclusiva e le istituende zone di protezione ecologica è incentrata nello sfruttamento esclusivo delle risorse: l’istituzione della zona ecologica consentirà allo Stato italiano solo l’esercizio dei poteri finalizzati alla tutela dell’ambiente marino e dell’eventuale patrimonio archeologico sommerso, ma non quelli necessari per assicurare lo sfruttamento esclusivo delle risorse della pesca (articolo 2 della legge 61/06)
Problematica l’ istituzione della ZEE nel mare perché scomparirebbe dal bacino del Mediterraneo la porzione di alto mare con inevitabili riflessi sul regime della libertà della navigazione. Le difficoltà di delimitazione sono connesse soprattutto allo sfruttamento economico esclusivo delle risorse marine; l’istituzione unilaterale delle ZEE da parte dei singoli Stati costieri mediterranei causerebbe certamente un contenzioso internazionale tra gli Stati frontisti o adiacenti La scelta italiana di istituire delle zone di protezione ecologica è quindi in accordo con la convenzione di Montego Bay sul Diritto del Mare, con il diritto consuetudinario della libertà dei mari nonché con la tendenza moderna adottata da altri stati Mediterranei a separare l’aspetto della tutela ecologica dagli aspetti connessi allo sfruttamento economico.
La tutela del patrimonio archeologico sommerso Legge 8 febbraio 2006, n. 61 Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale. L’articolo 2 della legge 61/06 consente nelle zone di protezione ecologica anche la tutela del patrimonio archeologico e storico sommerso. La convenzione di Montego Bay permette allo Stato costiero di istituire una zona archeologica
Art. 2. Applicazione della normativa all'interno delle zone di protezione ecologica 1. Nell'ambito delle zone di protezione ecologica istituite ai sensi dell'articolo 1 l'Italia esercita la propria giurisdizione in materia di protezione e di preservazione dell'ambiente marino, compreso il patrimonio archeologico e storico, conformemente a quanto previsto dalla citata Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e della Convenzione UNESCO del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, dalla data della sua entrata in vigore per l'Italia. 2. Entro le zone di protezione ecologica si applicano, anche nei confronti delle navi battenti bandiera straniera e delle persone di nazionalità straniera, le norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati internazionali in vigore per l'Italia in materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque di zavorra, l'inquinamento da immersione di rifiuti, l'inquinamento da attivita' di esplorazione e di sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di origine atmosferica, nonche' in materia di protezione dei mammiferi, della biodiversità e del patrimonio archeologico e storico. 3. La presente legge non si applica alle attività di pesc a.
In Italia il Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004 all’art. 94 si riferisce ad una zona di mare che, pur non essendo formalmente definita come zona archeologica, reca diversi punti di contatto con il concetto dottrinale di tale zona. Tale articolo, contenuto nella sezione relativa alle ricerche e ai rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare territoriale, recita “Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle "Regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo" allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001” che non è stata ratificata dall’Italia.
L’art. 94 uno dei tanti esempi di una prassi di applicazione spontanea della Convenzione UNESCO, a prescindere dalla sua ratifica. Convenzione di Montego Bay. art. 149 stabilisce che: “Tutti i reperti di natura archeologica e storica rinvenuti nell'Area vanno conservati o ceduti nell'interesse di tutta l'umanità, tenendo in particolare conto i diritti preferenziali dello Stato o della regione d'origine, o dello Stato cui per origini culturali si riferiscono, o dello Stato di origine storica e archeologica.”
Con l’art. 94 il legislatore italiano non ha istituito formalmente la zona contigua di 24 miglia prima di estendere le sue competenze in materia di reperti storici. Secondo alcuni Autori, però, l’art. 94 equivale all’istituzione unilaterale, da parte dell’Italia, di una zona di competenza esclusiva in materia di conservazione del patrimonio culturale subacqueo dell’ampiezza di 12 miglia dal confine esterno del mare territoriale.
Secondo una parte della dottrina l’evoluzione della prassi successiva all’adozione del testo della Convenzione di Montego Bay avrebbe definitivamente consolidato l’esistenza della zona archeologica come istituto ormai previsto e disciplinato dal diritto consuetudinario. Treves, e gli altri autori che propendono per questa tesi, concordano sul fatto che la zona archeologica avrebbe un’estensione di 24 miglia pari a quella della zona contigua e che i poteri dello Stato costiero sarebbero più ampi rispetto a quelli necessari alla sola rimozione. Secondo una recente posizione dottrinale si dovrebbe parlare piuttosto di una norma consuetudinaria “emergente” che avrebbe un contenuto corrispondente all’art. 8 della Convenzione UNESCO del Questo articolo consente allo Stato di regolare ed autorizzare qualsiasi attività sul patrimonio archeologico subacqueo situato nella zona contigua fino a 24 miglia dalla linea di base del mare territoriale, non solo dunque le operazioni rivolte alla rimozione di singoli oggetti..
Legge n.157 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo adottata a Parigi il e norme di adeguamento dell’ordinamento interno» Denuncia di ritrovamento e richiesta di autorizzazione ad interventi sul patrimonio culturale subacqueo Sanzioni