S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO La riforma dell’art c.c.: -la disciplina previgente dell’art c.c. e la giurisprudenza in merito; -la nuova disciplina delle mansioni; -i nodi critici della riforma Avv. Giordano Franchi – Studio Legale Daverio&Florio, Milano 21 aprile 2016
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, entrato in vigore il 25 giugno aprile 2016
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 3 LE MANSIONI LA DISCIPLINA PREVIGENTE DELL’ART C. C.
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 4 art. 13 Statuto dei Lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300 – art Cod. Civ.): Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. LA DISCIPLINA PREVIGENTE
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 5 Il datore di lavoro poteva cambiare le mansioni (c.d. jus variandi) dei dipendenti. Tuttavia le nuove mansioni dovevano rientrare: (i)nella categoria posseduta dal lavoratore e (ii) essere equivalenti effettivamente alle ultime svolte CONSEGUENZE APPLICATIVE FONDAMENTALI:
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 6 L’ «equivalenza» è qualcosa di più restrittivo della «categoria»: se due diverse mansioni rientrano entrambe nella stessa categoria, non per questo sono equivalenti. La tesi più rigorosa indica la “equivalenza” nella “affinità” o “omogeneità” fra le vecchie e le nuove mansioni. Secondo questa tesi più rigorosa, le nuove mansioni devono essere, dunque, uno sviluppo delle precedenti, e comunque dovrebbero consentire di utilizzare il bagaglio di conoscenze, perizie ed esperienze acquisito nel tempo dal dipendente. COSA SI INTENDE PER EQUIVALENZA?
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 7 Cass. 8 ottobre 2007 n : «In tema di demansionamento, il giudizio di equivalenza tra le nuove mansioni e quelle precedentemente affidate al lavoratore richiede la sussistenza di due condizioni: una verifica formale sulla ricomprensione in astratto delle nuove mansioni nella categoria di inquadramento del lavoratore, una verifica sostanziale sull'aderenza in concreto delle nuove mansioni alla specifica competenza del dipendente e sull'idoneità delle mansioni stesse a salvaguardare il livello professionale del medesimo (cosiddetto giudizio di equivalenza statica), nonché l'accrescimento professionale del lavoratore stesso (cosiddetto giudizio di equivalenza dinamica).»
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 8 Cass. 3 febbraio 2015 n. 1916: «In tema di esercizio dello "ius variandi", il giudice di merito deve accertare, in concreto, se le nuove mansioni siano aderenti alla competenza professionale specifica acquisita dal dipendente e ne garantiscano, al contempo, lo svolgimento e l'accrescimento del bagaglio di conoscenze ed esperienze, senza che assuma rilievo l'equivalenza formale fra le vecchie e le nuove mansioni» (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che le mansioni di "customer care" fossero di contenuto professionale inferiore rispetto alle precedenti di "telephone sales account", benché entrambi riconducibili al quarto livello CCNL Telecomunicazioni, in quanto le prime non richiedono lo svolgimento di un ruolo attivo ed il possesso di specifiche competenze).
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 9 Cass. 5 agosto 2014 n : «Il divieto per il datore di lavoro di variazione in "pejus" ex art cod. civ. opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e nuove mansioni, siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori, dovendo il giudice accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente, senza fermarsi al mero formale inquadramento dello stesso. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che il trasferimento di un direttore delle Poste Italiane in un ufficio di minore importanza, per qualità e volume dell'attività svolta, rispetto all'ufficio di provenienza, fosse lesivo del principio della equivalenza delle funzioni, a nulla rilevando, in senso contrario, che la retribuzione e la qualifica fossero rimaste invariate).
