La riforma della disciplina dei contratti pubblici Regione Toscana Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi Settore Contratti Ivana Malvaso.

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La riforma della disciplina dei contratti pubblici Regione Toscana Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi Settore Contratti Ivana Malvaso

Il decreto legislativo 18/4/2016 n. 50 Il decreto legislativo è norma di recepimento delle: Direttiva 2014/24 relativa agli appalti pubblici nei settori ordinari (abroga la Direttiva 2004/18) 94 articoli 25 allegati Direttiva 2014/25 relativa agli appalti degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali cd. settori «speciali» (abroga la Direttiva 2004/17) 94 articoli 25 allegati Direttiva 2014/23 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (novità) 55 articoli 11 allegati

L’attuazione delle nuove Direttive in Italia Il decreto legislativo è stato elaborato sulla base delle seguenti indicazioni: legge Delega al Governo – 72 tra criteri e principi «dead line» del 18 aprile 2016 nuovo codice degli appalti e delle concessioni Entrata in vigore immediata ed elencazione delle norme transitorie

Il nuovo quadro normativo : caratteristiche Un testo composto da 220 articoli Adozione di atti di soft law per la disciplina di dettaglio tramite decreti DPCM, MIT, linee guida Anac ( sono previsti 53 atti di soft law) ruolo di Anac (soft law, albo commissioni giudicatrici, varianti, criteri reputazionali, in house…) Riduzione e qualificazione delle stazioni appaltanti

La qualificazione delle stazioni appaltanti. La qualificazione sarà conseguita in relazione agli ambiti e alla complessità delle procedure da gestire In mancanza della qualificazione le Amministrazioni devono rivolgersi ad una centrale di committenza o aggregarsi con una o più stazioni appaltanti qualificate La qualificazione attiene alla capacità di programmazione, progettazione, di affidamento, di verifica dell’esecuzione e controllo dell’intera procedura compreso il collaudo e la messa in opera

La qualificazione delle stazioni appaltanti Come si consegue la qualificazione?  Quattro i «requisiti di base»: strutture organizzative stabili, presenza di dipendenti con specifiche competenze, sistemi di formazione e aggiornamento, numero di gare svolte nel triennio, rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori.  Cinque i «requisiti premianti»: valutazione positiva dell’Anac delle misure di prevenzione dei rischi di corruzione adottate, sistemi di gestione della qualità degli uffici e dei procedimenti di gara, tecnologie telematiche nella gestione delle gare, livelli di soccombenza nel contenzioso, applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale. Con DPCM sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione in applicazione di criteri di qualità efficienza e professionalizzazione e per le centrali il carattere di stabilità e il relativo ambito territoriale Con DPCM sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione tra comuni non capoluogo 

La qualificazione non è richiesta per Tutte le stazioni appaltanti potranno procedere sempre in via autonoma senza necessità di qualificazione :  per i servizi sotto i 40mila euro e per i lavori sotto i 150mila euro.  Per effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza: 1) le convenzioni quadro stipulate da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori; 2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo; 3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;

Comuni non capoluogo Se in possesso di qualificazione possono operare in via autonoma attraverso utilizzo di strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione da una centrale di committenza qualificata per acquisire : Forniture e servizi fino alla soglia comunitaria Lavori di manutenzione ordinaria fino a 1 milione di euro Al di fuori di queste ipotesi devono procedere secondo una delle seguenti modalità: 1. ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; 2. mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento. 3. ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

La programmazione Obbligo della programmazione per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che devono adottare: il programma biennale degli acquisti di beni e servizi il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a euro e indicano i lavori da avviare nella prima annualità Per i lavori di importo superiore a euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, è redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Sono inserite le opere incompiute ai fini del completamento o per individuazione di soluzioni alternative

La programmazione forniture e servizi Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a euro. Le amministrazioni comunicano entro il mese di ottobre al Tavolo dei soggetti aggregatori l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore ad 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività occorre tener conto dell’art. 1 comma 513 legge di stabilità 2016 Con Decreto del MIT sarà approvata la Disciplina di dettaglio

Le novità sulla progettazione La progettazione di lavori si articola su 3 livelli Il progetto di fattibilità tecnica ed economica Il progetto definitivo Il progetto esecutivo Obbligo di andare a gara con il progetto esecutivo – divieto di utilizzo appalto integrato Non è più previsto lo Studio di fattibilità ed il documento preliminare alla progettazione Per la determinazione dell’importo dell’appalto occorre fare riferimento ai prezzari predisposti dalle regioni di concerto con i provveditorati alle opere pubbliche Con decreto MIT sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici sono definiti i contenuti della progettazione

Le novità sulla progettazione Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività comprende schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa è redatto sulla base dell’avvenuto svolgimento di indagini geologiche e geognostiche, di verifiche preventive dell’assetto archeologico, di studi preliminari sull’impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia Indica le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, etc.

