Politica regionale COMMISSIONE EUROPEA Dicembre 2004 IT Regolamenti 1 Politica di coesione 2007 - 2013 La proposta della Commissione per i nuovi regolamenti.

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Politica regionale COMMISSIONE EUROPEA Dicembre 2004 IT Regolamenti 1 Politica di coesione La proposta della Commissione per i nuovi regolamenti 14 luglio

Politica regionale COMMISSIONE EUROPEA Dicembre 2004 IT Regolamenti 2 Regolamento generale sul FESR, il FSE e il Fondo di coesione  Regolamento FESR  Regolamento FSE  Regolamento Fondo di coesione Un regolamento della Commissione Informazione, pubblicità, controllo finanziario e rettifiche finanziarie Decisione unanime del Consiglio, parere conforme del PE FESR, FSE: procedura di codecisione; Fondo di coesione: consultazione La nuova struttura normativa proposta Novità: il regolamento generale si applica al Fondo di coesione; un nuovo Fondo di sviluppo rurale esterno alla politica di coesione; un regolamento della Commissione invece di cinque regolamenti specifici; norme di ammissibilità semplificate e integrate nel regolamento generale e nei regolamenti sui Fondi.  Regolamento che istituisce un gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera (GECT)

Politica regionale COMMISSIONE EUROPEA Dicembre 2004 IT Regolamenti Programmi e strumenti Criteri di ammissibilità PrioritàStanziamenti Politica di coesione Obiettivi Bilancio: 336,1 miliardi di euro (0,41% del PIL dell’UE) Art. 3-7 e del Reg. generale e Prospettive finanziarie Programmi regionali e nazionali FESR FSE Fondo di coesione Regioni con un PIL pro capite < 75% della media dell’UE-25 Effetto statistico: regioni con un PIL pro capite < 75% dell’UE-15 e > 75% dell’UE-25 Stati membri con RNL pro capite < 90% della media dell’UE-25 Innovazione Ambiente/Prevenzione dei rischi Accessibilità Infrastrutture Risorse umane Capacità amministrativa Trasporti (TEN) Trasporti sostenibili Ambiente Energie rinnovabili 67,34% = 177,8 Mld di euro 8,38% = 22,14 Mld di euro 23,86% = 62,99 Mld di euro Programmi regionali (FESR) e programmi nazionali (FSE) Gli Stati membri propongono una lista di regioni (NUTS 1 o NUTS 2) Sostegno transitorio per le regioni ammissibili all’Ob. 1 nel periodo e non coperte dall’Obiettivo “Convergenza” Innovazione Ambiente/Prevenzione dei rischi Accessibilità Strategia europea per l’Occupazione 83,44% = 48,31 Mld di euro 16,56% = 9,58 Mld di euro Programmi e reti transfrontalieri e transnazionali (FESR) Regioni frontaliere e grandi aree di cooperazione transnazionale Innovazione Ambiente/Prevenzione dei rischi Accessibilità Cultura, Istruzione 35,61% transfrontal. 12,12% SEPP 47,73% transnazion. 4,54% reti Obiettivo “Competitività regionale e Occupazione” 17,2% (57,9 mld di euro) Obiettivo “Cooperazione territoriale europea” 3,94% (13,2 mld di euro) Obiettivo “Convergenza” 78,5% compreso un programma speciale per le regioni ultraperiferiche (264 mld di euro)

Politica regionale COMMISSIONE EUROPEA Dicembre 2004 IT Regolamenti 4 I principi guida della riforma Concentrazione: un’impostazione più strategica che consolida le priorità dell’Unione sia a livello geografico (80% circa del finanziamento destinato alle regioni meno sviluppate), sia dal punto di vista tematico (strategia incentrata sugli obiettivi di Lisbona e Göteborg. Semplificazione: riduzione del numero di regolamenti; meno obiettivi – meno Fondi; programmazione; soppressione della suddivisione in zone, programmi sostenuti da un unico Fondo; una gestione finanziaria più flessibile; proporzionalità in materia di controllo, valutazione e monitoraggio; ammissibilità delle spese. Decentramento: ruolo più incisivo delle regioni e dei soggetti locali.

