Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria Dipartimento di Agraria Corso di Diritto dei mercati agroalimentari Docente titolare: Dott. Roberto S AIJA
Diritto dei mercati agroalimentari Lezione quarta I PRINCIPI DEL DIRITTO ALIMENTARE le norme UE in tema di alimenti, da “legislazione” a sistema. L’impresa alimentare.
Diritto dei mercati agroalimentari Definizione di “impresa alimentare” (art. 3, reg. 178/02): “ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti” Definizione che individua un soggetto, ma in base a criteri oggettivi (natura delle attività) →irrilevanza della natura del soggetto (pubblico, privato, lucrativo, non lucrativo, ecc.).
Diritto dei mercati agroalimentari Definizione di “impresa alimentare” (art. 3, reg. 178/02): “ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti” Definizione che individua un soggetto, ma in base a criteri oggettivi (natura delle attività) →irrilevanza della natura del soggetto (pubblico, privato, lucrativo, non lucrativo, ecc.). Funzione della definizione: individuare le attività che devono essere svolte rispettando le norme contenute nel regolamento e, in generale, la legislazione alimentare →“per garantire un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti”
Diritto dei mercati agroalimentari Definizione di “ operatore del settore alimentare” (art. 3, reg. 178/02): “persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo”. →obbligo di identificazione del responsabile all’interno dell’impresa, come soggetto che risponde della conformità dei prodotti alimentari alla pertinente legislazione; →normale, ma non necessaria, identificazione con il soggetto giuridicamente “titolare” dell’impresa;
Diritto dei mercati agroalimentari Definizione di “ operatore del settore alimentare” (art. 3, reg. 178/02): Impresa alimentare e “o.s.a.”: due concetti giuridici distinti →conferme testuali: -reg. UE n. 1169/2011 sull’informazione ai consumatori, art. 8: “responsabile commerciale” delle informazioni (es. etichettatura) fornite al consumatore = soggetto che è soggetto a sanzioni nel caso di informazioni che violano obblighi del regolamento, è l’o.s.a. indicato sull’etichetta; --reg. CE n. 852/2004 in tema di obblighi di igiene e di autocontrollo: o.s.a. garantiscono che tutte le fasi sottoposte al loro controllosoddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati nel regolamento; --reg. CE n. 853/2004 in tema di igiene e autocontrollo produzioni di origine animale: “norme specifiche in materia di igiene … destinate agli o.s.a.”; - reg. CE n. 178/2002, artt. 17 ss.: obblighi degli operatori del settore alimentare; --in particolare: art. 17 “spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti e i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare (…)”.
Diritto dei mercati agroalimentari Definizione di “ operatore del settore alimentare”, (art. 3, reg. 178/02): Risarcimento Danno Violazione di obblighi dell’o.s.a. Sanzioni penali ed amministrative Danno a consumatori: responsabilità per danno da prodotto difettoso. Responsabilità extracontrattuale. Danno a imprese clienti: B2B: responsabilità contrattuale
Diritto dei mercati agroalimentari Definizione di “ operatore del settore alimentare” (art. 3, reg. 178/02): conseguenze sanzionatorie: civili penali amministrative: Nelle organizzazioni produttive complesse, in cui non tutto è sempre necessariamente sotto controllo, può essere necessario delegare funzioni e responsabilità E LE SANZIONI?
Diritto dei mercati agroalimentari Definizione di “ operatore del settore alimentare” (art. 3, reg. 178/02): Su chi incombono gli obblighi? Chi è soggetto a conseguenze giuridiche (sanzioni penali, sanzioni amministrative, obblighi risarcitori …)? Scindere figure e poteri significa anche evitare responsabilità al soggetto che gestisce l’impresa? Dipende dal tipo di conseguenze e di responsabilità Civili: impossibile Amministrative: possibile Penali: possibile Solo rivalsa.
Diritto dei mercati agroalimentari Definizione di “ operatore del settore alimentare” (art. 3, reg. 178/02): Responsabilità penale: art. 27 Cost. = la responsabilità penale è personale. Nel nostro ordinamento la responsabilità penale è delle persone fisiche, non delle società ̀ da esse amministrate al fine di gestire una impresa. (Art bis cod. civ. -Amministrazione della società: “La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.”)
Diritto dei mercati agroalimentari Definizione di “ operatore del settore alimentare” (art. 3, reg. 178/02): → delega di poteri e funzioni. →giurisprudenza: - l’attribuzione delle responsabilità penali non deve avvenire in base a criteri formali, ma deve individuare chi ha in concreto il potere/dovere di compiere l’attività doverosa finalizzata ad impedire l’evento illecito (= chi ha controllo sul funzionamento dell’impresa). -la delega deve essere reale → in giurisprudenza: elaborazione di criteri oggettivi e soggettivi “ Risponde del reato (…) il soggetto che nell'ambito dell'impresa produttrice ha effettivamente svolto la mansione di direzione della produzione, individuando le materie prime e le tecniche produttive da utilizzare, ovvero il titolare dell'impresa o colui che è proposto al settore della produzione con piena autonomia gestionale, non rilevando, al fine di escludere la legittimità della delega, la ridotta dimensione aziendale ” (Cass. sez. III penale, n /05).
Diritto dei mercati agroalimentari Grazie per l’attenzione!