Scelta delle procedure La direttiva prevede che le amministrazioni possono ricorrere a : - procedure aperte e ristrette - Partenariati per l'innovazione - procedura competitiva con negoziazione - dialogo competitivo - procedura negoziata senza pubblicazione di bando Il codice riconferma la preferenza per le procedure aperte e ristrette per l'espletamento delle quali sono stati ridotti i termini ed estesa anche alla procedura aperta la possibilità di ridurre i termini per urgenza Termini minimi procedura aperta 35 giorni dalla trasmissione del bando riducibile in caso di urgenza a 15 giorni

Definizione di urgenza La direttiva 24/2014 definisce nei considerando l'urgenza : - urgenza debitamente dimostrata dall’amministrazione. Il considerando 46 prevede la possibilità di ridurre i termini minimi qualora il rispetto di quelli ordinari non sarebbero praticabile a causa di una situazione di urgenza da motivare, Il considerando precisa che “… non debba trattarsi di situazione di estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice e ad essa non imputabili” - estrema urgenza prevista per l’esperimento della procedura negoziata senza pubblicazione di bando. In tal caso l'urgenza deve derivare da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice. Le circostanza non devono essere imputabili all'amministrazione.

Lavori di somma urgenza L’art. 163 disciplina i lavori di somma urgenza e di protezione civile :  Prevedendo la possibilità in circostanze di somma urgenza che non consentono indugio la possibilità di disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale che indica i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari, la immediata esecuzione dei lavori entri il limite di euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.  L’esecuzione può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori  Il corrispettivo è stabilito consensualmente con l’affidatario in mancanza di accordo la stazione appaltante può ingiungere l’esecuzione dei lavori sulla base di prezzi definiti con l’utilizzo di prezzari ufficiali ridotti del 20% i quali in mancanza di iscrizione di riserve sono definitivamente accettati.  Il RUP o il tecnico competente entro 10 giorni compila una perizia giustificativa e la trasmette unitamente al verbale di somma urgenza alla SA per l’approvazione e la copertura della pesa

Lavori di protezione civile L’art. 163 al comma 6 riporta nella categoria dei lavori di somma urgenza il verificarsi di eventi di cui all’art. 2 comma 1, lettera c) della L. 225/1992 ovvero la ragionevole previsione ai sensi art. 3 dell’imminente verificarsi di detti eventi che richiede l’adozione di misure indilazionabili e nei limiti dello stretto necessario La circostanza di somma urgente è ritenuta persistente finché non risultano eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità In tali casi le amministrazioni possono procedere con gli affidamenti di appalti, forniture e servizi con le modalità previste per la somma urgenza ed in via eccezionale l’affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra del limite dei euro per un arco temporale non superiore a 30 giorni e solo per singole fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi previsti nei provvedimenti di cui all’art 5 comma 2 della L. 225/1992 L’affidamento diretto non è ammesso per importi pari o superiori alla soglia comunitaria Per le forniture e servizi in mancanza di prezzari ufficiali è previsto un parere di congruità del prezzo da parte di ANAC

Le principali novità in tema di procedure Procedure negoziate/dialogo competitivo/partenariato per l’innovazione Il codice disciplina in termini innovativi le procedure negoziate, allo scopo di introdurre maggiori elementi di flessibilità, individuando nuove tipologie di procedure e al contempo rendendone meno rigorosi i presupposti. Nello specifico: - scompare la procedura negoziata previo bando, sostituita dalla “procedura competitiva con negoziato” (preceduta da pubblicazione di bando) - viene introdotta la procedura denominata “partenariato per l’innovazione”. Risulta confermata l’impostazione di attribuire carattere eccezionale alla procedura negoziata senza previo bando.

