Principi generali del diritto riconosciuti dalle nazioni civili Art. 38 Statuto CIG: residuali Trasposizione dal diritto interno (romano, comune) al diritto internazionale tra i primi autori Più tardi: mutuo di principi generalissimi: in tema di diritto dei trattati, di responsabilità internazionale, di modi di acquisto della sovranità internazionale Principi di logica giuridica?
segue Lavori preparatori art. 38 (1920): principi generali dei sistemi giuridici nazionali, anche processuali No equità Non liquet – lacuna diritto internazionale Sviluppo progressivo diritto internazionale ad opera della Corte? Tribunali arbitrali hanno fatto più riferimento ai principi che non la CIG Significato dell’espressione Nazioni civili
Non più attuale difficoltà circa i diversi rapporti regolati da diritto interno e diritto internazionale – Es.: diritti umani
Opinioni della dottrina Possibile far ricorso ai principi solo in presenza di una esplicita norma che a ciò autorizzi (Treves) Altri: una norma consuetudinaria autorizza il ricorso ai principi Altri ancora: libertà di apprezzamento del giudice internazionale Criteri extragiuridici, la cui applicazione porta a sentenze dispositive
Conforti I principi generali divengono norme consuetudinarie internazionali se: – A) si ritrovano nella generalità degli Stati – B) sono accompagnati da una opinio circa la loro obbligatorietà a livello internazionale – C) sono applicati costantemente negli ordinamenti interni
Conseguenze Principio generale applicabile in quanto norma internazionale anche in ordinamenti statali ove esso non sia previsto Negli ordinamenti statali, le norme di adattamento ai principi hanno lo stesso rango delle norme di adattamento alla consuetudine V. ordinamento italiano, art Cost. – Es.: divieto licenziamenti arbitrari; ne bis in idem internazionale
Esempi attuali Principi applicati dai tribunali penali internazionali: – Circostanze di esclusione della responsabilità – Legalità della norma penale – Presunzione di innocenza
Statuto Corte penale internazionale Rinvio esplicito (art (c)), in mancanza di norme internazionali applicabili Analisi comparate approfondite
Principi generali di diritto internazionale Art (b) Statuto CPI: rinvio ai principi generali di diritto internazionale Cannizzaro: dimostrano qualifica di ordinamento DI – Usati in caso di lacune DI: Stretto di Corfù ? – Per applicare regola a circostanze caso concreto Pescherie norvegesi – Soluzione di conflitti tra norme: bilanciamento tra principi Liceità minaccia o uso armi nucleari
Principii o principi costituzionali Quadri: norme primarie imposte dalle forze prevalenti in un dato momento storico – Principi formali: consuetudo est servanda Pacta sunt servanda – Principi materiali: Contenuto di alcune norme, per es. libertà dei mari Imposti indipendentemente dall’uso
Principi generali desunti dalla struttura delle relazioni internazionali Reciprocità – Relazioni paritarie tra soggetti internazionali Modello bilaterale Natura privatista Proporzionalità: Cannizzaro – Stato esercita funzioni non solo nel suo interesse Canali internazionali Diritti dell’uomo Rapporti non sinallagmatici Un soggetto ha supremazia sull’altro
I trattati internazionali
Nozione di trattato Denominazione varia (convenzione, protocollo, accordo, scambio di note etc.) Natura: incontro di manifestazioni di volontà di due o più Stati tese a regolare in maniera vincolante i loro rapporti Essenzialmente atipico Forma può essere scritta od orale; anche comportamenti concludenti; strumento unico o più strumenti
Distinzione tra trattati normativi… – Produttivi di vere norme: identico contenuto per tutti i partecipanti …e trattati contratto – Produttivi di rapporti giuridici: prestazioni corrispettive Oggi: distinzione desueta – Origine: Triepel: volontà collettiva come unica fonte normativa
Altre distinzioni Norme pattizie astratte – Regolano una fattispecie in via astratta, destinate ad applicarsi ogni volta che essa si verifica in concreto norme pattizie concrete – Regolano una situazione particolare Norme materiali – Dettano il contenuto di un rapporto giuridico Norme strumentali – Prevedono fonti per la produzione di norme giuridiche: atti di OO.II.
Trattati che pongono obblighi erga omnes Sentenza CIG Barcelona Traction (1970) Non sono scomponibili in coppie di diritti- obblighi In ogni situazione specifica, il titolare dell’obbligo è tenuto all’adempimento nei confronti della generalità degli Stati Questi Stati sono titolari del corrispettivo diritto Es.: trattati sui diritti dell’uomo
Norme consuetudinarie che pongono obblighi erga omnes Es.: norme sui diritti dell’uomo; divieto di aggressione
Convenzione di Vienna del 1969 Convenzione di codificazione Preparata dalla CDI Adottata dalla Conferenza di Vienna 1968, 1969 Voto contrario Francia (jus cogens) Entra in vigore gennaio 1980 (35° ratifica) Oggi un centinaio di Stati parte, Italia inclusa
Ambito di applicazione CV Solo accordi scritti conclusi tra Stati Art. 4 Le norme meramente riproduttive del diritto generale sono vincolanti per tutti gli Stati, parti e non parti della Convenzione Le norme di sviluppo progressivo sono vincolanti solo per gli Stati parte dal momento in cui divengono parte e per i trattati conclusi successivamente
Il trattato sui trattati Modificabile con l ’ accordo delle parti Modificabile da norme consuetudinarie I trattati sottostanno alle norme consuetudinarie che ne regolano i procedimenti di formazione, la validità e l’efficacia – Ma non è subordinazione gerarchica
Valorizzata dalla giurisprudenza La CIG ha più volte affermato la corrispondenza di alcune regole al dig Così anche la giurisprudenza interna e la giurisprudenza UE Analisi norma per norma