OIC 22 CONTI D’ORDINE
OIC 22 CONTI D’ORDINE AMBITO DI APPLICAZIONE Il principio non affronta la trattazione degli aspetti connessi a: patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare OIC 2 “ Patrimonio e finanziamenti destinati ad uno specifico affare”; la conversione in moneta di conto OIC 26 “Operazione, attività e passività in valuta estera”; i rischi su crediti ceduti OIC 15 “Crediti”. DEFINZIONI I conti d’ordine comprendono le garanzie prestate e ricevute, gli impegni, i beni di terzi presso la società e i beni della società presso terzi: sono comprese sia le garanzie personali che le garanzie reali; gli impegni rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi che traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori della custodia e quindi i relativi rischi; i beni di terzi presso la società rappresentano beni che si trovano presso la società che assume l’obbligo di custodia e quindi i relativi rischi; i beni della società presso terzi che rappresentano beni che si trovano presso soggetti terzi che assumono l’obbligo della custodia e quindi i relativi rischi.
OIC 22 CONTI D’ORDINE CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI Art. 2424, c.3, c.c. prevede che in calce allo Stato Patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali, ed indicando separatamente le garanzie prestate a favore, cioè nell’interesse di imprese controllate e collegate, nonché controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; negli altri conti d’ordine: impegni, garanzie ricevute, beni di terzi presso la società, beni della società presso terzi; non si procede alla rappresentazione tra i conti d’ordine iscritti in calce allo stato patrimoniale di quegli accadimenti che siano oggetto di rilevazione nello S.P., nel C.E. e nella Nota Integrativa; i depositi cauzionali ricevuti in denaro dalla società non sono iscritti nei conti d’ordine in quanto la società ne acquisisce automaticamente la proprietà e quindi iscrive l’importo ricevuto nella voce CIV3 “Denaro e valori in cassa” dell’attivo dello stato patrimoniale con contropartita nella voce D.14 “Altri debiti” del passivo.
O IC 22 CONTI D ’ ORDINE Non sono iscritti i beni della società presso terzi trattandosi di beni di cui è proprietaria la società e già presenti nel suo bilancio; i valori relativi a garanzie, impegni e beni di terzi presso la società sono riportati in un’unica colonna in calce allo Stato Patrimoniale; le garanzie comprendono fideiussioni, avalli e le atre garanzie personali nonché ipoteche e pegni; gli impegni comprendono sia gli impegni di cui è certa l’esecuzione e il relativo ammontare, sia gli impegni di cui è certa l’esecuzione ma non il relativo importo; i beni di terzi presso la società comprendono i beni di proprietà altrui che temporaneamente si trovano presso la società a titolo di deposito, pegno, esecuzione, lavorazione, comodato, ect.
O IC 22 CONTI D ’ ORDINE RILEVAZIONE INIZIALI – GARANZIE Garanzie prestate rilevate nel momento in cui la società presta la garanzia (ipoteche); obbligo di iscrizione di garanzie personali e reali concesse a favore dei creditori per debiti altrui: in caso di garanzie su debiti propri il bene gravato da ipoteca o pegno è assoggettato al rischio di esproprio; garanzie si iscrivono nei conti d’ordine per un valore pari al valore della garanzia prestata, o se non determinata, alla migliore stima del rischio assunto alla luce della situazione esistente in quel momento; nel caso di co-fidejussione si riporta l’intero ammontare della garanzia prestata, mentre in Nota Integrativa si segnala l’importo del debito garantito alla data del bilancio;
O IC 22 CONTI D ’ ORDINE Per altre garanzie occorre distinguere tra lettere di patronage forte (o impegnativo) iscritte nei conti d’ordine e debole (o semplice) che non contengono soltanto tenui e generiche rassicurazioni al creditore circa il buon esito dell’operazione, per cui non si profila alcun rischio di esborso futuro che possa gravare sul patronnant (dichiarazioni di consapevolezza, dichiarazione di futuro mantenimento della partecipazione, di influenza e simili); in caso di contratti autonomi di garanzia è necessario considerare le modalità con cui il creditore può escutere la garanzia: garanzia a semplice richiesta scritta, autonoma documentale, a prima richiesta giustificata; indicazione del valore complessivo delle ipoteche di diverso grado per quanto riguarda gli immobili aziendali; i valori relativi a garanzie, impegni e beni di terzi presso la società sono riportati in una colonna in calce allo Stato Patrimoniale.