Scelta delle procedure Elevata conoscenza del prodotto da parte della SA Elevata disponibilità del prodotto sul mercato Bassa conoscenza Elevata disponibilità Bassa conoscenza Bassa disponibilità Nessuna conoscenza Nessuna disponibilità

Gli affidamenti sottosoglia Possono avvenire tramite : l’affidamento diretto adeguatamente motivato per importi inferiori a procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici per:  lavori di importo pari o superiore a 40mila euro e inferiore a 150mila euro  forniture e servizi pari o superiori a e inferiori alle soglie europee

Gli affidamenti sottosoglia procedura negoziata, per i lavori tra 150mila euro e 1 milione previa consultazione di almeno dieci operatori. Gli operatori economici da invitare alle negoziate sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Si deve ricorrere alle procedure ordinarie per i lavori di importo superiore ad 1 milione di euro

Il sottosoglia Le stazioni appaltanti (ad esclusione delle procedure di lavori di importo tra e 1 milione di euro) verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti. Per le forniture ed i servizi fino alla soglia comunitaria e per lavori fino a euro non si applica lo stand still

Affidamenti servizi ingegneria Gli affidamenti di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo possono essere affidati: Per importo fino a euro anche a mezzo affidamento diretto Per importo da e inferiore a euro con la procedura per il sotto soglia con invito ad almeno 5 soggetti nel rispetto dei principi Per incarichi superiori a euro con la procedura aperta o ristretta

La trasparenza degli atti. Tutti gli atti (tranne quelli riservati o secretati) devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” (dl 14 marzo 2013, n. 33) Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso in giudizio sono pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti:  il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.  la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

DGUE “documento di gara unico europeo” il DGUE è un’autodichiarazione dell’operatore economico che fornisce prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o da terzi. il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell’operatore economico di: non trovarsi in una delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi; soddisfare i pertinenti criteri di selezione; rispettare, se del caso, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare

DGUE “documento di gara unico europeo” 2 Standardizzazione: Considerando 4 direttiva 24: Questa soluzione dovrebbe contribuire a ridurre i problemi connessi alla formulazione precisa delle dichiarazioni formali e delle dichiarazioni di consenso nonché le problematiche legate alla lingua, poiché il modello di formulario è disponibile in tutte le lingue ufficiali Il modello di DGUE è stato approvato con “REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/7 DELLA COMMISSIONE”, del 05/01/2016, il regolamento deve essere obbligatoriamente utilizzato dal 18/4/2016

DGUE “documento di gara unico europeo” 3 Il DGUE è articolato nelle parti e sezioni seguenti: Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore. Parte II. Informazioni sull’operatore economico Parte III. Criteri di esclusione: A: Motivi legati a condanne penali; B: Motivi legati al pagamento di tasse o imposte o contributi assistenziali o previdenziali; C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali; D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro cui appartiene l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore.

DGUE “documento di gara unico europeo” 4 Parte IV. Criteri di selezione α: Indicazione generale per tutti i criteri di selezione; A: Idoneità; B: Capacità economica e finanziaria; C: Capacità tecniche e professionali; D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati. Parte VI. Dichiarazioni finali Lo stesso modello è utilizzato per fornire le dichiarazioni dall’operatore economico singolo o raggruppato, dalle consorziate esecutrici dall’impresa ausiliaria dai subappaltatori

Comprova requisiti la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente decreto è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal MIT “Banca nazionale degli operatori economici”. fino dell’adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che stabilirà quali dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito devono essere inclusi nella documentazione nella Banca dati, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPASS.

Motivi di esclusione L’art. 80 disciplina i motivi di esclusione recependo i motivi obbligatori e facoltativi di esclusione previsti dall’art 57 della Direttiva e confermando ulteriori motivi previsti nel D.Lgs 163/2006 Principali novità: Elencazione dei reati per i quali in presenza di sentenza definitiva di condanna non è possibile partecipare alle procedure di appalto Ampliamento della fascia di soggetti verso i quali opera l’esclusione per reati (membri del consiglio di amministrazione, di vigilanza, di direzione Possibilità di fare operare il self cleaning in caso di condanne inferiori a 18 mesi o in caso di riconoscimento dell’attenuante della collaborazione

Requisiti di partecipazione I requisiti per partecipare attengono a : Requisiti di idoneità professionale Capacità economica e finanziaria Capacità tecniche e professionali I requisiti devono essere attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto al fine di avere la più ampia partecipazione Con linea guida ANAC entro 1 anno sono disciplinati il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente e dai consorzi stabili e di cooperative per i lavori nelle more del decreto continua ad applicarsi la disciplina prevista nel DPR 207/2010 (da art 60 a 96 )