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 10 Secondo la giurisprudenza maggioritaria era possibile il demansionamento: (i) con il consenso del lavoratore (ii) ai fini della conservazione dell’occupazione QUANDO LA GIURISPRUDENZA RITENEVA LEGITTIMO IL DEMANSIONAMENTO:
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 11 Cassazione civile, sez. lav. 18 marzo 2009, n. 6552: "La disposizione dell'art c.c., sulla regolamentazione delle mansioni del lavoratore e sul divieto del declassamento di dette mansioni va interpretata - stante le statuizioni di cui alla sentenza delle Sezioni unite n del 2006, ed in coerenza con la ratio sottesa ai numerosi interventi in materia del legislatore - alla stregua della regola del bilanciamento del diritto del datore di lavoro a perseguire un'organizzazione aziendale produttiva ed efficiente e quello del lavoratore al mantenimento del posto, con la conseguenza che nei casi di sopravvenute e legittime scelte imprenditoriali, comportanti l'esternalizzazione dei servizi o la loro riduzione a seguito di processi di riconversione o ristrutturazione aziendali, l'adibizione del lavoratore a mansioni diverse, ed anche inferiori, a quelle precedentemente svolte, restando immutato il livello retribuivo, non si pone in contrasto con il dettato codicistico, se essa rappresenti l'unica alternativa praticabile in luogo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e venga accettata dal dipendente”
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 12 Conseguenze sul licenziamento e sull’obbligo di repêchage: Secondo la Cassazione, tenuto conto che il licenziamento è l’extrema ratio, il datore di lavoro era tenuto a giustificare oggettivamente il recesso: -anche con l'impossibilità di assegnare mansioni non equivalenti -ma nel solo caso in cui il lavoratore avesse, sia pure senza forme rituali (accettazione anche tacita), manifestato preventivamente la sua disponibilità ad accettarle.
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 13 La nuova disciplina delle Mansioni. L’art c.c. così come modificato dall’art. 3, D.Lgs. 15/06/2015 n. 81
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 14 Ambito di applicazione. La nuova disciplina delle mansioni è applicabile, a partire dal 25 giugno 2015, a tutte le categorie di dipendenti: - anche ai Dirigenti - anche ai dipendenti non assunti con tutele crescenti
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 15 PRIMO COMMA DEL NUOVO ART c.c. 1. II lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo STESSO LIVELLO E CATEGORIA LEGALE di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 16 Previgente disciplinaAttuale disciplina «Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione» «II lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte»
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 17 Ius variandi: - Il datore di lavoro deve rispettare solo il livello e categoria legale di inquadramento (Dirigenti, Quadri, Impiegati, Operai ex art c.c.); - abolito ogni riferimento al concetto di «equivalenza». L’eliminazione del riferimento all’equivalenza comporta la possibilità di adibire i lavoratori (a parità di livello e categoria legale): - ad attività appartenenti ad aree professionali differenti; - a ruoli con minori poteri (ad esempio, coordinamento, firma, ecc. …).
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 18 Il CCNL per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione (art 23 B) prevede le seguenti esemplificazioni per i dipendenti appartenenti al 5°Livello. COORDINATORE CUSTOMER CARE Lavoratrice/tore che, seguendo le indicazioni provenienti dai propri responsabili e nell’ambito dei principi, norme e procedure valevoli per le attività di competenza, coordina ed indirizza operativamente le attività anche di gruppi di addetti e operatori al call center/customer care; li gestisce operativamente sotto i profili di formazione, aggiornamento, valutazione, sviluppo e motivazione; li supporta nella loro normale attività relativamente a informazioni sui prodotti e servizi offerti, nella gestione diretta del cliente e negli strumenti informatici utilizzati. L’esercizio di tali compiti richiede un ambito di decisionalità funzionale ai risultati quali-quantitativi attesi, un’approfondita conoscenza del processo operativo di riferimento, nonchè adeguate capacità di relazione, energia realizzativa e leadership. VENDITORE Lavoratrice/tore che, in possesso di un’elevata conoscenza del mercato di riferimento e dell’offerta di prodotti/servizi nonché di soluzioni sistemistiche complesse, gestisce il rapporto con il cliente finalizzando le azioni commerciali intraprese.