O IC 22 CONTI D ’ ORDINE IMPEGNI Al fine di favorire la chiarezza e l’intellegibilità degli importi in calce allo S.P. sono iscritti nei conti d’ordine gli impegni la cui conoscenza sia utile per valutare tale situazione; la rilevazione iniziale è al valore nominale desunto dalla relativa documentazione; gli impegni non quantificabili sono menzionati ed adeguatamente commentati nella Nota Integrativa. BENI DI TERZI I beni di terzi si iscrivono nel momento in cui la società assume la custodia; la rilevazione iniziale dei beni di terzi è effettuata: 1. al valore nominale, se si tratta di titoli a reddito fisso non quotati; 2. al valore corrente di mercato, se si tratta di beni, azioni o titoli a reddito fisso se quotati; 3. al valore desunto dalla documentazione esistente.
OIC 22 CONTI D’ORDINE VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE Riesame per verificarne la corretta valutazione alla data del bilancio: nel caso di debiti altrui, un importo pari al residuo della garanzia prestata; l’importo del residuo debito garantito alla data di riferimento del bilancio, se inferiore, nella Nota Integrativa; i valori degli impegni e i beni di terzi da aggiornare per tenere in considerazione la mutata situazione in modo da poter aggiornare il relativo valore iscritto nei conti d’ordine; per le diverse tipologie di rischio o impegno assunti dalla società è necessario verificare le condizioni per l’iscrizioni di un fondo rischi B.3 del passivo dello S.P. al valore dell’esborso previsto; in caso di riduzione del valore della garanzia prestata, dell’impegno o dei beni di terzi, è necessario adeguare il relativo importo. Gli impegni sono cancellati dai conti d’ordine quando i contratti sono eseguiti da una delle due parti.
O IC 22 CONTI D ’ ORDINE NOTA INTEGRATIVA Indicazione in Nota Integrativa (art c.c.) di: I. impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale; II. notizie su composizione e natura di tali impegni e dei conti d’ordine legate alle imprese controllate, collegate, controllanti e ad imprese sottoposte al controllo di queste ultime nonché soggette alla stessa attività di direzione e controllo: le informazioni riguardano l’importo globale e il pro-rata del debito garantito alla data di riferimento del bilancio delle co-fidejussioni, l’importo globale del debito garantito in essere alla data di riferimento del bilancio delle co-fidejussioni solidali e l’importo del debito residuo garantito alla data di riferimento del bilancio, se inferiore al valore della garanzia prestata; III. tali notizie sono omesse nella Nota Integrativa del bilancio in forma abbreviata.
O IC 22 CONTI D ’ ORDINE NOVITA’ Fornire le definizioni di garanzie prestate e ricevute, impegni, beni di terzi presso la società, beni della società presso terzi oltre che di garanzia personale e garanzia reale; precisare che non si procede alla rappresentazione nei conti d’ordine in calce allo S.P. degli accadimenti che siano stati oggetto di rilevazione nello S.P., nel C.E. e/o nella N.I. Esempi: (beni della società presso terzi); riformulare la disciplina degli impegni con particolare riguardo agli impegni da non riportare in calce allo Stato Patrimoniale: si è precisato che, al fine di favorire la chiarezza e l’intellegibilità degli importi riportati in calce allo S.P., sono iscritti nei conti d’ordine gli impegni che per loro natura e ammontare possono incidere in modo rilevante sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società, e quindi la cui conoscenza sia utile per valutare tale situazione.
OIC 22 CONTI D’ORDINE APPENDICE A – I CONTI D’ORDINE NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA Il trattamento contabile e di informativa nella nota integrativa per i conti d’ordine: L’art. 2424, c.3, c.c. prevede che in calce allo S.P. devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di quest’ultime; L’art. 2427, c.1, n. 9, c.c., richiede di indicare in N.I. le seguenti informazioni: gli impegni non risultanti nello S.P., le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d’ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate e sottoposte al controllo di queste ultime.