AVVALIMENTO l’avvalimento è possibile per i requisiti di :  Capacità economica e finanziaria  Capacità tecniche e professionali per lavori per l’attestazione SOA Per lavori non è consentito l’avvalimento per le categorie super specialistiche SIOS Obbligo di sostituire l’impresa ausiliaria se sussistono motivi di esclusione o se l’impresa non è in possesso dei requisiti di capacità tecnica /economica In caso di avvalimento relativo a : Titoli di studio e professionali o esperienze professionali è necessario utilizzare i soggetti di cui ci si avvale per l’esecuzione dei lavori o servizi Obbligo di indicare nel contratto di avvalimento le risorse e mezzi che l’impresa ausiliaria mette a disposizione dell’operatore economico Il RUP deve controllare che in fase esecutiva siano effettivamente impiegate le risorse e mezzi indicate nel contratto di avvalimento

I criteri di aggiudicazione La categoria dell’“offerta economicamente più vantaggiosa” viene ora utilizzata per indicare i criteri i aggiudicazione in generale Il nuovo significato attribuito a tale termine, come precisato al considerando 89 della direttiva comunitaria, risponde all'esigenza di affermare che l'amministrazione nel valutare le offerte deve scegliere quella che è la migliore soluzione anche dal punto di vista economico

I criteri di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa può essere individuata sulla base di: a) criterio puramente economico, che può fare riferimento ai seguenti parametri alternativi: - prezzo - costo, secondo un approccio costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita. b) miglior rapporto qualità/prezzo (che corrisponde al criterio oggi noto come offerta economicamente più vantaggiosa) Il criterio qualità/prezzo diventa quello da adottare in via ordinaria ed è obbligatorio per:  I contratti relativi ai servizi sociali, di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, servizi ad alta intensità di manodopera  Servizi attinenti all’architettura ed ingegneria di importo superiore a euro

Il prezzo più basso nel Codice È possibile utilizzare il criterio del prezzo più basso per: lavori di importo pari o inferiore a di euro i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie europee, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato (energia, gas, farmaci, etc.); Le stazioni appaltanti che aggiudicano al prezzo più basso devono motivare la presenza dei presupposti per utilizzare questo criterio

Qualità/prezzo: principi generali Il legislatore prevede per l’applicazione di questo criterio la necessità di: - di valutare e scegliere bene i criteri di valutazione - prevedere elementi connessi all'oggetto dell'appalto - indicare nella documentazione di gara i criteri di aggiudicazione dell'appalto nonché la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di tali criteri - prevedere elementi che consentano in fase di esecuzione la verifica di quanto offerto dalle imprese La connessione rispetto all'appalto può riguardare qualsiasi aspetto della fornitura, del servizio o del lavoro oggetto dell'appalto e in qualunque fase del ciclo di vita

L'importanza della progettazione la definizione del criterio da utilizzare per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa diventa quindi un momento fondamentale per l'amministrazione prezzo Oppure Qualità/ prezzo e e in caso di Qualità/ prezzo sulla base di quali elementi? la scelta deve trovare i suoi fondamenti nel progetto della fornitura, del servizio o dell'opera perchè i criteri di aggiudicazione devono essere strettamente collegati con le caratteristiche del progetto messo a gara e nel caso di qualità /prezzo tradursi poi in vincoli contrattuali nella fase di esecuzione del contratto.

Miglior rapporto qualità/prezzo L'art 95 indica a titolo non esaustivo alcuni criteri che possono essere utilizzati per valutare il miglior rapporto qualità/prezzo che in parte ripercorrono i criteri già indicati nell'art83 D.Lgs 163/2006 e in parte introducono delle novità. I criteri vengono raggruppati in tre macro tipologie che attengono: - alla qualità, - all'organizzazione del personale - ai servizi post vendita /consegna -La qualità comprende il pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche sociali, ambientali e innovative, la commercializzazione e relative condizioni - Servizi post-vendita e assistenza tecnica, condizioni di consegna quali date di consegna, processo di consegna e termine di consegna o di esecuzione.