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 19 Nodi critici: - quale corrispondenza vi è fra le categorie legali e gli inquadramenti previsti nei vari CCNL ? - I CCNL che non prevedono livelli di inquadramento - La mancata applicazione di un CCNL - Mansioni non contemplate dal CCNL: permane il giudizio di equivalenza?
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO «In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore PURCHE’ RIENTRANTI NELLA MEDESIMA CATEGORIA.». 3 «Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni.» 4. «Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore PURCHE’ RIENTRANTI NELLA MEDESIMA CATEGORIA LEGALE possono essere previste da contratti collettivi.» 5. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni e' comunicato per iscritto, a pena di nullita', e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalita' di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. SECONDO – QUINTO COMMA DEL NUOVO ART c.c.
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 21 Condizioni per l’assegnazione di mansioni appartenenti ad un livello di inquadramento inferiore: Il datore di lavoro potrà assegnare al lavoratore mansioni appartenenti ad un livello inferiore, ferma restando la categoria (dirigente, quadro, impiegato, operaio): nel caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali (ad esempio nel caso in cui il datore di lavoro modifichi la propria attività produttiva o la propria organizzazione del lavoro e la nuova assegnazione sia alternativa al licenziamento: prima era patto di demansionamento, ora prescinde dal consenso del lavoratore). L’assegnazione non sarebbe lecita ove siano disponibili mansioni dello stesso livello ; nelle ulteriori ipotesi previste dai contratti collettivi, anche aziendali; obbligo formazione ma non a pena di nullità. Il lavoratore può opporre l’eccezione di inadempimento se non ha ricevuto la formazione? Risarcimento in caso di mancata formazione? forma scritta, a pena di nullità: cosa deve contenere la lettera? Esplicita specificazione delle modifiche organizzative? conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli emolumenti retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 22 Nodi critici in merito all’ampiezza dell’obbligo di repechage: Nel caso in cui il datore di lavoro proceda ad un licenziamento per riduzione dell'attività lavorativa, egli deve provare il giustificato motivo oggettivo e l'impossibilità di "repechage” con riferimento: anche alle mansioni riconducibili ad un livello inferiore rispetto alle ultime effettivamente svolte ? a mansioni professionalmente differenti o incompatibili riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte? in caso di pluralità di dipendenti coinvolti nella modifica degli assetti organizzativi come deve essere operata la scelta ?
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 23 SESTO COMMA ART C. C. 6. «Nelle sedi di cui all’art. 2113, quarto comma, o avanti le commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, DELLA CATEGORIA e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. IL LAVORATORE PUO’ FARSI ASSISTERE DA UN RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE SINDACALE CUI ADERISCE O CONFERISCE MANDATO O DA UN AVVOCATO O DA UN CONSULENTE DEL LAVORO» Segue
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 24 Casi in cui è possibile il demansionamento (modifica mansioni, categoria, livello di inquadramento e della relativa retribuzione), purché venga sottoscritto un accordo con il lavoratore in sede protetta ai fini della conservazione dell’occupazione Ai fini dell’acquisizione di una diversa professionalità Ai fini del miglioramento delle condizioni di vita del lavoratore
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 25 SETTIMO COMMA ART C. C. 7. «Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. Il lavoratore non può essere trasferito da un unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.»
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 26 Previgente disciplinaAttuale disciplina «ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (…)» «ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio» «dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi continuativi» «dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi»
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 27 Casi in cui era (ed è) possibile il demansionamento in base alla legge Nell’ambito del licenziamento collettivo mediante accordo sindacale (art. 4, comma 11, L. 223/1991) Lavoratore divenuto inabile allo svolgimento delle proprie mansioni per malattia o infortunio Lavoratore ritenuto dal medico competente inidoneo alle mansioni specifiche, al fine di evitare il licenziamento QUANDO LA LEGGE CONSENTE IL DEMANSIONAMENTO ( NORME INVARIATE )