Politica regionale COMMISSIONE EUROPEA Dicembre 2004 IT Regolamenti 5 Concentrazione: un’impostazione più strategica Adozione di un documento strategico globale per la politica di coesione ad opera del Consiglio con il parere del Parlamento europeo prima dell’inizio del nuovo periodo di programmazione: definire chiare priorità per gli Stati membri e le Regioni. Un chiaro nesso tra la politica di coesione e le strategie di Lisbona e Göteborg, una maggiore coerenza con i Grandi orientamenti di politica economica e la Strategia europea per l’Occupazione. Relazione annuale della Commissione alle istituzioni dell’UE per valutare i progressi degli Stati membri con verifica da parte del Consiglio. Art del Reg. generale

Politica regionale COMMISSIONE EUROPEA Dicembre 2004 IT Regolamenti < 75% nell’UE-25 Effetto statistico: < 75% nell’UE-15; > 75% nell’UE-25 Altre regioni Indice UE-25 = 100 Fonte: Eurostat Art. 5-6 del Reg. generale Media PIL pro capite Concentrazione geografica Regioni con PIL inferiore o prossimo alla soglia del 75% “naturalmente” > 75% in virtù della crescita registrata

Politica regionale COMMISSIONE EUROPEA Dicembre 2004 IT Regolamenti 7 Semplificazione Generale: 3 Obiettivi invece di 7, 3 Fondi invece di 5, programmi finanziati da un unico Fondo, nessuna ripartizione per zone al di fuori dell’Obiettivo “Convergenza”. Programmazione: 2 fasi invece di 3. Addizionalità da verificare soltanto nel caso dell’Obiettivo “Convergenza”. Gestione finanziaria a livello degli assi prioritari, che consente una maggiore flessibilità per adeguare i programmi. Ammissibilità delle spese in base a norme nazionali (con rare eccezioni). Sistema di controllo: proporzionale qualora il livello di cofinanziamento dell’UE sia inferiore al 33% o a 250 milioni di euro. Art e 73 del Reg. generale

Politica regionale COMMISSIONE EUROPEA Dicembre 2004 IT Regolamenti 8 Mantenimento dei principi chiave della politica (1) Complementarità, coerenza e conformità: gli interventi sono complementari alle priorità nazionali, regionali, locali e comunitarie; sono coerenti con il quadro strategico e conformi al trattato. La programmazione pluriennale garantisce la continuità. Partenariato: riguarda gli aspetti operativi e strategici della politica e implica la partecipazione delle autorità regionali, locali e degli enti locali e di altro tipo, nonché delle parti economiche e sociali e della società civile, delle organizzazioni per la tutela dell’ambiente e le pari opportunità. Art del Reg. generale

Politica regionale COMMISSIONE EUROPEA Dicembre 2004 IT Regolamenti 9 Mantenimento dei principi chiave della politica (2) Sussidiarietà e proporzionalità: gli interventi rispettano il sistema istituzionale dello Stato membro e la gestione è proporzionale al contributo comunitario per quanto riguarda il controllo, la valutazione e il monitoraggio. Gestione condivisa: gli Stati membri e la Commissione condividono la responsabilità del controllo finanziario. Addizionalità: i Fondi strutturali non possono sostituirsi alla spesa pubblica nazionale (di applicazione per l’Obiettivo “Convergenza”). Pari opportunità per donne e uomini: in tutte le fasi della gestione dei Fondi. Art Gen.Reg. Art del Reg. generale

Politica regionale COMMISSIONE EUROPEA Dicembre 2004 IT Regolamenti 10 Risorse finanziarie: per promuovere la qualità e una maggiore flessibilità Riserva di qualità, efficacia ed efficienza: costituita dal 3% degli stanziamenti decisi per gli Obiettivi “Convergenza” e “Competitività regionale e Occupazione”; il Consiglio deciderà nel 2011 l’attribuzione in funzione dei criteri di qualità. Riserva nazionale per imprevisti: l’1% della dotazione riservata all’Obiettivo “Convergenza” e il 3% dell’Obiettivo “Competitività regionale e Occupazione” sono destinati a combattere crisi impreviste derivanti da ristrutturazioni economiche e sociali. Art. 35 and 36 Gen.Reg. Art. 20, 48, 49 del Reg. generale