Miglior rapporto qualità/prezzo -L'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale possono costituire un criterio di valutazione quando la qualità del personale incaricato può avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto. - Si supera la rigida impostazione di escludere dagli elementi di valutazione l’esperienza dell’operatore economico si consente ora di valutare l’organizzazione, le qualifiche ed esperienza del personale incaricato di eseguire l’appalto. - i l considerando 94 della direttiva 24/2014 evidenzia fra le ipotesi in cui è possibile prevedere questo criterio l'affidamento di servizi intellettuali, quali quelli di consulenza o architettura e introduce la necessità che le amministrazioni prevedano meccanismi di controllo sul personale impiegato e per la sua sostituzione -

Miglior rapporto qualità/prezzo -Il comma 13 dell’art. 95 prevede inoltre, compatibilmente con il diritto dell’unione e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, la possibilità di indicare nel bando o nella lettera d’invito i criteri premiali che intendono applicare in relazione : -al maggior rating di legalità -per agevolare la partecipazione di micro, piccole, medie imprese -per i giovani professionisti -per le imprese di nuova costituzione -Per l’attribuzione di un maggior punteggio per le offerte che presentano minor impatto sulla salute e sull’ambiente

Miglior rapporto qualità/prezzo Nella valutazione qualità / prezzo l'elemento economico dovrebbe costituire un elemento da valutare sempre. - il considerando 90, afferma infatti che l'offerta economicamente più vantaggiosa non dovrebbe prescindere da una valutazione anche dei costi e quindi i criteri qualitativi devono essere accompagnati da un criterio sui costi in termini di prezzo o costo del ciclo di vita. Unica eccezione la presenza di disposizioni nazionali che determino la remunerazione di determinati servizi o impongano un prezzo fisso per determinate forniture.

Valutazione economica L'aspetto economico può essere valutato relativamente: - al prezzo ovvero al solo costo diretto di acquisizione della fornitura, del servizio o del lavoro senza considerare i costi indiretti che l'amministrazione sarà chiamata a sostenere nel corso del ciclo di vita di quella fornitura oppure - al costo del ciclo di vita ovvero tenendo conto dei costi diretti e indiretti che l'amministrazione sarà chiamata a sostenere durante tutta la vita di utilizzo della fornitura o dell'opera o svolgimento del servizio

Costo del ciclo di vita L'art. 96 prevede fra i costi del ciclo di vita che possono essere valutati, ove pertinenti, : a) costi sostenuti dall'amministrazione o da altri utenti quali: costi relativi all'acquisizione; costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e di altre risorse; costi di manutenzione; costi relativi alla fine di vita, come i costi di raccolta e riciclaggio; b) costi imputabili a esternalità ambientali legate ai prodotti, ai servizi o lavori nel corso del ciclo di vita a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tra tali costi possono essere ricompresi i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.

Costo del ciclo di vita -2 Ai fini della valutazione nei documenti di gara devono essere indicati i dati che gli offerenti devono fornire ed il metodo che l'amministrazione impiegherà per determinare i costi del ciclo di vita. La valutazione deve fondarsi su metodi predefiniti. per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali il metodo deve soddisfare tutte le seguenti condizioni: - essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. Se il metodo non è stato previsto per una applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire né svantaggiare indebitamente taluni operatori economici; - deve essere accessibile a tutti; - i dati richiesti possono essere forniti con ragionevole sforzo da operatori normalmente diligenti, compresi operatori di paesi terzi parti dell'APP o di altri accordi internazionali che l'Unione deve rispettare.

Costo del ciclo di vita - 3 La direttiva prevede la possibilità di definire metodi a livello nazionale, regionale o locale. I metodi, al fine di evitare distorsioni della concorrenza dovrebbero essere generali e non definiti per una particolare procedura. L'allegato XVIII contiene l'elenco degli atti legislativi che approvano metodi comuni per la valutazione del costo del ciclo di vita. L' allegato attualmente prevede la direttiva 33/2009 che riguarda la promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 24 del La direttiva all'art. 5 prevede la metodologia di calcolo dei costi di esercizio durante l'intero ciclo di vita connessi al consumo energetico, ai costi relativi all'emissione di CO2 e alle emissioni di sostanze inquinanti che sono imputabili all'esercizio del veicolo al fine di trasformare in valore monetario tali costi e poter valutarli in fase di acquisto dei veicoli.

Commissioni di aggiudicazione Per la valutazione tecnica ed economica delle offerte occorre nominare una commissione composta da esperti del settore La commissione è composta da un numero dispari da 3 a 5 soggetti scelti fra gli esperti iscritti all’albo dell’ANAC I commissari non devono essere in condizioni di incompatibilità previste dalla normativa e non devono e non possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico amministrativo relativamente all’appalto È consentita la nomina di membri interni all’amministrazione nel rispetto del principio di rotazione, per appalti di importo inferiore alla soglia o per quelli che non presentano particolare complessità. Sono considerati di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione

Offerta anomala. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso appalti di lavori fino ad 1 milione di euro al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo dell'anomalia, il nuovo codice impone alla stazione appaltante, quale evidente misura di prevenzione della corruzione, di procedere, in sede di gara, al sorteggio del metodo di determinazione della soglia di anomalia tra 5 ipotesi, che sottendono differenti metodi matematici di calcolo della stessa. L’art. 89 comma 13 consente poi la possibilità di prevedere l’esclusione automatica quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 10

Offerta anomala Nel caso di aggiudicazione con il criterio del qualità/prezzo la valutazione di congruità effettuata sulle offerte che hanno ottenuto sia per la valutazione tecnica che economica un punteggio pari o superiore ai 4/5 del punteggio massimo attribuibile L’art. 97 non detta più la disciplina del procedimento di verifica prevedendo solo l’assegnazione del termine minimo di 15 giorni per la presentazione dei giustificativi L’offerta è esclusa se non giustifica i prezzi offerti e se : Non rispetta gli obblighi in materia sociale, ambientale e del lavoro Non sono congrui gli oneri della sicurezza aziendale Il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle approvate dal ministero del lavoro

Subappalto - 1 L’art. 105 introduce numerose novità in tema di subappalto il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto d’appalto anche al di fuori del cantiere se richiedono l’impiego di manodopera Non è subappalto per i lavori le forniture senza prestazioni di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo se singolarmente inferiori al 2% dell’importo dell’appalto o a euro e l’incidenza del costo della manodopera è inferiore al 50% dell’importo del contratto La facoltà di subappalto deve essere prevista espressamente nel bando anche limitatamente a singole prestazioni e per i lavori deve essere indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Per le categorie SIOS al massimo è il 30% della categoria Il subappalto non può superare il 30% del valore complessivo dell’appalto

Subappalto - 2 Gli operatori economici devo indicare al momento della presentazione dell’offerta i lavori o le parti di opere o i servizi e le forniture o le parti delle stesse che intendono subappaltare Per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo superiore alle soglie comunitarie e per le quali non è necessaria una particolare specializzazione è obbligatoria anche l’indicazione della terna di subappaltatori. Il bando deve prevedere l’obbligo di indicazione. Facoltà per le SA di prevedere ulteriori casi anche per appalti sotto soglia. In caso di subappalto il certificato esecuzioni lavori viene rilasciato al subappaltatore per la parte dallo stesso eseguita.

Modifiche al contratto L’art. 106 disciplina le ipotesi in cui è possibile modificare le prestazioni oggetto del contratto senza procedere con una nuova gara : 1.Se le modifiche sono state previste nei documenti di gara in clausole chiare, precise ed inequivocabili che possono comprendere anche clausole di revisione prezzi 2.Per lavori, servizi o forniture supplementari che si sono resi necessari e non erano previsti nel contratto ove il cambiamento risulti impraticabile per motivi tecnici o economici e comporta per l’amministrazione notevoli disguidi o una duplicazione dei costi ( obbligo comunicazione ad ANAC entro 30 giorni) 3.(varianti in corso d’opera) Se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni : la necessità deriva da circostanze impreviste e imprevedibili tra le quali la sopravvenienza di nuove disposizioni normative e la modifica non altera la natura generale del contratto ( obbligo comunicazione ad ANAC entro 30 giorni)

Modifiche al contratto - 2 5) Se un nuovo contraente sostituisce quello iniziale a causa di una clausola di revisione chiara o se un contraente succede a causa di morte o pro vicende societarie fusioni, scissioni ecc… 6) Se una modifica non è considerata sostanziale 7) per errori o omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell’opera se il valore della modifica è inferiore di entrambi i seguenti valori le soglie di cui all’art. 35 e il 10/ del valore iniziale del contratto per servizi e forniture ed il 15% per i lavori ( obbligo comunicazione ad ANAC entro 30 giorni) resta ferma la responsabilità dei progettisti

Modifiche sostanziali al contratto Una modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti in ogni caso una modifica, fatti salve le ipotesi previste dai commi 1 e 2, è considerata sostanziale quando sono soddisfatte una o più delle seguenti condizioni: a) la modifica introduce condizioni che avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi o l’accettazione di un’offerta diversa o avrebbero attirato la partecipazione di ulteriori partecipanti b) la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto in modo non previsto nel contratto iniziale c) la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto d) se un nuovo contraente sostituisce quello iniziale in casi diversi da quelli previsti In caso di modifica sostanziale occorre risolvere il contratto e procedere con una nuova procedura d’appalto

Grazie per l’attenzione