Politica regionale COMMISSIONE EUROPEA Dicembre 2004 IT Regolamenti 11 Orientamenti strategici della Comunità per la coesione proposti dalla Commissione, adottati dal Consiglio con parere conforme del Parlamento europeo. 1 Quadro di riferimento strategico nazionale proposto dai singoli Stati membri in applicazione del principio del partenariato; rispecchia gli orientamenti dell‘Unione, definisce una strategia nazionale e la relativa programmazione; soggetto a decisione finale della Commissione. 2 Programmi operativi un programma per Fondo e Stato membro o regione, definizione delle priorità, gestione e fonti finanziarie; proposti dai singoli Stati membri o regioni; soggetti a decisione finale della Commissione. 3 Gestione dei programmi e selezione dei progetti ad opera degli Stati membri e delle regioni; principio della “gestione condivisa” = concertazione con la Commissione. 4 Orientamenti strategici, programmazione e follow-up 5 Follow-up strategico e dibattito annuale in occasione del Consiglio europeo di primavera, basato su una relazione annuale della Commissione agli Stati membri. Art and 28 Gen.Reg. Art del Reg. generale

Politica regionale COMMISSIONE EUROPEA Dicembre 2004 IT Regolamenti 12 Controllo e gestione condivisi Art and Gen.Reg. A livello generale: gli Stati membri devono istituire sistemi efficienti per la gestione, la certificazione e il controllo delle spese. Programmi operativi: l’autorità di gestione attua il programma, l’autorità di certificazione ne certifica la spesa, l’autorità di controllo realizza audit in linea con gli standard internazionali. Commissione: continua ad essere responsabile dell’attuazione del bilancio generale con audit propri. Proporzionalità: se il livello di cofinanziamento comunitario è inferiore al 33% o a 250 milioni di euro, alcune disposizioni non sono di applicazione. Art. 12, 57-59, del Reg. generale

Politica regionale COMMISSIONE EUROPEA Dicembre 2004 IT Regolamenti 13 Convergenza e competitività regionale (1) Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) finanzia nell’ambito degli Obiettivi “Convergenza”: ricerca e sviluppo tecnologico, innovazione e imprenditoria; società dell’informazione; ambiente; prevenzione dei rischi; turismo; reti di trasporto/TEN; reti energetiche ed energie rinnovabili; investimenti nel settore dell’istruzione e della sanità; aiuti diretti alle PMI. “Competitività regionale e Occupazione”: innovazione ed economia basata sulla conoscenza (RST, trasferimento di tecnologie, innovazione nelle PMI); ambiente e prevenzione dei rischi (riqualificazione di aree contaminate NATURA 2000; promozione dell’efficienza energetica ed energie rinnovabili); accesso ai servizi di trasporto e telecomunicazione di interesse economico generale al di fuori delle aree urbane. Art. 4-5 del Reg. FESR

Politica regionale COMMISSIONE EUROPEA Dicembre 2004 IT Regolamenti 14 Attività transfrontaliere a carattere economico e sociale: imprenditoria e sviluppo delle PMI, turismo e cultura; tutela dell’ambiente; migliore accesso ai trasporti, ai servizi e alle reti di informazione e comunicazione, ai sistemi per l’erogazione dell’acqua e dell’elettricità; infrastrutture sociali e culturali in particolare nel settore dell’istruzione e della sanità. Cooperazione transnazionale, sviluppo territoriale integrato: gestione delle acque e delle coste, accessibilità, tecnologie avanzate nel campo dell’informazione e delle comunicazioni; sicurezza marittima; prevenzione dei rischi; RST e reti di sviluppo delle tecnologie, ecc. Creazione di reti e scambio di esperienze tra le autorità locali e regionali: programmi per la creazione di reti di cooperazione, studi, raccolta di dati, osservazione e analisi dell’andamento in materia di sviluppo all’interno dell’Unione (ricerche, raccolta di dati e analisi delle tendenze a livello comunitario). Art. 5 ERDF Reg. Cooperazione territoriale europea Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) finanzia nell’ambito di Art. 6 del Reg. FESR

Politica regionale COMMISSIONE EUROPEA Dicembre 2004 IT Regolamenti 15 Priorità all’occupazione Il Fondo sociale europeo (FSE) finanzia nell’ambito di “Convergenza” e “Competitività regionale e Occupazione”: potenziare l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese; migliorare l’accesso all’occupazione e la partecipazione al mercato del lavoro; rafforzare l’inclusione sociale dei ceti più svantaggiati e lottare contro le forme di discriminazione; promuovere riforme nei settori dell’occupazione e dell’inclusione (patti, partenariati). “Competitività regionale e Occupazione”: ampliare e migliorare gli investimenti nel capitale umano (istruzione, formazione, studi post-laurea); rafforzare la capacità istituzionale e l’efficienza delle amministrazioni pubbliche e di altre organizzazioni (studi, formazione per coloro che operano nell’ambito dei Fondi strutturali). Art. 2 ESF Reg.Art. 3 del Reg. FSE